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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 01/12/2025, n. 1585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1585 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
proc. n. 884/2024 R.G.
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 884/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
Sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
28 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lecce, P.zza Verdi 16, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. GI PE (C.F.: che lo rappresenta e difende e che C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0832/1690744, ovvero all'indirizzo di pec Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già rappresentata, difesa ed assistita, P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 congiuntamente dall'Avv. Antonello Senes (C.F.: – pec C.F._3
, con l'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F.: – PEC Email_2 C.F._4
, del Foro di Bari, e domiciliato nel Email_3 suo studio, corrente in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n. 171.
-
OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.03.2024 si costituiva in giudizio l'odierno opponente sig. , in quanto CP_2 in data 27 febbraio 2024, riceveva la notifica dell'atto di precetto da parte di Controparte_1
in persona del suo L.R.P.T., mediante il quale gli veniva intimato il pagamento in favore
[...] della predetta, della somma di euro 100.408,63 s.e.o.
L'atto di precetto si fondava su titolo esecutivo rappresentato dal D. I. n. 08/2023 del
09/01/2023 – n. 3937/2023 R.G. emesso da questo Tribunale per l'importo di euro 87.330,77
s.e.o. oltre ad euro 406,50 per esporsi ed euro 2.242,00 per compensi professionali oltre Iva, rimborso forfettario e cap.
Il titolo de quo veniva notificato in data 28/01/2023 e mai opposto e per l'effetto, dichiarato esecutivo giusta formula del 15/01/2024, cui seguiva la notifica del successivo atto di precetto oggi opposto.
L'odierno opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
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ovvero di per omessa produzione della documentazione attestante la Controparte_3 titolarità dei crediti oggetto di cessione ai sensi dell'art. 58 t.u.i. e, pertanto, esponeva le seguenti conclusioni:
“ preliminarmente, accogliere l'istanza ex art 624 c.p.c., stante la ricorrenza dei suesposti gravi motivi e per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto ed inibire la sua efficacia nella sede esecutiva;
sempre in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare il difetto assoluto ed insanabile di legittimazione attiva di e/o di Controparte_1 [...] in persona dei loro L.R.P.T.; per l'effetto annullare e/o accertare l'illegittimità, Controparte_3 nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato opposto e notificato in data 27/02/2024; con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”.
Si costituiva , già la quale contrariis reiectis, Controparte_1 Controparte_1 chiedeva:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità, nullità, improponibilità della presente opposizione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere la proposta opposizione, in quanto manifestamente pretestuosa e dilatoria;
Respingere in toto le istanze avversarie, ivi compresa
l'istanza di sospensione, per le motivazioni in atti, e confermare la validità del decreto ingiuntivo,
e dell'atto di precetto, e, conseguentemente, la legittimazione di e Controparte_1 per essa a procedere a esecuzione forzata;
IN VIA ISTRUTTORIA: Controparte_3 con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del DM 55/2014”.
In data 28.05.2024 questo Giudice sospendeva medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto al fine di approfondire nel contraddittorio delle parti la questione relativa alla idoneità della prova relativa alla titolarità attiva del rapporto azionato. Pertanto, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 12.09.2024 per “conferma, modifica o revoca” del medesimo provvedimento e per il merito.
L'11.07.24 veniva disposta la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024.
Si svolgeva l'udienza in presenza in data 12.09.2024, presentandosi per l'opponente l'avv.
GI PE, il quale chiedeva la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e i termini ex art. 171 ter cpc.
Questo giudice concedeva i termini di legge e rinviava al 12.12.24.
L'odierno convenuto, pertanto contestava quanto ex adverso dedotto negli atti avversari ed evidenziava che la difesa avversaria oltre ad avere depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.09.2024, “ha anche ritenuto, in evidente spregio a quanto statuito dal Giudice adito in ordine alle modalità di trattazione, (cartolare), dell'udienza, di comparire personalmente, impedendo, pertanto, all'esponente di svolgere compiutamente, anche in tale sede, le proprie difese. Si rammenta che l'udienza del 12.9 era stata fissata anche per la conferma, modifica, revoca, del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e nulla, sul punto, è stato statuito”.
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Pertanto, la difesa dell'odierno opposto chiedeva e insisteva per “lo stralcio di quanto ivi dedotto ed eccepito da controparte e per la revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto”.
All'udienza del 12.12.24 il Giudice, rilevata la natura documentale della controversia e rilevato che la causa appariva matura per la decisione, rinviava al 9 ottobre 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
L'udienza veniva rinviata per la trattazione orale al 30.10.25.
All'udienza del 30.10.25 l'odierno giudicante tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, deve essere disposto lo stralcio di quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, verbis, in occasione dell'udienza del l'udienza del 12.09.2024 che avrebbe dovuto svolgersi a trattazione scritta.
Ciò premesso, le ragioni dell'opponente sono fondate per le seguenti ragioni.
Ritiene questo Giudice che il principio del "dedotto e deducibile" non si estenda anche alle questioni rilevabili d'ufficio. Deve ritenersi, infatti, che il medesimo si applichi limitatamente alle questioni che le parti avrebbero dovuto dedurre nel processo, e non anche a quelle che il
Giudice può rilevare d'ufficio (come il difetto di giurisdizione o la nullità del contratto) che il giudice può accertare e decidere anche se nessuna delle parti le ha sollevate.
Quest'ultime ineriscono a profili che il giudice può decidere autonomamente, senza bisogno che vengano evidenziati dalle parti.
In sintesi, il concetto di "deducibile" è legato, concettualmente, all'onere delle parti, mentre il
"rilevabile d'ufficio" conforma e connota il potere del giudice di porre a fondamento della decisione un profilo senza la necessità di uno stimolo di parte.
Ne discende che la ragione di doglianza formulata dal sig. può legittimamente CP_2 stimolare il rilievo ex officio, con conseguente rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità.
1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di ovvero di Controparte_1
Controparte_3
1.1. La rilevabilità d'ufficio del difetto del diritto di agire in executivis.
Tra tali ultimi rientra anche quello relativo al difetto di legittimazione attiva o, più precisamente, di titolarità attiva del credito azionato.
A tal riguardo, questo Giudice, preliminarmente, rileva che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Sez. UU., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la ricorrenza o meno della titolarità attiva del credito azionato rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato ex officio. Ciò, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto sottostante al titolo esecutivo, e, dunque, attinente allo stesso diritto di agire in executivis. Inoltre, sotto il profilo dell'onere della prova, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Ciò in applicazione del generale principio di non contestazione.
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A tal riguardo, sono richiamabili i principi espressi dalle SU (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent,
16/02/2016, n. 2951) secondo cui:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è, per contro, un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Nondimeno, il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate.
Ad esso sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite, da ultimo, e' stato ribadito che <la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio>>
(Cass. civ. Ord. 39528/21).
Viene, dunque, un rilievo un potere di rilevazione ex officio che discende proprio dall'ascriversi lo stesso nel novero degli elementi costitutivi del diritto azionato.
2. La cessione del credito
Orbene, come noto, la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art.
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58 del T.u.b. consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c.c.. D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui la comunicazione della cessione dei crediti, così come della sua eventuale revoca o caducazione non richiedano particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma siano attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva.
