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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 15/04/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2871/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 2871/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
Renzetti e Giacomo Renzetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, via A.
Garbasso n. 36/B
– ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Donati, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, via Fulvio Croce n. 14
– CONVENUTA–
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._2
Maria Cristina Salvini, Andrea Vassallo e Vincenza Franco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, via Roma n. 7
– CONVENUTO–
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria De Luca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale Premuda n. 10
– TERZA CHIAMATA IN CAUSA–
pagina 1 di 34 Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
Conclusioni
Per : “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis, ➢ IN RITO 1) in via Parte_1
preliminare, rigettare eventuali richieste istruttorie avversarie sulle quali gli scriventi procuratori si oppongono (in species, la rinnovazione della CTU) e prendere atto della mancata accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove ed eccezioni non proposte;
2) ancora in via preliminare, previa revoca parziale dell'ordinanza del 02.03.2017, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere le prove non ammesse e richieste nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma cpc di parte attrice depositata il 27.06.2023 (in species, P.T. di e sui relativi capp.li 1-2-3 Controparte_4 Controparte_5 ivi indicati) e procedere alla relativa escussione;
➢ NEL MERITO A. accogliere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiarare, ex artt. 1453-1458 c.c., la risoluzione del contratto stipulato tra la
IG.ra da un lato e “ ed il Dr. Parte_1 Controparte_1 CP_6 dall'altro lato e, per l'effetto, condannare i predetti resistenti alla restituzione in favore
[...] della IG.ra , della somma, rispettivamente, di € 3.000,00 ed € 2.000,00 con Parte_1
interessi legali dalla data della solutio alla data del ricorso ex art. 696 bis, a decorrere dal quale il saggio legale sarà quello di cui al comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al saldo;
B. accogliere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del “ e del Dr. in solido Controparte_1 Controparte_6
fra loro, ex artt. 1175, 1176 2° comma, 1218, 1228,1292, 2043, 2049, 2055, 2229 e ss., 2232 c.c. oltre che ex artt. 2,3,32 della Costituzione ed in species per mancanza del consenso informato ovvero in forza di qualsiasi altra norma dell'ordinamento, per l'effetto, condannare i predetti resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla IG.ra da quantificarsi in Parte_1
forza delle tabelle vigenti e/o in uso presso il Tribunale adito, anche per quanto concerne la violazione del consenso informato;
con interessi legali dal dì dell'intervento alla data del ricorso ex art. 696 bis,
a decorrere dal quale il saggio legale sarà quello di cui al comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al saldo;
C. Condannare i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite del giudizio ex art. 696 bis cpc oltre alle spese e competenze dei CC.TT.UU. e dei CC.TT.PP. anche del supplemento di C.T.U.; D. Condannare i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio”
Per il : “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in tesi di Controparte_1
merito, in relazione al danno estetico rigettare la domanda nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il solo dott. e, stante la domanda riconvenzionale trasversale di CP_6
pagina 2 di 34 integrale rivalsa/regresso svolta da nei confronti del dott. Controparte_1 CP_6 condannare quest'ultimo a rilevare indenne la struttura da ogni e qualsiasi pregiudizio economico che potesse derivare dagli esiti della presente causa. In ipotesi, in ogni caso stante la domanda riconvenzionale trasversale di integrale rivalsa/regresso svolta da nei Controparte_1 confronti del dott. condannare quest'ultimo a rilevare indenne la struttura da ogni e CP_6
qualsiasi pregiudizio economico che potesse derivare dagli esiti della presente causa. Con vittoria di spese e di onorari.”.
Per il dott. : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, Controparte_2
- In via istruttoria: • disporsi il rinnovo della CTU con altro collegio peritale, composto da Medico
Legale, medico specialista Chirurgo Plastico e medico specialista otorinolaringoiatra, autorizzato alla acquisizione di tutta la documentazione medica riferibile alla paziente . • Parte_1
ammettere le prove orali articolate dal Dott. nella memoria di costituzione in Controparte_2
giudizio e nella memoria istruttoria ex art. 186 VI co n. 2 cpc depositata e non ammesse dal Giudice nell'ordinanza del 19/04/2024; - Nel merito: • in via principale, accertare e dichiarare che il dott. ha eseguito con estrema perizia, diligenza, competenza specialistica e Controparte_2 professionalità l'intervento di Chirurgia Estetica che gli era stato richiesto dalla signora
[...]
, informandone diffusamente e meticolosamente la paziente prima per acquisirne il Parte_1 consenso e, pertanto, dichiarare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità sanitaria del Dott. per i fatti contestati dall'attrice; per l'effetto respingere in toto la domanda Controparte_2
della ricorrente per come formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per la terza chiamata in causa “Insta affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_3
adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare NEL MERITO In via preliminare - dare atto e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dal dottor per tutte le ragioni meglio CP_6 esposte in atti e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata nei confronti della concludente Compagnia;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via principale - previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto CP_6
ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la pagina 3 di 34 domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del
2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante dott. CP_6
nonché nel denegato quanto non creduto caso di ritenuta operatività della garanzia, limitare
l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione CP_6
di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionate a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato, con applicazione della franchigia di polizza nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Breve sintesi del fatto, delle domande e dello svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.10.2022, adiva il Parte_1
Tribunale affinché fosse accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per i danni subiti a causa di malpractice medica e violazione del consenso informato per un intervento di settorinoplastica eseguito dal professionista convenuto presso il , nonché fosse accertata la Controparte_1
risoluzione per inadempimento del rapporto negoziale intercorso con i convenuti, con conseguente restituzione dei compensi versati per l'intervento non riuscito, rispettivamente pari a € 3.000,00 per il ed € 2.000,00, per il dott. oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, Controparte_1 CP_6
c.c.
