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Sentenza 13 aprile 2025
Sentenza 13 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/04/2025, n. 1191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1191 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 912/20 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Geusa, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sindaco, come da Controparte_1 mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.20 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
23.8.01, matrimonio concordatario con il insieme al quale aveva CP_1 generato due figli, nati nel 2005 e nel 2007; evidenziava che la comunione tra i coniugi fosse venuta meno in ragione del disinteresse del resistente per le necessità del nucleo familiare e della sua disaffezione nei propri confronti;
evidenziava di svolgere un'attività lavorativa part time, precisando che il coniuge avesse un'occupazione a tempo pieno;
indicava che le parti fossero comproprietarie della casa coniugale;
instava per la pronuncia di separazione e l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di sé, nell'immobile che chiedeva le fosse assegnato;
invocava la regolamentazione degli obblighi di frequentazione e sostentamento del a beneficio della prole e chiedeva disporsi la CP_1 suddivisione del saldo del conto corrente ed il trasferimento in proprio favore della vettura che aveva in uso.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che il consorzio familiare si fosse dissolto in ragione delle reiterate relazioni extraconiugali intessute dalla coniuge;
rimarcava che la svolgesse anche attività lavorativa irregolare Pt_1 come estetista;
indicava di sostenere esborsi mensili prossimi ad € 900,00 per il pagamento delle rate del mutuo e di due finanziamenti;
chiedeva disporsi la collocazione prevalente presso di sè dei minori, da affidarsi congiuntamente, con assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
in subordine, chiedeva la suddivisione dell'immobile ed, in via estremamente gradata, la determinazione del contributo al sostentamento della prole in misura consona rispetto alle ridotte disponibilità residue all'esito del pagamento degli oneri di cui era gravato mensilmente.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 23.7.20, venivano stabiliti l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo del padre di concorrere al sostentamento dei medesimi mediante versamento in favore della dell'importo mensile di € 250,00 per Pt_1 ciascuno, nonché l'obbligo di rifondere alla medesima il 50% delle spese straordinarie;
veniva, altresì, regolato lo stazionamento della prole presso il padre quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Con memorie integrativa depositata in data 24.8.20 la invocava l'addebito Pt_1 della separazione al coniuge, assumendo di aver accertato, dopo il deposito del ricorso, che la disaffezione del nei propri confronti fosse CP_1 conseguenza della relazione extraconiugale da questi intrattenuta con una collega.
A seguito di richiesta di modifica dei provvedimenti disposti in via provvisoria,
l'ATS di Galatina formulava inchiesta sociale a seguito della quale, rilevato che i coniugi si fossero attivati al fine di contenere la pregressa conflittualità, veniva escluso il ricorrere di profili di pregiudizio, quindi veniva dato atto del trasferimento del figlio presso il padre, sicchè veniva modificato il Per_1 regime di collocamento e veniva posto a carico della madre un contributo mensile di € 150,00 da corrispondersi al padre per le necessità economiche del figlio medesimo.
Nel corso del giudizio venivano espletati accertamenti tramite Guardia di Finanza con riferimento alla posizione di entrambi i coniugi;
con ordinanza del 19.4.23, preso atto del plausibile aumento della capacità reddituale della che aveva Pt_1 stipulato un finanziamento per lo svolgimento dell'apertura di un centro estetico, tale contributo veniva rideterminato in 200,00 mensili.
Espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 11.11.21, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 26.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito articolata dalla ricorrente, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16); in particolare “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”( cfr. Cass. civ. sent. n. 22291/24) ed ancora “ L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.” (Cass. civ. sent. n.
11394/24).
Nel caso per cui è controversia, parte ricorrente - che nell'atto introduttivo aveva dato atto di una risalente disaffezione del coniuge nei propri confronti - ha assunto di aver acquisito contezza, dopo l'instaurazione del giudizio, dell'avvenuta instaurazione, ad opera del di una relazione extraconiugale;
costei, CP_1 peraltro, nel 2013, aveva già depositato un ricorso per separazione giudiziale, lamentando il risalente distacco affettivo del coniuge, ma tale giudizio era, successivamente, stato abbandonato, essendosi la coppia riappacificata.
In tale contesto, non potrebbe ascriversi all'acquisita consapevolezza, in capo alla della relazione extraconiugale del quand'anche provata, la Pt_1 CP_1 richiesta efficacia eziologica rispetto all'intollerabilità della convivenza, atteso che già nell'atto introduttivo, ed a prescindere da tale evenienza, il consorzio familiare era stato definito dalla stessa da tempo disgregato.
