a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell' articolo 704 del codice di procedura civile , e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell' articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile ;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall' articolo 550 del codice di procedura penale