Per tali motivi, domandava la condanna in solido dei convenuti o, in subordine, una ripartizione della responsabilità secondo le quote accertate in giudizio, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A supporto della sua domanda, premetteva che nel 2014 si era rivolta privatamente al dott.
chirurgo estetico, per valutare la possibilità di migliorare l'aspetto estetico del Controparte_2
proprio naso e contestualmente correggere una deviazione del setto nasale. A seguito della visita pagina 4 di 34 medica, era programmato un intervento di settorinoplastica in regime di day hospital presso la "Casa di
Cura Poggio del Sole", gestita dal Controparte_1
Il 19.01.2015 la sig.ra veniva sottoposta all'intervento dal dott. presso la suddetta Parte_1 CP_6
struttura. Alla dimissione veniva rilasciato un referto con prognosi di dieci giorni e prescrizione di ananase e antidolorifici al bisogno.
Secondo la ricorrente, l'intervento non aveva prodotto gli esiti migliorativi attesi, aggravando invece le problematiche preesistenti, con una persistente stenosi nasale e un peggioramento estetico.
Nei successivi anni, infatti, aveva avvertito difficoltà respiratorie continue, tanto che, sottopostasi a plurime visite specialistiche, erano state accertate alterazioni estetico-funzionali (dorso nasale scavato, punta iperruotata, retrazione dell'ala nasale, collasso della valvola interna ed esterna, sperone settale) e una stenosi respiratoria bilaterale, con conseguente necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo, dal costo stimato di circa € 10.000,00.
La ricorrente lamentava che il peggioramento fisico ed estetico aveva avuto ripercussioni sul suo benessere psichico, causando ansia e forte preoccupazione per l'eventuale necessità di un ulteriore intervento chirurgico.
Pertanto, la sig.ra avviava un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 1289/2021) ove si Parte_1
costituiva il , mentre rimaneva contumace il dott. Veniva Controparte_1 CP_6
nominato il collegio peritale nelle persone del dott. e dott. la cui relazione Persona_1 Persona_2
evidenziava, secondo la ricorrente, la responsabilità per malpractice medica della struttura sanitaria e del professionista convenuto.
Alla luce di tali risultanze, veniva instaurato il presente giudizio di merito per ottenere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, la restituzione degli importi corrisposti a titolo di compenso, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche e future terapie) e non patrimoniali (danno biologico, morale, da violazione del consenso informato), oltre alla condanna alle spese ed esborsi di lite e per consulenze tecniche di parte, comprese quelle dell'TP.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese attoree. Controparte_1
Sosteneva che il dott. fosse direttamente obbligato nei confronti della paziente e che la CP_6
struttura si limitasse a fornire locali, attrezzature e assistenza correlata al ricovero.
Evidenziava che il rapporto contrattuale tra la sig.ra e il iniziava Parte_1 Controparte_1
solo il 19.01.2015, con il suo ingresso in struttura, e si concludeva con le dimissioni nella stessa giornata, trattandosi di un intervento in day hospital. Pertanto, la struttura non avrebbe dovuto pagina 5 di 34 rispondere per le attività preparatorie o successive all'intervento, curate direttamente dal dott.
CP_6
Quanto ai danni, contestava il riconoscimento autonomo del danno morale, ritenendolo già incluso nelle tabelle risarcitorie. Inoltre, sosteneva che l'asserito danno da lesione del consenso informato non fosse imputabile alla struttura, la quale si limitava a verificare la corretta raccolta del modulo firmato dalla paziente.
Infine, eccepiva l'eccessiva quantificazione delle spese allegate come necessarie per l'intervento correttivo, sostenendo che lo stesso potesse essere eseguito in regime pubblico a costi inferiori.
Contestava inoltre la richiesta applicazione di interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, co.
4, c.c. in assenza di una pattuizione scritta ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, avanzava domanda trasversale di manleva nei confronti del dott. già contrattualmente obbligato a tenere la CP_6
struttura indenne da qualsivoglia pregiudizio economico derivante da sue inadempienze o negligenze professionali.
Si costituiva in giudizio il dott. , contestando ogni addebito e negando Controparte_2
fermamente la sussistenza di qualsiasi malpractice al medesimo imputabile.
Con riferimento all'asserita inidoneità del consenso informato acquisito, evidenziava come dal modulo sottoscritto dalla paziente in data 19.01.2015 risultasse che la stessa attestava di aver ricevuto dal medico spiegazioni chiare ed esaurienti sulle modalità dell'intervento, sulle sue finalità e sulle possibili complicanze. Peraltro, già in sede di prima visita, avvenuta nel dicembre 2014, il dott. aveva CP_6 illustrato le potenzialità ed i limiti della chirurgia estetica nasale, specificando che l'intervento avesse una prevalente finalità estetica (rimozione di un gibbo e correzione del profilo) e che non vi fosse certezza di un sicuro miglioramento respiratorio, che rappresentava un aspetto meramente accessorio dell'intervento.
In ogni caso, eccepiva la carenza di prova che l'asserita violazione dell'obbligo informativo avesse cagionato alla paziente un pregiudizio ulteriore e differenziato rispetto a quanto già compreso nella valutazione del danno alla salute.
Quanto alla pretesa responsabilità contrattuale, rilevava di aver eseguito l'intervento seguendo i protocolli e le linee guida prescritte dalla comunità scientifica, tanto che per i tre anni successivi all'intervento chirurgico non era stato lamentato alcun problema. Peraltro, la recidiva di un'eventuale deviazione del setto rappresentava, secondo le prospettazioni del resistente, un fenomeno noto in letteratura e da non considerarsi diretta conseguenza di un errore chirurgico, in caso di esecuzione dell'intervento secondo le leges artis.
pagina 6 di 34 Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto, non solo negava la configurabilità di un inadempimento contrattuale, ma negava altresì di aver ricevuto alcun compenso direttamente dalla paziente.
Contestava, inoltre, le conclusioni del collegio peritale nominato in seno all'TP (procedura in cui il professionista non si costituiva) chiedendo la rinnovazione della perizia.