Da ciò la possibilità che la comunicazione avvenga anche per il tramite di atti tipicamente processuali. Infatti, la stessa può avvenire anche in sede di notifica di un atto di citazione, introduttivo di un giudizio orinario o di un decreto ingiuntivo, conseguito in sede monitoria
(Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass. civ. 19 febbraio
2019, n. 4713; Cass. civ. 29 settembre 2020, n. 20495; Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 5997).
L'innovativa modalità pubblicitaria, con effetti meramente dichiarativi e non costitutivi, ha una chiara finalità semplificatoria delle cessioni in blocco anche se, senz'altro, meno garantistica della procedura ad hoc, in termini di attuazione del valore della conoscibilità legale dell'atto (alla stregua del canone dell'ordinaria diligenza).
Il legislatore, nel giudizio di bilanciamento di valori contrapposti (efficienza e velocità delle operazioni di cessione, da un lato;
conoscibilità dell'atto, dall'altra) ha optato per tutelare il primo, pur nell'ambito di un quadro regolatorio che rimane esente da censure di incostituzionalità. Ciò, per l'agevole consultabilità della Gazzetta Ufficiale, alle cui pagine è consegnato l'evento da pubblicizzare. E poiché la pubblicizzazione della cessione potrebbe essere espletata anche per mezzo di strumenti e condotte, successive rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, deve ritenersi che la stessa prova della cessione possa avvenire anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta a giudizio già pendente (Cass. civ., 16 aprile 2021, n. 10200). Ciò, sempre che la cessione sia stata posta in essere prima della notifica al ceduto dell'intimazione opposta.
2.1. La prova della cessione in blocco
Esiste un dibattito interpretativo, particolarmente acceso, in relazione alle modalità con cui deve essere fornita la prova della cessione in blocco.
Dall'analisi della giurisprudenza emerge il delinearsi di due opposti orientamenti.
2.1.1. L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
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formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ. n. 21821 del 20 luglio 2023).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso;
v. Tribunale
Monza sez. III, 08/08/2023, n.1823, secondo cui <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
'in blocco', senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti>>, v. anche Tribunale Brescia sez. II,
04/11/2022, n.2672, secondo cui <per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>.
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d' essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato ad una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali e erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come "sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco". Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
Ed, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che « …in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
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in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione » (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ. n. 22268/2018, per cui <la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto>>.
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza e esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati "Cod. pratica" o "NDG".
Tali modalità di indicazione risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
A titolo esemplificativo, Trib. Catanzaro 22 novembre 2020 ha negato la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria avendo accertato che dall'elenco dei crediti ceduti (con indicazione del solo codice anagrafico identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario), non erano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto, necessari per poter affermare, senza incertezze, che il credito azionato fosse ricompreso nella cessione.
2.1.2. La soluzione preferibile: la prova documentale diretta
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
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La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per interpello decisorio.
Dunque, non può non aderirsi all'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <> struttura informativa – degli specifici e precisi contorni dei crediti che vi sono inclusi ovvero esclusi, né tanto meno consente di compulsare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente posta in essere>> (cfr. così, puntualmente, Cass., 2 marzo 2016, n. 4116).” >> (Corte Cass., 28
Febbraio 2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso ed un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. (così Tribunale Napoli Nord sez. IV, 14 marzo
2023, n.1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità <colui, che <<si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116, v. anche Cass. civ., 28 Febbraio 2020, n. 5617).
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In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (vd. Cass. civ. Ord. 24797/20). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. civ. n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale,
Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34, Tribunale Firenze, 05 dicembre 2022, n.3401 secondo cui <Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita>>.
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: – l'effettivo perfezionarsi della cessione;
– il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
- l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa:
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n.22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano in contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass. civ. Su 2001, n. 13533 che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un semplice estratto dell'atto di cessione notarile.
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2.1.3. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata
Ciò premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall' indicazione del correlato <>;
b) lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
c) le dichiarazioni, della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
La stessa è, peraltro, di norma, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione.
E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non ad una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.).
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile ad un terzo, estraneo alla controversia.
E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione e questo perché parti private, non <>, anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario <…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale>>.
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della
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cessione. Al più potrebbe costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva esistenza del titolo o, comunque, di circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza per cui la cessione vi sia veramente stata.
3. Con riguardo al profilo dei requisiti di forma prescritti dall'art. 474 comma 2 n.
3) c.p.c. nei casi di cessione in blocco ex art. 58 Tub.
Delineato il quadro normativo della materia, nonché il quadro degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sull'argomento, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. “mediano”, ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 5 novembre 2020, n.
24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Tanto anche alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte Cassazione del
25.08.2025, rispettivamente nn. 23834, 23849 e 23852, che, sebbene pronunciate con precipuo riguardo alla richiesta della cessionaria ex art. 58 TUB di ammissione allo stato passivo delle procedure concorsuali, hanno confermato che il cessionario ha un onere probatorio rigoroso e articolato e che, pertanto, non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva traslatio nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione.
Pertanto, la Suprema Corte conclude che, in caso di contestazione, il Giudice deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto della titolarità.
Dunque, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione.
Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.
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4. Il caso di specie
Nel caso di specie, deve osservarsi che a fronte dell'espressa Controparte_1 contestazione della titolarità del credito formulata dal debitore, non ha provveduto a produrre in giudizio la pubblicazione in G.U., né eventuali atti notarili di cessione o quantomeno gli estratti autentici di detti atti contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, né e' stata prodotta una scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale monostrutturato o complesso.
Il documento allegato (all. 4 fasc. mon.) si compone di una riproduzione in fotocopia di un atto recante la dicitura di “contratto di cessione dei crediti”.
Difatti, si tratta di una proposta apparentemente ritrascritta a mezzo pec da TI
(a titolo di accettazione), la quale però difetta della prova dell'invio e ricezione da parte di
[...]
e soprattutto, non reca alcuna data certa ai fini dell'opponibilità ai terzi, CP_1 compreso il debitore opponente.
Inoltre, il documento in esame, sebbene li richiami espressamente nel suo contenuto, non riporta gli allegati dai quali evincere la sussistenza dei nominativi dei debitori ceduti;
adempimento questo che non può essere sufficientemente assolto dall' “annex” riportato nel fascicolo di parte opposta, il quale si compone di un solo foglio totalmente omissato, privo di CP sottoscrizione e/o di riferimenti alla presunta cessione che sarebbe intercorsa tra e
TI e con il vago richiamo alle generalità del sig. . CP_2
Pertanto, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle suindicate cessioni in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione del credito in capo alla cessionaria.
Sotto altro e distinto profilo, per tutte le suesposte ragioni, però, deve dunque concludersi che la documentazione prodotta non consente, neppure, di Controparte_1 affermare la concomitante sussistenza di quella pluralità di elementi gravi precisi e concordanti atti a provare con ragionevole certezza la traslazione del credito de quo.
Detto ciò, deve essere accolta l'“eccezione” (in termini di mera difesa) di carenza e/o difetto di legittimazione attiva della società precettante, in quanto la stessa non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
A tanto si aggiunga, quale circostanza, peraltro, assorbente sotto il distinto profilo della prova della regolarità degli adempimenti pubblicitari che non risulta nemmeno prodotto in atti l'estratto della GU sulla quale sarebbe avvenuta la pubblicizzazione dell'operazione di cartolarizzazione.
