Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26118
CASS
Sentenza 27 settembre 2021

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Massime3

In tema di responsabilità per danni da attività medico-chirurgica, anche quando la domanda risarcitoria si fonda sull'erroneo operato del medico e non sui profili strutturali e organizzativi della struttura sanitaria, la transazione tra medico e danneggiato non impedisce l'esercizio dell'azione per l'accertamento della responsabilità della struttura ospedaliera - che non ha natura di responsabilità per fatto altrui, bensì per fatto proprio e, pertanto, non viene meno in conseguenza della liberazione del medico dalla propria obbligazione risarcitoria -, ma comporta unicamente che, nel compiere detto accertamento, il giudice debba indagare "incidenter tantum" sulla esistenza di una eventuale condotta colposa del sanitario.

L'eccezione di intervenuta transazione non forma oggetto di un'eccezione in senso stretto sottratta al rilievo officioso, come quelle per le quali la legge richiede espressamente che sia soltanto la parte a rilevare i fatti impeditivi, estintivi o modificativi, e pertanto essa può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, non essendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte, purché i fatti risultino documentati "ex actis". (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che fosse ammissibile in appello l'eccezione di transazione intervenuta nel corso del giudizio, indipendentemente dalla sua natura novativa o non novativa).

In tema di liquidazione del danno alla persona, il cd. "rischio latente" - cioè, la possibilità che i postumi, per la loro gravità, provochino un nuovo e diverso pregiudizio consistente in una ulteriore invalidità o nella morte "ante tempus" - costituisce una lesione della salute del danneggiato, da considerare nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente secondo le indicazioni della medicina legale: ne consegue che, qualora il grado di invalidità sia determinato tenendo in conto detto rischio, il danno biologico va liquidato in relazione alla concreta minore speranza di vita del danneggiato e non della durata media della vita; se, invece, il "rischio latente" non è stato incluso nella determinazione del grado percentuale di invalidità permanente (o perché non contemplato dal barème utilizzato o per omissione del consulente), il giudice deve tenerlo in considerazione maggiorando la liquidazione in via equitativa, anche scegliendo il valore monetario del punto di invalidità previsto per una persona della medesima età della vittima e, dunque, in base alla durata media nazionale della vita, anziché alla speranza di vita del caso concreto.

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    Con la sentenza del 1° dicembre 2022, n. 35416 la Corte di Cassazione ha espresso principi importanti in materia di danno biologico concentrando la sua attenzione sulle c.d. patologie ingravescenti. 1. - I fatti di causa Il sig. Z.G. conveniva in giudizio l'Autorità di Sistema portuale del Mar Adriatico Settentrionale – Venezia al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa dell'inalazione di fibre di amianto durante lo svolgimento delle proprie mansioni presso il porto di Venezia, quale lavoratore portuale polivalente. La predetta esposizione ad amianto, avvenuta presso il porto di Venezia dal 1963 fino al 1994, gli aveva causato un …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 27/09/2021, n. 26118
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26118
Data del deposito : 27 settembre 2021

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