Pur ribadendo l'assenza di una propria responsabilità, in via del tutto subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, in virtù della polizza n. CP_3
RCM20060014629, retroattiva fino al 09.11.2012.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione (di seguito anche , Controparte_3 CP_3
contestando tutte le domande e le eccezioni formulate ex adverso e chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, richiamava la regola generale secondo cui la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, risponde per fatto e colpa dei sanitari di cui si avvale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la paziente avesse dimostrato un inadempimento suscettibile di imputazione all'assicurato, il non avrebbe potuto addurre, per andare esente Controparte_1 da responsabilità, che l'evento lesivo derivava unicamente dalla condotta del medico.
Inoltre, in base al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche qualora fosse stata riconosciuta una colpa esclusiva in capo al medico, secondo le prospettazioni dell'assicurazione, avrebbe dovuto farsi luogo ad una ripartizione paritaria della responsabilità con la struttura, e la rivalsa della struttura presupporrebbe il dolo o la colpa grave in capo all'assicurato.
Eccepiva la nullità di qualsivoglia patto di integrale manleva stipulato tra la struttura e il professionista, non solo in ragione dell'indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.), ma anche per l'assenza di una causa meritevole di tutela (art. 1322 c.c.).
Quanto all'operatività della polizza, evidenziava come l'oggetto della copertura rimanesse limitato alla responsabilità civile dell'assicurato per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata. Gravava pertanto sull'assicurato l'onere di provare che il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa e che non ricorressero cause di esclusione.
Rilevava che, alla luce delle clausole di esclusione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di
Contratto, la polizza non copriva danni derivanti dalla violazione di obblighi di informazione e consenso e dalla mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dal medico.
Quanto al merito, si associava alla difesa dell'assicurato, evidenziando la correttezza del professionista nell'assunzione del consenso informato nonché l'assenza di colpa professionale.
pagina 7 di 34 A seguito dell'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 05.04.2023 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 1289/2021, nonché il mutamento del rito da sommario a ordinario, ex art. 702-ter c.p.c., con successiva concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 19.04.2024 sono stati parzialmente ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice e ammesso l'interrogatorio formale del dott. (espletato all'udienza del 18.09.2024). Inoltre, alla luce delle critiche tecniche CP_6
mosse da parte del dott. alla CTU svolta in sede di TP, il collegio peritale è stato chiamato CP_6
a fornire chiarimenti in un supplemento di CTU, depositato telematicamente il 02.10.2024.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., con provvedimento del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La qualificazione giuridica della domanda risarcitoria
Appare opportuno, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente, specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenuti.
Occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il contenuto dell'obbligazione assunta dal
[...]
. Controparte_1
Come è noto, l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, c.d. contratto di spedalità. La
Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008, nel confermare tale ricostruzione, ha valorizzato la complessità e la peculiarità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che è fonte per la struttura non solo di prestazioni lato sensu alberghiere, ma anche di obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e della fornitura di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione aziendale della struttura.
pagina 8 di 34 Non depone in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (come avvenuto nel caso in esame, in cui la paziente si è rivolta direttamente al dott. il quale, sebbene non dipendente del CP_6 Controparte_1
, ha esercitato la propria attività professionale avvalendosi della struttura, sulla base di uno
[...]
specifico accordo negoziale).
Deve ritenersi, inoltre, pacifico che il dott. - alla luce della specifica allegazione di parte CP_6
attrice e della non contestazione da parte del convenuto - abbia concluso, in relazione all'intervento oggetto di causa, con la paziente un contratto d'opera professionale e dunque l'attività sia Parte_1
stata espletata con riferimento ad uno specifico vincolo negoziale che lega paziente e professionista chirurgo estetico.
Entrambi i convenuti, in conclusione, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
3. L'an della responsabilità
Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio di TP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU.
Risulta dalla documentazione in atti che si sia rivolta al chirurgo estetico dott. Parte_1
per un intervento dalle finalità miste, eminentemente estetiche ma anche Controparte_2
funzionali, ossia per il desiderio di correggere un gibbo sul dorso del naso ma anche una deviazione del setto nasale. Il medico le proponeva una rinosettoplastica (con finalità sia funzionali sia estetiche), omettendo, tuttavia, secondo i CTU, sia di rilasciare una descrizione dettagliata del quadro clinico preoperatorio, sia di raccogliere documentazione fotografica pre-intervento e di prescrivere esami diagnostici fondamentali (TC massiccio facciale, rinomanometria) per un corretto inquadramento delle condizioni cliniche della come invece suggerito dalle buone regole dell'arte. Parte_1
Il 19.01.2015 la paziente veniva ricoverata in day surgery presso il (ex Controparte_1
“Casa di Cura Poggio del Sole”) e sottoposta all'intervento. Il referto operatorio, ritenuto dai consulenti del Tribunale “sommario e poco preciso”, menziona l'asportazione di una “cresta ossea” ma non viene specificato da quale lato né si fa menzione di correzioni sul setto cartilagineo.
In ordine all'intervento, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato che “l'atto operatorio durato trenta minuti, descritto in modo sommario e poco preciso senza specificare da quale lato sia stata rimossa la cresta ossea, ha esitato un importante deficit ventilatorio a carico della fossa nasale sinistra. Un danno funzionale a genesi multifattoriale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo,
pagina 9 di 34 all'indebolimento della parete laterale del naso in corrispondenza della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea (pag. 13, CTU).
In particolare, per la valutazione degli esiti funzionali dell'intervento, il collegio peritale ha ritenuto particolarmente significativa la rinomanometria eseguita al nel 2019 (indagine Controparte_7
clinica che i CTU hanno riferito che non fosse allo stato ripetibile). Tale esame ha mostrato un'ostruzione nasale bilaterale che, dopo decongestione, migliora solo a destra (dove il problema, secondo i CTU, è riconducibile alla rinopatia allergica preesistente), ma persiste a sinistra. Il flusso d'aria si normalizza solo quando si solleva manualmente l'ala nasale (test di dilatazione valvolare), evidenziando un difetto strutturale dell'area valvolare (cfr. pag. 14 della CTU).