5. La cessione in blocco ed i requisiti di forma prescritti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo ai titoli esecutivi negoziali.
Sempre avendo riguardo alla documentazione prodotta dalla creditrice a fondamento del suo atto di precetto, deve aggiungersi un ulteriore profilo di criticità, relativo alla sussistenza
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o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore dell'opposta.
Infatti, se non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo, provvisto della formula esecutiva, costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. altrettanto non può ritenersi con riguardo al depositato contratto di cessione.
In particolare, assumendo un diverso angolo visuale, la cessionaria avrebbe dovuto produrre, oltre al suindicato decreto, anche un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., ovvero, quantomeno una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentire loro di attivare l'azione esecutiva.
A ben vedere, infatti, la cessione del credito derivante da un finanziamento, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) o le pretese, discendenti dal quale, siano state accertate in sede monitoria, può essere inquadrata quale parte di un “titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva” e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al disposto dell'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile in executivis
Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, quale “fattispecie in fieri”, comprensiva di n. 2 elementi sostanziali:
1. l'atto di mutuo originario;
2. la cessione del credito da esso derivante nonché dell'ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e
3) per entrambi i suindicati atti.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura “negoziale”:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
A tanto deve aggiungersi che in tutte le suindicate tipologie di “titoli esecutivi negoziali”, il titolo deve contenere in sé l'indicazione nominativa del titolare del credito, tanto anche con riguardo alle “cambiali” aventi come requisito essenziale di forma ex art. 474 c.p.c.
l'indicazione corretta e leggibile del “nominativo” del creditore riportata nel titolo ed, in caso di circolazione del titolo, la “girata” cartolare in favore del cessionario (giratario) regolarmente apposta sul titolo medesimo.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo “scomposto in una pluralità di elementi”, elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi
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tra loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis della creditrice.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.
Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. negoziali , per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto
(nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2)
l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata.
Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva” anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi con il sopra delineato orientamento della
Suprema Corte con riguardo al “mutuo condizionato” (da distinguersi come già detto in precedenza dalla diversa fattispecie del “mutuo c.d. cauzionato”) per il quale ai fini della sussistenza del valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessaria l'unione dell'originario rogito notarile di mutuo con il successivo atto di effettiva traditio del denaro al mutuatario che deve rivestire sempre la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata ex art. 474 co 2, nn. 2) e 3) c.p.c..
Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e
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funzionale di un titolo esecutivo negoziale. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria, invocando in via esecutiva, direttamente, il decreto ingiuntivo, non ha prodotto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, richiesto, sotto il profilo formale, dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso.
Al totale accoglimento della domanda attorea consegue la condanna dell'opposta all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Competenze che si liquidano, considerato il valore della controversia (pari a quello intimato in precetto), applicando il compenso medio dello scaglione di riferimento del vigente tariffario forense, espunto il solo onorario relativo alla fase istruttoria, di fatto circoscritta nel caso di specie alle evidenze documentali agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione come formulata da parte attrice con riguardo al difetto della titolarità attiva del credito in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti dell'opponente e, dunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.430,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta ed oltre all'integrale rimborso spese borsuali documentate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
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TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in persona del Giudice dott. Antonio Ivan NATALI, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 884/2024 del Ruolo Generale promossa
DA
Sig. nato il [...] a [...] ed ivi residente in [...]
28 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lecce, P.zza Verdi 16, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. GI PE (C.F.: che lo rappresenta e difende e che C.F._2 dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0832/1690744, ovvero all'indirizzo di pec Email_1
-OPPONENTE-
CONTRO con sede legale in Venezia Mestre (VE), Via Terraglio, 63 (C.F. Controparte_1
- P.IVA ), già rappresentata, difesa ed assistita, P.IVA_1 P.IVA_2 Controparte_1 congiuntamente dall'Avv. Antonello Senes (C.F.: – pec C.F._3
, con l'Avv. Gianfranco Cotrone (C.F.: – PEC Email_2 C.F._4
, del Foro di Bari, e domiciliato nel Email_3 suo studio, corrente in Bari, al Corso Vittorio Emanuele II n. 171.
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OPPOSTA-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 26.03.2024 si costituiva in giudizio l'odierno opponente sig. , in quanto CP_2 in data 27 febbraio 2024, riceveva la notifica dell'atto di precetto da parte di Controparte_1
in persona del suo L.R.P.T., mediante il quale gli veniva intimato il pagamento in favore
[...] della predetta, della somma di euro 100.408,63 s.e.o.
L'atto di precetto si fondava su titolo esecutivo rappresentato dal D. I. n. 08/2023 del
09/01/2023 – n. 3937/2023 R.G. emesso da questo Tribunale per l'importo di euro 87.330,77
s.e.o. oltre ad euro 406,50 per esporsi ed euro 2.242,00 per compensi professionali oltre Iva, rimborso forfettario e cap.
Il titolo de quo veniva notificato in data 28/01/2023 e mai opposto e per l'effetto, dichiarato esecutivo giusta formula del 15/01/2024, cui seguiva la notifica del successivo atto di precetto oggi opposto.
L'odierno opponente eccepiva il difetto di legittimazione attiva di Controparte_1
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ovvero di per omessa produzione della documentazione attestante la Controparte_3 titolarità dei crediti oggetto di cessione ai sensi dell'art. 58 t.u.i. e, pertanto, esponeva le seguenti conclusioni:
“ preliminarmente, accogliere l'istanza ex art 624 c.p.c., stante la ricorrenza dei suesposti gravi motivi e per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva del precetto opposto ed inibire la sua efficacia nella sede esecutiva;
sempre in via preliminare ed in rito, accertare e dichiarare il difetto assoluto ed insanabile di legittimazione attiva di e/o di Controparte_1 [...] in persona dei loro L.R.P.T.; per l'effetto annullare e/o accertare l'illegittimità, Controparte_3 nullità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato opposto e notificato in data 27/02/2024; con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi in favore del deducente difensore anticipatario”.
Si costituiva , già la quale contrariis reiectis, Controparte_1 Controparte_1 chiedeva:
“IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l'inammissibilità, nullità, improponibilità della presente opposizione. NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE Respingere la proposta opposizione, in quanto manifestamente pretestuosa e dilatoria;
Respingere in toto le istanze avversarie, ivi compresa
l'istanza di sospensione, per le motivazioni in atti, e confermare la validità del decreto ingiuntivo,
e dell'atto di precetto, e, conseguentemente, la legittimazione di e Controparte_1 per essa a procedere a esecuzione forzata;
IN VIA ISTRUTTORIA: Controparte_3 con riserva di ulteriormente dedurre e produrre;
IN OGNI CASO: con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa ai sensi del DM 55/2014”.
In data 28.05.2024 questo Giudice sospendeva medio tempore l'efficacia esecutiva del precetto al fine di approfondire nel contraddittorio delle parti la questione relativa alla idoneità della prova relativa alla titolarità attiva del rapporto azionato. Pertanto, fissava l'udienza di comparizione delle parti al 12.09.2024 per “conferma, modifica o revoca” del medesimo provvedimento e per il merito.