In ordine alle questioni accessorie connesse alla prole, giovi osservare come Per_2 sia divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, ma non abbia acquisito l'autonomia economica e risieda con la madre;
raggiungerà i 18 anni nel Per_1 dicembre del corrente anno;
con riferimento al medesimo, devono trovare conferma l'affido condiviso, non essendo emerse circostanze ostative, nonché la collocazione prevalente presso il padre, già disposta nel corso del giudizio a seguito del trasferimento dall'iniziale residenza confermato dai SS;
in ragione dell'attuale età, egli concorderà direttamente con la madre le modalità di frequentazione.
Quanto ai profili economici, in considerazione dell'attuale età dei medesimi, le relative esigenze di carattere materiale devono intendersi accresciute, a prescindere dalla necessità di formulazione di specifiche allegazioni e prove in merito ( cfr.
Cass. civ. sent. n. 11724/23); a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza
è emerso che il resistente, lavoratore dipendente, benefici di un reddito pari, nel
2022, ad € 28.650,36 – in luogo di quello di € 22.266,00 relativo al 2019; il medesimo ha estinto, nel 2022, due finanziamenti in corso all'inizio del procedimento: la condizione economica di costui deve, pertanto, ritenersi migliorata.
La titolare di un centro estetico, ha percepito, nel 2022, di un reddito pari Pt_1 ad 2.913,00, prossimo a quello dichiarato nel 2019 e, sempre nel 2022 ha stipulato due contratti di mutuo connessi all'attività lavorativa con rate complessive prossime ad € 750,00; sia tali oneri stabili, che i costi delle utenze indicati nella relazione relativa agli accertamenti patrimoniali in atti non risultano coerenti con il livello reddituale dichiarato, sicchè deve inferirsi una maggiore disponibilità della medesima rispetto a quella formale;
costei, però, ha documentato di aver di recente effettuato in via esclusiva il versamento della rata del mutuo inerente la casa coniugale in cui risiede.
In considerazione dei suddetti elementi, deve trovare conferma il contributo materno al sostentamento del figlio minore già stabilito, pari ad € 200,00; deve essere rideterminato in € 350,00, con decorrenza dalla data della presente statuizione, quello a carico del resistente per il mantenimento della figlia maggiorenne;
ciascuna delle parti sosterrà la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole.
Non appaiono ammissibili, in questa sede, poiché esulanti dal novero delle questioni la cui valutazione è demandabile al giudice della separazione, le domande inerenti l'intestazione dell'autovettura ed il saldo del conto cointestato.
Le spese di lite, parametrate alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla consistenza significativa dell'attività processuale svolta vengono poste a carico della ricorrente, soccombente rispetto alle domande accessorie non inerenti la prole..
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 23.8.01, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Galatina al n. 70, P.II, serie A, anno 2001;
- rigetta la domanda di addebito e dichiara inammissibili le istanze relative alla vettura ed al conto cointestato formulate dalla Pt_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso il padre;
- dispone che concordi direttamente con la madre le modalità di Per_1 frequentazione;
- dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della presente statuizione, entro il 15 di ogni mese alla a titolo di contributo al Pt_1 sostentamento della figlia l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione Per_2 annuale istat, confermando per il periodo precedente il diverso importo stabilito con il provvedimento presidenziale;
- dispone che quest'ultima corrisponda entro il 15 di ogni mese al a CP_1 titolo di contributo al sostentamento del figlio , l'importo di € 200,00, Per_1 oltre rivalutazione annuale istat, dalla data della modifica del provvedimento presidenziale effettuata nel corso del giudizio;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 2.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott. Gianluca Fiorella Presidente dott.ssa Francesca Caputo Giudice Estensore dott. Michele Grande Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 912/20 avente ad oggetto separazione giudiziale, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Annunziata Geusa, come da mandato Parte_1 in atti
RICORRENTE
, rappresentato e difeso dall'avv. Daniela Sindaco, come da Controparte_1 mandato in atti
RESISTENTE
E con l'intervento del P.M.
Conclusioni come da verbale di udienza del 14.6.24
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2.2.20 la esponeva di aver contratto, in data Pt_1
23.8.01, matrimonio concordatario con il insieme al quale aveva CP_1 generato due figli, nati nel 2005 e nel 2007; evidenziava che la comunione tra i coniugi fosse venuta meno in ragione del disinteresse del resistente per le necessità del nucleo familiare e della sua disaffezione nei propri confronti;
evidenziava di svolgere un'attività lavorativa part time, precisando che il coniuge avesse un'occupazione a tempo pieno;
indicava che le parti fossero comproprietarie della casa coniugale;
instava per la pronuncia di separazione e l'affido condiviso dei minori, con collocazione prevalente presso di sé, nell'immobile che chiedeva le fosse assegnato;
invocava la regolamentazione degli obblighi di frequentazione e sostentamento del a beneficio della prole e chiedeva disporsi la CP_1 suddivisione del saldo del conto corrente ed il trasferimento in proprio favore della vettura che aveva in uso.
