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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/02/2025, n. 1686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1686 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 37470/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37470/2024 tra
Parte_1 attore e
Controparte_1
Controparte_2 convenuto
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. MARTINELLO PAOLO e l'avv. SORAVIA ANNA Parte_1
SILVIA ( ) VIA LENTASIO 9 20122 MILANO;
C.F._1
Per l'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO Controparte_1
Per l'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37470/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLO Parte_1 P.IVA_1
PAOLO e dell'avv. SORAVIA ANNA SILVIA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA LENTASIO, 9 MILANO, presso il difensore avv. MARTINELLO PAOLO
parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA
ASSAROTTI, 36/2 GENOVA, presso il difensore avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO
parte convenuta
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito:
1. In via principale
- accertare e dichiarare il diritto di all'integrale indennizzo del sinistro n. Parte_1
2023/16004407 per tutte le ragioni esposte ai punti A e B del presente atto e, per l'effetto,
- condannare Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento a favore di dell'importo di € 91.341,07, oltre interessi legali Parte_1
moratori dal dovuto al saldo ex art.1284 c.c.;
2. In via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale,
- Condannare e in via tra esse solidale, a Controparte_3 Controparte_2
corrispondere a l'importo di € 91.341.07, ovvero il diverso maggiore o minore Parte_1
importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da essa subito, per i motivi esposti al
punto C del presente atto.
Con rifusione di spese e onorari di lite.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto
e in diritto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne CP_3 Controparte_4
pagina 3 di 10 la condanna all'integrale indennizzo del sinistro n. 2023/16004407 e Controparte_3
e al Controparte_4 Controparte_2
fine ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'assicurato.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 14.02.2020 sottoscriveva la polizza credito “Tradeliner” n. 3060165 emessa da e distribuita dalla filiale di Pisa, con la quale si assicurava per il CP_1 Controparte_2
“rischio del Mancato pagamento dei Crediti vantati dall'Assicurato nei confronti di Acquirenti
per Forniture effettuate durante il periodo di polizza”;
- che tale polizza prevedeva che per ciascun Acquirente l'assicurato dovesse avanzare a CP_1
una richiesta di affidamento, in base alla quale quest'ultima poteva o declinare la richiesta di copertura o concedere un affidamento, a seguito dell'espletamento di indagini tecnico-
informative;
- che la polizza le concedeva sia la facoltà di dilazionare il pagamento del credito sia la facoltà di proroga sulle dilazioni, purché complessivamente non si superasse il “periodo massimo di copertura” (i.e. 180 giorni);
- che la polizza conferiva a la facoltà di modifica, riduzione o revoca dell'affidamento CP_1
concesso, ferma restando la copertura di qualsiasi Credito validamente assicurato prima del nuovo Affidamento;
- che sottoscriveva altresì l'opzione ordini vincolanti, che conferiva protezione in caso di riduzione o revoca degli affidamenti in relazione ai crediti derivanti da ordini vincolanti pagina 4 di 10 conclusi nei sei mesi antecedenti la data in cui l' ha ricevuto una notifica della Parte_2
Riduzione o Revoca;
- che in data 01.07.2022 le concedeva affidamento per euro 300.000,00 nei confronti del CP_1
cliente Controparte_5
- che a seguito del concesso affidamento, l'attrice emetteva alla fra il 29 giugno e il 27 CP_5
settembre 2022, le fatture nn. 712/864/959/1.069, e concedeva contestualmente, in relazione alla fattura n. 712, dilazione di pagamento in 5 rate, che maturavano rispettivamente a
90/120/150/180/210 giorni;