L'11.07.24 veniva disposta la trattazione scritta del procedimento in sostituzione dell'udienza del 12.09.2024.
Si svolgeva l'udienza in presenza in data 12.09.2024, presentandosi per l'opponente l'avv.
GI PE, il quale chiedeva la conferma della sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto di precetto e i termini ex art. 171 ter cpc.
Questo giudice concedeva i termini di legge e rinviava al 12.12.24.
L'odierno convenuto, pertanto contestava quanto ex adverso dedotto negli atti avversari ed evidenziava che la difesa avversaria oltre ad avere depositato le note di trattazione scritta per l'udienza del 12.09.2024, “ha anche ritenuto, in evidente spregio a quanto statuito dal Giudice adito in ordine alle modalità di trattazione, (cartolare), dell'udienza, di comparire personalmente, impedendo, pertanto, all'esponente di svolgere compiutamente, anche in tale sede, le proprie difese. Si rammenta che l'udienza del 12.9 era stata fissata anche per la conferma, modifica, revoca, del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e nulla, sul punto, è stato statuito”.
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Pertanto, la difesa dell'odierno opposto chiedeva e insisteva per “lo stralcio di quanto ivi dedotto ed eccepito da controparte e per la revoca del provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto”.
All'udienza del 12.12.24 il Giudice, rilevata la natura documentale della controversia e rilevato che la causa appariva matura per la decisione, rinviava al 9 ottobre 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c..
L'udienza veniva rinviata per la trattazione orale al 30.10.25.
All'udienza del 30.10.25 l'odierno giudicante tratteneva la causa per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primis, deve essere disposto lo stralcio di quanto dedotto ed eccepito da parte opponente, verbis, in occasione dell'udienza del l'udienza del 12.09.2024 che avrebbe dovuto svolgersi a trattazione scritta.
Ciò premesso, le ragioni dell'opponente sono fondate per le seguenti ragioni.
Ritiene questo Giudice che il principio del "dedotto e deducibile" non si estenda anche alle questioni rilevabili d'ufficio. Deve ritenersi, infatti, che il medesimo si applichi limitatamente alle questioni che le parti avrebbero dovuto dedurre nel processo, e non anche a quelle che il
Giudice può rilevare d'ufficio (come il difetto di giurisdizione o la nullità del contratto) che il giudice può accertare e decidere anche se nessuna delle parti le ha sollevate.
Quest'ultime ineriscono a profili che il giudice può decidere autonomamente, senza bisogno che vengano evidenziati dalle parti.
In sintesi, il concetto di "deducibile" è legato, concettualmente, all'onere delle parti, mentre il
"rilevabile d'ufficio" conforma e connota il potere del giudice di porre a fondamento della decisione un profilo senza la necessità di uno stimolo di parte.
Ne discende che la ragione di doglianza formulata dal sig. può legittimamente CP_2 stimolare il rilievo ex officio, con conseguente rigetto dell'avversa eccezione di inammissibilità.
1. Sull'eccepito difetto di legittimazione attiva di ovvero di Controparte_1
Controparte_3
1.1. La rilevabilità d'ufficio del difetto del diritto di agire in executivis.
Tra tali ultimi rientra anche quello relativo al difetto di legittimazione attiva o, più precisamente, di titolarità attiva del credito azionato.
A tal riguardo, questo Giudice, preliminarmente, rileva che, secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte (cfr. Sez. UU., Sentenza n. 2951 del 16/02/2016), la ricorrenza o meno della titolarità attiva del credito azionato rappresenta un profilo suscettibile di essere rilevato ex officio. Ciò, in quanto riconducibile al novero degli elementi costitutivi del diritto sottostante al titolo esecutivo, e, dunque, attinente allo stesso diritto di agire in executivis. Inoltre, sotto il profilo dell'onere della prova, la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto. Ciò in applicazione del generale principio di non contestazione.
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A tal riguardo, sono richiamabili i principi espressi dalle SU (Cass. Civ. Sez. Unite, Sent,
16/02/2016, n. 2951) secondo cui:
• la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne il titolare. La sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
• cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio che attiene al merito della causa;
• la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
• può essere provata in positivo dall'attore, ma può dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità;
• la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è, per contro, un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi un'eccezione in senso stretto, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
• essa, pertanto, può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio;
• la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Nondimeno, il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate.
Ad esso sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Peraltro, sulla scorta dell'arresto delle Sezioni Unite, da ultimo, e' stato ribadito che <la dedotta questione della titolarità sostanziale del diritto di credito oggetto di cessione rappresenta una mera difesa e non già un'eccezione in senso stretto, come tale aperta al contraddittorio processuale (ed anche rilevabile d'ufficio) in ogni stato e grado del giudizio>>
(Cass. civ. Ord. 39528/21).
Viene, dunque, un rilievo un potere di rilevazione ex officio che discende proprio dall'ascriversi lo stesso nel novero degli elementi costitutivi del diritto azionato.
2. La cessione del credito
Orbene, come noto, la cessione del credito è un negozio consensuale a effetti reali, perché idonea a traslare la posizione creditoria che ne sia oggetto. Per contro, guardando allo schema tipico, quale delineato dal Codice del 1942, la notifica al debitore ceduto il cui onere incombe sul cessionario, assolve alla più limitata finalità di rendere la vicenda traslativa, opponibile al debitore ceduto, disciplinando l'eventuale conflitto tra una pluralità di cessionari. Invece, l'art.
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58 del T.u.b. consente (ma non prescrive) la pubblicazione della cessione nella Gazzetta
Ufficiale e la contestuale iscrizione della stessa nel Registro delle imprese.
Tale formalità costituisce adempimento pubblicitario erga omnes succedaneo rispetto alla notifica individuale, prevista dall'art. 1264 c.c.. D'altronde, costituisce principio interpretativo consolidato quello per cui la comunicazione della cessione dei crediti, così come della sua eventuale revoca o caducazione non richiedano particolari oneri pubblicitari, né il ricorso a formule sacramentali, ma siano attuabili con semplici modalità comunicative, idonee a realizzare una funzione di partecipazione conoscitiva.
Da ciò la possibilità che la comunicazione avvenga anche per il tramite di atti tipicamente processuali. Infatti, la stessa può avvenire anche in sede di notifica di un atto di citazione, introduttivo di un giudizio orinario o di un decreto ingiuntivo, conseguito in sede monitoria
(Cass. civ. n. 1684/2012, secondo cui <La notificazione della cessione del credito, non identificandosi con quella effettuata ai sensi dell'ordinamento processuale, costituisce un atto a forma libera, non soggetto a particolari discipline o formalità>>, v. anche Cass. civ. 19 febbraio
2019, n. 4713; Cass. civ. 29 settembre 2020, n. 20495; Cass. civ. 17 marzo 2006, n. 5997).
L'innovativa modalità pubblicitaria, con effetti meramente dichiarativi e non costitutivi, ha una chiara finalità semplificatoria delle cessioni in blocco anche se, senz'altro, meno garantistica della procedura ad hoc, in termini di attuazione del valore della conoscibilità legale dell'atto (alla stregua del canone dell'ordinaria diligenza).
