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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/07/2025, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Quartu Sant'Elena (CA), nella via Monsignor Angioni 50, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Quartucciu nella via Mogoro n. 24, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.
Cinzia Antonella Tuveri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori , (C.F. CP_1
) e (C.F. ), in Quartu C.F._2 Parte_1 C.F._1
Sant'Elena in data 30 gennaio 2010, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Quartu Sant'Elena, al n.7, parte I, anno 2010 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) Il signor si obbliga a versare € 300,00 mensili alla figlia , maggiorenne e non CP_1 Per_1
economicamente autosufficiente, a titolo di assegno di mantenimento oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie come per legge;
b) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti stabiliscono il trasferimento a titolo gratuito, da disporre in Sentenza, dell'immobile, adibito a casa coniugale e del relativo posto auto, di esclusiva proprietà del signor , alla figlia , la quale dichiara di accettare CP_1 Persona_2
e diverrà l'unica proprietaria. L'appartamento, adibito a civile abitazione, situato al piano terzo scala “A” interno “C” di un più ampio fabbricato sito in Quartu Sant'Elena avente ingresso nella via
Monsignor Angioni n. 50, è identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena
foglio 8, particella 1925, sub 89. Il posto auto, situato al piano seminterrato individuato con il n. 23,
è identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena foglio 8, particella 1925,
sub 23
c) Il signor continuerà a pagare le rate del fino a totale estinzione dello CP_1 Parte_2
stesso. Il mutuo esistente, n. 017.93426560, è stato erogato dal in data 14 aprile CP_2 Parte_3 si impegna a cancellare al termine del pagamento delle rate del mutuo. CP_1
d) Il si impegna a propria cura e spese all'esecuzione gli adempimenti di cui l'art. 2671 c.c. CP_1
relativi alla trascrizione dell'atto. Inoltre, lo stesso si impegna al pagamento di tutto ciò che si rendesse necessario per il trasferimento del suddetto immobile.
e) La signora si impegna al pagamento delle spese condominiali arretrate cui al bollettino Pt_1
21.06.2023 di € 1.215,25.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro Per_1
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno divorzile a suo favore nella stessa misura.
Con memoria difensiva depositata il 27.04.2023, si è costituito . CP_1
All'udienza del 31.01.2024 le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Nell'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile ( depositata in data 10.10.2024), la relativa planimetria (allegata alla nota di deposito del 10.10.2024), l'atto di provenienza ( allegata alla nota di deposito del 10.10.2024 ), la dichiarazione di conformità urbanistica (allegata al 30.01.2024), e la certificazione energetica (allegata alla nota di deposito del 10.10.2024).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 289, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 30.10.1989;
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico
(allegato con nota di deposito in data 30.01.2024);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali,
la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti. Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena il 30.01.2010 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
Cagliari il 18 maggio 1961, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 7, parte I);
2. Il signor corrisponderà l'importo di euro 300,00 mensili alla figlia , CP_1 Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, a titolo di assegno di mantenimento oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come per legge;
3. A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trasferisce con effetto CP_1
immediato a titolo gratuito a , che a sua volta accetta, la piena e perfetta Persona_2
proprietà:
dell'unità immobiliare destinata a civile abitazione al piano al piano terzo scala “A” interno
“C”, censita al Catasto fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena al Foglio 8, Particella
1925, Sub 89, Via Monsignor Virgilio Angioni, civico 50, piano terzo, Categoria A/2, Classe
6, consistenza 3 vani, superficie catastale totale mq 53 (escluse aree scoperte mq 49),
Rendita catastale euro 340,86;
- del posto auto, situato al piano seminterrato, censito al Catasto Edilizio Urbano Comune di
Quartu Sant' Elena al Foglio 8, Particella 1925, Sub 23, Via Monsignor Virgilio Angioni, civico 52, piano S1, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 13 mq, Rendita catastale euro
31,56. Il quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis CP_1
legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
4. dà atto che il signor continuerà a pagare le rate del Mutuo fino a totale CP_1 Parte_2
[... estinzione dello stesso. Il mutuo esistente, n. 017.93426560, è stato erogato dal CP_2
in data 14 aprile 2022 per un importo pari € 49.500,00, durata di mesi 169. Il Pt_3
credito è garantito da ipoteca, che il si impegna a cancellare al termine del pagamento CP_1
delle rate del mutuo.