Il resistente, costituendosi, preliminarmente segnalava che il consorzio familiare si fosse dissolto in ragione delle reiterate relazioni extraconiugali intessute dalla coniuge;
rimarcava che la svolgesse anche attività lavorativa irregolare Pt_1 come estetista;
indicava di sostenere esborsi mensili prossimi ad € 900,00 per il pagamento delle rate del mutuo e di due finanziamenti;
chiedeva disporsi la collocazione prevalente presso di sè dei minori, da affidarsi congiuntamente, con assegnazione in proprio favore della casa coniugale;
in subordine, chiedeva la suddivisione dell'immobile ed, in via estremamente gradata, la determinazione del contributo al sostentamento della prole in misura consona rispetto alle ridotte disponibilità residue all'esito del pagamento degli oneri di cui era gravato mensilmente.
Con ordinanza presidenziale emessa in data 23.7.20, venivano stabiliti l'affido condiviso dei minori, con collocamento presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale e l'obbligo del padre di concorrere al sostentamento dei medesimi mediante versamento in favore della dell'importo mensile di € 250,00 per Pt_1 ciascuno, nonché l'obbligo di rifondere alla medesima il 50% delle spese straordinarie;
veniva, altresì, regolato lo stazionamento della prole presso il padre quindi venivano adottati i provvedimenti funzionali all'istruzione del giudizio.
Con memorie integrativa depositata in data 24.8.20 la invocava l'addebito Pt_1 della separazione al coniuge, assumendo di aver accertato, dopo il deposito del ricorso, che la disaffezione del nei propri confronti fosse CP_1 conseguenza della relazione extraconiugale da questi intrattenuta con una collega.
A seguito di richiesta di modifica dei provvedimenti disposti in via provvisoria,
l'ATS di Galatina formulava inchiesta sociale a seguito della quale, rilevato che i coniugi si fossero attivati al fine di contenere la pregressa conflittualità, veniva escluso il ricorrere di profili di pregiudizio, quindi veniva dato atto del trasferimento del figlio presso il padre, sicchè veniva modificato il Per_1 regime di collocamento e veniva posto a carico della madre un contributo mensile di € 150,00 da corrispondersi al padre per le necessità economiche del figlio medesimo.
Nel corso del giudizio venivano espletati accertamenti tramite Guardia di Finanza con riferimento alla posizione di entrambi i coniugi;
con ordinanza del 19.4.23, preso atto del plausibile aumento della capacità reddituale della che aveva Pt_1 stipulato un finanziamento per lo svolgimento dell'apertura di un centro estetico, tale contributo veniva rideterminato in 200,00 mensili.
Espletati i mezzi istruttori ammessi come da ordinanza resa in data 11.11.21, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni;
all'udienza del 26.6.24 procuratori delle parti curavano la formulazione delle loro definitive istanze, sicchè il giudizio veniva trattenuto in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art.190 c.p.c.
La domanda di separazione formulata dalle parti si palesa meritevole di accoglimento: ed invero, le notazioni in ordine al rapporto coniugale contenute negli atti introduttivi, nonché il perdurare dell'assenza di coabitazione tra le parti consentono di ritenere che la comunione morale e materiale non possa essere ricostituita.
Con riferimento alla richiesta di addebito articolata dalla ricorrente, preme rimarcare, in punto di diritto, come la parte che formuli tale istanza sia gravata dell'onere di provare il rapporto di causalità tra la violazione e l'intollerabilità della convivenza, spettando, invece, alla controparte il ricorrere di una giusta causa (cfr. ex plurimis Cass. civ. Ord. n. 25966/16); in particolare “grava sulla parte che richieda
l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà, con la precisazione che l'anteriorità della crisi della coppia rispetto all'infedeltà di uno dei due coniugi esclude il nesso causale tra quest'ultima condotta, violativa degli obblighi derivanti dal matrimonio e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza”( cfr. Cass. civ. sent. n. 22291/24) ed ancora “ L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, costituendo una violazione particolarmente grave, normalmente idonea a rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, è ritenuta, di regola, sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, a meno che non si accerti, attraverso un'indagine rigorosa ed una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, che l'infedeltà non ha costituito la causa efficiente della crisi coniugale, essendosi manifestata in un contesto di relazioni già compromesse in modo irreparabile in un ambiente caratterizzato da una convivenza ormai solo nominale e formale.” (Cass. civ. sent. n.
11394/24).
Nel caso per cui è controversia, parte ricorrente - che nell'atto introduttivo aveva dato atto di una risalente disaffezione del coniuge nei propri confronti - ha assunto di aver acquisito contezza, dopo l'instaurazione del giudizio, dell'avvenuta instaurazione, ad opera del di una relazione extraconiugale;
costei, CP_1 peraltro, nel 2013, aveva già depositato un ricorso per separazione giudiziale, lamentando il risalente distacco affettivo del coniuge, ma tale giudizio era, successivamente, stato abbandonato, essendosi la coppia riappacificata.