- che la provvedeva al saldo parziale della fattura n. 712, per un importo pari a euro CP_5
74.700,00, e rimaneva morosa, per l'intero, in relazione alle altre 3 fatture, di talché al gennaio
2023 residuava in favore dell'attrice un credito pari a euro 238.671,00;
- che a copertura dell'insoluto di cui sopra, rilasciava dieci cambiali (scadenziate dal CP_5
23.02.2023 al 23.07.2023) e che, conseguentemente, in data 13.02.2023, l'attrice richiedeva a proroga del pagamento per l'insoluto; CP_1
- che a seguito della richiesta di proroga, in data 22.02.2023 revocava l'affidamento CP_1
concesso in favore di Controparte_5
- che, sempre in data 22.02.2023, l'attrice inoltrava richiesta copertura per ordini vincolanti (in relazione agli ordini n. 268/268/270), che veniva confermata da in data 02.03.2023; CP_1
- che in conseguenza del saldo, ad opera della delle cambiali scadenziate al 23.02.2023 CP_5
e al 28.02.2023, le concedeva nuovo fido pari a euro 50.000,00; CP_1
- che seguiva il saldo della ulteriore cambiale scadenziata al 23.03.2023, in conseguenza del quale l'esposizione debitoria della al marzo 2023, si riduceva a euro 162.459,00; CP_5
pagina 5 di 10 - che in data 31.03.2023 l'attrice rinnovava richiesta di proroga per l'insoluto rimanente e tale richiesta veniva accolta da CP_1
- che in data 11.04.2023 aumentava il fido relativamente al cliente ad euro CP_1 CP_5
100.000,00;
- che nei mesi di febbraio-aprile 2023, in ragione dei nuovi affidamenti concessi, l'attrice effettuava nuove forniture al cliente, per le quali emetteva le fatture nn. 142/184/321/436/437,
per un totale pari a euro 100.003,22, le quali tuttavia rimanevano insolute;
- che nel frattempo la effettuava ulteriori pagamenti previsti dal piano di rientro, in CP_5
ragione dei quali il totale versato ammontava ad euro 190.474,00;
- che detti pagamenti andavano imputati ai crediti più risalenti, rappresentati dalle prime rate della fattura n. 712;
- che, dunque, il credito residuo relativo alla fattura n. 712, in considerazione altresì della non copertura della quinta rata scadenziata oltre il termine massimo di copertura, ammontava ad euro 49.526,00;
- che a tale credito si doveva aggiungere quello relativo alle ulteriori fatture emesse negli anni
2022 e 2023 (i.e. nn. 864/22 – 959/22 – 1.069/22 – 142/23 – 184/23 – 321/23 – 321/23 – 436/23
– 437/23) rimaste insolute, per un credito complessivo pari a euro 201.490,08;
- che in relazione a tale credito complessivo, l'attrice in data 08.06.2023 trasmetteva a la CP_1
comunicazione di morosità di e chiedeva l'apertura del sinistro e il versamento CP_5
dell'indennizzo;
pagina 6 di 10 - che in data 19.10.2023 confermava l'avvenuta apertura del sinistro n. 2023/16004407 CP_1
ma, in merito alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, comunicava che lo stesso, in base alle condizioni contrattuali vigenti, era pari a euro 90.000,00;
- che, pertanto, liquidava la somma sopra indicata;
CP_1
- che seguiva scambio di missive con tutto avente ad oggetto il quantum dell'indennizzo, CP_1
a mezzo del quale l'attrice richiedeva invano la liquidazione dell'ulteriore somma pari a euro
91.341,07.
Si costituivano ritualmente in giudizio Controparte_3 Controparte_4
e contestando quanto ex adverso dedotto
[...] Controparte_2
e, in particolare, evidenziando in via preliminare come l'assicurata dovesse ritenersi decaduta dalla copertura, per aver ella violato gli art. 2.2 – 2.3 – 3.1.1 delle condizioni generali di contratto e, nel merito, confermando la ricostruzione dei fatti operata nello scambio di missive antecedente all'instaurazione del presente giudizio e la relativa disciplina applicabile in ragione del contratto di assicurazione intercorrente fra le parti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Valore dirimente assume la questione preliminare sollevata da parte convenuta e relativa alla decadenza dell'odierna attrice, ai sensi dell'art. 13.4 delle condizioni generali di contratto, dalla copertura assicurativa per violazione dell'art.
2.3 delle stesse.
pagina 7 di 10 L'art.