5. Dà atto che il si impegna a propria cura e spese all'esecuzione gli adempimenti di cui CP_1
l'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto. Inoltre, lo stesso si impegna al pagamento di tutto ciò che si rendesse necessario per il trasferimento del suddetto immobile.
6. Dà atto che la signora si impegna al pagamento delle spese condominiali arretrate cui Pt_1
al bollettino 21.06.2023 di € 1.215,25;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 04.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 per un importo pari € 49.500,00, durata di mesi 169. Il credito è garantito da ipoteca, che il
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, composto dai magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice relatore
Dott. Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1210 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2023,
promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , residente Parte_1 C.F._1
in Quartu Sant'Elena (CA), nella via Monsignor Angioni 50, elettivamente domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'avv. Monica Tascedda, che la rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Ricorrente
e
, nato a [...] il [...], C.F. , residente in CP_1 C.F._2
Quartucciu nella via Mogoro n. 24, elettivamente domiciliato in Cagliari presso lo studio dell'avv.
Cinzia Antonella Tuveri, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti;
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dei ricorrenti: “Voglia l'Ill.mo Giudice
• Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori , (C.F. CP_1
) e (C.F. ), in Quartu C.F._2 Parte_1 C.F._1
Sant'Elena in data 30 gennaio 2010, trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune di
Quartu Sant'Elena, al n.7, parte I, anno 2010 ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza, alle seguenti condizioni:
a) Il signor si obbliga a versare € 300,00 mensili alla figlia , maggiorenne e non CP_1 Per_1
economicamente autosufficiente, a titolo di assegno di mantenimento oltre il pagamento del 50%
delle spese straordinarie come per legge;
b) A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, le parti stabiliscono il trasferimento a titolo gratuito, da disporre in Sentenza, dell'immobile, adibito a casa coniugale e del relativo posto auto, di esclusiva proprietà del signor , alla figlia , la quale dichiara di accettare CP_1 Persona_2
e diverrà l'unica proprietaria. L'appartamento, adibito a civile abitazione, situato al piano terzo scala “A” interno “C” di un più ampio fabbricato sito in Quartu Sant'Elena avente ingresso nella via
Monsignor Angioni n. 50, è identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena
foglio 8, particella 1925, sub 89. Il posto auto, situato al piano seminterrato individuato con il n. 23,
è identificato al catasto dei fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena foglio 8, particella 1925,
sub 23
c) Il signor continuerà a pagare le rate del fino a totale estinzione dello CP_1 Parte_2
stesso. Il mutuo esistente, n. 017.93426560, è stato erogato dal in data 14 aprile CP_2 Parte_3 si impegna a cancellare al termine del pagamento delle rate del mutuo. CP_1
d) Il si impegna a propria cura e spese all'esecuzione gli adempimenti di cui l'art. 2671 c.c. CP_1
relativi alla trascrizione dell'atto. Inoltre, lo stesso si impegna al pagamento di tutto ciò che si rendesse necessario per il trasferimento del suddetto immobile.
e) La signora si impegna al pagamento delle spese condominiali arretrate cui al bollettino Pt_1
21.06.2023 di € 1.215,25.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.02.2023, ha adito questo Tribunale chiedendo Parte_1
la pronuncia dello scioglimento del matrimonio, l'assegnazione a sé della casa coniugale, la determinazione di un contributo per il mantenimento della figlia nella misura di euro Per_1
400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie e di un assegno divorzile a suo favore nella stessa misura.
Con memoria difensiva depositata il 27.04.2023, si è costituito . CP_1
All'udienza del 31.01.2024 le parti, comparse personalmente, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo alle condizioni indicate in epigrafe.