Il legislatore, nel giudizio di bilanciamento di valori contrapposti (efficienza e velocità delle operazioni di cessione, da un lato;
conoscibilità dell'atto, dall'altra) ha optato per tutelare il primo, pur nell'ambito di un quadro regolatorio che rimane esente da censure di incostituzionalità. Ciò, per l'agevole consultabilità della Gazzetta Ufficiale, alle cui pagine è consegnato l'evento da pubblicizzare. E poiché la pubblicizzazione della cessione potrebbe essere espletata anche per mezzo di strumenti e condotte, successive rispetto alla pubblicazione in Gazzetta, deve ritenersi che la stessa prova della cessione possa avvenire anche con documentazione successiva alla pubblicazione della notizia in Gazzetta Ufficiale, prodotta a giudizio già pendente (Cass. civ., 16 aprile 2021, n. 10200). Ciò, sempre che la cessione sia stata posta in essere prima della notifica al ceduto dell'intimazione opposta.
2.1. La prova della cessione in blocco
Esiste un dibattito interpretativo, particolarmente acceso, in relazione alle modalità con cui deve essere fornita la prova della cessione in blocco.
Dall'analisi della giurisprudenza emerge il delinearsi di due opposti orientamenti.
2.1.1. L'indirizzo semplificatorio e la compatibilità coi principi generali della materia
Per un primo approccio esegetico che ha riconosciuto anche un recente avallo in seno alla giurisprudenza di legittimità, sarebbe sufficiente ai fini della prova del fatto storico della cessione, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la
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formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (v. Cass. civ. n. 21821 del 20 luglio 2023).
Dunque, si inferisce da un dato di fatto noto e provato una conseguenza ignota e da provare, secondo il meccanismo proprio della prova indiziaria.
Anche parte della giurisprudenza di merito pare orientata nel medesimo senso;
v. Tribunale
Monza sez. III, 08/08/2023, n.1823, secondo cui <la cessione in blocco dei crediti da parte di una banca ex art. 58 t.u.b. è provata mediante la produzione dell'avviso di pubblicazione dell'operazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
'in blocco', senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti ceduti, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze. E' dunque necessario che l'avviso di cessione si accompagni ad un estratto dettagliato e sufficientemente idoneo a fornire gli elementi diretti a sostanziare l'appartenenza del credito oggetto di causa alla massa di quelli ceduti>>, v. anche Tribunale Brescia sez. II,
04/11/2022, n.2672, secondo cui <per dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, basta la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale con l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione>>.
Tale posizione interpretativa rinviene la propria ragion d' essere in esigenze di semplificazione probatoria che sarebbero imposte dalla logica dell'istituto, ispirato ad una logica acceleratoria con l'introduzione di forme di pubblicità impersonali e erga omnes.
Nondimeno, tale orientamento perviene a sovrapporre ingiustificatamente il piano della prova della pubblicità ex lege per la quale esiste una specifica previsione derogatoria rispetto alla disciplina ordinaria con quella della dimostrazione dell'avvenuto perfezionarsi della traslazione del credito, che, invece, in assenza di una previsione di tal fatta, dovrebbe conformarsi ai principi generali della materia.
D'altronde, una deroga ad un principio presuppone l'esistenza di una specifica espressione derogatoria o, in alternativa, di un altro principio rispetto al quale il primo debba considerarsi,
a seguito di un giudizio di bilanciamento che può avvenire anche in sede interpretativa, subvalente.
Peraltro, sotto altro aspetto, non può sottacersi il carattere estremamente generico e impreciso di molti avvisi che si limitano a locuzioni laconiche come "sono ceduti tutti i rapporti giuridici in blocco". Ciò, senza alcuna analitica descrizione dell'oggetto della cessione.
Ed, infatti, proprio per ovviare ai limiti di tale prassi, anche tale orientamento più elastico richiede, in omaggio ai principi generali sull'oggetto del contratto, un'adeguata determinabilità se non delle singole posizioni cedute, almeno delle loro categorie di appartenenza.
Si è, infatti, sostenuto che « …in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito
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in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione » (Cass. civ., 29 dicembre 2017, n. 31188); così anche, seppur con affermazione più generica, Cass. civ. n. 22268/2018, per cui <la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma che se non individua il contenuto del contratto di cessione non prova l'esistenza di quest'ultima. Tale rilievo
è condivisibile, giacché una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova della esistenza di un contatto di cessione e del suo specifico contenuto>>.
Sotto tale profilo, non può sottacersi come le modalità di indicazione non possano non essere non solo complete sotto il profilo descrittivo, ma anche perspicue e intellegibili, cioè, comprensibili da una persona di media conoscenza e esperienza.
Viene, cioè, in rilievo, specie quando il ceduto sia un consumatore, un obbligo o, comunque, un onere di intellegibilità dell'avviso di cessione, non solo sotto il profilo materiale grafico, ma anche della comprensibilità sotto il profilo semantico e linguistico.
Lo impongono i principi di trasparenza che informano sia il microsistema della tutela del consumatore, sia la disciplina in materia di attività bancaria e di intermediazione finanziaria, dettata dal Tub che, invero, come noto, non distingue, ai fini della sua applicazione, a seconda che il debitore abbia la qualità o meno di consumatore.
Alla luce di tali coordinate concettuali e giuridiche, desta qualche perplessità la prassi del ricorso a codici interni dell'intermediario finanziario, scelti per esigenze organizzative ai fini di una più veloce identificazione della pratica, da parte dei componenti di tali strutture, variamente denominati "Cod. pratica" o "NDG".
Tali modalità di indicazione risultano di difficile comprensione per il cliente, spesso, non consentendo di verificare con sufficiente certezza la posizione sottesa a quell'indicazione sincopata o numerica e ciò perché del tutto avulsi dagli elementi identificativi del contratto bancario cui si riferiscono.
A titolo esemplificativo, Trib. Catanzaro 22 novembre 2020 ha negato la legittimazione attiva e processuale in capo alla presunta cessionaria avendo accertato che dall'elenco dei crediti ceduti (con indicazione del solo codice anagrafico identificativo di ogni singola posizione e del numero di ogni singolo rapporto bancario), non erano stati riportati il nominativo del debitore ceduto o i dati del contratto, necessari per poter affermare, senza incertezze, che il credito azionato fosse ricompreso nella cessione.
2.1.2. La soluzione preferibile: la prova documentale diretta
La soluzione maggioritaria è ancorata ai principi tradizionali in materia di prova di un contratto, che rimangono invariati a prescindere se avente, come nel caso di specie, efficacia immediatamente traslativa o solo obbligatoria.
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La norma di riferimento è l'art. 2721 c.c. che vieta il ricorso alla prova testimoniale e si precisa che la stessa è ammessa solo a seguito di valutazione del Giudice case by case e con carattere di eccezionalità. Il principio si considera estendibile alla prova presuntiva.
Dunque, il codice del '42 tende a richiedere, seppur indirettamente, la prova documentale.
Non si tratta di contratti per i quali sia prescritta la prova ad probationem, né tanto meno ad substantiam, ma esistono limiti precisi alla prova indiretta (testimoniale e presuntiva).
Diversamente da quanto previsto per i contratti soggetti a forma scritta ad probationem, rimarrebbe, pur sempre, ammissibile la prova per interrogatorio formale o per interpello decisorio.