2.3 cond. gen. prevede difatti che “l'assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore al più
presto, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi
Informazioni negativa relativa ad un Acquirente”.
L'art. 15 cond. gen. fornisce la definizione contrattualmente rilevante di Informazione negativa,
disponendo che queste si identificano in “qualsiasi avvenimento di cui l'Assicurato eventualmente
venga a conoscenza e che potrebbe essere indicativo di una incapacità anche potenziale da parte
dell'Acquirente a far fronte ai propri obblighi di pagamento del Credito;
a titolo esemplificativo e non
esaustivo, lo stato di Insolvenza dell'Acquirente o di una società collegata o controllata
dall'acquirente, la carenza di liquidità o il deterioramento della reputazione dell'Acquirente, la
sostanziale modifica di una relazione commerciale esclusiva o a lungo termine dell'Assicurato con
l'Acquirente, o l'interruzione della stessa, eventuali azioni legali intraprese nei confronti
dell'Acquirente, oppure la registrazione presso albi o registri pubblici di atti pregiudizievoli, inclusi i
protesti di titoli esecutivi”.
L'art. 13.4 cond. gen., come detto, codifica le conseguenze derivanti da un inadempimento, inter alia,
degli obblighi di cui all'art.
2.3 cond. gen., disponendo la decadenza dell' con riguardo ai Parte_2
crediti da questo vantati nei confronti di quell'Acquirente, in relazione al quale non ha comunicato all'assicuratore le informazioni negative.
Sul punto è necessario aggiungere come all'art. 15 delle cond. gen. vi è altresì la definizione contrattualmente rilevante di credito, definito come “importo certo ed esigibile relativo ad uno o più
fatture, dovuto dall'acquirente, derivante da un contratto di vendita, garantito dalla copertura
assicurativa concessa dall'assicuratore”.
pagina 8 di 10 E' evidente come dall'utilizzo nell'art. 13.4 cond. gen. del lemma “crediti”, in uno con la definizione di credito di cui all'art. 15 cond. gen., consegua la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per tutte le coperture da questo vantate per fatture emesse nei confronti di quell'acquirente, in relazione al quale non ha tempestivamente comunicato all'assicuratore le informazioni negative.
Ciò stabilito, v'è ora da dire come tale clausola contrattuale sia, a parere di questo giudice, rispettosa del disposto di cui all'art. 1322 c.c., e dunque meritevole di tutela, in ragione della coerenza con quanto stabilito dall'art. 1898 c.c. sull'aggravamento del rischio. Questo perché le mutate, in pejus, condizioni patrimoniali e/o reddituali dell'acquirente, rappresentate per quanto qui di interesse da una difficoltà
finanziaria e da una carenza di liquidità determinante il mancato saldo delle fatture emesse, sono evento idoneo ad aggravare il rischio a carico dell'assicuratore e, qualora il nuovo stato delle cose fosse stato conosciuto dall'Assicuratore, questi avrebbe potuto assumere le sue determinazioni in ordine al mantenimento o meno del plafond garantito.
A quanto già detto si aggiunge che la coerenza fra la ratio dell'art 1898 c.c., espressamente qualificata come norma imperativa dall'art. 1932 c.c., e la ratio del combinato disposto degli artt.
2.3 e 13.4 cond.
gen., esclude in primo luogo l'ipotesi che le suddette clausole contrattuali siano in contrasto con norma imperativa, con conseguente nullità virtuale delle stesse e, in secondo luogo, e in guisa più pregnante,
escludono la possibilità di un intervento conformativo iure imperii del giudice sull'equilibrio economico giuridico pattiziamente deciso, anche in ragione della qualifica soggettiva rivestita dai contraenti, entrambi rientranti nella qualifica di professionisti.
