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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 23/01/2025, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. N. 8648/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8648/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Giannunzio SATURNO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
del difensore in via Carlo Armellini, 2 di Battipaglia attore-opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Controparte_1 P.IVA_1
CONCILIO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._3
in Piazza Aldo Moro di Battipaglia
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.11.2023, proponeva Parte_1 opposizione, qualificandola ex art. 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 18.11.2023, ad istanza del con il quale gli si intimava di pagare la Controparte_1 complessiva somma di Euro 34.117,45 entro e non oltre giorni dieci dalla notifica dell'atto, in forza della sentenza n. 351/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 10 marzo 2023. A sostegno della domanda l'opponente eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato per omessa notifica del titolo, nonché l'eccessività del quantum intimato. Concludeva segnatamente: “In via preliminare: -dichiarare la nullità dell'atto di precetto ai sensi del secondo comma dell'art. 480 c.p.c. per la mancata notificazione del titolo esecutivo. Sempre in via preliminare e nel merito: - accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità parziale della somma eccedente portata nell'impugnato precetto alla stregua delle motivazioni citate nel presente atto con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.”.
Con comparsa in data 17.01.2025, si costituiva in giudizio parte convenuta, ammettendo l'errore in cui era incorsa con la notifica dell'atto di precetto opposto e deducendo che, avvedutasi, aveva notificato nuovo atto di precetto in data 19.06.2024 unitamente alla sentenza, sanando così la precedente nullità. Evidenziava che, essendo venuta meno la ragione del contendere, poteva disporsi la compensazione delle spese poiché nessun danno era stato arrecato al precettato, in quanto non era stata avviata azione esecutiva. Concludeva, pertanto: “voler dichiarare cessata la materia del contendere;
si chiede non condannare alle spese l'Ente, in considerazione di quanto sopra esposto - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale assegnava la causa a sentenza.
***
Occorre, in apertura, qualificare le doglianze mosse dall'opponente come opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi, contestabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cass.
31.8.2015 n. 17308).
Ciò posto, l'opposizione che qui ci occupa si rivela essere stata tempestivamente introdotta, essendo l'atto di citazione ritualmente notificato (30.11.2023) nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del precetto (18.11.2023), come previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, non è controverso tra le parti che il precetto sia stato notificato senza la preventiva o contestuale notificazione della sentenza n. 351/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 10.03.2023. Così come non è in contestazione tra le parti o comunque risulta da evidenze documentali che, in data 19.06.2024, l'opposto Ente notificava all'odierno opponente nuovo atto di precetto, stavolta munito del titolo esecutivo in parola.
Orbene, il riconoscimento, da parte del convenuto, della fondatezza della domanda attrice conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto, difettando, nell'attualità, l'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d'essere del processo, per motivi oggettivi (ad esempio, la morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale) o soggettivi (ad esempio, come nel caso in esame, riconoscimento delle ragioni dell'attore).
Tuttavia, la notifica del precetto nella versione corrispondente ai canoni normativi (e, quindi, la evidente rinuncia all'atto primariamente notificato), come sopra evidenziato, è intervenuta solo successivamente alla notifica della citazione e all'iscrizione al ruolo della presente causa, allorquando l'opponente aveva già promosso giudizio onde muovervi le proprie censure.
Per la descritta ragione, alla statuizione di cessato contendere dovrà necessariamente accedere la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può, infatti, esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto riconosciuta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente;
di conseguenza, in questo caso, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
Il Tribunale deve prendere in esame le questioni sollevate dalla parte ricorrente, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.
In tal senso, la domanda principale, volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo, così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, appariva fondata e meritevole di essere accolta.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale "... Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo
e/o del precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sent. n. 24662/2013; Cass. Sent. n. 15275/2006; Cass. Ord. N. 232838/ 2021). L'omessa notifica del titolo comporta la nullità del precetto che si configura non come mera irregolarità, bensì come nullità testuale, non sanabile.
Nella fattispecie per cui è causa la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dagli articoli 479 e 480 c.p.c.
Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano.
Pertanto, poiché nel sistema giudiziario italiano vige il principio “nulla executio sine titulo”, il processo esecutivo trova il proprio fondamento in un titolo esecutivo che deve essere valido non solo nella fase iniziale ma per tutta la durata del giudizio e deve essere ritualmente notificato alla parte soccombente. In tal senso la S.C. di Cassazione che ha precisato che “l'atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo è sempre nullo anche nel caso in cui il debitore intimato proponga opposizione senza dedurre la violazione del diritto di difesa” (ord. Cass. 1096/2021).
Del resto, anche la stessa parte opposta ha riconosciuto, come sopra rilevato, l'errore materiale cui è incorsa ed ha, sia pur successivamente alla notifica dell'opposizione e all'iscrizione a ruolo della relativa causa, provveduto a nuova notifica, rinunciando, in tal modo, all'atto di precetto opposto.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione, quindi, si sarebbe rivelata fondata nella parte de qua e avrebbe trovato sicuro accoglimento.