Dunque, non può non aderirsi all'orientamento della Suprema Corte che, in via tendenziale, richiede una prova diretta e documentale della cessione. Ciò salvo che la circostanza della cessione debba ritenersi provata perché riconosciuta espressamente o tacitamente, in virtù del principio di non contestazione. Anche in tale ultima ipotesi non può escludersi l'operatività del rilievo d'ufficio, costituendo la titolarità del credito uno degli elementi costitutivi del diritto azionato. Solo una dichiarazione di scienza esplicita, con valenza confessoria, quale deve ritenersi l'atto di riconoscimento, può precludere il ricorso al rilievo ex officio.
In virtù di tale orientamento si è affermato che costituire, al più, elemento indicativo dell'esistenza materiale di un fatto di cessione, come intervenuto tra due soggetti in un dato momento e relativo – in termini generici, se non proprio promiscui – ad <<aziende, rami di azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco>>
(art. 58, comma 1 TUB). Ma di sicuro non dà contezza – in questa sua <
Febbraio 2020, n. 5617).
D'altronde, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avvenuta cessione in blocco dei crediti esonera il creditore cessionario dalla notifica dell'avvenuta cessione al debitore ceduto.
Tuttavia, l'adempimento pubblicitario non è sufficiente a dimostrare l'esistenza della cessione, in quanto una cosa è l'avviso ed un'altra cosa è la prova della sua esistenza e del suo contenuto. Pertanto, si può affermare che la pubblicazione in G.U. non prova il perfezionamento della fattispecie traslativa, né produce il relativo effetto, non ha valenza costitutiva e non sana eventuali vizi dell'atto. (così Tribunale Napoli Nord sez. IV, 14 marzo
2023, n.1055).
Per contro, per principio, condivisibile, della giurisprudenza di legittimità <colui, che <<si afferma successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria>> ai sensi dell'art.
58 TUB, ha l'onere puntuale di fornire la prova documentale della propria legittimazione, con documenti idonei a dimostrare l'incorporazione e l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco>> (cfr. così, puntualmente, Cass. civ., 2 marzo 2016, n.
4116, v. anche Cass. civ., 28 Febbraio 2020, n. 5617).
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In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che colui che agisce in via esecutiva nella qualità di successore a titolo particolare del creditore, sulla base di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 D. Lgs. n. 385/1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito azionato nella cessione in blocco, fornendo la prova rigorosa e formale della titolarità del credito (vd. Cass. civ. Ord. 24797/20). Ciò, salvo che il debitore ceduto non abbia espressamente o anche implicitamente (ma in modo univoco e concludente) riconosciuto la cessione (sul punto, v. Cass. civ. n. 4116 del 2016).
In tal senso si è espressa anche la prevalente giurisprudenza di merito: così Tribunale,
Prato, sez. I, 12 Gennaio 2023, n. 34, Tribunale Firenze, 05 dicembre 2022, n.3401 secondo cui <Chi agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, deve provare l'inclusione di tale credito in questa operazione, dimostrando documentalmente la propria legittimazione sostanziale, a meno che la controparte non l'abbia riconosciuta in maniera esplicita o implicita>>.
In ogni caso, come già evidenziato, la prova, oltre alle condizioni legali per l'opponibilità della cessione, deve inerire necessariamente anche la vicenda traslativa in sé e ciò sotto plurimi profili: – l'effettivo perfezionarsi della cessione;
– il suo perfezionarsi prima della richiesta di pagamento formulata nei confronti del debitore ceduto;
- l'inclusione nella cessione della specifica pretesa azionata e ciò secondo un criterio di ragionevole certezza, sulla base di criteri oggettivi e agevolmente verificabili (eventualmente, anche l'uso di posizioni numeriche purché univocamente riferibili al debitore). E ciò in quanto la pubblicazione in G.U. dell'avviso di cessione dei crediti costituisce adempimento meramente pubblicitario e non ha valenza costitutiva della cessione, non producendo alcun effetto traslativo.
Di recente, l'orientamento più rigoroso è stato ribadito con ricchezza argomentativa:
Cassazione civile sez. VI, 20/07/2022, n.22754, secondo cui è escluso che la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale prescritto dall'art. 58, comma 2, TUB sia sufficiente a dimostrare la titolarità in capo al cessionario del credito azionato in giudizio.
Inoltre, sotto il profilo della ripartizione dell'onere della prova, è noto come lo stesso possa subire delle alterazioni rispetto agli esiti che conseguirebbero dall'applicazione del criterio distintivo tradizionale tra fatti costitutivi, da un lato, e fatti estintivi/modificativi dall'altra e ciò quando tali esiti si pongano in contrasto con il principio della vicinanza alla fonte della prova (v. Cass. civ. Su 2001, n. 13533 che hanno posto la prova dell'esatto adempimento a carico del debitore anche nell'ipotesi di parziale esecuzione della prestazione oltre che di asserito totale inadempimento. E ciò per quanto l'inesatto adempimento, diversamente dal totale inadempimento, si sostanzi in un quid di esteriore e suscettibile di una valutazione in termini quantitativi e qualitativi).
Nondimeno, nella fattispecie della cessione (in blocco), non ci sono ragioni invocabili per non esigerne dal creditore la prova, anche mediante un semplice estratto dell'atto di cessione notarile.
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2.1.3. La tesi mediana della prova presuntiva o indiretta qualificata
Ciò premesso, anticipato il carattere dirimente della produzione del contratto di cessione del credito contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, di recente, qualche pronuncia che, in contrasto con il summenzionato orientamento, prefigura il ricorso alla prova presuntiva, richiedendo una pluralità di circostanze convergenti coerentemente con il modello di prova presuntiva delineato dal codice che richiede che le circostanze, poste a fondamento del ragionamento presuntivo, siano gravi precise e concordanti.
In particolare, si controverte sull'idoneità probatoria (indiziaria o indiretta) dei seguenti documenti da considerare non atomisticamente ma nelle loro relazioni e inferenze reciproche:
a) l'avviso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, contenente la menzione del credito ceduto, diretta o mediata dall' indicazione del correlato <>;
b) lettere, specie se provenienti dal cedente, volte a informare in modo specifico della avvenuta cessione;
c) le dichiarazioni, della cedente per cui il credito controverso sarebbe ricompreso nella cessione pubblicizzata e per le quali s'invoca una valenza latamente confessoria.
La stessa è, peraltro, di norma, successiva non solo alla pubblicazione della pretesa cessione ma anche alla introduzione del giudizio oppositorio o di mero accertamento.
Invero, la stessa, in quanto di formazione unilaterale risulta non idonea a surrogare l'eventuale originario difetto di una specifica menzione del rapporto de quo fra i crediti oggetto di cessione.
E ciò in quanto non produce quell'effetto traslativo che non può non conseguire se non ad una volontà pattizia di tipo bilaterale in conformità al principio del consenso traslativo legalmente manifestato ex art. 1376 c.c.).
Peraltro, a prescindere dall'unilateralità dell'atto, allo stesso non potrebbe attribuirsi se non valenza di dichiarazione di scienza e non negoziale, peraltro, ascrivibile ad un terzo, estraneo alla controversia.
E ciò consente di revocarne in dubbio anche il valore quale confessione, dimostrando, al più, solo la provenienza della dichiarazione dal sottoscrittore ed essendo liberamente valutabile dal giudice.