Orbene, delineato il quadro normativo rilevante nel caso di specie, v'è ora da affermare come le difficoltà finanziarie e la carenza di liquidità verificatesi in capo alla rappresentate dal CP_5
mancato saldo delle fatture a suo carico emesse dall'odierna attrice, fossero a quest'ultima sicuramente pagina 9 di 10 noti per lo meno a partire dal mese di ottobre dell'anno 2023, mese in cui si sono verificati i primi insoluti a carico della nonostante ciò, sono state comunicate alla società assicuratrice CP_5
soltanto con la richiesta di proroga inoltrata in data 13 febbraio 2023. Da questo non può non conseguire la violazione del precetto contenuto nell'art.
2.3. cond. gen. con conseguente integrazione della decadenza dalla copertura prevista dall'art. 13.4 cond. gen.
Data la specifica subordinazione, operata da parte attrice, della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza, all'accertamento che l'avvenuta concessione di nuovo affidamento avesse determinato la liquidazione dell'intero sinistro nel limite previsto da quest'ultimo, deve ritenersi tale domanda assorbita dall'accoglimento della eccezione preliminare relativa alla decadenza.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00,
oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e di Controparte_4 Controparte_2
- condanna l'attrice a rifondere le convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 febbraio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
pagina 10 di 10
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 37470/2024 tra
Parte_1 attore e
Controparte_1
Controparte_2 convenuto
Oggi 27 febbraio 2025 ad ore 9,51 innanzi al dott. Francesco Ferrari, sono comparsi:
Per l'avv. MARTINELLO PAOLO e l'avv. SORAVIA ANNA Parte_1
SILVIA ( ) VIA LENTASIO 9 20122 MILANO;
C.F._1
Per l'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO Controparte_1
Per l'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO Controparte_2
E' altresì presente ai fini della pratica forense il dott. , . Persona_1 Persona_2
I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli separati che costituiscono parte integrante dello stesso.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Francesco Ferrari
pagina 1 di 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Ferrari ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 37470/2024 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MARTINELLO Parte_1 P.IVA_1
PAOLO e dell'avv. SORAVIA ANNA SILVIA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._1
VIA LENTASIO, 9 MILANO, presso il difensore avv. MARTINELLO PAOLO
parte attrice contro
(C.F. ) e (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2 P.IVA_3
con il patrocinio dell'avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO, elettivamente domiciliato in VIA
ASSAROTTI, 36/2 GENOVA, presso il difensore avv. CAVAGNARO ALESSIO GIULIO
parte convenuta
pagina 2 di 10 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Nel merito:
1. In via principale
- accertare e dichiarare il diritto di all'integrale indennizzo del sinistro n. Parte_1
2023/16004407 per tutte le ragioni esposte ai punti A e B del presente atto e, per l'effetto,
- condannare Controparte_3 Controparte_4
, in persona del legale rappresentante pro tempore, al
[...]
pagamento a favore di dell'importo di € 91.341,07, oltre interessi legali Parte_1
moratori dal dovuto al saldo ex art.1284 c.c.;
2. In via subordinata, in denegata ipotesi di rigetto della domanda in via principale,
- Condannare e in via tra esse solidale, a Controparte_3 Controparte_2
corrispondere a l'importo di € 91.341.07, ovvero il diverso maggiore o minore Parte_1
importo ritenuto di giustizia, a titolo di risarcimento del danno da essa subito, per i motivi esposti al
punto C del presente atto.
Con rifusione di spese e onorari di lite.
Per parte convenuta:
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, rigettare l'avversa domanda perché infondata in fatto
e in diritto, con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la conveniva in giudizio Parte_1 [...]
al fine di ottenerne CP_3 Controparte_4
pagina 3 di 10 la condanna all'integrale indennizzo del sinistro n. 2023/16004407 e Controparte_3
e al Controparte_4 Controparte_2
fine ottenerne la condanna, in solido, al risarcimento dei danni per violazione degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza nei rapporti con l'assicurato.
