Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 31/03/2025, n. 388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 388 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in persona del Giudice del Lavoro dott. Francesco Aragona ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2853 del R.G. per l'anno 2023, promossa da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Natale Alessandro Missineo;
ricorrente contro
(C.F.: ) in Controparte_1 P.IVA_1 persona del Ministro p. t. e per esso l' Controparte_2
(C.F: ) in persona del
[...] P.IVA_2
Dirigente p. t., difeso dal Funzionario dott.ssa CP_3
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti mediante lo scambio delle note ex art. 127-ter c.p.c., qui da intendersi riprodotte, come da dispositivo e contestuale esposizione delle concise
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafata parte ricorrente, docente supplente presso il convenuto , ha CP_1 chiesto di usufruire del beneficio previsto dall'art. 1, co. 121, L. n. 107/2015 (c.d. carta elettronica del docente) per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, in cui ha prestato servizio con contratti a termine.
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attrice, con richiesta di compensazione delle spese di lite.
L'ammissione ad opera del del proprio obbligo, in forza dell'art. 1, co. CP_1
121, L. n. 107/2015, integra il riconoscimento della fondatezza della pretesa attorea che, comunque, non è più controversa, a seguito della sentenza n. 29961 emessa dalla Sezione Lavoro della Suprema Corte in data 27.10.2023, la quale ha riconosciuto che i docenti con supplenza fino al termine delle attività didattiche rientrano tra i destinatari della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente. La motivazione espressa dai giudici di legittimità viene pienamente condivisa e recepita da questo giudice, sicché non resta che dichiarare l'esistenza del diritto di credito azionato dall'istante nel presente giudizio.
Conseguentemente, va dichiarato il suo diritto a percepire la somma di euro
1.500,00, nelle forme della c.d. carta elettronica docente, per gli anni scolastici suindicati.
Non potendo, tuttavia, pronunciarsi una condanna del resistente al CP_1
pagamento diretto del suddetto importo, dal momento che la norma di legge prevede uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata che non è suscettibile di automatica conversione nel corrispondente valore monetario, l'amministrazione deve essere condannata ad erogare a parte ricorrente la prestazione oggetto di causa, previa emissione della Carta Docente ed accredito della somma indicata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo sulla base dei parametri minimi tariffari, attesa la serialità della controversia, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, accerta il diritto di parte ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, condannando parte resistente a metterle a disposizione, per il tramite della Carta elettronica del docente, la somma complessiva di € 1.500,00;
2 - condanna parte resistente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.030,00 per onorario, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore attoreo antistatario.
Catanzaro, 28.03.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Francesco Aragona
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