Ritiene, al riguardo, questo Giudice che dalla speciale materia in questione debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione e questo perché parti private, non <>, anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto. A tal riguardo, giova richiamare Cassazione del 5 novembre 2020, n. 24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario <…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale>>.
Dunque, senza dubbio, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica a mezzo della Gazzetta Ufficiale sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della
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cessione. Al più potrebbe costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva, richiesta dalla prova presuntiva e che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze che convergano univocamente nel dimostrare non solo l'avvenuta cessione, ma anche la ricomprensione in essa della posizione creditoria controversa.
Ciò premesso, ritiene questo Giudice di non potersi esimere dalla verifica d'ufficio dell'effettiva esistenza del titolo o, comunque, di circostanze di fatto, convergenti e univoche, dotate di idonea capacità dimostrativa della circostanza per cui la cessione vi sia veramente stata.
3. Con riguardo al profilo dei requisiti di forma prescritti dall'art. 474 comma 2 n.
3) c.p.c. nei casi di cessione in blocco ex art. 58 Tub.
Delineato il quadro normativo della materia, nonché il quadro degli orientamenti giurisprudenziali della Suprema Corte sull'argomento, questo Giudice, pur aderendo al suindicato orientamento c.d. “mediano”, ritiene che, dalla speciale materia in questione, debba essere bandita la possibilità di una prova meramente indiziaria, specie, se ricostruita sulla base di condotte o atti provenienti dalle (presunte) parti del negozio di cessione, e questo perché parti private, non «disinteressate», anzi portatrici di un interesse confliggente con quello del debitore ceduto.
A tal riguardo, giova richiamare la pronuncia della Suprema Corte del 5 novembre 2020, n.
24798, secondo cui nell'ipotesi di contestazione in sede processuale del credito della cessionaria, è necessario «…dimostrare l'inclusione di quel credito nell'operazione di cessione attraverso prove documentali attestanti la propria legittimazione sostanziale».
Tanto anche alla luce delle recentissime pronunce della Suprema Corte Cassazione del
25.08.2025, rispettivamente nn. 23834, 23849 e 23852, che, sebbene pronunciate con precipuo riguardo alla richiesta della cessionaria ex art. 58 TUB di ammissione allo stato passivo delle procedure concorsuali, hanno confermato che il cessionario ha un onere probatorio rigoroso e articolato e che, pertanto, non è sufficiente il mero possesso di documenti inerenti il credito, né la pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, né la dichiarazione del cedente, essendo invece necessaria la prova puntuale della riferibilità del credito al novero di quelli ceduti e della sua effettiva traslatio nonché la prova che il credito oggetto di causa non sia tra quelli esclusi dalla cessione.
Pertanto, la Suprema Corte conclude che, in caso di contestazione, il Giudice deve accertare la sussistenza di tutti gli elementi di fatto e di diritto della titolarità.
Dunque, non può essere accolta la tesi secondo cui la prova della notifica erga omnes a mezzo pubblicazione in G.U. sarebbe idonea a costituire, di per sé, prova anche della cessione.
Trattasi infatti di un dato che, al più, può costituire elemento indiziario ai fini di una valutazione complessiva che richiede il raccordo di tale indizio con altre circostanze gravi precise e concordanti che convergano univocamente nel dimostrare la ricomprensione nella cessione in blocco ex art. 58 TUB della posizione creditoria intimata ed oggetto dell'odierna controversa.
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4. Il caso di specie
Nel caso di specie, deve osservarsi che a fronte dell'espressa Controparte_1 contestazione della titolarità del credito formulata dal debitore, non ha provveduto a produrre in giudizio la pubblicazione in G.U., né eventuali atti notarili di cessione o quantomeno gli estratti autentici di detti atti contenente l'elencazione delle posizioni debitorie con le correlate anagrafiche, né e' stata prodotta una scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, prescritto sotto il profilo formale dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale monostrutturato o complesso.
Il documento allegato (all. 4 fasc. mon.) si compone di una riproduzione in fotocopia di un atto recante la dicitura di “contratto di cessione dei crediti”.
Difatti, si tratta di una proposta apparentemente ritrascritta a mezzo pec da TI
(a titolo di accettazione), la quale però difetta della prova dell'invio e ricezione da parte di
[...]
e soprattutto, non reca alcuna data certa ai fini dell'opponibilità ai terzi, CP_1 compreso il debitore opponente.
Inoltre, il documento in esame, sebbene li richiami espressamente nel suo contenuto, non riporta gli allegati dai quali evincere la sussistenza dei nominativi dei debitori ceduti;
adempimento questo che non può essere sufficientemente assolto dall' “annex” riportato nel fascicolo di parte opposta, il quale si compone di un solo foglio totalmente omissato, privo di CP sottoscrizione e/o di riferimenti alla presunta cessione che sarebbe intercorsa tra e
TI e con il vago richiamo alle generalità del sig. . CP_2
Pertanto, nel presente giudizio, non risulta fornita la prova documentale principe e dirimente con riguardo all'effettiva inclusione del credito oggetto di causa nelle suindicate cessioni in blocco ex art. 58 TUB ed alla conseguente effettiva traslazione del credito in capo alla cessionaria.
Sotto altro e distinto profilo, per tutte le suesposte ragioni, però, deve dunque concludersi che la documentazione prodotta non consente, neppure, di Controparte_1 affermare la concomitante sussistenza di quella pluralità di elementi gravi precisi e concordanti atti a provare con ragionevole certezza la traslazione del credito de quo.
Detto ciò, deve essere accolta l'“eccezione” (in termini di mera difesa) di carenza e/o difetto di legittimazione attiva della società precettante, in quanto la stessa non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante.
A tanto si aggiunga, quale circostanza, peraltro, assorbente sotto il distinto profilo della prova della regolarità degli adempimenti pubblicitari che non risulta nemmeno prodotto in atti l'estratto della GU sulla quale sarebbe avvenuta la pubblicizzazione dell'operazione di cartolarizzazione.
5. La cessione in blocco ed i requisiti di forma prescritti dall'art. 474 c.p.c. con riguardo ai titoli esecutivi negoziali.
Sempre avendo riguardo alla documentazione prodotta dalla creditrice a fondamento del suo atto di precetto, deve aggiungersi un ulteriore profilo di criticità, relativo alla sussistenza
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o meno, nel caso di specie, di un valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. in favore dell'opposta.
Infatti, se non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo, provvisto della formula esecutiva, costituisca valido ed efficace titolo esecutivo ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c. altrettanto non può ritenersi con riguardo al depositato contratto di cessione.
In particolare, assumendo un diverso angolo visuale, la cessionaria avrebbe dovuto produrre, oltre al suindicato decreto, anche un atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge (atto pubblico) ex art. 474 comma 2 n. 3) c.p.c., ovvero, quantomeno una scrittura privata autenticata ex art. 474 comma 2 n. 2) c.p.c. idonei ad integrare il titolo esecutivo negoziale atto a consentire loro di attivare l'azione esecutiva.