L'attrice in particolare esponeva:
- che in data 14.02.2020 sottoscriveva la polizza credito “Tradeliner” n. 3060165 emessa da e distribuita dalla filiale di Pisa, con la quale si assicurava per il CP_1 Controparte_2
“rischio del Mancato pagamento dei Crediti vantati dall'Assicurato nei confronti di Acquirenti
per Forniture effettuate durante il periodo di polizza”;
- che tale polizza prevedeva che per ciascun Acquirente l'assicurato dovesse avanzare a CP_1
una richiesta di affidamento, in base alla quale quest'ultima poteva o declinare la richiesta di copertura o concedere un affidamento, a seguito dell'espletamento di indagini tecnico-
informative;
- che la polizza le concedeva sia la facoltà di dilazionare il pagamento del credito sia la facoltà di proroga sulle dilazioni, purché complessivamente non si superasse il “periodo massimo di copertura” (i.e. 180 giorni);
- che la polizza conferiva a la facoltà di modifica, riduzione o revoca dell'affidamento CP_1
concesso, ferma restando la copertura di qualsiasi Credito validamente assicurato prima del nuovo Affidamento;
- che sottoscriveva altresì l'opzione ordini vincolanti, che conferiva protezione in caso di riduzione o revoca degli affidamenti in relazione ai crediti derivanti da ordini vincolanti pagina 4 di 10 conclusi nei sei mesi antecedenti la data in cui l' ha ricevuto una notifica della Parte_2
Riduzione o Revoca;
- che in data 01.07.2022 le concedeva affidamento per euro 300.000,00 nei confronti del CP_1
cliente Controparte_5
- che a seguito del concesso affidamento, l'attrice emetteva alla fra il 29 giugno e il 27 CP_5
settembre 2022, le fatture nn. 712/864/959/1.069, e concedeva contestualmente, in relazione alla fattura n. 712, dilazione di pagamento in 5 rate, che maturavano rispettivamente a
90/120/150/180/210 giorni;
- che la provvedeva al saldo parziale della fattura n. 712, per un importo pari a euro CP_5
74.700,00, e rimaneva morosa, per l'intero, in relazione alle altre 3 fatture, di talché al gennaio
2023 residuava in favore dell'attrice un credito pari a euro 238.671,00;
- che a copertura dell'insoluto di cui sopra, rilasciava dieci cambiali (scadenziate dal CP_5
23.02.2023 al 23.07.2023) e che, conseguentemente, in data 13.02.2023, l'attrice richiedeva a proroga del pagamento per l'insoluto; CP_1
- che a seguito della richiesta di proroga, in data 22.02.2023 revocava l'affidamento CP_1
concesso in favore di Controparte_5
- che, sempre in data 22.02.2023, l'attrice inoltrava richiesta copertura per ordini vincolanti (in relazione agli ordini n. 268/268/270), che veniva confermata da in data 02.03.2023; CP_1
- che in conseguenza del saldo, ad opera della delle cambiali scadenziate al 23.02.2023 CP_5
e al 28.02.2023, le concedeva nuovo fido pari a euro 50.000,00; CP_1
- che seguiva il saldo della ulteriore cambiale scadenziata al 23.03.2023, in conseguenza del quale l'esposizione debitoria della al marzo 2023, si riduceva a euro 162.459,00; CP_5
pagina 5 di 10 - che in data 31.03.2023 l'attrice rinnovava richiesta di proroga per l'insoluto rimanente e tale richiesta veniva accolta da CP_1
- che in data 11.04.2023 aumentava il fido relativamente al cliente ad euro CP_1 CP_5
100.000,00;
- che nei mesi di febbraio-aprile 2023, in ragione dei nuovi affidamenti concessi, l'attrice effettuava nuove forniture al cliente, per le quali emetteva le fatture nn. 142/184/321/436/437,
per un totale pari a euro 100.003,22, le quali tuttavia rimanevano insolute;
- che nel frattempo la effettuava ulteriori pagamenti previsti dal piano di rientro, in CP_5
ragione dei quali il totale versato ammontava ad euro 190.474,00;
- che detti pagamenti andavano imputati ai crediti più risalenti, rappresentati dalle prime rate della fattura n. 712;