Nello specifico, sul punto il collegio peritale ha riferito che tale esame “offre spunti importanti per definire la responsabilità professionale e per definire il danno funzionale ed estetico da indennizzare.
La rinomanometria basale documenta una ostruzione nasale bilaterale in ed espiratoria. L'esame eseguito dopo decongestione nasale mostra una normalizzazione della ventilazione della fossa nasale destra il che dimostra come il deficit ventilatorio destro sia dovuto alla rinopatia vasomotoria allergica preesistente all'intervento chirurgico e quindi non ascrivibile alla responsabilità del chirurgo. Al contrario dopo la decongestione la fossa nasale sinistra presenta ancora un deficit significativo della ventilazione di questo lato specie in inspirazione. L'ostruzione scompare quando il test viene ripetuto sollevando l'ala nasale. Ciò dimostra che il flusso inspiratorio provoca una pressione negativa sulla parete laterale del naso che è stata indebolita in corrispondenza della valvola nasale per un eccesso di resezione della porzione prossimale della cartilagine alare durante il tempo di modellamento estetico della piramide per cui si realizza un contatto abnorme con il setto cartilagineo deviato che invece non è stato corretto chirurgicamente. Questo ultimo dato trova conferma nel verbale operatorio dove il chirurgo descrive di aver rimosso una cresta ossea senza specificare da quale lato e non fa alcun cenno alla correzione chirurgica del setto cartilagineo la cui mancata correzione riveste anche una valenza estetica perché comporta la deviazione della piramide nasale verso destra. Ogni intervento di modellamento di riduzione della piramide nasale causa una riduzione percentuale dello spazio ventilatorio complessivo nasale perché per rimuovere il gibbo osteo cartilagineo è indispensabile resecare la porzione prossimale della volta cartilaginea ed ossea. Il successivo riallineamento al centro previa osteotomia basale comporta un avvicinamento delle pareti laterali del naso. In sede di consenso informato tale condizione doveva essere esplicitata alla paziente sempre e in particolare se, come nel caso di specie, è un soggetto allergico quindi con problemi funzionali ventilatori preesistenti” (cfr. pag. 14-15 CTU).
pagina 10 di 34 I consulenti d'ufficio hanno concluso che “Il naso della si presenta eccessivamente affilato Parte_1
ed insellato e ciò dimostra come la resezione condroossea della volta sia stata eccessiva. La rinomanometria evidenzia come dopo la decongestione nasale il flusso aereo della narice destra si normalizzi. Il danno dovuto alla resezione del gibbo non ha avuto quindi conseguenze funzionali sulla ventilazione della fossa nasale destra ed ha quindi solo valenza estetica. A sinistra invece, oltre al danno estetico, coesiste un danno funzionale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo, all'indebolimento della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea” (cfr. pag. 15 della CTU).
Il collegio peritale nominato, quindi, ha riscontrato, nell'operato del professionista convenuto, plurimi profili di non corrispondenza alle regole dell'arte medica.
L'intervento è stato, secondo i CTU, insoddisfacente sia sotto il profilo della funzionalità respiratoria
(peggiorata a sinistra, per non essere stata adeguatamente corretta la deviazione settale), sia sotto il profilo estetico a causa di una asportazione troppo ampia di supporti osteo-cartilaginei, con il risultato che il naso della paziente si presenta “eccessivamente affilato ed insellato” (cfr. pag. 15, CTU).
Tale risultato, secondo i consulenti, è imputabile all'operato del chirurgo e alla mancanza di adeguati accertamenti preoperatori (pag. 17, CTU: “Lo specialista propose un intervento di rinosettoplastica senza rilasciare una certificazione descrittiva di quanto riscontrato, senza prescrivere una TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e senza effettuare fotografie documentative pre operatorie”).
Occorre dare atto che a seguito delle contestazioni mosse dai CTP del dott. alla perizia CP_6
espletata nel procedimento di TP, nel quale il professionista convenuto era rimasto contumace, è stata disposta una integrazione di CTU nel corso presente giudizio.
Infatti, secondo le prospettazioni di parte convenuta e dei suoi CTP: i. non vi sarebbe infossamento della piramide nasale;
ii. non vi sarebbe contatto valvola-setto tale da generare un reale deficit respiratorio;
iii. le cartilagini alari sarebbero simmetriche;
iv. non sussisterebbe la deviazione descritta dai CTU;
v. la paziente avrebbe comunque ottenuto un risultato “armonico e aggraziato”.
I CTU hanno replicato a dette osservazioni documentando, anche con fotografie e misure riportate nel testo dell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente giudizio, vari aspetti: i. la deviazione della piramide nasale verso destra;
ii. punta e columella ruotate verso destra;
iii. asimmetria delle narici
(una più stretta e l'altra più ampia); iv. insellamento del dorso osso-cartilagineo (sindrome del “tetto aperto”); v. contatto tra setto nasale deviato e parete laterale (cd. collasso valvolare) all'inspirazione, rilevato anche tramite esame endoscopico che ha mostrato una cresta ossea residua a sinistra e contatto setto-turbinato.
pagina 11 di 34 I consulenti d'ufficio hanno ribadito che, malgrado quella che i CTP descrivono come deviazione settale minima non idonea a provocare deficit funzionali rilevanti, che anche una deviazione ridotta nella zona valvolare anteriore può causare un'importante riduzione del flusso aereo (cfr. pag. 13, supplemento di CTU: “La rinomanometria basale post intervento documenta un'ostruzione nasale bilaterale in- ed espiratoria. L'esame eseguito dopo decongestione nasale mostra una normalizzazione della ventilazione della fossa nasale destra, il che dimostra come il deficit ventilatorio destro sia dovuto alla rinopatia vasomotoria allergica preesistente all'intervento chirurgico e quindi non ascrivibile alla responsabilità del chirurgo. Al contrario, anche dopo la decongestione, la fossa nasale sinistra presenta ancora un deficit significativo della ventilazione specie in inspirazione. L'ostruzione scompare quando il test viene ripetuto sollevando l'ala nasale. Questo dimostra che il flusso inspiratorio provoca una pressione negativa sulla parete laterale del naso in quanto è stata indebolita in corrispondenza della valvola nasale, come sopra illustrato, per cui viene a realizzarsi un contatto abnorme con il setto cartilagineo ancora deviato poiché non corretto adeguatamente”).
