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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 21/09/2025, n. 1642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1642 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4171 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Rossana Turzi (Cod. Fisc. ), il quale ha C.F._2
dichiarato di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec:
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio, in Messina, Via Felice Bisazza, n. 10; PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] - Santa C.F._3
Lucia Sopra Contesse Cpl. Sei Stelle, Palazzina E - Int. 7, ed elettivamente domiciliata in questa Via S. Domenico Savio is. 255/b presso lo studio dell'Avv. TO Salvatore Scordo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 16.10.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
statuizioni vigenti in materia di affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza con il figlio minore TO, nato il [...], attualmente affidato in via esclusiva alla madre, , in forza Controparte_1
del decreto dell'8 ottobre 2019 del Tribunale di Messina, confermato e integrato con successivo decreto del 25 maggio 2023.
Il ricorrente esponeva che, a seguito della condanna penale riportata per fatti denunciati dalla madre del minore, aveva scontato un periodo di detenzione e, successivamente, era stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, che stava svolgendo con esito positivo, dimostrando un concreto percorso di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale;
che il Tribunale di
Sorveglianza aveva riconosciuto l'effettivo cambiamento del ricorrente, attestando la sua adesione a percorsi trattamentali, l'impegno scolastico e lavorativo, nonché la maturazione di una revisione critica delle condotte pregresse;
che egli aveva ripreso regolarmente i rapporti con il figlio, con il quale aveva instaurato un legame affettivo stabile e significativo, anche grazie a periodi di frequentazione più ampi rispetto a quelli previsti dal decreto vigente, autorizzati informalmente dalla madre durante i mesi estivi;
che tali esperienze condivise avevano rafforzato il rapporto padre- figlio e dimostrato la capacità del ricorrente di prendersi cura del minore in modo adeguato e responsabile.
Alla luce del mutato contesto personale e familiare, il ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e che fossero ridefiniti i tempi di permanenza del figlio con il padre, prevedendo un ampliamento delle visite, comprensive anche di pernottamenti e periodi di vacanza, in conformità al principio di bigenitorialità e nel superiore
2 interesse del minore. Lamentava che, viceversa, da settembre gli incontri si erano nuovamente compressi ed erano stati attuati con le modalità del provvedimento del 25.05.2023, ma ciò appariva ingiustificato e non vi era motivo per escludere i pernottamenti.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, di avere sempre adempiuto gli obblighi economici imposti a titolo di mantenimento e di avere mostrato disponibilità e collaborazione anche in occasione di scelte rilevanti per la vita del figlio, come l'iscrizione scolastica, pur non essendo stato coinvolto nelle relative decisioni. Tale condotta, unitamente alla stabilità lavorativa, al supporto familiare e all'assenza di ulteriori condotte pregiudizievoli, dimostrerebbe l'idoneità del padre a partecipare attivamente al progetto educativo del figlio.
In conclusione, chiedeva che il minore TO fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo modalità più ampie e articolate rispetto a quelle attualmente vigenti, e che fossero assunte le opportune determinazioni istruttorie per l'accertamento della capacità genitoriale del ricorrente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.01.2025, si costituiva , la quale eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_1
della citazione in giudizio proposta da , per violazione Parte_1
dell'art. 164 c.p.c., in quanto il ricorso e il decreto di fissazione udienza erano stati notificati mediante deposito presso la Comunale di CP_2
Messina in data 6 dicembre 2024, non rispettando il termine di sessanta giorni previsto dal decreto del Tribunale di Messina del 25 ottobre 2024.
Tale irregolarità aveva impedito alla resistente di costituirsi nei termini
3 previsti, determinando la necessità di fissare una nuova udienza per consentire l'esercizio pieno del diritto di difesa.
Nel merito, la resistente ripercorreva le vicende giudiziarie e personali che avevano condotto all'affidamento esclusivo del figlio minore
TO, nato il [...], alla madre, evidenziando come la relazione con il ricorrente si fosse interrotta a causa di reiterati episodi di violenza, minacce e lesioni, documentati da provvedimenti penali e misure cautelari, tra cui l'ammonimento del Questore e il divieto di avvicinamento. Rilevava che il ricorrente era stato condannato per reati gravi commessi tra il 2016 e il 2019 ed aveva iniziato a scontare la pena detentiva nel maggio 2022, con fine pena previsto per novembre 2026, attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
La resistente sottolineava come il Tribunale, con decreto dell'8 ottobre 2019, avesse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ritenendo il padre inidoneo sotto il profilo relazionale ed educativo,
e avesse regolamentato gli incontri padre-figlio in modo da evitare contatti diretti tra i genitori, al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico del bambino.
