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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 19/12/2025, n. 2354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2354 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 214 /2017 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
CA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA 301BIS CP_1
MESSINA presso lo studio dell'Avv. CAMMAROTO MARIA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 24.1.2017 e notificato all' in data CP_1
29.3.2017, bracciante agricola, ha adito questo Tribunale per Parte_1 sentir annullare la nota del 9.4.2015 con la quale l' le ha richiesto la CP_1 CP_2 restituzione di euro 1.942,16, quali somme indebitamente corrisposte a titolo di indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2012, per effetto della mancata iscrizione ovvero della cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
La ricorrente ha dedotto di avere regolarmente prestato attività lavorativa alle dipendenze del Ass. per 102 giornate Controparte_3 Pt_2 Per_1 nell'anno 2012, di essere stata in conseguenza iscritta negli elenchi anagrafici comunali e di avere percepito le prestazioni previdenziali richieste, senza che alcun provvedimento di disconoscimento delle giornate o di cancellazione dagli elenchi le sia mai stato comunicato.
Ha quindi chiesto, in via principale, la declaratoria di nullità/illegittimità del provvedimento di indebito, con restituzione delle eventuali somme trattenute,
e, in via subordinata, l'accertamento del rapporto di lavoro per 102 giornate nel
2012 e la correlata conferma del diritto alle prestazioni già erogate.
In via cautelare ha chiesto la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di recupero.
L' si è costituito eccependo in via pregiudiziale la decadenza CP_1 dall'azione ex art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n. 83, sul rilievo che la cancellazione della ricorrente dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2012 è stata disposta con la terza variazione trimestrale del 2014 (3vd/14 prog. 42, indicata in atti anche come
3VR 2014), pubblicata sul sito istituzionale dell nel periodo 15.12.2014 – CP_1
10.1.2015, e che il ricorso giudiziale è stato proposto ben oltre il termine di 120 giorni dalla pubblicazione e, comunque, dalla conoscenza del provvedimento, avvenuta quantomeno con la nota di indebito del 9.4.2015.
Nel merito, l' ha richiamato il verbale ispettivo n. 4800000418561 CP_1 del 19.6.2014, con allegato elenco nominativo dei lavoratori, dal quale risulta il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dal , tra cui CP_3 quello dedotto dalla ricorrente, e la conseguente cancellazione dagli elenchi per l'anno 2012; ha quindi chiesto il rigetto integrale del ricorso, con conferma della legittimità della pretesa restitutoria.
Con note scritte depositate in data 18.12.2025 ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., l' ha altresì precisato che la ricorrente aveva proposto altro ricorso CP_1 iscritto al NRG 1195/16, avente ad oggetto la contestazione della cancellazione dagli elenchi per le annualità 2012 e 2013 e l'indebito DS per l'anno 2013, definito con sentenza n. 1960/24 del Tribunale di Patti (favorevole alla ricorrente)
e riformato in appello dalla Corte d'Appello di Messina con sentenza n. 572/2025, prodotta in atti.
Con note ex art. 127-ter c.p.c. la difesa di ha: Parte_1 ribadito le domande già svolte in ricorso;
insistito sull'ammissione della prova per testi articolata;
disconosciuto formalmente il documento prodotto dall' quale CP_1 attestazione di notifica, assumendo che esso sarebbe “totalmente differente rispetto all'originale rappresentato dalla prima pagina del 3 VR 2014”, in quanto nella copia risulta apposta – senza sottoscrizione – la dicitura “pubblicato CP_1 sul sito …” che non sarebbe presente nell'originale; concluso che, non essendovi prova della pubblicazione del terzo elenco di variazione 2014 né certezza della data di pubblicazione, non potrebbe decorrere la decadenza di cui all'art. 22 d.l. 7/1970.
All'udienza camerale del 27.6.2025 le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
La controversia ha ad oggetto l'impugnazione, da parte di Pt_1
del provvedimento del 9.4.2015 di recupero di euro 1.942,16 a
[...] CP_1 titolo di indebito relativo alla disoccupazione agricola 2012, indebito fondato sulla cancellazione della lavoratrice dagli elenchi nominativi per l'anno 2012 a seguito di accertamento ispettivo presso il datore di lavoro . CP_3
La domanda giudiziale – in via principale – è volta, in sostanza, ad ottenere l'accertamento del diritto della ricorrente a permanere iscritta per 102 giornate negli elenchi anagrafici dell'anno 2012, con caducazione del correlato indebito, ovvero, in via subordinata, all'accertamento del rapporto di lavoro e del diritto alle prestazioni.