Nell'udienza del 21.11.2024, le parti sono comparse personalmente davanti al Collegio, assistite dai rispettivi difensori, ed è stata esaminata la documentazione prodotta ai fini del trasferimento immobiliare, quale: la visura storica dell'immobile ( depositata in data 10.10.2024), la relativa planimetria (allegata alla nota di deposito del 10.10.2024), l'atto di provenienza ( allegata alla nota di deposito del 10.10.2024 ), la dichiarazione di conformità urbanistica (allegata al 30.01.2024), e la certificazione energetica (allegata alla nota di deposito del 10.10.2024).
La parte alienante intestatario catastale, ai sensi dell'art. 29, 1° comma bis, legge 27 febbraio 1985
n.52, come introdotto dall'art. l9, 14° comma, decreto-legge 31maggio 2010 n. 78 convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, ha dichiarato che:
- i dati di identificazione catastale degli immobili in oggetto sono quelli riferiti alle relative planimetrie;
- vi è piena conformità delle planimetrie e dei dati catastali allo stato di fatto degli immobili in oggetto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale ed in particolare che non sussistono difformità, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dare luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria ai sensi della vigente normativa catastale;
- il fabbricato in oggetto è stato edificato in forza in conformità della concessione edilizia n. 289, rilasciata dal Comune di Quartu Sant'Elena in data 30.10.1989;
- che con riferimento all'immobile in oggetto non sono state eseguite successive modifiche;
- che in relazione al medesimo immobile non sono stati emessi provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 41 della predetta legge, che non sono stati eseguiti interventi edilizi di cui all'articolo 23 comma 1 del D.p.R. 380/2001 e che non sono state apportate ulteriori modifiche comunque non autorizzate.
Sono state altresì recepite le dichiarazioni delle parti di:
- conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale (art. 29, comma 1 bis, legge N. 52 del
7/02/1985, introdotto dall'art.19, comma 14 d.l. n.78/2010);
- di non essersi avvalse dell'attività di un mediatore, di essersi avvalsi di un tecnico abilitato per la verifica della conformità del fabbricato al vigente strumento urbanistico
(allegato con nota di deposito in data 30.01.2024);
- di conformità, in relazione agli obblighi relativi alla sicurezza degli impianti ed alla consegna degli inerenti libretti di uso e di manutenzione per gli edifici previsti dal D.M.
22 gennaio 2008 n. 37 e successive modifiche ed integrazioni e delle sanzioni per il loro inadempimento, alla normativa vigente all'epoca della realizzazione del fabbricato di cui fa parte l'unità immobiliare oggetto del presente atto, con esonero della parte cedente da ogni responsabilità ed onere al riguardo e con il relativo obbligo a carico della parte cessionaria ad espletare, a propria cura e spese, tutti gli adempimenti per la loro messa a norma;
- di ampia e liberatoria quietanza e di rinuncia all'ipoteca legale con esonero al
Conservatore dei registri immobiliari di ogni responsabilità al riguardo, e, a fini fiscali,
la dichiarazione delle parti che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi ai sensi dell'art. 19 l. 6 marzo 1987 n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte
Costituzionale ed è effettuato a definizione dei loro reciproci rapporti economici e patrimoniali, e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
- di esonero del Cancelliere dal compimento degli adempimenti successivi alla redazione del verbale di udienza, e dalla esecuzione di ogni ulteriore formalità, con impegno delle parti di provvedervi a loro cura e spese.
La causa è stata trattenuta a riserva per la decisione.
***
La domanda di divorzio è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Le parti hanno infatti provato che al momento della domanda di divorzio erano legalmente separate,
e che dalla data di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale alla data di introduzione del presente giudizio di divorzio erano trascorsi i termini di legge.
Le parti hanno inoltre dichiarato che dal momento della separazione esse non hanno più coabitato né in alcun modo ricostituito l'affectio coniugalis.
In assenza di contestazioni, deve presumersi che la separazione sia stata ininterrotta.
Così verificata l'esistenza di una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett.b) L.