Successivamente, con decreto del 25 maggio 2023, era stato autorizzato un ampliamento limitato dei tempi di visita, in seguito a una fase conciliativa.
Tuttavia, la resistente riferiva che, nonostante gli sforzi per favorire il recupero del rapporto genitoriale, il minore aveva manifestato disagio e rifiuto nei confronti del padre, lamentando comportamenti lesivi e denigratori da parte dello stesso, nonché atteggiamenti negativi da parte dei nonni paterni. Tali circostanze, secondo la resistente, confermavano la persistente inidoneità educativa del ricorrente e l'inopportunità di disporre un affidamento condiviso, che risulterebbe pregiudizievole per il benessere del minore.
Alla luce di quanto esposto, la resistente chiedeva che fosse dichiarata la nullità della citazione, fissata una nuova udienza, rigettato il
4 ricorso in quanto infondato, e confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
si costituiva, e deduceva Controparte_1
All'udienza dell'11.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: affidamento condiviso del minore TO, nato a Messina il [...], ad [...] i genitori;
quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre le parti stabilivano quanto segue: “1) nella giornata del venerdì dalle ore 12,00 o dall'uscita da scuola alle ore
20,00; 2) i fine settimana a settimane alternate, a decorrere dal mese di dicembre, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
3) nel periodo natalizio il minore starà con un genitore dalle ore 19,00 del 24 alle ore 12,00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 12,00 del 25 alle ore 23,30 del 25 dicembre, nonché dalle ore 19,00 del 31 dicembre alle ore
12,00 del 1 gennaio e con l'altro genitore dalle ore 12,00 del 1 gennaio alle ore 23,30 del 1 gennaio;
4) in occasione dalla Pasqua il minore starà nella giornata del Lunedì dell'Angelo insieme al genitore con il quale non ha trascorso la domenica di Pasqua;
5) in occasione del compleanno del padre
(e allo stesso modo, il bambino resterà con la madre in occasione del compleanno della stessa se coincidente con l'esercizio di visita del padre);
6) in occasione delle altre festività in modo alternato;
7) in occasione del compleanno del minore, lo stesso trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; 8) il bambino starà con il padre due settimane anche non continuative nei mesi da giugno ad agosto ed allo stesso modo il bambino starà con la madre due settimane anche non continuative nei mesi da giugno ad agosto con sospensione delle visite del padre”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la
5 decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto di quanto concordato dalle parti all'udienza dell'11.09.2025 con riferimento alla disciplina l'affidamento del minore , nato il 6 maggio Persona_1
2018, e dei tempi di permanenza del predetto minore con entrambi i genitori;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Simona Monforte Giudice dott. Viviana Scaramuzza Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N.4171 del Registro Generale Contenzioso 2024
TRA
, nato a [...] il [...] (Cod. Fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1
dall'Avv. Rossana Turzi (Cod. Fisc. ), il quale ha C.F._2
dichiarato di volere ricevere le comunicazioni all'indirizzo pec:
, ed elettivamente domiciliato presso il suo Email_1
studio, in Messina, Via Felice Bisazza, n. 10; PARTE RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
), residente in [...] - Santa C.F._3
Lucia Sopra Contesse Cpl. Sei Stelle, Palazzina E - Int. 7, ed elettivamente domiciliata in questa Via S. Domenico Savio is. 255/b presso lo studio dell'Avv. TO Salvatore Scordo, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
PARTE RESISTENTE
E
Con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
1 Con ricorso ex art. 473 bis .12 c.p.c. e 473 bis .47 c.p.c. depositato in cancelleria il 16.10.2024, chiedeva la modifica delle Parte_1
statuizioni vigenti in materia di affidamento e regolamentazione dei tempi di permanenza con il figlio minore TO, nato il [...], attualmente affidato in via esclusiva alla madre, , in forza Controparte_1
del decreto dell'8 ottobre 2019 del Tribunale di Messina, confermato e integrato con successivo decreto del 25 maggio 2023.