Infine, con riferimento alla contestazione delle fonti bibliografiche effettuata dai consulenti del professionista convenuto, che vengono definite come datate, i CTU hanno ribadito che esse in ogni caso costituiscono le basi teoriche e pratiche tuttora valide in chirurgia estetico-funzionale del naso;
sottolineano come le stesse regole di anatomia e di tecnica operatoria siano note da tempo, tanto che vengono citate anche da fonti più recenti che ribadiscono la necessità di tecniche accurate e innesti distanziatori nel rimodellamento della piramide, onde prevenire collassi valvolari o “tetti aperti”.
Con riferimento alle competenze del CTU specialista, otorinolaringoiatra anziché chirurgo estetico, le censure di parte convenuta dott. non appaiono inficiare la validità e l'utilizzabilità CP_6 dell'accertamento peritale eseguito dai CTU, rilevandosi, per un verso, che tale censura è stata sollevata unicamente ex post, ossia all'esito delle operazioni peritali eseguite nel procedimento di TP
(nell'ambito del quale il professionista convenuto era stato regolarmente citato e non si è costituito), e, per altro verso, che dalla lettura del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. che ha preceduto l'avvio delle operazioni di CTU emergeva chiaramente che i pregiudizi lamentati dalla parte ricorrente fossero di natura composita, sia estetica che funzionale, sicché appariva corretta l'individuazione dello specialista di riferimento nello specialista otorinolaringoiatra.
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte convenuta dott. alle fotografie della paziente CP_6
riportate nel supplemento di CTU, si rileva che sulle stesse il collegio peritale ha preso posizione a pag.
40-41 del supplemento, riferendo che “Riguardo le immagini fotografiche riprese durante l'incontro.
Tali foto sono state scattate senza la necessaria attrezzatura su richiesta esplicita dei CTP. Le obiezioni circa l'angolazione differente nelle due foto erano state avanzate dal Dott. e dal Per_3
pagina 12 di 34 Dott. già in corso della riunione collegiale e accolte dai CTU che hanno pertanto discusso con i Per_4
consulenti attorei l'opzione di fare eseguire alla perizianda le foto da un professionista al quale sono state fornite le istruzioni necessarie ad acquisire la documentazione fotografica della piramide nasale.
I CTP informati non hanno posto alcuna obiezione. Le nuove foto eseguite e le misurazioni relative sono allegate e disponibili”, quindi dando atto della condivisione con i CTP del modus procedendi seguito. Sul punto, il Tribunale prende atto di quanto riferito dal collegio peritale, rilevando che non risultano mosse analoghe censure dalle altre parti in causa. Va altresì evidenziato che l'irregolarità eccepita dalla difesa del dott. non apparirebbe in ogni caso idonea ad integrare una nullità CP_6
nella misura in cui non sono prospettate specifiche doglianze in relazione ad una concreta ed effettiva,
e non solo astratta, lesione del diritto di difesa, posto che si tratta di immagini che pacificamente ritraggono il volto dell'attrice nelle condizioni attuali. Infatti, si rammenta che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, eventuali irritualità procedurali determinano nullità solo ove sia dimostrata una violazione in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 13428/2007 e Cass.
n. 15874/2010 con specifico riferimento alle operazioni di CTU, nonché, più in generale, sulla circostanza che l'eccezione tesa ad evidenziare una irregolarità procedurale necessita della dimostrazione dei suoi concreti effetti lesivi, poiché la doglianza di parte non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte medesima, cfr. anche Cass. n. 26157/2014, Cass. n. 19759/2017, Cass n. 27419/2021).
Con riferimento alla situazione della paziente preesistente all'intervento praticato dal dott. CP_6 in relazione alla quale la difesa del professionista convenuto ha lamentato l'assenza di allegazione e prova, da parte dell'attrice, delle preesistenze, si rileva che la preesistenza di un inestetismo del naso consistente in un gibbo risulta provata in quanto non contestata ed espressamente ammessa dalla parte convenuta dott. (anche in comparsa conclusionale: cfr. pag. 18 “nel corso della visita CP_6
l'odierno resistente riscontrava non solo l'esistenza di un inestetismo rappresentato da un gibbo, che alterava il profilo del naso, ma anche la presenza di uno sperone cartilagineo all'interno dello stesso
(…)”). La rimozione del gibbo viene espressamente indicata tra le procedure eseguite nel corso dell'intervento chirurgico, dal momento che nella descrizione dell'intervento di settorinoplastica se ne fa espressa menzione (“si asporta il gibbo”).
Le preesistenze di carattere funzionale invece trovano riscontro documentale nell'anamnesi raccolta presso il all'atto del ricovero del 19.01.2015, ove è annotata l'esistenza di Controparte_1
un quadro allergico, sia alimentare che una aeroallergia (pollini), nonché di una “difficoltà respiratoria per presenza di deviazione del setto. Si ricovera per le cure del caso” (cfr. anamnesi pre-operatoria pagina 13 di 34 allegata alla comparsa di costituzione del nel procedimento ex art. 696-bis Controparte_1
c.p.c.).
A tal proposito giova precisare che i CTU, nell'elaborato peritale e nella quantificazione dei postumi medico-legali riscontrati, risultano aver tenuto in adeguata considerazione tale circostanza, non imputando all'operato del professionista convenuto deficit funzionali relativi alla fossa nasale destra.
