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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 09/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO – SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 661/24 R.G., avente ad oggetto opposizione a precetto di pagamento, riservata per la decisione all' udienza del 21/2/25 ex art. 281 sexies cpc, ultimo comma, vertente tra:
, rappresentato e difeso dall' avv. G. Iacca per mandato in atti Parte_1
ATTORE IN OPPOSIZIONE
E
(nella spiegata qualita' di mandataria di Controparte_1 [...]
), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_2 difesa in giudizio dall' avv. F. Mingolla per mandato in atti
CONVENUTA OPPOSTA
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Con atto ritualmente notificato, il traeva in lite la societa' sopra emarginata innanzi all' Parte_1 intestato Ufficio, opponendo, ex art. 615 cpc, primo comma, il precetto di pagamento di € 43754,67 da questa notificatogli in data 4/12/23, per ivi sentir dichiarare l' insussistenza del diritto dell' intimante di agire in esecuzione, vinte le spese di lite in favore dell' antistatario, per assunta:
. mancanza di titolarita' in capo all' intimante del credito preannunciato in executivis;
. prescrizione del diritto fatto valere. .
La pretesa veniva avversata dall' opposta, la quale, in limine, si dichiarava legittimata all' azione recuperatoria, stante l' intervenuta traslazione del credito in proprio favore per la pregressa cessione intercorsa con l' originaria creditrice, mentre, in ordine all' eccezione di prescrizione, ne postulava l' inoperativita', stanti i molteplici atti interruttivi inviati alla parte debitrice, senza, tuttavia, specificare quanti e quali sarebbero.
Su tale elaborati difensivi, concludeva per il rigetto dell' infondata opposizione, anche negli aspetti cautelari, vinte le spese. Istruita come in atti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione di rito. .
MOTIVI
In primis giova evidenziare che alcuna istanza di sospensiva veniva avanzata in atti, sicche' nulla veniva pronunciato in via cautelare ai sensi dell' art. 615 cpc, primo comma.
Per quanto riguarda i motivi di censura sollevati in via impeditivo/estintiva dalla difesa opponente, si pone in posizione di antecedenza logico giuridica l' eccezione di difetto di legittimazione in capo all' intimante, sollevata sulla postulata mancata dimostrazione della titolarita' del credito, negandosi che esso fosse stato oggetto di cessione da parte dell' originaria creditrice (Banca Popolare di Bari), non essendo parte del pacchetto ceduto (in blocco, quindi individuato per categorie e non esplicitamente), quale quello in esame, in quanto non preceduti dalla comunicazione di decadenza dal beneficio del termine di rateazione.
L' eccezione non pare condivisibile.
Premesso che trattasi di credito portato da decreto ingiuntivo, asseritamente trasmesso all' odierna intimante per cessione, ogni questione integrante eccezione di mancata inclusione del credito nel pacchetto ceduto, individuato per categorie, doveva essere sollevata in sede meritoria (ex art. 645 cpc), unica deputata all' esame della questione, sicche' deve opinarsi, in difetto, intervenuto il giudicato sul punto precipuo.
Tale eccezione, invero, viene postulata su evenienza (omesso invio al debitore della dichiarazione di decadenza del beneficio del termine da parte dell' originaria creditrice) consumatasi a monte, ovvero prima dell' emissione del decreto monitorio (risalente all' anno 2010), in quanto tale inammissibile in chiave avversativa del difetto di titolarita' in capo alla cedente, che ha acquistato un credito non originario, quanto gia' consacrato in un titolo giudiziale definitivo, quindi trasmesso gia' in tale dimensione di inoppugnabilita', sicche' una contestazione di inoperativita' della cessione e di mancata inclusione nel pacchetto ceduto (come pare aver lamentato l' opponente) non e' piu' ricevibile nel successivo giudizio ex art. 615 cpc, che, notoriamente, si atteggia quale presidio funzionale alla declaratoria in negativis del diritto di eseguire per fatti sopravvenuti allo stesso, che integra ipotesi qui non in rilievo.
Altro sarebbe stato se il credito fosse stato ceduto come “nativo”, ovvero senza preventivo vaglio giudiziale, potendo l' opponente, nel caso, ammissibilmente contestare la legittimazione per omessa dimostrazione di inclusione nel pacchetto ceduto (non essendovi alcuna preclusione da giudicato), nel caso del tutto ricevibile, in quanto postulata su fattore preclusivo che innesca gli oneri probatori dell' intimante, noto che, in caso di contestazione della titolarita'/legittimazione del credito in capo al creditore che agisca per il relativo recupero, spetti a questo di dimostrare la propria pretesa, come condivisibilmente affermato dalla giurisprudenza piu' autorevole (vedasi Cass. 24789/20, conf.
7866/24, nel solco di una tradizione ermeneutica oltremodo consolidata).