Il ricorrente esponeva che, a seguito della condanna penale riportata per fatti denunciati dalla madre del minore, aveva scontato un periodo di detenzione e, successivamente, era stato ammesso al beneficio dell'affidamento in prova al servizio sociale, che stava svolgendo con esito positivo, dimostrando un concreto percorso di rieducazione, responsabilizzazione e reinserimento sociale;
che il Tribunale di
Sorveglianza aveva riconosciuto l'effettivo cambiamento del ricorrente, attestando la sua adesione a percorsi trattamentali, l'impegno scolastico e lavorativo, nonché la maturazione di una revisione critica delle condotte pregresse;
che egli aveva ripreso regolarmente i rapporti con il figlio, con il quale aveva instaurato un legame affettivo stabile e significativo, anche grazie a periodi di frequentazione più ampi rispetto a quelli previsti dal decreto vigente, autorizzati informalmente dalla madre durante i mesi estivi;
che tali esperienze condivise avevano rafforzato il rapporto padre- figlio e dimostrato la capacità del ricorrente di prendersi cura del minore in modo adeguato e responsabile.
Alla luce del mutato contesto personale e familiare, il ricorrente chiedeva che fosse disposto l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, e che fossero ridefiniti i tempi di permanenza del figlio con il padre, prevedendo un ampliamento delle visite, comprensive anche di pernottamenti e periodi di vacanza, in conformità al principio di bigenitorialità e nel superiore
2 interesse del minore. Lamentava che, viceversa, da settembre gli incontri si erano nuovamente compressi ed erano stati attuati con le modalità del provvedimento del 25.05.2023, ma ciò appariva ingiustificato e non vi era motivo per escludere i pernottamenti.
Il ricorrente evidenziava, inoltre, di avere sempre adempiuto gli obblighi economici imposti a titolo di mantenimento e di avere mostrato disponibilità e collaborazione anche in occasione di scelte rilevanti per la vita del figlio, come l'iscrizione scolastica, pur non essendo stato coinvolto nelle relative decisioni. Tale condotta, unitamente alla stabilità lavorativa, al supporto familiare e all'assenza di ulteriori condotte pregiudizievoli, dimostrerebbe l'idoneità del padre a partecipare attivamente al progetto educativo del figlio.
In conclusione, chiedeva che il minore TO fosse affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre secondo modalità più ampie e articolate rispetto a quelle attualmente vigenti, e che fossero assunte le opportune determinazioni istruttorie per l'accertamento della capacità genitoriale del ricorrente.
Il ricorso veniva trasmesso al Pubblico Ministero che rendeva il proprio parere in data 28/30.10.2024.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 24.01.2025, si costituiva , la quale eccepiva preliminarmente la nullità Controparte_1
della citazione in giudizio proposta da , per violazione Parte_1
dell'art. 164 c.p.c., in quanto il ricorso e il decreto di fissazione udienza erano stati notificati mediante deposito presso la Comunale di CP_2
Messina in data 6 dicembre 2024, non rispettando il termine di sessanta giorni previsto dal decreto del Tribunale di Messina del 25 ottobre 2024.
Tale irregolarità aveva impedito alla resistente di costituirsi nei termini
3 previsti, determinando la necessità di fissare una nuova udienza per consentire l'esercizio pieno del diritto di difesa.
Nel merito, la resistente ripercorreva le vicende giudiziarie e personali che avevano condotto all'affidamento esclusivo del figlio minore
TO, nato il [...], alla madre, evidenziando come la relazione con il ricorrente si fosse interrotta a causa di reiterati episodi di violenza, minacce e lesioni, documentati da provvedimenti penali e misure cautelari, tra cui l'ammonimento del Questore e il divieto di avvicinamento. Rilevava che il ricorrente era stato condannato per reati gravi commessi tra il 2016 e il 2019 ed aveva iniziato a scontare la pena detentiva nel maggio 2022, con fine pena previsto per novembre 2026, attualmente in regime di affidamento in prova ai servizi sociali.