In tale contesto, non potrebbe ascriversi all'acquisita consapevolezza, in capo alla della relazione extraconiugale del quand'anche provata, la Pt_1 CP_1 richiesta efficacia eziologica rispetto all'intollerabilità della convivenza, atteso che già nell'atto introduttivo, ed a prescindere da tale evenienza, il consorzio familiare era stato definito dalla stessa da tempo disgregato.
In ordine alle questioni accessorie connesse alla prole, giovi osservare come Per_2 sia divenuta maggiorenne nel corso del procedimento, ma non abbia acquisito l'autonomia economica e risieda con la madre;
raggiungerà i 18 anni nel Per_1 dicembre del corrente anno;
con riferimento al medesimo, devono trovare conferma l'affido condiviso, non essendo emerse circostanze ostative, nonché la collocazione prevalente presso il padre, già disposta nel corso del giudizio a seguito del trasferimento dall'iniziale residenza confermato dai SS;
in ragione dell'attuale età, egli concorderà direttamente con la madre le modalità di frequentazione.
Quanto ai profili economici, in considerazione dell'attuale età dei medesimi, le relative esigenze di carattere materiale devono intendersi accresciute, a prescindere dalla necessità di formulazione di specifiche allegazioni e prove in merito ( cfr.
Cass. civ. sent. n. 11724/23); a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza
è emerso che il resistente, lavoratore dipendente, benefici di un reddito pari, nel
2022, ad € 28.650,36 – in luogo di quello di € 22.266,00 relativo al 2019; il medesimo ha estinto, nel 2022, due finanziamenti in corso all'inizio del procedimento: la condizione economica di costui deve, pertanto, ritenersi migliorata.
La titolare di un centro estetico, ha percepito, nel 2022, di un reddito pari Pt_1 ad 2.913,00, prossimo a quello dichiarato nel 2019 e, sempre nel 2022 ha stipulato due contratti di mutuo connessi all'attività lavorativa con rate complessive prossime ad € 750,00; sia tali oneri stabili, che i costi delle utenze indicati nella relazione relativa agli accertamenti patrimoniali in atti non risultano coerenti con il livello reddituale dichiarato, sicchè deve inferirsi una maggiore disponibilità della medesima rispetto a quella formale;
costei, però, ha documentato di aver di recente effettuato in via esclusiva il versamento della rata del mutuo inerente la casa coniugale in cui risiede.
In considerazione dei suddetti elementi, deve trovare conferma il contributo materno al sostentamento del figlio minore già stabilito, pari ad € 200,00; deve essere rideterminato in € 350,00, con decorrenza dalla data della presente statuizione, quello a carico del resistente per il mantenimento della figlia maggiorenne;
ciascuna delle parti sosterrà la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole.
Non appaiono ammissibili, in questa sede, poiché esulanti dal novero delle questioni la cui valutazione è demandabile al giudice della separazione, le domande inerenti l'intestazione dell'autovettura ed il saldo del conto cointestato.
Le spese di lite, parametrate alla limitata complessità delle questioni giuridiche trattate ed alla consistenza significativa dell'attività processuale svolta vengono poste a carico della ricorrente, soccombente rispetto alle domande accessorie non inerenti la prole..
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- dichiara la separazione delle parti, che hanno contratto matrimonio concordatario in 23.8.01, trascritto presso il Registro degli atti di Matrimonio del
Comune di Galatina al n. 70, P.II, serie A, anno 2001;
- rigetta la domanda di addebito e dichiara inammissibili le istanze relative alla vettura ed al conto cointestato formulate dalla Pt_1
- dispone l'affido condiviso del figlio minore, con collocazione prevalente presso il padre;
- dispone che concordi direttamente con la madre le modalità di Per_1 frequentazione;
- dispone che il resistente corrisponda, con decorrenza dalla data della presente statuizione, entro il 15 di ogni mese alla a titolo di contributo al Pt_1 sostentamento della figlia l'importo di € 350,00, oltre rivalutazione Per_2 annuale istat, confermando per il periodo precedente il diverso importo stabilito con il provvedimento presidenziale;
- dispone che quest'ultima corrisponda entro il 15 di ogni mese al a CP_1 titolo di contributo al sostentamento del figlio , l'importo di € 200,00, Per_1 oltre rivalutazione annuale istat, dalla data della modifica del provvedimento presidenziale effettuata nel corso del giudizio;
- pone a carico di ciascuna delle parti la quota del 50% delle spese straordinarie inerenti la prole, come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Lecce;
- condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in € 3.500,00 per compensi del procuratore, da maggiorarsi di rsf al 15%, iva e cpa.
Lecce, 2.4.2025
Il giudice estensore Il Presidente dott. ssa Francesca Caputo dott. Gianluca Fiorella