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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VI, sentenza 26/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 331/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. Di Società 1 S.r.l. & C. - P.IVA 1.
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230011021986 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S. di Società_1 ha impugnato una cartella di pagamento che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), per l'IVA (€ 3.031.07) che era stata esposta nella dichiarazione dell'anno 2018, ma non era mai stata versata.
Ha dedotto che quella dichiarazione IVA era affetta da un errore materiale, posto che indicava la debenza di un'imposta al 22% che, nei fatti, non era dovuta: e tale circostanza era a conoscenza dell'Ufficio, emergendo dalle inerenti liquidazioni trimestrali.
Di seguito, comunque, essa Ricorrente_1 aveva corretto l'errore, presentando una dichiarazione integrativa: per cui ha chiesto annullarsi la cartella, previo accertamento della non debenza dell'imposta.
L'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando che la cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. 633\1972, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
Ha dedotto che le affermazioni della contribuente -secondo cui quella dichiarazione sarebbe stata affetta da errore- non risultavano corroborate da prove di sorta, una volta che la società non aveva esibito né le fatture nè i registri IVA;
ed ha fatto presente che la dichiarazione integrativa conteneva l'indicazione di un controcredito della società, che aveva, però, già formato oggetto di compensazione da parte dell'Ufficio.
La Corte di primo grado ha condiviso le difese dell'ADER, ed ha quindi respinto il ricorso, sul rilievo che non avevano trovato un adeguato riscontro probatorio le affermazioni della contribuente, circa la sussistenza del dedotto errore.
Con l'appello la soccombente specifica che l'IVA non era dovuta, posto che le operazioni sottostanti non erano imponibili;
ed aggiunge che la prova di tale circostanza poteva essere evinta dalla dichiarazione integrativa, depositata già in primo grado assieme al ricorso, e dalla copia dei registri IVA, che ha depositato in questo grado d'appello.
E comunque, ha ribadito che l'Ufficio era già in possesso delle liquidazioni IVA trimestrali, dalle quali emergeva che si trattava di operazioni non imponibili.
L'ADER ha eccepito l'inammissibilità sia delle nuove prove esibite in appello, sia della nuova difesa della ricorrente, secondo cui l'IVA non era dovuta perché le operazioni sottese non erano imponibili: col ricorso introduttivo, infatti, la società aveva fatto riferimento soltanto ad un errore contenuto nella dichiarazione
IVA, ma non aveva indicato le ragioni per le quale l'IVA non sarebbe stata dovuta: per cui il riferimento fatto col gravame, ad operazioni non imponibili, integrava un inammissibile ampliamento del "thema decidendum", in violazione del principio di specificità del motivi sottesi al ricorso.
Nel merito, l'ADER ha aggiunto che la dichiarazione integrativa indicava quelle operazioni come "esenti" e non come "non imponibili"; e comunque, ha ribadito che di tale esenzione (o non imponibilità) non era stata fornita prova appagante, posto che neppure in appello erano state esibite le fatture, mentre il registro IVA era stato esibito in copia, senza l'attestazione di conformità all'originale.
Quanto alle liquidazioni periodiche, infine, ha spiegato che le stesse facevano riferimento a dei versamenti IVA (per € 2.070) che, viceversa, non erano mai stati eseguiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Queste essendo le posizioni assunte dalle parti, deve considerarsi che è vero che la Ricorrente_1 in primo grado s'era difesa deducendo soltanto che la dichiarazione IVA conteneva un errore materiale, là dove indicava la debenza di IVA al 22%; e che solo con l'appello ha poi specificato che quell'IVA non era dovuta affatto, poichè si trattava di operazioni “non imponibili".
Ma questa Corte ritiene che la precisazione integri una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto, per cui è ammissibile anche in appello.
Così come pare irrilevante, per le ragioni di cui si dirà di qui a poco, la circostanza che l'appello faccia riferimento ad "operazioni non imponibili", mentre la dichiarazione integrativa faceva riferimento ad
"operazioni esenti".
