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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 8843/2023
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8843/2023, promosso da: nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_1 [...]
nata in [...] il [...], e nato in [...] il Pt_1 Controparte_2
9.7.1988;
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_3 [...]
nata in [...] il [...], e nato in [...] il Pt_1 Controparte_2
9.7.1988;
, nato in [...] l'[...]; Controparte_4 nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_6 nata in [...] il [...], e Controparte_5 Persona_1
nato in [...] il [...];
[...]
nato in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...]; CP_9 Controparte_7
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_10
nato in [...] il [...], e Persona_2 [...]
nata in [...] il [...]; CP_11 Parte_2
, nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori CP_14 [...]
nato in [...] il [...], e nata in CP_13 Controparte_15
Brasile il 12.6.1981;
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori CO [...]
nato in [...] il [...], e nata in CP_13 Controparte_15
Brasile il 12.6.1981;
nato in [...] l'[...]; Controparte_17
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori _1 [...]
, nato in [...] l'[...], e nata in Controparte_17 Controparte_19
Brasile il 15.2.1974;
, nato in [...] il [...]; CP_20
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori TE
, nato in [...] il [...], e CP_20 Controparte_22
Pag. 1 di 8 nata in [...] il [...];
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori TR [...]
, nato in [...] il [...], e nata in CP_20 Controparte_22
Brasile il 28.1.1982;
, nata in [...] il [...]; Controparte_24
nata in [...] il [...]; CP_17 Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_25
nata in [...] il [...]; Persona_3
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_26 nata in [...] il [...], e Persona_3
nato in [...] il [...]; Persona_4
nato in [...] il [...]; CP_27
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori AR [...]
, nato in [...] il [...], e nata in [...] il CP_27 Controparte_29
3.11.1986;
nato in [...] il [...]; Controparte_30
KL nata in [...] il [...]; Controparte_31
nata in [...] il [...]; Controparte_32
nato in [...] il [...], rappresentato dai genitori Controparte_33 [...]
, nata in [...] il [...], e , nato in CP_32 CP_32 Controparte_34
Brasile il 14.2.1989; nata in [...] il [...]; Controparte_35
nato in [...] il [...]; Controparte_36
nata in [...] il [...], rappresentata dai genitori Controparte_37 [...] nata in [...] il [...], e nato in [...] il CP_35 Persona_5
13.11.1974; tutti con il patrocinio dell'avv. Antonella CASTELLONE;
RICORRENTI contro
; Controparte_38 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
a scioglimento della riserva assunta in data 16.12.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con atto depositato l'11.7.2023, i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Pag. 2 di 8 Si procede ai sensi dell'art. 3, comma 2, d.l. 17 febbraio 2017, 13, conv., con mod., dalla l. 13 aprile 2017, n. 46 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»), dell'art. 4, comma 5, secondo periodo, d.l. cit., introdotto dalla l. 26 novembre 2021, n. 206, a decorrere dal 22.6.2022 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito semplificato di cognizione»).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti hanno rivendicato la discendenza da Persona_6
, nato a [...] il [...], ed esposto (non senza numerosi errori, che
[...] si provvede in questa sede a correggere) quanto segue.
In data 10.3.1846 a Misano di RA d'DD (BG) nasceva , figlio di Persona_6 [...]
e di (all. 2). In data 20.2.1870 egli contraeva matrimonio con Per_7 Persona_8 Persona_9
(all. 3). Emigrato in Brasile (senza mai naturalizzarsi cittadino brasiliano o rinunciare alla cittadinanza
[...] italiana: v. all. 4), egli generava con la coniuge l'8.2.1877 (all. 5). Costui il 25.6.1902 Persona_10 sposava (all. 6), con la quale procreava il 22.3.1903 POSSI Persona_11 Persona_12
(all. 7). In data 17.9.1955 costui sposava (all. 8). Dalla loro unione preconiugale nascevano Persona_13 sette figli: il 23.9.1933 (all. 9); l'8.2.1935 (all. 10); il Persona_14 Parte_5
9.6.1936 (all. 11); il 27.3.1938 (all. 12); il 25.3.1944 Per_15 Persona_16 Persona_17
(all. 13); il 23.12.1946 (all. 14); il 25.3.1951 (all. 15). In data
[...] CP_21 Parte_6
7.7.1962 sposava (all. 16), con il quale generava il Persona_14 Persona_18
5.8.1963 (all. 17) e il 12.3.1965 (all. 18). In Pt_1 Persona_19 Parte_4 data 27.7.1985 contraeva matrimonio con KL (all. 19), Parte_7 Persona_20 generando il 10.1.1987 KL (all. 20). In data 12.11.2010 quest'ultima sposava CP_31 passando a chiamarsi Persona_21 Persona_22
(all. 21). In data 22.12.1966 contraeva matrimonio con (all. Parte_5 Controparte_39
22), generando due figli: il 7.9.1970 (all. 23) e il 5.12.1976 (all. 24). Controparte_12 CP_35
In data 11.7.1987 la prima sposava (all. 25), con il quale procreava l'11.12.1995 Persona_23
(all. 26). In data 12.11.1999 sposava (all. Controparte_4 CP_35 Persona_5
27), generando il 21.10.2005 (all. 28) e il 28.10.2012 Controparte_36 CP_37
(all. 29). In data 9.1.1965 contraeva matrimonio con
[...] Per_15 Persona_24
(all. 30), generando il 10.4.1966 (all. 31) e il 6.11.1970 (all. Controparte_24 Controparte_7
32). In data 6.1.1992 quest'ultimo sposava (all. 33), con la Persona_25 quale procreava il 18.10.1989 (all. 34) e il 14.12.1998 Persona_2 [...]