L' ha sollevato in via pregiudiziale eccezione di decadenza CP_1 dall'azione ex art. 22 d.l. 7/1970, eccezione che va esaminata prioritariamente, atteso il suo carattere assorbente rispetto al merito.
L' ha altresì richiamato il precedente giudizio NRG 1195/16 e la CP_1 sentenza della Corte d'Appello di Messina n. 572/2025, invocandone la rilevanza nel presente processo. In ogni caso, anche a prescindere da eventuali profili di giudicato esterno ex art. 2909 c.c., l'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970
è assorbente e va esaminata prioritariamente. L'art. 22, comma 1, del d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, convertito nella l. 11 marzo 1970 n. 83, prevede che:
“Contro i provvedimenti definitivi adottati in applicazione del presente decreto, da cui derivi una lesione di diritti soggettivi, l'interessato può proporre azione giudiziaria davanti al tribunale nel termine di centoventi giorni dalla notifica o dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza.”
La disposizione è stata oggetto di costante interpretazione da parte della
Corte di Cassazione, che ne ha chiarito la natura di decadenza sostanziale, sottratta alla disponibilità delle parti, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, non sanabile ex art. 8 l. 11 agosto 1973 n. 533. In particolare, è stato affermato che, in tema di iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli, l'inosservanza del termine di centoventi giorni di cui all'art. 22 citato “determina la decadenza sostanziale del privato, che non solo è sottratta alla sanatoria prevista dall'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533, ma, riguardando una materia sottratta alla disponibilità delle parti, è anche rilevabile d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del giudizio”.
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 192/2005, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 d.l. 7/1970, valorizzando proprio l'esigenza di certezza delle situazioni giuridiche e la necessità di accertare nel più breve tempo possibile il diritto all'iscrizione negli elenchi anagrafici, in considerazione del rilievo delle prestazioni previdenziali collegate.
In tempi più recenti, la Corte di Cassazione ha ribadito che:
l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto indefettibile per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali e che tali prestazioni non possono essere riconosciute quando il provvedimento amministrativo di esclusione non sia stato tempestivamente impugnato nel termine di cui all'art. 22 d.l. 7/1970. il termine decadenziale decorre dalla notifica o comunque dalla conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione, potendo tale conoscenza derivare anche dalla pubblicazione degli elenchi nominativi e delle variazioni sul sito dell' , secondo la disciplina CP_1 introdotta dall'art. 38 d.l. 6 luglio 2011 n. 98 e dall'art. 12-bis r.d. 24 settembre
1940 n. 1949.
In particolare, Cass. n. 9622/2015, richiamata anche dall' , ha ribadito CP_1 la natura sostanziale della decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 e la sua rilevabilità
d'ufficio.
Per quanto riguarda le modalità di conoscenza dei provvedimenti di iscrizione o cancellazione, la normativa vigente nel periodo di interesse ha previsto che: gli elenchi nominativi annuali dei lavoratori agricoli e le successive variazioni trimestrali sono pubblicati in via telematica sul portale istituzionale dell' ; CP_1 tale pubblicazione telematica è modalità di notifica legale, idonea a far decorrere i termini per l'impugnazione in sede amministrativa e giudiziale;
i provvedimenti di disconoscimento e cancellazione intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco annuale sono portati a conoscenza degli interessati mediante appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione, parimenti pubblicati sul sito , in conformità all'art. 12-bis del r.d. 1949/1940. CP_1
La giurisprudenza di legittimità ha più volte confermato che la pubblicazione sul sito degli elenchi nominativi annuali e delle variazioni CP_1 trimestrali vale come notifica, escludendo la necessità di una comunicazione individuale al lavoratore, ed ha ritenuto manifestamente infondate le relative questioni di legittimità costituzionale.
Ne discende che, ai fini dell'art. 22 d.l. 7/1970, il dies a quo del termine di centoventi giorni decorre:
o dalla scadenza dei trenta giorni per l'impugnazione amministrativa dell'elenco nominativo o della variazione;
o, comunque, dalla pubblicazione telematica dell'elenco/variazione, ovvero dal momento in cui l'interessato dimostri di averne avuto conoscenza aliunde.