Ciò che rileva, infatti, è l'ulteriore circostanza secondo cui -anche a voler ritenere che i nuovi documenti esibiti dalla Ricorrente_1 in appello siano decisivi, e quindi ammissibili (così superando l'eccezione dell'Ufficio, della loro inutilizzabilità ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546\1992- neppure coniugando il contenuto di quei documenti col residuo materiale probatorio già esibito in primo grado è possibile pervenire alla conclusione che la dichiarazione IVA era affetta da un errore materiale, nel senso che l'IVA in essa esposta non era dovuta.
A tali fini, infatti, la Ricorrente_1, per quanto detto, ha esibito in primo grado la dichiarazione integrativa;
mentre in appello ha depositato il registro IVA ed il registro delle vendite.
Viceversa, non ha mai esibito le fatture relative alle operazioni che assume essere esenti (o non imponibili); e non ha neppure allegato (e meno che mai provato) la ragioni per le quali quelle operazioni sarebbero non imponibili (o esenti).
Da ultimo, dei registri di cui s'è appena detto è stata esibita una semplice fotocopia, priva di data certa e dell'attestazione di conformità all'originale.
In una situazione siffatta, quindi, il contenuto di quei registri rimane del tutto criptico (in entrambi si fa riferimento, a margine delle operazioni di cui qui si discute, allo "art. 15" ed allo "art. 10 1/9", senz'alcuna ulteriore specificazione), per cui neppure questa nuova documentazione vale a colmare la lacuna probatoria che è stata già rilevata dal primo Giudice: nel senso che nella perdurante assenza delle fatture, e dell'allegazione dei motivi che renderebbero non imponibili le operazioni sottese- neppure da questi nuovi documenti emerge la prova della non debenza dell'IVA che era stata esposta nella dichiarazione.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna la Ricorrente _1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 6, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
CANOSA DOMENICO, Giudice
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 331/2025 depositato il 10/04/2025
proposto da
Ricorrente 1 S.a.s. Di Società 1 S.r.l. & C. - P.IVA 1.
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore _1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di: pronuncia sentenza n. 601/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PESCARA sez.
1 e pubblicata il 22/10/2024
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08320230011021986 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 21/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.A.S. di Società_1 ha impugnato una cartella di pagamento che le era stata notificata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER), per l'IVA (€ 3.031.07) che era stata esposta nella dichiarazione dell'anno 2018, ma non era mai stata versata.
Ha dedotto che quella dichiarazione IVA era affetta da un errore materiale, posto che indicava la debenza di un'imposta al 22% che, nei fatti, non era dovuta: e tale circostanza era a conoscenza dell'Ufficio, emergendo dalle inerenti liquidazioni trimestrali.
Di seguito, comunque, essa Ricorrente_1 aveva corretto l'errore, presentando una dichiarazione integrativa: per cui ha chiesto annullarsi la cartella, previo accertamento della non debenza dell'imposta.
L'ADER ha chiesto il rigetto del ricorso, spiegando che la cartella era stata emessa ai sensi dell'art. 54 bis del d.P.R. 633\1972, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
Ha dedotto che le affermazioni della contribuente -secondo cui quella dichiarazione sarebbe stata affetta da errore- non risultavano corroborate da prove di sorta, una volta che la società non aveva esibito né le fatture nè i registri IVA;
ed ha fatto presente che la dichiarazione integrativa conteneva l'indicazione di un controcredito della società, che aveva, però, già formato oggetto di compensazione da parte dell'Ufficio.
La Corte di primo grado ha condiviso le difese dell'ADER, ed ha quindi respinto il ricorso, sul rilievo che non avevano trovato un adeguato riscontro probatorio le affermazioni della contribuente, circa la sussistenza del dedotto errore.
Con l'appello la soccombente specifica che l'IVA non era dovuta, posto che le operazioni sottostanti non erano imponibili;
ed aggiunge che la prova di tale circostanza poteva essere evinta dalla dichiarazione integrativa, depositata già in primo grado assieme al ricorso, e dalla copia dei registri IVA, che ha depositato in questo grado d'appello.
E comunque, ha ribadito che l'Ufficio era già in possesso delle liquidazioni IVA trimestrali, dalle quali emergeva che si trattava di operazioni non imponibili.