- che, dunque, il credito residuo relativo alla fattura n. 712, in considerazione altresì della non copertura della quinta rata scadenziata oltre il termine massimo di copertura, ammontava ad euro 49.526,00;
- che a tale credito si doveva aggiungere quello relativo alle ulteriori fatture emesse negli anni
2022 e 2023 (i.e. nn. 864/22 – 959/22 – 1.069/22 – 142/23 – 184/23 – 321/23 – 321/23 – 436/23
– 437/23) rimaste insolute, per un credito complessivo pari a euro 201.490,08;
- che in relazione a tale credito complessivo, l'attrice in data 08.06.2023 trasmetteva a la CP_1
comunicazione di morosità di e chiedeva l'apertura del sinistro e il versamento CP_5
dell'indennizzo;
pagina 6 di 10 - che in data 19.10.2023 confermava l'avvenuta apertura del sinistro n. 2023/16004407 CP_1
ma, in merito alla quantificazione dell'indennizzo dovuto, comunicava che lo stesso, in base alle condizioni contrattuali vigenti, era pari a euro 90.000,00;
- che, pertanto, liquidava la somma sopra indicata;
CP_1
- che seguiva scambio di missive con tutto avente ad oggetto il quantum dell'indennizzo, CP_1
a mezzo del quale l'attrice richiedeva invano la liquidazione dell'ulteriore somma pari a euro
91.341,07.
Si costituivano ritualmente in giudizio Controparte_3 Controparte_4
e contestando quanto ex adverso dedotto
[...] Controparte_2
e, in particolare, evidenziando in via preliminare come l'assicurata dovesse ritenersi decaduta dalla copertura, per aver ella violato gli art. 2.2 – 2.3 – 3.1.1 delle condizioni generali di contratto e, nel merito, confermando la ricostruzione dei fatti operata nello scambio di missive antecedente all'instaurazione del presente giudizio e la relativa disciplina applicabile in ragione del contratto di assicurazione intercorrente fra le parti.
Senza che fosse dato corso ad attività istruttoria alcuna, il giudice rinviava all'odierna udienza per la discussione e decisione della causa ex art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte.
Valore dirimente assume la questione preliminare sollevata da parte convenuta e relativa alla decadenza dell'odierna attrice, ai sensi dell'art. 13.4 delle condizioni generali di contratto, dalla copertura assicurativa per violazione dell'art.
2.3 delle stesse.
pagina 7 di 10 L'art.
2.3 cond. gen. prevede difatti che “l'assicurato è tenuto a comunicare all'Assicuratore al più
presto, e comunque entro 10 giorni dalla data in cui ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi
Informazioni negativa relativa ad un Acquirente”.
L'art. 15 cond. gen. fornisce la definizione contrattualmente rilevante di Informazione negativa,
disponendo che queste si identificano in “qualsiasi avvenimento di cui l'Assicurato eventualmente
venga a conoscenza e che potrebbe essere indicativo di una incapacità anche potenziale da parte
dell'Acquirente a far fronte ai propri obblighi di pagamento del Credito;
a titolo esemplificativo e non
esaustivo, lo stato di Insolvenza dell'Acquirente o di una società collegata o controllata
dall'acquirente, la carenza di liquidità o il deterioramento della reputazione dell'Acquirente, la
sostanziale modifica di una relazione commerciale esclusiva o a lungo termine dell'Assicurato con
l'Acquirente, o l'interruzione della stessa, eventuali azioni legali intraprese nei confronti
dell'Acquirente, oppure la registrazione presso albi o registri pubblici di atti pregiudizievoli, inclusi i
protesti di titoli esecutivi”.
L'art. 13.4 cond. gen., come detto, codifica le conseguenze derivanti da un inadempimento, inter alia,
degli obblighi di cui all'art.
2.3 cond. gen., disponendo la decadenza dell' con riguardo ai Parte_2
crediti da questo vantati nei confronti di quell'Acquirente, in relazione al quale non ha comunicato all'assicuratore le informazioni negative.