Nel caso in esame è pacifico che: la prestazione di disoccupazione agricola per il 2012 è stata erogata alla ricorrente, sulla base di 102 giornate di lavoro;
a seguito di accertamento ispettivo presso il , concluso con CP_3 verbale unico n. 4800000418561 del 19.6.2014, l' ha disconosciuto i rapporti CP_1 di lavoro, tra cui quello della odierna ricorrente, e ha proceduto a cancellarla dagli elenchi nominativi per l'anno 2012; la cancellazione è stata formalizzata mediante terza variazione trimestrale
2014 (3vd/14 prog. 42, indicata in atti anche come 3VR 2014), prodotta dall' CP_1 quale doc. 2; con nota del 9.4.2015 l' ha comunicato a l'indebito CP_1 Parte_1 di euro 1.942,16, specificando che le prestazioni non spettavano “a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”; la ricorrente riferisce di avere proposto ricorso amministrativo avverso il provvedimento;
l' , tuttavia, nelle note del 18.12.2025 ha dedotto che, per CP_1
l'annualità 2012, la cancellazione è intervenuta con 3vd/14 prog. 42 e che la ricorrente non ha presentato ricorso alla CISOA;
il ricorso giudiziale è stato depositato in data 20.1.2017 e notificato all' il 29.3.2017. CP_1
La ricorrente incentra la propria difesa, per quanto qui rileva, su due profili:
1. l'asserita mancata comunicazione del provvedimento di cancellazione;
2. la mancanza di prova certa della pubblicazione del terzo elenco di variazione 2014, conseguente al disconoscimento del documento di notifica prodotto dall' . CP_1
Orbene, tali rilievi non possono essere condivisi.
L' ha prodotto, quale doc. 2, la terza variazione trimestrale 2014, CP_1 dalla quale risulta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi per l'anno 2012 e l'indicazione del periodo di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Istituto.
L' ha inoltre precisato che l'elenco di variazione relativo all'anno CP_1
2012 risulta pubblicato con riferimento al Comune di Castell'Umberto, poiché la ditta ha dichiarato la lavoratrice residente in quel Comune.
La difesa di parte ricorrente ha proceduto a disconoscere formalmente il documento nella parte in cui reca la dicitura “pubblicato sul sito …”, sostenendo che tale annotazione non risulterebbe nella copia dell'“originale rappresentato dalla prima pagina del 3 VR 2014” nella sua disponibilità.
Tale disconoscimento, tuttavia, si appalesa: parziale e generico, in quanto circoscritto alla presenza di una annotazione non sottoscritta, senza contestare puntualmente i dati essenziali del provvedimento
(indicazione dell'elenco, anno di riferimento, nominativo della lavoratrice, periodo di riferimento); non sorretto da alcuna istanza istruttoria specificamente volta ad accertare, mediante acquisizione di atti d'ufficio o di registri informatici, l'effettiva data di pubblicazione del 3VR 2014 sul portale . CP_1
In presenza di un atto proveniente dall'ente previdenziale, estratto dai propri sistemi informativi, il giudice, ai sensi dell'art. 2712 c.c., può attribuire piena efficacia probatoria alla riproduzione informatica, ove il disconoscimento della conformità ai fatti sia privo di concreti elementi di riscontro e risulti contrastato da ulteriori risultanze documentali e logiche. Nel caso di specie: la sequenza temporale ispezione (verbale del 19.6.2014) – cancellazione con 3VR 2014 – nota di indebito del 9.4.2015 – ricorso amministrativo – ricorso giudiziale nel 2017 è perfettamente coerente con la disciplina vigente sugli elenchi e sulle variazioni;
la stessa ricorrente non nega di avere ricevuto la nota del 9.4.2015, nella quale si fa espresso riferimento alla mancata iscrizione/cancellazione dagli elenchi, limitandosi a contestarne la legittimità; la difesa non allega alcun elemento concreto idoneo a far ritenere che il
3VR 2014 non sia stato pubblicato o lo sia stato in epoca significativamente diversa da quella indicata dall' . CP_1
Alla luce di tali considerazioni, il disconoscimento non è idoneo a privare di efficacia probatoria il documento prodotto dall' , che deve quindi ritenersi CP_1 sufficiente a dimostrare l'intervenuta pubblicazione telematica del 3VR 2014 in epoca ampiamente anteriore al 2017.