Da tanto consegue che la condanna alle spese segue la soccombenza virtuale del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., ex art. 91 c.p.c.; dette spese si liquidano in dispositivo tenuto CP_1
conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al
D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 26.001,00 e 52.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00 e decisionale €. 851,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8648/2023, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico del , in persona del Sindaco p.t., le spese di lite, data la Controparte_1
soccombenza virtuale di questo, che si liquidano, in favore di , in Parte_1 complessivi €. 1700,00 per onorari, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge ed €. 195,00 a titolo di esborsi, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. Giannunzio
Saturno che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Salerno, 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
III SEZIONE CIVILE
nella persona del Giudice dott.ssa Alessia PECORARO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 8648/2023, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell' Avv. Parte_1 C.F._1
Giannunzio SATURNO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio C.F._2
del difensore in via Carlo Armellini, 2 di Battipaglia attore-opponente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carla Controparte_1 P.IVA_1
CONCILIO (C.F. ), elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore C.F._3
in Piazza Aldo Moro di Battipaglia
convenuto-opposto
OGGETTO: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
***
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali, le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione, notificato a mezzo PEC in data 30.11.2023, proponeva Parte_1 opposizione, qualificandola ex art. 617, comma 1, c.p.c., avverso l'atto di precetto notificatogli, in data 18.11.2023, ad istanza del con il quale gli si intimava di pagare la Controparte_1 complessiva somma di Euro 34.117,45 entro e non oltre giorni dieci dalla notifica dell'atto, in forza della sentenza n. 351/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 10 marzo 2023. A sostegno della domanda l'opponente eccepiva la nullità e inefficacia del precetto notificato per omessa notifica del titolo, nonché l'eccessività del quantum intimato. Concludeva segnatamente: “In via preliminare: -dichiarare la nullità dell'atto di precetto ai sensi del secondo comma dell'art. 480 c.p.c. per la mancata notificazione del titolo esecutivo. Sempre in via preliminare e nel merito: - accogliere la presente opposizione dichiarando la nullità parziale della somma eccedente portata nell'impugnato precetto alla stregua delle motivazioni citate nel presente atto con conseguenziale adozione di tutti i provvedimenti di legge.”.
Con comparsa in data 17.01.2025, si costituiva in giudizio parte convenuta, ammettendo l'errore in cui era incorsa con la notifica dell'atto di precetto opposto e deducendo che, avvedutasi, aveva notificato nuovo atto di precetto in data 19.06.2024 unitamente alla sentenza, sanando così la precedente nullità. Evidenziava che, essendo venuta meno la ragione del contendere, poteva disporsi la compensazione delle spese poiché nessun danno era stato arrecato al precettato, in quanto non era stata avviata azione esecutiva. Concludeva, pertanto: “voler dichiarare cessata la materia del contendere;
si chiede non condannare alle spese l'Ente, in considerazione di quanto sopra esposto - con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
Alla prima udienza di comparizione, il Giudice, ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, fissava l'udienza del 22.01.2025 per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale assegnava la causa a sentenza.
***
Occorre, in apertura, qualificare le doglianze mosse dall'opponente come opposizione preventiva agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., contestandosi nella fattispecie la regolarità formale del precetto.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, l'omessa notificazione del titolo esecutivo attiene alla regolarità formale del precetto e non incide sul diritto della parte di procedere all'esecuzione, sicché l'opposizione che tale omessa notifica faccia valere integra, in ogni caso, un'opposizione agli atti esecutivi, contestabile con l'opposizione ex art. 617 c.p.c. (cfr. ex multis Cass.
31.8.2015 n. 17308).
Ciò posto, l'opposizione che qui ci occupa si rivela essere stata tempestivamente introdotta, essendo l'atto di citazione ritualmente notificato (30.11.2023) nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica del precetto (18.11.2023), come previsto dalla norma a pena di inammissibilità.
Passando all'esame del merito, non è controverso tra le parti che il precetto sia stato notificato senza la preventiva o contestuale notificazione della sentenza n. 351/2023 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno in data 10.03.2023. Così come non è in contestazione tra le parti o comunque risulta da evidenze documentali che, in data 19.06.2024, l'opposto Ente notificava all'odierno opponente nuovo atto di precetto, stavolta munito del titolo esecutivo in parola.
Orbene, il riconoscimento, da parte del convenuto, della fondatezza della domanda attrice conduce necessariamente a dichiarare cessata la materia del contendere del presente giudizio di opposizione a precetto, difettando, nell'attualità, l'interesse ad ottenere una pronuncia del giudice in merito.
Si ha cessazione della materia del contendere quando, nel corso di un procedimento contenzioso giurisdizionale, interviene un atto o un fatto che comporta il venir meno della ragion d'essere del processo, per motivi oggettivi (ad esempio, la morte di uno dei coniugi nel giudizio di separazione personale) o soggettivi (ad esempio, come nel caso in esame, riconoscimento delle ragioni dell'attore).