Sul punto è necessario aggiungere come all'art. 15 delle cond. gen. vi è altresì la definizione contrattualmente rilevante di credito, definito come “importo certo ed esigibile relativo ad uno o più
fatture, dovuto dall'acquirente, derivante da un contratto di vendita, garantito dalla copertura
assicurativa concessa dall'assicuratore”.
pagina 8 di 10 E' evidente come dall'utilizzo nell'art. 13.4 cond. gen. del lemma “crediti”, in uno con la definizione di credito di cui all'art. 15 cond. gen., consegua la decadenza dell'assicurato dal diritto all'indennizzo per tutte le coperture da questo vantate per fatture emesse nei confronti di quell'acquirente, in relazione al quale non ha tempestivamente comunicato all'assicuratore le informazioni negative.
Ciò stabilito, v'è ora da dire come tale clausola contrattuale sia, a parere di questo giudice, rispettosa del disposto di cui all'art. 1322 c.c., e dunque meritevole di tutela, in ragione della coerenza con quanto stabilito dall'art. 1898 c.c. sull'aggravamento del rischio. Questo perché le mutate, in pejus, condizioni patrimoniali e/o reddituali dell'acquirente, rappresentate per quanto qui di interesse da una difficoltà
finanziaria e da una carenza di liquidità determinante il mancato saldo delle fatture emesse, sono evento idoneo ad aggravare il rischio a carico dell'assicuratore e, qualora il nuovo stato delle cose fosse stato conosciuto dall'Assicuratore, questi avrebbe potuto assumere le sue determinazioni in ordine al mantenimento o meno del plafond garantito.
A quanto già detto si aggiunge che la coerenza fra la ratio dell'art 1898 c.c., espressamente qualificata come norma imperativa dall'art. 1932 c.c., e la ratio del combinato disposto degli artt.
2.3 e 13.4 cond.
gen., esclude in primo luogo l'ipotesi che le suddette clausole contrattuali siano in contrasto con norma imperativa, con conseguente nullità virtuale delle stesse e, in secondo luogo, e in guisa più pregnante,
escludono la possibilità di un intervento conformativo iure imperii del giudice sull'equilibrio economico giuridico pattiziamente deciso, anche in ragione della qualifica soggettiva rivestita dai contraenti, entrambi rientranti nella qualifica di professionisti.
Orbene, delineato il quadro normativo rilevante nel caso di specie, v'è ora da affermare come le difficoltà finanziarie e la carenza di liquidità verificatesi in capo alla rappresentate dal CP_5
mancato saldo delle fatture a suo carico emesse dall'odierna attrice, fossero a quest'ultima sicuramente pagina 9 di 10 noti per lo meno a partire dal mese di ottobre dell'anno 2023, mese in cui si sono verificati i primi insoluti a carico della nonostante ciò, sono state comunicate alla società assicuratrice CP_5
soltanto con la richiesta di proroga inoltrata in data 13 febbraio 2023. Da questo non può non conseguire la violazione del precetto contenuto nell'art.
2.3. cond. gen. con conseguente integrazione della decadenza dalla copertura prevista dall'art. 13.4 cond. gen.
Data la specifica subordinazione, operata da parte attrice, della domanda risarcitoria per violazione degli obblighi di informazione, trasparenza e correttezza, all'accertamento che l'avvenuta concessione di nuovo affidamento avesse determinato la liquidazione dell'intero sinistro nel limite previsto da quest'ultimo, deve ritenersi tale domanda assorbita dall'accoglimento della eccezione preliminare relativa alla decadenza.
La liquidazione delle spese di lite segue la soccombenza e si liquidano in complessivi euro 8.050,00,
oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
PQM
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti,
ogni diversa istanza disattesa:
- rigetta le domande proposte da nei confronti di Parte_1 Controparte_3
e di Controparte_4 Controparte_2
- condanna l'attrice a rifondere le convenute delle spese di lite, liquidate in complessivi euro
8.050,00, oltre i.v.a. e c.p.a., di cui euro 1.050,00 per spese generali.
Così deciso in Milano il 27 febbraio 2025 Il giudice
Francesco Ferrari
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