L'ADER ha eccepito l'inammissibilità sia delle nuove prove esibite in appello, sia della nuova difesa della ricorrente, secondo cui l'IVA non era dovuta perché le operazioni sottese non erano imponibili: col ricorso introduttivo, infatti, la società aveva fatto riferimento soltanto ad un errore contenuto nella dichiarazione
IVA, ma non aveva indicato le ragioni per le quale l'IVA non sarebbe stata dovuta: per cui il riferimento fatto col gravame, ad operazioni non imponibili, integrava un inammissibile ampliamento del "thema decidendum", in violazione del principio di specificità del motivi sottesi al ricorso.
Nel merito, l'ADER ha aggiunto che la dichiarazione integrativa indicava quelle operazioni come "esenti" e non come "non imponibili"; e comunque, ha ribadito che di tale esenzione (o non imponibilità) non era stata fornita prova appagante, posto che neppure in appello erano state esibite le fatture, mentre il registro IVA era stato esibito in copia, senza l'attestazione di conformità all'originale.
Quanto alle liquidazioni periodiche, infine, ha spiegato che le stesse facevano riferimento a dei versamenti IVA (per € 2.070) che, viceversa, non erano mai stati eseguiti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Queste essendo le posizioni assunte dalle parti, deve considerarsi che è vero che la Ricorrente_1 in primo grado s'era difesa deducendo soltanto che la dichiarazione IVA conteneva un errore materiale, là dove indicava la debenza di IVA al 22%; e che solo con l'appello ha poi specificato che quell'IVA non era dovuta affatto, poichè si trattava di operazioni “non imponibili".
Ma questa Corte ritiene che la precisazione integri una mera difesa, e non un'eccezione in senso stretto, per cui è ammissibile anche in appello.
Così come pare irrilevante, per le ragioni di cui si dirà di qui a poco, la circostanza che l'appello faccia riferimento ad "operazioni non imponibili", mentre la dichiarazione integrativa faceva riferimento ad
"operazioni esenti".
Ciò che rileva, infatti, è l'ulteriore circostanza secondo cui -anche a voler ritenere che i nuovi documenti esibiti dalla Ricorrente_1 in appello siano decisivi, e quindi ammissibili (così superando l'eccezione dell'Ufficio, della loro inutilizzabilità ai fini della decisione, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 546\1992- neppure coniugando il contenuto di quei documenti col residuo materiale probatorio già esibito in primo grado è possibile pervenire alla conclusione che la dichiarazione IVA era affetta da un errore materiale, nel senso che l'IVA in essa esposta non era dovuta.
A tali fini, infatti, la Ricorrente_1, per quanto detto, ha esibito in primo grado la dichiarazione integrativa;
mentre in appello ha depositato il registro IVA ed il registro delle vendite.
Viceversa, non ha mai esibito le fatture relative alle operazioni che assume essere esenti (o non imponibili); e non ha neppure allegato (e meno che mai provato) la ragioni per le quali quelle operazioni sarebbero non imponibili (o esenti).
Da ultimo, dei registri di cui s'è appena detto è stata esibita una semplice fotocopia, priva di data certa e dell'attestazione di conformità all'originale.
In una situazione siffatta, quindi, il contenuto di quei registri rimane del tutto criptico (in entrambi si fa riferimento, a margine delle operazioni di cui qui si discute, allo "art. 15" ed allo "art. 10 1/9", senz'alcuna ulteriore specificazione), per cui neppure questa nuova documentazione vale a colmare la lacuna probatoria che è stata già rilevata dal primo Giudice: nel senso che nella perdurante assenza delle fatture, e dell'allegazione dei motivi che renderebbero non imponibili le operazioni sottese- neppure da questi nuovi documenti emerge la prova della non debenza dell'IVA che era stata esposta nella dichiarazione.
Per cui l'appello va respinto, con aggravio delle spese.
P.Q.M.
respinge l'appello e condanna la Ricorrente _1 al pagamento delle spese del grado, liquidate in € 2.000, oltre accessori di legge, se dovuti.