Ciò lo si evince dalle deduzioni dei CTU relative agli esiti dell'esame rinomanometrico sulla narice di sinistra formulate a pag. 15 della CTU: “La rinomanometria evidenzia come dopo la decongestione nasale il flusso aereo della narice destra si normalizzi. Il danno dovuto alla resezione del gibbo non ha avuto quindi conseguenze funzionali sulla ventilazione della fossa nasale destra ed ha quindi solo valenza estetica. A sinistra invece, oltre al danno estetico, coesiste un danno funzionale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo, all'indebolimento della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea”; nonché nelle precisazioni formulate nella determinazione del danno funzionale, individuato con riferimento alla sola fossa nasale sinistra: “la percentuale
d'invalidità riconosciuta del 9% per il danno funzionale estetico residuato all'intervento chirurgico effettuato da Dr. è stata individuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida CP_6 per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico edite sotto l'egida della
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 2016. L'importante deficit ventilatorio residuato a carico della fossa nasale sinistra è stato quantificato nella misura del 4% tenuto conto che la stenosi assoluta monolaterale prevede una percentuale d'invalidità da determinarsi in un intervallo di valori compreso tra il 5% e l'8%” (cfr. pag. 31 del supplemento di CTU).
Va inoltre evidenziato, come si desume dall'esame della CTU, che la carenza di documentazione sulla situazione preesistente della paziente eccepita dalla parte convenuta dott. sia ascrivibile ad CP_6
una non corretta condotta preoperatoria tenuta dal medesimo professionista convenuto.
Il collegio peritale, infatti, ha riferito che “Lo specialista propose un intervento di rinosettoplastica senza rilasciare una certificazione descrittiva di quanto riscontrato, senza prescrivere una TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e senza effettuare fotografie documentative pre operatorie” (cfr. pag. 17 della CTU), e che “In cartella clinica non è riportata l'obiettività ORL all'ingresso in reparto ma si legge solo, nella lettera di dimissione, che la p. accusava “difficoltà alla respirazione nasale per la deviazione del setto”. Nel verbale operatorio l'intervento è descritto in modo sommario e poco preciso” (cfr pag. 18 CTU).
I consulenti d'ufficio a tal proposito si esprimono in termini ancor più specifici nel supplemento di indagine depositato: “Il fatto che tali rilievi come scrive il Dr. “ appaiano carenti di un Per_3
confronto preoperatorio " è solo per una responsabilità del chirurgo operatore che non ha rilasciato
pagina 14 di 34 alcuna certificazione descrittiva di quanto riscontrato pre operatoriamente, non ha prescritto una
TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e non ha documentato con fotografie la situazione pre operatoria” (cfr. pag. 10-11 supplemento CTU).
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della riscontrata incompletezza della cartella clinica, che si risolvono a favore del danneggiato quando tale incompletezza, in presenza di una condotta del sanitario astrattamente idonea a cagionare il danno, impedisca l'accertamento del nesso eziologico. Secondo Cass. n. 16737/2024, infatti, “L'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101 sottolinea che «il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale»: conf., ad es., Cass., 26 gennaio
2010 n. 1538 e Cass., 5 luglio 2004 n. 12273).
Tutto quanto sopra considerato, alla luce di quanto emerso dalla CTU esperita nel procedimento di
TP nonché dal supplemento di CTU, le domande dispiegate dall'attrice risultano parzialmente fondate e possono essere accolte nei limiti e per le motivazioni che seguono, risultando provata la responsabilità professionale sanitaria ascritta alla struttura e al medico convenuti, essendo dimostrata, per quanto emerso dagli atti, la sussistenza di danni riconducibili ad una non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico praticato sulla paziente.
4. Il consenso informato
Quanto all'adempimento da parte dei convenuti del dovere di corretta informazione e acquisizione di un consapevole consenso informato della paziente che, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe stata adeguatamente informata dei possibili esiti infausti dell'intervento, i consulenti nominati hanno pagina 15 di 34 rilevato la sussistenza di alcune mancanze, evidenziando, in particolare, che “Ogni intervento di modellamento di riduzione della piramide nasale causa una riduzione percentuale dello spazio ventilatorio complessivo nasale perché per rimuovere il gibbo osteo cartilagineo è indispensabile resecare la porzione prossimale della volta cartilaginea ed ossea. Il successivo riallineamento al centro previa osteotomia basale comporta un avvicinamento delle pareti laterali del naso. In sede di consenso informato tale condizione doveva essere esplicitata alla paziente sempre e in particolare se, come nel caso di specie, è un soggetto allergico quindi con problemi funzionali ventilatori preesistenti.” (cfr. pag. 15 della CTU).
In altri termini, ciò che emerge dall'elaborato peritale è che non vi sia riscontro documentale del fatto che la paziente sia stata adeguatamente informata sulle possibili complicanze derivanti dall'intervento chirurgico e che il consenso alla prestazione sanitaria sia stato raccolto con un modulo prestampato generico (cfr. Cass. n. 31026/2023: “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”).
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere provato ex se un danno risarcibile, trattandosi di aspetti che attengono alla prova del danno-evento, ma non anche del danno-conseguenza, la cui sussistenza va parimenti riscontrata a fini risarcitori, non potendosi confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano.
Come affermato dalla Suprema Corte, deve “riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute – entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose” (cfr. Cass. n. 28985/2019).
Pertanto, “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (così Cass. n. 28985/2019).
pagina 16 di 34 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato la violazione, da parte dei convenuti, dell'obbligo di fornire alla paziente una puntuale e completa informazione nell'acquisizione del consenso al trattamento sanitario come determinante un pregiudizio non alla sua salute bensì alla sua autodeterminazione, del quale ha richiesto ristoro in via equitativa (cfr. pag. 27 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Va precisato che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, di apprezzabile gravità, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 24471/2020).
Occorre infatti evidenziare che “anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all'autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (cfr. Cass. n. 24471/2020).
Ne consegue che, in relazione alla non corretta informazione della paziente in ordine alle possibili conseguenze derivanti dall'intervento chirurgico di rinoplastica, non può riconoscersi il ristoro di alcun pregiudizio derivante dalla allegata violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente, non avendo la ricorrente specificamente dimostrato quale danno-conseguenza, di apprezzabile gravità, sia derivato dalla suddetta violazione, allegando unicamente il danno-evento.