1.12.1970 n. 898, il
Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare: il tempo ormai trascorso dalla separazione e lo stesso comportamento processuale delle parti convincono il
Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi è definitivamente cessata.
Deve quindi essere pronunciato lo scioglimento del matrimonio fra le parti. Inoltre, in attuazione delle condizioni pattuite, osservato ogni presupposto di regolarità e validità
dell'atto, deve essere pronunciato il trasferimento immobiliare voluto dalle parti.
La natura della causa e il comportamento processuale delle parti sono motivo di compensazione delle spese.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena il 30.01.2010 tra
, nata a [...] il [...] e , nato a Parte_1 CP_1
Cagliari il 18 maggio 1961, ordinando all'ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2010, atto n. 7, parte I);
2. Il signor corrisponderà l'importo di euro 300,00 mensili alla figlia , CP_1 Per_1
maggiorenne e non economicamente autosufficiente, a titolo di assegno di mantenimento oltre il pagamento del 50% delle spese straordinarie come per legge;
3. A definizione di tutti i rapporti patrimoniali tra i coniugi, trasferisce con effetto CP_1
immediato a titolo gratuito a , che a sua volta accetta, la piena e perfetta Persona_2
proprietà:
dell'unità immobiliare destinata a civile abitazione al piano al piano terzo scala “A” interno
“C”, censita al Catasto fabbricati del Comune di Quartu Sant'Elena al Foglio 8, Particella
1925, Sub 89, Via Monsignor Virgilio Angioni, civico 50, piano terzo, Categoria A/2, Classe
6, consistenza 3 vani, superficie catastale totale mq 53 (escluse aree scoperte mq 49),
Rendita catastale euro 340,86;
- del posto auto, situato al piano seminterrato, censito al Catasto Edilizio Urbano Comune di
Quartu Sant' Elena al Foglio 8, Particella 1925, Sub 23, Via Monsignor Virgilio Angioni, civico 52, piano S1, Categoria C/6, Classe 3, consistenza 13 mq, Rendita catastale euro
31,56. Il quale intestatario del suddetto immobile, dichiara ai sensi dell'art. 29, comma 1-bis CP_1
legge 27 febbraio 1985, n. 52, che lo stato di fatto del bene è conforme ai dati catastali e alle planimetrie depositate in catasto e allegate al presente accordo.
Le parti rilasciano ampia e liberatoria quietanza, rinunciando all'iscrizione di ipoteca legale ex art. 2817 c.c. con esonero al Conservatore dei Registri Immobiliari di ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
Al fine della piena attuazione degli impegni assunti, le parti dichiarano che il presente trasferimento è esente da tasse e tributi, ai sensi dell'art. 19 L. 6 marzo 1987, n. 74 e della sentenza n. 154/1999 della Corte Costituzionale, essendo il presente trasferimento effettuato a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare;
4. dà atto che il signor continuerà a pagare le rate del Mutuo fino a totale CP_1 Parte_2
[... estinzione dello stesso. Il mutuo esistente, n. 017.93426560, è stato erogato dal CP_2
in data 14 aprile 2022 per un importo pari € 49.500,00, durata di mesi 169. Il Pt_3
credito è garantito da ipoteca, che il si impegna a cancellare al termine del pagamento CP_1
delle rate del mutuo.
5. Dà atto che il si impegna a propria cura e spese all'esecuzione gli adempimenti di cui CP_1
l'art. 2671 c.c. relativi alla trascrizione dell'atto. Inoltre, lo stesso si impegna al pagamento di tutto ciò che si rendesse necessario per il trasferimento del suddetto immobile.
6. Dà atto che la signora si impegna al pagamento delle spese condominiali arretrate cui Pt_1
al bollettino 21.06.2023 di € 1.215,25;
7. compensa le spese del giudizio.
Così deciso in Cagliari, il 04.02.2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile del
Tribunale.
Il Giudice est. Dott. Mario Farina
Il Presidente
Dott. Giorgio Latti 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2022 per un importo pari € 49.500,00, durata di mesi 169. Il credito è garantito da ipoteca, che il