Versione
2 gennaio 2000
2 gennaio 2000
>
Versione
8 giugno 2000
8 giugno 2000
Art. 7. 1. I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attivita' professionale i sensi dell' articolo 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 , convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36 , e successive modificazioni, nelle cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al tribunale in composizione monocratica, limitatamente:
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell' articolo 704 del codice di procedura civile , e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell' articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile ;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall' articolo 550 del codice di procedura penale
a) negli affari civili:
1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a lire cinquanta milioni;
2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell' articolo 704 del codice di procedura civile , e per le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo il disposto dell' articolo 688, secondo comma, del codice di procedura civile ;
3) alle cause relative a rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani e a quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie;
b) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall' articolo 550 del codice di procedura penale
Commentari • 19
- 1. L'abilitazione al patrocinio, la vecchia e la nuova disciplinaRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 aprile 2018 · 9.570488
[…] Contestualmente, i poteri del praticante abilitato incontravano (incontrano tutt'ora?) i limiti fissati dall'art. 7 Legge n. 479/1999 (anch'essa non espressamente abrogata), secondo cui: “I praticanti avvocati, dopo il conseguimento dell'abilitazione al patrocinio, possono esercitare l'attività professionale, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 60
- 1. Trib. Salerno, sentenza 28/04/2025, n. 1879Provvedimento: […] Parte_1 avrebbe accettato la somma di euro 110.000,00, in aggiunta a quella già percepita di euro 200.000,00, a titolo di risarci mento definitivo, pagi na 8 di 18 si deve eccepire che Parte_3 all'epoca praticante avvocato, non avrebbe potuto patrocinare, neppure in via stragiudiziale, vertenze di valore superiore a euro 25.000,00 come previsto dall'art. 7 Legge 479/1999. Gli atti compiuti dal praticante dall'art. 7 Legge 479/1999»;Leggi di più...
- terzo trasportato·
- art. 2054 cod. civ.·
- vizio del consenso·
- risarcimento danni·
- improcedibilità·
- art. 141 Codice Assicurazioni·
- transazione·
- mutatio libelli·
- incapacità naturale·
- onere della prova