Anche a voler prescindere dalla puntuale individuazione del periodo di pubblicazione del 3VR 2014, deve ritenersi che la ricorrente abbia avuto, quantomeno con la nota del 9.4.2015, piena conoscenza del disconoscimento delle giornate lavorative e della conseguente cancellazione dagli elenchi nominativi, atteso che l' le comunica l'indebito proprio “a causa della mancata iscrizione CP_1
(…) ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”.
La ricorrente deduce di avere presentato ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso;
tuttavia, come già rilevato, l' contesta che per l'annualità 2012 CP_1 risulti proposto ricorso alla CISOA e in atti non è stata fornita prova del relativo deposito o del suo esito.
Secondo il consolidato indirizzo della Cassazione, richiamato anche dall' in memoria, per i provvedimenti definitivi adottati in materia di CP_1 accertamento e collocamento dei lavoratori agricoli: ove sia proposto tempestivo ricorso amministrativo, il termine di centoventi giorni di cui all'art. 22 d.l. 7/1970 decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo contenzioso (decisione o silenzio-rigetto); ove non sia proposto ricorso amministrativo, ovvero questo sia tardivo o inammissibile, il termine decorre dalla scadenza del termine di trenta giorni per la proposizione del ricorso amministrativo o, comunque, dalla conoscenza aliunde del provvedimento.
Nel caso di specie, fissata in ogni caso al 9.4.2015 la data di piena conoscenza del provvedimento (nota di indebito), anche ipotizzando che la ricorrente abbia tempestivamente proposto ricorso amministrativo e che il termine di 120 giorni decorra solo dall'ipotetica scadenza del termine massimo di 90 giorni per la decisione, il relativo termine: sarebbe iniziato a decorrere comunque nel corso del 2015; si sarebbe comunque ampiamente consumato prima del 20.1.2017, data del deposito del ricorso giudiziale.
Alla luce della giurisprudenza consolidata, la violazione dell'art. 22 d.l.
7/1970 comporta la decadenza sostanziale dal diritto all'iscrizione (o reiscrizione) negli elenchi e, per derivazione, dalla possibilità di contestare il provvedimento di cancellazione ai fini del mantenimento delle prestazioni previdenziali.
Ne consegue che la domanda proposta da è Parte_1 improponibile, essendo la ricorrente decaduta, e il ricorso deve essere rigettato per tale assorbente ragione, senza necessità di esame del merito (sussistenza del rapporto di lavoro e spettanza delle prestazioni).
L'accoglimento dell'eccezione di decadenza ex art. 22 d.l. 7/1970 comporta:
l'assorbimento di ogni questione attinente al merito del rapporto di lavoro dedotto (esistenza, durata, natura subordinata) e delle correlata spettanza delle prestazioni previdenziali;
l'irrilevanza delle istanze istruttorie formulate in ricorso e ribadite nelle note ex art. 127-ter c.p.c. (prova per testi e consulenza tecnica), che devono pertanto essere rigettate.
Parimenti assorbita risulta l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di recupero, non potendo tale misura essere concessa in presenza dell'improponibilità dell'azione principale.
La ricorrente ha reso dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. di essere titolare di reddito imponibile inferiore ai limiti di legge, chiedendo di essere esentata dal pagamento delle spese processuali in caso di soccombenza.
In assenza di contestazioni specifiche e in assenza di elementi contrari, deve ritenersi sussistente il presupposto per l'applicazione del beneficio, con conseguente esonero della ricorrente dal pagamento delle spese di lite, che vanno pertanto compensate nei suoi confronti, ferma restando l'assenza di condanna alle spese ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti – Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da contro Parte_1 [...]
, ogni diversa domanda, eccezione ed istanza Controparte_4 disattesa o assorbita,
1. dichiara che è decaduta, ai sensi dell'art. 22 d.l. 3 Parte_1 febbraio 1970 n. 7, convertito con modificazioni nella l. 11 marzo 1970 n.
83, dal diritto di agire in giudizio avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno
2012; 2. dichiara improponibile il ricorso proposto da avverso il Parte_1 provvedimento del 9.4.2015 di recupero di euro 1.942,16 a titolo di CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2012 e, per l'effetto, rigetta il ricorso;
3. dichiara assorbite l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e le ulteriori domande formulate in via subordinata da;
Parte_1
4. nulla è dovuto da a titolo di spese di lite, ai sensi e per gli Parte_1 effetti dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
Così deciso in Patti 18/12/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo