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Sentenza 5 novembre 2024
Sentenza 5 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 05/11/2024, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 207/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata in ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
23/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI GREGORIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE-
E
C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2
NO CALABRO (CS) in data 28/09/1963, rappresentata e difesa dall'avv.
GENCARELLI ANGELO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1/02/2024 ha introdotto il Parte_1 presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito moglie
[...] deducendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Cassano All'Ionio in data 20/04/2005;
- dall'unione dei coniugi è nata la figlia nata a [...] il Persona_1
24/01/2007 (Cod. Fisc. ), non riconosciuta dal padre, C.F._1 Controparte_1
[...]
- tra i coniugi è pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari il giudizio di separazione giudiziale recante il n. 769/2021 RGAC nel corso del quale è stata emessa, in data 17/11/2021 l'ordinanza presidenziale del 17/11/2021, con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- non è intervenuta riconciliazione e la separazione dura ininterrottamente da oltre un anno;
- innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su istanza del PMM che aveva depositato il ricorso ex artt. 333-336 c.c. e 609 decies c.p., è stato avviato il procedimento a tutela della minore a causa dei fatti di cui è accusato il padre nel giudizio attualmente pendente presso il Tribunale penale di Castrovillari con il N.803/2021 RGNR – 1431/2023 RG Trib.; Pag. 2 di 4
- a conclusione dell'indicato procedimento n.177/2021 VG, con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro emesso in data 29/11/2022-7/12/2022, è stato confermato l'affidamento della minore ai servizi sociali di Soverato, incaricandoli di valutare l'opportunità del collocamento della medesima in idonea struttura socioassistenziale compatibile con le problematiche psichiatriche/psicologiche della minore, con prosecuzione del rapporto con la madre;
- a seguito del citato decreto del Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali di Soverato hanno disposto che la minore sia collocata presso la comunità “L'Ulivo”, con sede in Squillace presso la quale ella ormai dimora da oltre un anno;
- la ricorrente è attualmente disoccupata e dispone del solo reddito c.d. “di cittadinanza” che prossimamente non percepirà più a seguito delle modifiche legislative intervenute.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori , nata a [...] il Parte_1
23/09/1979 (Cod. Fisc. ) e , nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
NO RO (CS) (cod.fisc. ), il giorno 20/04/2005 in Cassano C.F._2 all'Ionio (CS) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano all'Ionio (CS), Atto
n. 64 P. 1 S. A Uff. 4 anno 2005, stabilendo le condizioni seguenti: A) la figlia Persona_1
verrà affidata in modo esclusivo alla madre tenuto conto della situazione di fatto di cui in
[...] premessa, della pendenza del giudizio penale e delle imputazioni a carico del a danno CP_1 della propria figlia. La madre della minore provvederà all'educazione e all'istruzione della figlia, attuando ogni decisione nel suo preminente interesse. B) Il Sig. dovrà Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla signora , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, la somma mensile di €500,00 (euro cinquecento/00) oltre adeguamento ISTAT. C)
Tutte le spese straordinarie relative alla figlia (nella specie, a mero titolo esemplificativo, quelle: scolastiche, mediche non coperte dal S.N.N. o da eventuali polizze assicurative in essere, ludiche, ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
Con memoria di costituzione aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 deducendo che:
- a seguito di denuncia querela sporta dalla ricorrente in data 26/2/2021, il resistente è sottoposto al procedimento penale n. 803/2021 R.G.N.R. - n. 1423/2023 R.G. Trib. per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 81cpv., 61 n.1), 61 n. 2), 572 co. 1), 2), e 4) c.p. e di violenza 1 sessuale p.e.p. dall'art. 81 cpv., 609 bis, 609 ter n.1) e comma 2 c.p. nei confronti della figlia Persona_1
[...]
- è stato vittima di un disegno criminoso caratterizzato da gravi Controparte_1 calunnie prive di alcun riscontro;
- il resistente si trova nell'assoluta impossibilità di versare non solo la somma di € 500,00 mensili richiesta dalla ricorrente, ma anche di qualsivoglia altro importo;
- a seguito dell'incriminazione ricevuta in data 8 marzo 2021 e dei conseguenti periodi di applicazione dapprima della custodia cautelare e successivamente degli arresti domiciliari, il resistente ha perso il lavoro a seguito di licenziamento ed è sprofondato in una situazione di gravissima indigenza;
- il resistente è passato da un reddito imponibile di € 32.231,00 nel 2020 ad € 4.159,00 nel 2021 aumentati a € 7.721,00 nel 2022 e € 7.757,00 nel 2023 a seguito di percezione di assegno di invalidità, e non dispone di immobili di proprietà o altra fonte di reddito;
Pag. 3 di 4
- è illegittima la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente che al pari del resistente non esercita responsabilità genitoriale nei confronti della minore che da due anni è collocata in una struttura specializzata nell'accoglienza di minori con disagio psichico.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nato a [...] il Controparte_1
28/9/1963 e , nata a [...] il [...], celebrato in Cassano Parte_1 allo Jonio il 20/4/2005 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso comune, con Atto n. 64
P.1 S.A. Uff. 4 anno 2005; b) affidare la minore , nata a [...] il Persona_1
24/1/2007 ai Servizi Sociali del Comune di Soverato, ai quali è attualmente affidata giusto Decreto del Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro del 29/11/2023 depositato in data 7/12/2023 c) disporre il mantenimento della figlia in misura equitativa ad entrambi i coniugi, Persona_1 ivi comprese, nella misura del 50% le spese mediche straordinarie;
”.
All'esito della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, all'udienza del 24.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24.10.2024 le parti hanno dato atto del fatto che non era stata emessa sentenza di separazione.
È stato dunque stimolato il contraddittorio delle parti sul punto e queste hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già formulate.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è inammissibile.
Il non equivoco tenore letterale dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898, ai fini della pronuncia di divorzio richiede: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata.
Nella specie, invero, il giudizio di divorzio è stato promosso da soggetti che non hanno conseguito lo status di separati, il quale, secondo l'interpretazione maggioritaria, in caso di separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione.
Per l'effetto, la domanda è improponibile, atteso che la pronuncia sullo status rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in assenza della quale si ravvisa un difetto di azione che rende improseguibile il procedimento.
Tale interpretazione è da tempo seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 2725/1995)
e trova agevole giustificazione nell'evitare che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ossia l'ipotesi, del tutto particolare e di carattere transitorio, delle separazioni di fatto iniziate un certo tempo prima dell'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970), si possa iniziare un procedimento di divorzio prima ancora dell'intervento di una qualsiasi pronuncia di separazione, la quale, dunque, pure se intervenuta nelle more, non ha alcuna influenza.
Per l'effetto, non sarebbe rilevante neppure la sopravvenienza della sentenza di separazione.
Sotto il profilo procedurale, inoltre, va rilevato che tra procedimento per separazione e procedimento per divorzio non vi è connessione, tanto meno connessione per pregiudizialità che consenta di ipotizzare l'applicazione dell'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
c.p.c., pure richiamato dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'interpretazione seguita, peraltro, non risulta minimamente scalfita dalla speciale disciplina di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (introdotto con il d. lgs. n. 149/2022), laddove il cumulo di domande di separazione e divorzio – e, dunque, la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione Pag. 4 di 4
degli effetti civili del matrimonio prima ancora dell'intervento della pronuncia di separazione - richiede: a) la necessaria proposizione della domanda nel giudizio di separazione personale;
b) la subordinazione della procedibilità della domanda al “decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
E infatti, solo nel caso regolato da tale disposizione è possibile formulare una domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio prima dell'avvenuta separazione;
la procedibilità della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, tuttavia, resta soggetta agli immutati requisiti di cui dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898. L'inammissibilità della principale domanda di divorzio comporta la definizione in rito del giudizio con assorbimento delle ulteriori domande connesse alla pronuncia sullo status.
3. Le spese di lite
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del
; CP_2
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2024.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Beatrice Magarò Presidente dott. Alessandro Caronia Giudice dott. Eduardo Bucciarelli Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 207/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “divorzio contenzioso” e vertente
TRA
, C.F. , parte nata in ROMANIA in [...] Parte_1 C.F._1
23/09/1979, rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI GREGORIO, giusta procura in atti
- RICORRENTE-
E
C.F. parte nata a Controparte_1 C.F._2
NO CALABRO (CS) in data 28/09/1963, rappresentata e difesa dall'avv.
GENCARELLI ANGELO, giusta procura in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO in Sede
- INTERVENTORE EX LEGE-
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 1/02/2024 ha introdotto il Parte_1 presente procedimento di divorzio contenzioso nei confronti del marito moglie
[...] deducendo che: Controparte_1
- le parti hanno contratto matrimonio civile in Cassano All'Ionio in data 20/04/2005;
- dall'unione dei coniugi è nata la figlia nata a [...] il Persona_1
24/01/2007 (Cod. Fisc. ), non riconosciuta dal padre, C.F._1 Controparte_1
[...]