La resistente sottolineava come il Tribunale, con decreto dell'8 ottobre 2019, avesse disposto l'affidamento esclusivo del minore alla madre, ritenendo il padre inidoneo sotto il profilo relazionale ed educativo,
e avesse regolamentato gli incontri padre-figlio in modo da evitare contatti diretti tra i genitori, al fine di tutelare lo sviluppo psicofisico del bambino.
Successivamente, con decreto del 25 maggio 2023, era stato autorizzato un ampliamento limitato dei tempi di visita, in seguito a una fase conciliativa.
Tuttavia, la resistente riferiva che, nonostante gli sforzi per favorire il recupero del rapporto genitoriale, il minore aveva manifestato disagio e rifiuto nei confronti del padre, lamentando comportamenti lesivi e denigratori da parte dello stesso, nonché atteggiamenti negativi da parte dei nonni paterni. Tali circostanze, secondo la resistente, confermavano la persistente inidoneità educativa del ricorrente e l'inopportunità di disporre un affidamento condiviso, che risulterebbe pregiudizievole per il benessere del minore.
Alla luce di quanto esposto, la resistente chiedeva che fosse dichiarata la nullità della citazione, fissata una nuova udienza, rigettato il
4 ricorso in quanto infondato, e confermato l'affidamento esclusivo del minore alla madre, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio.
si costituiva, e deduceva Controparte_1
All'udienza dell'11.09.2025 fissata ai sensi dell'art. 473 bis .21
c.p.c., esperito il tentativo di conciliazione, le parti raggiungevano un accordo nei termini seguenti: affidamento condiviso del minore TO, nato a Messina il [...], ad [...] i genitori;
quanto ai tempi di permanenza del minore con il padre le parti stabilivano quanto segue: “1) nella giornata del venerdì dalle ore 12,00 o dall'uscita da scuola alle ore
20,00; 2) i fine settimana a settimane alternate, a decorrere dal mese di dicembre, dalle ore 16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica;
3) nel periodo natalizio il minore starà con un genitore dalle ore 19,00 del 24 alle ore 12,00 del 25 dicembre e con l'altro genitore dalle ore 12,00 del 25 alle ore 23,30 del 25 dicembre, nonché dalle ore 19,00 del 31 dicembre alle ore
12,00 del 1 gennaio e con l'altro genitore dalle ore 12,00 del 1 gennaio alle ore 23,30 del 1 gennaio;
4) in occasione dalla Pasqua il minore starà nella giornata del Lunedì dell'Angelo insieme al genitore con il quale non ha trascorso la domenica di Pasqua;
5) in occasione del compleanno del padre
(e allo stesso modo, il bambino resterà con la madre in occasione del compleanno della stessa se coincidente con l'esercizio di visita del padre);
6) in occasione delle altre festività in modo alternato;
7) in occasione del compleanno del minore, lo stesso trascorrerà il pranzo con un genitore e la cena con l'altro; 8) il bambino starà con il padre due settimane anche non continuative nei mesi da giugno ad agosto ed allo stesso modo il bambino starà con la madre due settimane anche non continuative nei mesi da giugno ad agosto con sospensione delle visite del padre”.
Il Giudice delegato, ritenuto che non vi fosse la necessità di assumere provvedimenti temporanei ed urgenti e che la causa fosse matura per la
5 decisione senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, invitava i procuratori delle parti a precisare le conclusioni e disponeva, quindi, la discussione orale della causa, all'esito della quale riservava di riferire al collegio per la decisione.
Ritiene il collegio che l'accordo delle parti possa essere accolto.
D'altronde, in caso di accordo delle parti, il Tribunale esercita solo un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni contenute nell'accordo con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori. Nel caso in esame tale verifica consente, allora, di affermare che non vi siano motivi ostativi al recepimento delle condizioni indicate dalle parti e sopra testualmente riportate.
Appare equo, in considerazione delle ragioni della decisione e della impossibilità di configurare la soccombenza di una delle parti, compensare interamente tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 quinquies c.c. e 473 bis .28 c.p.c., prende atto di quanto concordato dalle parti all'udienza dell'11.09.2025 con riferimento alla disciplina l'affidamento del minore , nato il 6 maggio Persona_1
2018, e dei tempi di permanenza del predetto minore con entrambi i genitori;
dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 19/09/2025.
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