5. La risoluzione contrattuale e la domanda restitutoria
L'attrice ha chiesto specificamente la risoluzione del rapporto negoziale intervenuto con entrambe le parti convenute in relazione all'intervento chirurgico in questione.
pagina 17 di 34 Come noto la valutazione oggettiva della gravità dell'inadempimento che legittima la risoluzione contrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. va commisurata all'interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del contratto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. Civ. n. 22346/2014).
Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra paziente e struttura e medico convenuti, la Corte di Cassazione ha precisato che “Questa Corte ha già più volte evidenziato – e qui va ribadito – che lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (cfr. Cass., sent. n. 8220/2021).
Occorre, pertanto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento e delle relative conseguenze sulla risoluzione del contratto, che l'inadempimento venga considerato nell'economia complessiva del rapporto, ed in relazione alle specifiche peculiarità dello stesso.
Nel caso di specie, la prestazione oggetto del rapporto contrattuale che lega la parte attrice ai convenuti risultava avere funzione sia estetica che funzionale. Pertanto, il mancato raggiungimento di un risultato esteticamente apprezzabile ed il peggioramento della funzione respiratoria, come accertato dai CTU, all'esito dell'intervento eseguito dal professionista presso la struttura sanitaria convenuta, appare particolarmente rilevante nel determinare un disequilibrio del sinallagma contrattuale, e si palesa di pagina 18 di 34 importanza tale da giustificare la risoluzione negoziale ex art. 1455 c.c., poiché la prestazione resa ha comportato effetti del tutto opposti a quelli per conseguire i quali il rapporto negoziale è sorto.
Pertanto, può trovare accoglimento la domanda tesa ad ottenere la risoluzione del rapporto negoziale che lega l'attrice e la struttura ed il medico convenuti, ex art. 1455 c.c.
La struttura sanitaria convenuta deve, di conseguenza, essere condannata alla restituzione all'attrice del corrispettivo percepito per l'esecuzione dell'intervento effettuato in data 19.01.2015 pari ad € 3.000,00
(cfr. doc. n. 11, parte attrice) e che il non nega di aver regolarmente ricevuto. Su tale Controparte_1
somma decorrono anche gli interessi al saggio legale, determinati, come sarà meglio argomentato al par. 6, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal momento dell'esborso alla domanda giudiziale, ossia al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. da tale momento fino all'effettivo saldo.
Non può al contrario essere accolta la domanda di restituzione della somma di € 2.000,00 che l'attrice assume di aver versato al professionista convenuto, dott. non essendo stato provato CP_6
l'esborso della suddetta somma. Sul punto, l'interrogatorio formale del dott. espletato CP_6 all'udienza del 18.09.2024, non ha fornito supporto probatorio alle asserzioni della parte attrice, restituendo esito negativo, dal momento che il professionista convenuto ha negato la veridicità della circostanza indicata nel capitolo di interrogatorio formale esperito. Il convenuto ha invece documentato che i corrispettivi per le prestazioni eseguite venivano a lui corrisposti direttamente dalla clinica, allegando il contratto stipulato con la Casa di Cura Poggio del Sole (oggi ) e Controparte_1
la fattura relativa al compenso per gli interventi eseguiti tra il gennaio ed il giugno 2015, in cui rientrava anche quello a cui si era sottoposta (cfr. doc. n. 4 comparsa Parte_1
. CP_6
6. Sui danni risarcibili e il quantum risarcitorio
Quanto alla liquidazione dei danni risarcibili la CTU ha accertato che “l'intervento chirurgico di rinosettoplastica cui la ricorrente è stata sottoposta nel 2015 presso il ha Controparte_1
avuto un documentato effetto negativo sia dal punto di vista funzionale che estetico, concretizzando un danno biologico permanente stimabile nella misura del 9% (nove per cento) in cui si ricomprendono sia gli effetti funzionali (non corretti, anzi accentuati) che inestetici residuati” (pag. 20, CTU), chiarendo, in sede di integrazione, che “Il naso della ricorrente si presenta eccessivamente affilato ed insellato, la piramide nasale è deviata verso destra, la punta è asimmetrica (il dome sinistro è più globoso di quello controlaterale ed è slivellato verso l'alto), non risulta sia stata corretta la deviazione osteocartilaginea del setto” (pag. 28, supplemento di CTU).
pagina 19 di 34 Inoltre, a chiarimento sulle osservazioni critiche del CTP del dott. che avevano prospettato CP_6 una sovrastima del danno, il collegio peritale ha precisato che: “la percentuale d'invalidità riconosciuta del 9% per il danno funzionale estetico residuato all'intervento chirurgico effettuato da Dr. CP_6
è stata individuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico edite sotto l'egida della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni del 2016. L'importante deficit ventilatorio residuato a carico della fossa nasale sinistra è stato quantificato nella misura del 4% tenuto conto che la stenosi assoluta monolaterale prevede una percentuale d'invalidità da determinarsi in un intervallo di valori compreso tra il 5% e l'8%. Per quanto attiene alla menomazione estetica tutti i baremes individuano 6 classi di crescente gravità con fasce valutative piuttosto ampie all'interno delle quali l'indicazione percentuale viene modulata sull'entità del pregiudizio estetico. Nella fattispecie si è ritenuto di riconoscere una percentuale d'invalidità del 5% con riferimento al valore massimo previsto dalla fascia percentuale della prima classe nella quale riteniamo che per caratteristiche vadano ricompresi gli esiti estetici di attuale apprezzamento”.
Le valutazioni medico legali di stima dei postumi permanenti riscontrati dal collegio peritale vengono fatte proprie dal Tribunale, in quanto appaiono frutto di una analisi congruamente motivata, basata su riferimenti oggettivi.