(all. 35). Dall'unione tra il primo e nasceva il Controparte_8 Parte_8
21.8.2015 (all. 36). In data 23.4.1960 sposava Controparte_10 Persona_16
(all. 37), generando il 29.9.1960 (all. 38), il Persona_26 Parte_9
22.11.1961 (all. 39) e il 19.7.1970 (all. 40). In data 28.11.1981 Persona_27 CP_5 contraeva matrimonio con (all. 41), con la quale generava il Parte_9 Controparte_40
27.4.1987 (all. 42). In data 30.7.2014 costei sposava all. 43), Parte_1 Controparte_2 con il quale procreava il 1.8.2016 le gemelle e Controparte_1 Controparte_3
(all. 44). In data 29.9.1987 sposava (all. 45), generando il Persona_27 Persona_28
5.9.1990 (all. 46). In data 20.11.2019 quest'ultima sposava Controparte_32 CP_34
(all. 47), passando a chiamarsi e generando il 13.4.2021
[...] Controparte_32
(all. 48). In data 31.5.1986 sposava Controparte_33 CP_5 Persona_1
(all 49), passando a chiamarsi e procreando il 25.4.1992
[...] Controparte_5
Pag. 3 di 8 (all. 50) e il 25.5.2009 (all. 51). In data Persona_4 Persona_29
27.4.2015 sposava (v. all Persona_4 Persona_30
52). Dalla loro unione coniugale nasceva il 25.9.2019 (all. 53). In data 10.2.1979 Controparte_26 contraeva matrimonio con (all. 54), passando a chiamarsi Persona_17 Persona_31
Dalla loro unione coniugale nasceva il 24.8.1980 Persona_32 [...]
(all. 55). In data 26.1.2005 costui sposava (all. 56), CP_13 Controparte_15 generando il 27.4.2009 (all. 57) e il 7.1.2014 (all. 58). In data CO CP_14
12.2.1972 contraeva matrimonio con (all. 59), generando il 19.10.1975 CP_21 Per_33
(all. 60) e il 12.9.1981 (all. 61). In data 29.3.2010 il primo sposava CP_20 CP_27
(all. 62), con la quale generava il 15.9.2008 Controparte_22 TE
(all. 63) e il 13.8.2012 (all. 64). In data 6.9.2011 contraeva TR CP_27 matrimonio con (all. 65), generando il 30.3.2016 (all. 66). In CP_29 AR data 13.7.1974 contraeva matrimonio con (all. 67), con il quale Parte_6 Persona_34 procreava l'8.7.1975 (all. 68) e il 3.3.1978 In Controparte_17 Persona_35 data 29.11.2000 il primo sposava (all. 70), con la quale generava il 26.8.2003 CP_19 [...]
(all. 71) e il 28.1.2008 (all. 72). In data 16.9.2000 CP_30 _1 [...] sposava (all 73), passando a chiamarsi Persona_35 Persona_36 [...]
Dalla loro unione coniugale nasceva il 28.11.2000 Persona_37 CP_25
(all. 74).
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio il Controparte_38
1.10.2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 4.8.2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11.10.2024, sostituendola ai sensi dell'art. 127- ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. In data 9.10.2024 parte ricorrente ha tempestivamente depositato nota scritta, con cui si è riportata al contenuto del ricorso, insistendo per il suo accoglimento.
6. Con provvedimento del 10.11.2024, il Giudice – rilevata l'assenza in atti delle procure alle liti rilasciate alla difensora dai ricorrenti Controparte_13 Controparte_17
e – ha fissato termine perentorio ai Persona_3 Controparte_35 sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c. in data 12.12.2024 per il rilascio e il deposito in atti delle procure mancanti.