Egualmente va argomentato in ordine all' assunto difetto di prova della esistenza (originaria) del credito in capo alla cedente Banca Popolare di Bari, omettendo impropriamente l' opponente di considerare che il credito, nel caso che occupa, sia costituito dall' oggetto dell' ingiunzione contenuta nel decreto azionato, a nulla rilevando che non vi sia prova della sua insorgenza in favore della cedente, anche questo aspetto irrimediabilmente precluso dalla formazione del giudicato. Avendo l' opposta, in definitiva, dato prova di essere in possesso del titolo esecutivo, che il debitore ceduto venisse notiziato mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (quale forma di comunicazione ammissibile in caso di cessioni in blocco), che, secondo recenti interpretazioni, e' atto idoneo di per se' a comprovare la cessione, anche ove il credito non sia individuato singolarmente
(purche' gli elementi di rilevamento per categoria, ne consentano senza dubbio la loro inclusione nella convenzione, qui di certo ravvisabile, anche in mancanza di contestazione ricevibile che il credito portato dal decreto ne fosse incluso), la contestazione di difetto di legittimazione dell' intimante si palesa infondata.
Diversamente va argomentato in relazione all' eccezione di prescrizione, da opinarsi, invero, ragionevolmente fondata.
Premettendosi opportunamente che la notificazione del decreto monitorio portante il credito risalga al 15/9/2010 (data della ricezione dell' avviso ex art. 140 cpc), con decreto di esecutorieta' per mancata opposizione emesso il successivo 4/2/11, solo in data 19/12/23 venisse notificato il precetto di pagamento, considerato atto avente valore di diffida ad adempiere (quindi astrattamente idoneo alla interruzione), tuttavia inefficace in chiave interruttiva, essendo intervenuto a distanza ultradecennale dal momento in cui il credito poteva essere fatto valere.
Va, dunque, disattesa l' eccezione di inoperativita' della prescrizione per interruzione, postulata genericamente dall' opposta su assunti atti idonei ex art. 2943 c.c., in effetti, non solo non specificatamente indicati, ma nemmeno rinvenibili in atti.
In effetti non vi e' alcun atto, prodotto in visione, inviato al debitore nel lasso decennale successivo all' esigibilita' del credito che, astrattamente avrebbe determinato l' interruzione (mentre parte opposta afferma enfaticamente che sarebbero stati molteplici gli atti interruttivi), sicche' non e' dato comprendere la ratio della transizione difensiva svolta dall' opposta con le proprie memorie di trattazione n. 2 ex art. 171 ter cpc, con cui la parte, pur rimenandosi a principi ermeneutici di certo spessore (che opinano la prevalenza della sostanza sulla forma, soffermandosi in particolare sulla non necessita' di formule sacramentali per diffidare la parte al pagamento), non ha inteso, ancora una volta, precisare quale sarebbe, o sarebbero, gli atti interruttivi invocati a sostegno dell' eccezione.
Non potendosi indagare oltre, stante la reticenza della parte opposta sul punto specifico (noto che i fatti costitutivi dell' eccezione di interruzione vanno provati da chi ne invoca gli effetti), solo per completezza va evidenziato che tale valenza non potrebbe, in ogni caso, attribuirsi all' unico atto ricettizio intervenuto nel periodo prescrizionale, ovvero la pubblicazione dell' avviso di cessione in
Gazzetta Ufficiale.
Noto che, ai fini interruttivi, sia comunque necessaria la chiara intenzione del creditore di pretendere il pagamento (Cass. 3371/10, emblematica ex pluribus, che configura la valenza interruttiva ad un atto stragiudiziale solo in costanza di una “chiara indicazione del soggetto obbligato - elemento soggettivo)” e di una “richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l' inequivocabile volonta' del titolare del credito di far valere il proprio diritto … con l' effetto sostanziale di costituirlo in mora
(elemento oggettivo)”, aspetti avulsi dalla ratio che caratterizza l' avviso di cessione, in effetti avente la funzione giuridica del tutto estranea alla volonta' di costituire in mora il debitore, trattandosi di atto mirato ad opporgli la cessione.
Ne deriva che, trattandosi di diritto prescritto, l' opposizione vada ragionevolmente accolta con riferimento al motivo sostanzialmente interposto, con regolamento delle spese secondo soccombenza, da liquidarsi in dispositivo avuto riguardo ai criteri tariffari, tenuto conto dell' attivita' difensiva effettivamente svolta (nel caso priva di una vera fase istruttoria).
PQM
Il Tribunale, come costituito, definitivamente pronunciando, respinta o assorbita ogni contraria istanza ed eccezione, in accoglimento delle ragioni avversative, accertata la prescrizione del credito in oggetto, dichiara il difetto del diritto dell' intimante di agire in executivis, condannando parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore dell' antistatario procuratore dell' attore opponente, che liquida in € 4550,00 di cui € 550,00 per borsuali, oltre 15% per RSG, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi' deciso, Taranto, 9/3/25
IL GO A. TAURINO