Articolo 7 della Legge 16 dicembre 1999, n. 479
Articolo 6Articolo 8
Versione
2 gennaio 2000
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Versione
8 giugno 2000
Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale i sensi dell' articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell' articolo 704 del codice di procedura civile , e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell' articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile ;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall' articolo 550 del codice di procedura penale
Entrata in vigore il 8 giugno 2000
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