- tra i coniugi è pendente innanzi al Tribunale di Castrovillari il giudizio di separazione giudiziale recante il n. 769/2021 RGAC nel corso del quale è stata emessa, in data 17/11/2021 l'ordinanza presidenziale del 17/11/2021, con cui i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati;
- non è intervenuta riconciliazione e la separazione dura ininterrottamente da oltre un anno;
- innanzi al Tribunale per i Minorenni di Catanzaro, su istanza del PMM che aveva depositato il ricorso ex artt. 333-336 c.c. e 609 decies c.p., è stato avviato il procedimento a tutela della minore a causa dei fatti di cui è accusato il padre nel giudizio attualmente pendente presso il Tribunale penale di Castrovillari con il N.803/2021 RGNR – 1431/2023 RG Trib.; Pag. 2 di 4
- a conclusione dell'indicato procedimento n.177/2021 VG, con decreto del Tribunale per i
Minorenni di Catanzaro emesso in data 29/11/2022-7/12/2022, è stato confermato l'affidamento della minore ai servizi sociali di Soverato, incaricandoli di valutare l'opportunità del collocamento della medesima in idonea struttura socioassistenziale compatibile con le problematiche psichiatriche/psicologiche della minore, con prosecuzione del rapporto con la madre;
- a seguito del citato decreto del Tribunale per i Minorenni, i servizi sociali di Soverato hanno disposto che la minore sia collocata presso la comunità “L'Ulivo”, con sede in Squillace presso la quale ella ormai dimora da oltre un anno;
- la ricorrente è attualmente disoccupata e dispone del solo reddito c.d. “di cittadinanza” che prossimamente non percepirà più a seguito delle modifiche legislative intervenute.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “- pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori , nata a [...] il Parte_1
23/09/1979 (Cod. Fisc. ) e , nato il [...] a [...]F._1 Controparte_1
NO RO (CS) (cod.fisc. ), il giorno 20/04/2005 in Cassano C.F._2 all'Ionio (CS) trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Cassano all'Ionio (CS), Atto
n. 64 P. 1 S. A Uff. 4 anno 2005, stabilendo le condizioni seguenti: A) la figlia Persona_1
verrà affidata in modo esclusivo alla madre tenuto conto della situazione di fatto di cui in
[...] premessa, della pendenza del giudizio penale e delle imputazioni a carico del a danno CP_1 della propria figlia. La madre della minore provvederà all'educazione e all'istruzione della figlia, attuando ogni decisione nel suo preminente interesse. B) Il Sig. dovrà Controparte_1 contribuire al mantenimento della figlia versando alla signora , entro il giorno Parte_1
10 di ogni mese, la somma mensile di €500,00 (euro cinquecento/00) oltre adeguamento ISTAT. C)
Tutte le spese straordinarie relative alla figlia (nella specie, a mero titolo esemplificativo, quelle: scolastiche, mediche non coperte dal S.N.N. o da eventuali polizze assicurative in essere, ludiche, ricreative) saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno.”
Con memoria di costituzione aderendo alla domanda di divorzio e Controparte_1 deducendo che:
- a seguito di denuncia querela sporta dalla ricorrente in data 26/2/2021, il resistente è sottoposto al procedimento penale n. 803/2021 R.G.N.R. - n. 1423/2023 R.G. Trib. per i reati di maltrattamenti in famiglia ex art. 81cpv., 61 n.1), 61 n. 2), 572 co. 1), 2), e 4) c.p. e di violenza 1 sessuale p.e.p. dall'art. 81 cpv., 609 bis, 609 ter n.1) e comma 2 c.p. nei confronti della figlia Persona_1
[...]
- è stato vittima di un disegno criminoso caratterizzato da gravi Controparte_1 calunnie prive di alcun riscontro;
- il resistente si trova nell'assoluta impossibilità di versare non solo la somma di € 500,00 mensili richiesta dalla ricorrente, ma anche di qualsivoglia altro importo;
- a seguito dell'incriminazione ricevuta in data 8 marzo 2021 e dei conseguenti periodi di applicazione dapprima della custodia cautelare e successivamente degli arresti domiciliari, il resistente ha perso il lavoro a seguito di licenziamento ed è sprofondato in una situazione di gravissima indigenza;
- il resistente è passato da un reddito imponibile di € 32.231,00 nel 2020 ad € 4.159,00 nel 2021 aumentati a € 7.721,00 nel 2022 e € 7.757,00 nel 2023 a seguito di percezione di assegno di invalidità, e non dispone di immobili di proprietà o altra fonte di reddito;
Pag. 3 di 4
- è illegittima la richiesta di mantenimento avanzata dalla ricorrente che al pari del resistente non esercita responsabilità genitoriale nei confronti della minore che da due anni è collocata in una struttura specializzata nell'accoglienza di minori con disagio psichico.