Tuttavia, la notifica del precetto nella versione corrispondente ai canoni normativi (e, quindi, la evidente rinuncia all'atto primariamente notificato), come sopra evidenziato, è intervenuta solo successivamente alla notifica della citazione e all'iscrizione al ruolo della presente causa, allorquando l'opponente aveva già promosso giudizio onde muovervi le proprie censure.
Per la descritta ragione, alla statuizione di cessato contendere dovrà necessariamente accedere la liquidazione delle spese del giudizio in ossequio al criterio della soccombenza virtuale, in base ad una ricognizione della “normale” probabilità di accoglimento della pretesa di parte su criteri di verosimiglianza o su indagine sommaria di delibazione del merito.
La declaratoria di cessazione della materia del contendere, non può, infatti, esimere il giudice dal verificare, alla stregua del criterio della soccombenza virtuale, le ragioni della parte che abbia visto riconosciuta la sua pretesa solo dopo l'introduzione del giudizio, non potendo ammettersi che la necessità di servirsi del processo per ottenere ragione torni in danno del ricorrente;
di conseguenza, in questo caso, in mancanza di un espresso accordo delle parti sulla compensazione delle spese.
Il Tribunale deve prendere in esame le questioni sollevate dalla parte ricorrente, per valutarne la fondatezza al solo fine di regolare, in base al principio della soccombenza, le spese del giudizio.
In tal senso, la domanda principale, volta alla declaratoria di nullità dell'atto di precetto opposto per omessa notifica del titolo, così come proposta nell'atto introduttivo del giudizio, appariva fondata e meritevole di essere accolta.
È principio consolidato in giurisprudenza quello secondo il quale "... Il processo esecutivo che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo
e/o del precetto è viziato da invalidità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi” (Cass. Sent. n. 24662/2013; Cass. Sent. n. 15275/2006; Cass. Ord. N. 232838/ 2021). L'omessa notifica del titolo comporta la nullità del precetto che si configura non come mera irregolarità, bensì come nullità testuale, non sanabile.
Nella fattispecie per cui è causa la nullità dell'atto di precetto è espressamente comminata dagli articoli 479 e 480 c.p.c.
Tale nullità testuale esprime una valutazione preventiva ed astratta del legislatore di pregiudizio certo dei diritti di difesa del debitore intimato, al quale la legge intende assicurare la possibilità di raffrontare le pretese creditorie con il tenore del titolo esecutivo su cui le stesse si fondano.
Pertanto, poiché nel sistema giudiziario italiano vige il principio “nulla executio sine titulo”, il processo esecutivo trova il proprio fondamento in un titolo esecutivo che deve essere valido non solo nella fase iniziale ma per tutta la durata del giudizio e deve essere ritualmente notificato alla parte soccombente. In tal senso la S.C. di Cassazione che ha precisato che “l'atto di precetto senza la notifica del titolo esecutivo è sempre nullo anche nel caso in cui il debitore intimato proponga opposizione senza dedurre la violazione del diritto di difesa” (ord. Cass. 1096/2021).
Del resto, anche la stessa parte opposta ha riconosciuto, come sopra rilevato, l'errore materiale cui è incorsa ed ha, sia pur successivamente alla notifica dell'opposizione e all'iscrizione a ruolo della relativa causa, provveduto a nuova notifica, rinunciando, in tal modo, all'atto di precetto opposto.
Per quanto sopra esposto, l'opposizione, quindi, si sarebbe rivelata fondata nella parte de qua e avrebbe trovato sicuro accoglimento.
Da tanto consegue che la condanna alle spese segue la soccombenza virtuale del
[...]
, in persona del Sindaco p.t., ex art. 91 c.p.c.; dette spese si liquidano in dispositivo tenuto CP_1
conto della bassa complessità del giudizio, con applicazione dei valori minimi delle tariffe di cui al
D.M. 55 del 2014, così come aggiornato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, previste per i giudizi di valore ricompreso tra euro 26.001,00 e 52.000,00, tenuto conto delle fasi espletate (studio €. 460,00, introduttiva €. 389,00 e decisionale €. 851,00)
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del magistrato dott.ssa Alessia Pecoraro, nella causa rubricata al n. R.G. 8648/2023, promossa da contro , in persona del Parte_1 Controparte_1
Sindaco p.t., definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta, così dispone:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- pone a carico del , in persona del Sindaco p.t., le spese di lite, data la Controparte_1
soccombenza virtuale di questo, che si liquidano, in favore di , in Parte_1 complessivi €. 1700,00 per onorari, oltre rimborso spese del 15%, Iva e Cna come per legge ed €. 195,00 a titolo di esborsi, con distrazione, ex art. 93 cpc, in favore dell'Avv. Giannunzio
Saturno che ne ha fatto richiesta.
Così deciso in Salerno, 23.01.25
Il Giudice
Dott.ssa Alessia PECORARO