7. All'esito della successiva udienza “cartolare” del 16.12.2024 – preso atto del tempestivo deposito delle procure alle liti di cui sopra – la causa è stata trattenuta in decisione.
Ritenuto in diritto
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del d.P.R. 18 aprile 1994, n. 362) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente
Pag. 4 di 8 e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle autorità consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
− lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Parte_10 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”; CP_
− con la proclamazione del Regno d' il 17.3.1861, per volontà di Vittorio EM II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
− continuavano, tuttavia, ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
− il codice civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»; CP_
− il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d' ; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
− i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano, dunque, diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
− la l. 13 giugno 1912, n. 555 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del codice civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10, comma 3);
− con la Costituzione, entrata in vigore il 1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
− anni dopo, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1987, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del codice civile del 1865, sopra riportati;
− per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1° gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (Cass., SS.UU., 25 febbraio 2009, n. 4466);
− da ultimo, la vigente l. 5 febbraio 1992, n. 91 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio
Pag. 5 di 8 di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo di tale Stato sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in Paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera – per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo –, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (Cass., SS.UU., 24 agosto 2022, n. 25318).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non è stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non hanno espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/2022 ha definito, inoltre, il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis, stabilendo quanto segue: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
Tutti i ricorrenti, ad eccezione di hanno provato – Persona_3 mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_38 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'autorità consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686;
Pag. 6 di 8 Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, la domanda dei predetti ricorrenti merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Quanto invece alla domanda presentata da essa va Persona_3 rigettata, in quanto la ricorrente non è discendente diretta dell'avo ma è Persona_6 coniuge del di lui discendente (nato in [...] il [...]), che peraltro non Persona_4 ha domandato l'accertamento del suo status civitatis in questa sede (pur avendo rilasciato una procura alle liti a tal fine, egli non figura difatti tra i ricorrenti). ove ne ricorrano i presupposti, potrà chiedere la Persona_3 cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 l. 91/1992, norma che non delinea una fattispecie acquisitiva automatica (come quella antecedente all'entrata in vigore della l. 21 aprile 1983, n. 123), ma postula la presentazione di una domanda dell'interessato alla pubblica amministrazione, l'esercizio di poteri discrezionali da parte di quest'ultima (il riferimento è alla valutazione di pericolosità del soggetto per la sicurezza della Repubblica di cui all'art. 6, comma 1, lett. c, l. 91/1992, sindacabile solo dal Giudice amministrativo), il possesso in capo al richiedente di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (requisito su cui nulla, peraltro, viene allegato in ricorso), l'emissione di un decreto di concessione della cittadinanza da parte dell'amministrazione e la prestazione del prescritto giuramento da parte dell'interessato dinanzi all'ufficiale dello stato civile ovvero all'autorità diplomatica o consolare.
6. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo, della sostanziale non opposizione del resistente e dell'accoglimento solo parziale del ricorso, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte cost., sent. n. 77/2018) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento della domanda, dichiara che:
nata in [...] il [...]; Parte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_1
nata in [...] il [...]; Controparte_3
, nato in [...] l'[...]; Controparte_4 nata in [...] il [...]; Controparte_5
nato in [...] il [...]; Persona_29
Pag. 7 di 8 nato in [...] il [...]; Controparte_7
nata in [...] il [...]; Controparte_8
nato in [...] il [...]; CP_9 Controparte_7
nato in [...] il [...]; Controparte_10
, nata in [...] il [...]; Controparte_12
nato in [...] il [...]; Controparte_13
nata in [...] il [...]; CP_14
nata in [...] il [...]; CO
nato in [...] l'[...]; Controparte_17
nata in [...] il [...]; _1
, nato in [...] il [...]; CP_20
nato in [...] il [...]; TE
nata in [...] il [...]; TR
, nata in [...] il [...]; Controparte_24
nata in [...] il [...]; CP_17 Parte_3
nato in [...] il [...]; Parte_4
nato in [...] il [...]; CP_25
nata in [...] il [...]; Controparte_26
nato in [...] il [...]; CP_27
nata in [...] il [...]; AR
nato in [...] il [...]; Controparte_30
KL nata in [...] il [...]; Controparte_31
nata in [...] il [...]; Controparte_32
nato in [...] il [...]; Controparte_33 nata in [...] il [...]; Controparte_35
nato in [...] il [...]; Controparte_36
nata in [...] il [...]; Controparte_37
generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello stato civile di procedere agli Controparte_38 adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'autorità consolare;
rigetta la domanda presentata da nata in [...] il Persona_3
3.9.1993; compensa per intero le spese di lite.
Così deciso in Brescia, il 15 gennaio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 8 di 8