A ben vedere, infatti, la cessione del credito derivante da un finanziamento, la cui fonte genetica risulti redatta nelle forme dell'art. 474 c.p.c.) o le pretese, discendenti dal quale, siano state accertate in sede monitoria, può essere inquadrata quale parte di un “titolo esecutivo complesso e a formazione progressiva” e, in quanto tale, deve rispettare la forma qualificata di cui al disposto dell'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. (atto pubblico o privata autenticata) per essere azionabile in executivis
Invero, tale ricostruzione presuppone che si ritenga ammissibile un titolo esecutivo c.d. complesso, quale “fattispecie in fieri”, comprensiva di n. 2 elementi sostanziali:
1. l'atto di mutuo originario;
2. la cessione del credito da esso derivante nonché dell'ulteriore elemento formale essenziale e indefettibile della predetta forma qualifica ex art. 474 comma 2 nn. 2) e
3) per entrambi i suindicati atti.
Orbene, per una disamina della questione occorre muovere dal dato testuale dell'art. 474, comma 2, c.p.c., che enuclea, quali possibili titoli esecutivi, oltre alle sentenze e agli altri provvedimenti giudiziali, ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, anche i seguenti titoli di credito di natura “negoziale”:
a) le scritture private autenticate, relativamente alle obbligazioni di somme di denaro in esse contenute;
b) le cambiali, nonché gli altri titoli di credito ai quali la legge attribuisce espressamente la sua stessa efficacia;
c) gli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge.
Dunque, la norma di rito sembra consegnare all'interprete un modello di titolo esecutivo, unisussistente o monostrutturato perché uno actu perficitur.
A tanto deve aggiungersi che in tutte le suindicate tipologie di “titoli esecutivi negoziali”, il titolo deve contenere in sé l'indicazione nominativa del titolare del credito, tanto anche con riguardo alle “cambiali” aventi come requisito essenziale di forma ex art. 474 c.p.c.
l'indicazione corretta e leggibile del “nominativo” del creditore riportata nel titolo ed, in caso di circolazione del titolo, la “girata” cartolare in favore del cessionario (giratario) regolarmente apposta sul titolo medesimo.
Da ciò la diatriba interpretativa circa l'ammissibilità di un titolo esecutivo “scomposto in una pluralità di elementi”, elementi a volte provenienti da soggetti (pubblici o privati) diversi
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tra loro. Invero, come desumibile dal tenore dell'art. 474 c.p.c., in virtù di una precisa scelta legislativa, che è alla base di un principio interpretativo consolidato, il titolo esecutivo può avere natura negoziale (scritture private autenticate, rogiti notarili) oppure giudiziale
(sentenze e altri atti costituenti esercizio della funzione giurisdizionale con efficacia esecutiva).
Deve osservarsi che quanto ai titoli esecutivi di formazione giudiziale, non sembrano ravvisabili preclusioni logiche o giuridiche perché il titolo esecutivo si concretizzi in una successione di atti giuridici, convergenti a delineare il contenuto dell'obbligo di dare, in questo caso di natura restitutoria. Infatti, per principio interpretativo consolidato si ritiene che, nell'ipotesi che un'ordinanza o una sentenza venga riformata, a fronte della successione delle regole di giudizio avutasi con riguardo ai rapporti fra le parti, ciascuna consacrata da un diverso titolo giudiziale, il titolo legittimante all'esecuzione non sempre rimanga quello originario.
Ciò, in quanto la suddetta pluralità di atti di natura giudiziaria concorre nel delineare la regolamentazione del diritto di procedere in executivis della creditrice.
Orbene, mutata mutandis, lo stesso principio interpretativo deve ritenersi applicabile per quanto concerne i titoli di formazione negoziale.
Peraltro, una conclusione diversa, ovvero che diversificasse, per le due ipotesi, la logica di ricostruzione del titolo esecutivo, sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza ex art. 3 Cost., oltre che con quello di ragionevolezza che, nato dall'alveo proprio del primo, ha finito per acquisire autonomia operativa e valenza generale.
Pertanto, si deve ritenere che, in talune ipotesi, siano configurabili dei titoli esecutivi c.d. negoziali , per così dire “complessi o compositi”, derivanti dalla combinazione di una pluralità di atti e che, in dette ipotesi, in ogni caso, devono essere soddisfatti due requisiti: 1) l'atto
(nella fattispecie unisussistente) ovvero i plurimi atti in cui si articola la fattispecie complessa devono essere rivestiti dalla forma pubblica o almeno della scrittura privata autenticata;
2)
l'essere la datio non solo programmata ma anche effettiva al di là delle modalità con cui venga attuata. L'elemento scriminante è, dunque, la forma pubblica o almeno quella della scrittura privata autenticata.
Del resto le oscillazioni interpretative con riguardo alla configurabilità della fattispecie del titolo esecutivo “complesso o a formazione progressiva” anche con riguardo al titolo di formazione negoziale, sembrano destinate a sopirsi con il sopra delineato orientamento della
Suprema Corte con riguardo al “mutuo condizionato” (da distinguersi come già detto in precedenza dalla diversa fattispecie del “mutuo c.d. cauzionato”) per il quale ai fini della sussistenza del valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. è necessaria l'unione dell'originario rogito notarile di mutuo con il successivo atto di effettiva traditio del denaro al mutuatario che deve rivestire sempre la forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata ex art. 474 co 2, nn. 2) e 3) c.p.c..
Sotto tale profilo, dovrebbe conseguire l'idoneità della cessione ex art. 1260 e ss c.c. – in quanto vicenda negoziale, implicante la successione a titolo particolare nella posizione creditoria-attiva dell'istituto di credito mutuante - a porsi quale componente strutturale e
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funzionale di un titolo esecutivo negoziale. Ciò sempre che rivesta la particolare forma qualificata prescritta dalla norma codicistica (atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Tornando al caso di specie, come già detto in precedenza, la cessionaria, invocando in via esecutiva, direttamente, il decreto ingiuntivo, non ha prodotto l'atto pubblico o la scrittura privata autenticata della cessione in blocco in questione, né un estratto di detto contratto di cessione, né qualsivoglia altro documento autenticato da notaio o da altro pubblico ufficiale, richiesto, sotto il profilo formale, dall'art. 474 comma 2 nn. 2 e 3 c.p.c. ai fini della configurabilità di un titolo esecutivo negoziale complesso.
Al totale accoglimento della domanda attorea consegue la condanna dell'opposta all'integrale pagamento delle spese e competenze del presente giudizio. Competenze che si liquidano, considerato il valore della controversia (pari a quello intimato in precetto), applicando il compenso medio dello scaglione di riferimento del vigente tariffario forense, espunto il solo onorario relativo alla fase istruttoria, di fatto circoscritta nel caso di specie alle evidenze documentali agli atti.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciandosi sulla domanda come proposta in epigrafe, così provvede:
1. accoglie l'opposizione come formulata da parte attrice con riguardo al difetto della titolarità attiva del credito in capo all'intimante e, per l'effetto, dichiara l'insussistenza del diritto dell'opposta di procedere in executivis nei confronti dell'opponente e, dunque, l'invalidità ed inefficacia dell'atto di precetto;
2. condanna la convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite del presente giudizio, che si liquidano in euro 8.430,00, oltre rimborso forfettario 15%, CAP ed IVA di legge se dovuta ed oltre all'integrale rimborso spese borsuali documentate, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Brindisi, in data 28.11.2025
Il Giudice
Dott. Antonio Ivan NATALI
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