Tanto premesso, il resistente ha chiesto al Tribunale di: “a) dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto da nato a [...] il Controparte_1
28/9/1963 e , nata a [...] il [...], celebrato in Cassano Parte_1 allo Jonio il 20/4/2005 e trascritto nei registri dello Stato Civile dello stesso comune, con Atto n. 64
P.1 S.A. Uff. 4 anno 2005; b) affidare la minore , nata a [...] il Persona_1
24/1/2007 ai Servizi Sociali del Comune di Soverato, ai quali è attualmente affidata giusto Decreto del Tribunale Per i Minorenni di Catanzaro del 29/11/2023 depositato in data 7/12/2023 c) disporre il mantenimento della figlia in misura equitativa ad entrambi i coniugi, Persona_1 ivi comprese, nella misura del 50% le spese mediche straordinarie;
”.
All'esito della rinnovazione della notifica del ricorso introduttivo, all'udienza del 24.10.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
2. La domanda di scioglimento del matrimonio.
All'udienza del 24.10.2024 le parti hanno dato atto del fatto che non era stata emessa sentenza di separazione.
È stato dunque stimolato il contraddittorio delle parti sul punto e queste hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle già formulate.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio è inammissibile.
Il non equivoco tenore letterale dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898, ai fini della pronuncia di divorzio richiede: a) che i coniugi abbiano già conseguito lo "status" di separati;
b) che la situazione materiale di separazione abbia avuto almeno una certa durata.
Nella specie, invero, il giudizio di divorzio è stato promosso da soggetti che non hanno conseguito lo status di separati, il quale, secondo l'interpretazione maggioritaria, in caso di separazione giudiziale si realizza con il passaggio in giudicato della parte della sentenza che contiene la pronuncia della separazione.
Per l'effetto, la domanda è improponibile, atteso che la pronuncia sullo status rappresenta una condizione di proponibilità della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio in assenza della quale si ravvisa un difetto di azione che rende improseguibile il procedimento.
Tale interpretazione è da tempo seguita dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. n. 2725/1995)
e trova agevole giustificazione nell'evitare che, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge (ossia l'ipotesi, del tutto particolare e di carattere transitorio, delle separazioni di fatto iniziate un certo tempo prima dell'entrata in vigore della legge n. 898 del 1970), si possa iniziare un procedimento di divorzio prima ancora dell'intervento di una qualsiasi pronuncia di separazione, la quale, dunque, pure se intervenuta nelle more, non ha alcuna influenza.
Per l'effetto, non sarebbe rilevante neppure la sopravvenienza della sentenza di separazione.
Sotto il profilo procedurale, inoltre, va rilevato che tra procedimento per separazione e procedimento per divorzio non vi è connessione, tanto meno connessione per pregiudizialità che consenta di ipotizzare l'applicazione dell'istituto della sospensione per pregiudizialità ex art. 295
c.p.c., pure richiamato dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni.
L'interpretazione seguita, peraltro, non risulta minimamente scalfita dalla speciale disciplina di cui all'art. 473 bis 49 c.p.c. (introdotto con il d. lgs. n. 149/2022), laddove il cumulo di domande di separazione e divorzio – e, dunque, la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione Pag. 4 di 4
degli effetti civili del matrimonio prima ancora dell'intervento della pronuncia di separazione - richiede: a) la necessaria proposizione della domanda nel giudizio di separazione personale;
b) la subordinazione della procedibilità della domanda al “decorso il termine a tal fine previsto dalla legge, e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale”.
E infatti, solo nel caso regolato da tale disposizione è possibile formulare una domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio prima dell'avvenuta separazione;
la procedibilità della domanda di scioglimento del vincolo matrimoniale, tuttavia, resta soggetta agli immutati requisiti di cui dell'art. 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970 n. 898. L'inammissibilità della principale domanda di divorzio comporta la definizione in rito del giudizio con assorbimento delle ulteriori domande connesse alla pronuncia sullo status.
3. Le spese di lite
Le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti alla luce della soccombenza reciproca tra le parti nessuna delle quali ha visto accogliere in modo completo le conclusioni inizialmente rassegnate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile - definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
A. DICHIARA INAMMISSIBILE la domanda di CESSAZIONE degli EFFETTI CIVILI del
; CP_2
B. DICHIARA integralmente compensate le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.11.2024.
Il giudice estensore dott. Eduardo Bucciarelli
Il Presidente dott.ssa Beatrice Magarò