In merito alla quantificazione dei danni, deve trovare applicazione l'art. 3 co. 3 L. n. 189/2012 a mente del quale “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 eventualmente integrate con la procedura di cui al comma i del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Pertanto, trovando applicazione ratione temporis la predetta norma (essendosi il danno verificato nel
2015), il danno non patrimoniale riscontrato, contenuto nei limiti delle c.d. lesioni micropermanenti, deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. Civ. n. 13881/2020).
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (19 anni al momento dell'intervento), della percentuale di invalidità permanente pari al 9% (non essendo stata riconosciuta una inabilità temporanea), e tenuto conto del valore del punto base, aggiornato alle più recenti tabelle disponibili (D.M. 16/07/2024, G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024), pari ad € 947,30, si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di danno biologico permanente, pari ad € 18.726,70.
pagina 20 di 34 Tale somma è da ritenersi già rivalutata all'attualità in considerazione dell'applicazione di tabelle aggiornate per la determinazione del punto base.
Non si ritengono integrati i presupposti di legge per applicare, su tale somma, gli ulteriori aumenti di cui al comma 3 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, in ragione delle seguenti motivazioni.
La norma in questione consente un aumento della liquidazione derivante dall'applicazione dei parametri utilizzabili per la liquidazione del danno biologico ad una duplice, alternativa, condizione: a) incidenza “in maniera rilevante” della menomazione micropermanente accertata su specifici aspetti dinamico-relazionali “documentati e obiettivamente accertati”, b) incidenza della menomazione micropermanente sulla sfera psico-fisica del danneggiato che cagioni al medesimo una sofferenza “di particolare intensità” (cfr. il tenore letterale della norma – con enfasi aggiunta: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”). Da ciò si desume che le conseguenze ulteriori rispetto al pregiudizio alla salute derivante da lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) sono suscettibili di autonomo ristoro, che si esplica in una maggiorazione della liquidazione del pregiudizio biologico, solo qualora superino una soglia di peculiare intensità e rilevanza, da valutarsi nel concreto.
Le conseguenze correlate al pregiudizio biologico subito che si estrinsecano negli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e nella sofferenza soggettiva che possono ordinariamente attendersi in soggetti che subiscano un pregiudizio alla salute c.d. micropermanente non appaiono, dunque, di regola, suscettibili di autonomo apprezzamento in termini di liquidazione, con incremento delle somme già riconosciute per il ristoro del pregiudizio biologico.
Ciò in quanto l'art. 139, co. 3, del codice delle assicurazioni, nello specificare che l'aumento della liquidazione ivi regolato può essere riconosciuto in presenza di conseguenze dinamico-relazionali che siano “rilevanti”, oltre che documentate e oggettivamente accertate, nonché di sofferenze psico-fisiche
“di particolare intensità” appare richiedere, in ragione della limitata entità dei postumi medico-legali riconosciuti, ai fini della liquidazione, un più rigoroso accertamento della serietà e della peculiarità degli effetti dannosi ulteriori rispetto al pregiudizio alla salute riscontrati dal danneggiato.
Tale esegesi appare suffragata anche da alcune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove
è stato espresso il principio per cui, in caso di lesioni c.d. micropermanenti, nella liquidazione del pagina 21 di 34 pregiudizio biologico restano assorbite anche le plausibili conseguenze di carattere morale, salva una rigorosa prova contraria (cfr. Cass. n. 5547/2024 e Cass. n. 6444/2023).
In particolare, secondo Cass. n. 5547/2024, “(…) la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)”.
Non può riconoscersi, quindi, alcun margine di incremento nella liquidazione del pregiudizio biologico subìto dall'attrice, in quanto non appare provato che il danno subìto abbia determinato conseguenze ulteriori, sia in termini dinamico-relazionali che di sofferenza soggettiva, rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita quotidiana del soggetto leso o cagionato una sofferenza soggettiva in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età del danneggiato.
Ciò non emerge né dalle allegazioni di parte attrice né dalle testimonianze rese all'udienza del
18.09.2024 in cui i testi, genitori dell'attrice, riferiscono che la stessa deve dormire in posizione rialzata e che a causa dei deficit respiratori abbia difficoltà nel praticare attività sportive, poiché tali conseguenze appaiono ordinarie e non del tutto peculiari, tali da giustificare un incremento risarcitorio rispetto a quanto già riconosciuto e liquidato.
pagina 22 di 34 Quanto ai danni patrimoniali può essere riconosciuto il risarcimento delle spese mediche documentate e già sostenute dalla attrice pari ad € 3.969,00 e che i consulenti del Tribunale hanno ritenuto pertinenti e congrue.
Per quanto concerne le spese da sostenersi in futuro, si deve dare seguito al condivisibile orientamento secondo cui le spese mediche dovute per trattamenti cui il danneggiato debba ragionevolmente sottoporsi in futuro al fine di eliminare o elidere le conseguenze dai danni riportati, quando l'accertamento (come nel caso di specie) sia suffragato da criteri scientifici, costituiscono posta di danno risarcibile (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10616/2012: “La circostanza che l'infortunato non abbia, fino a questo momento, ritenuto di sottoporsi a un intervento riparatore è del tutto neutra ai fini del riconoscimento degli esborsi necessari alla sua esecuzione, quale pregiudizio patrimoniale futuro
(confr. Cass. civ. 21 gennaio 2006, n. 1215), rilevante essendo solo, per quanto qui interessa, la non ipotizzabilità, in assoluto, che l'eliminazione o anche solo la riduzione della cicatrice possa avvenire a costo zero. A ciò aggiungasi che gli incerti esiti e la difficoltà dell'intervento sono elementi che, lungi dall'elidere il diritto al ristoro del danno emergente costituito dalle spese mediche non ancora sostenute, possono semmai incidere, in una valutazione a carattere necessariamente equitativo, sulla quantificazione della relativa posta, che andrà liquidata tenendo conto dei prezzi normalmente praticati da centri altamente specializzati”).
Per quanto concerne l'odierna fattispecie, i CTU hanno specificato tanto in sede di TP che nella successiva integrazione che “Ove la ricorrente decidesse di affrontare un percorso correttivo
l'intervento dovrebbe essere affidato ad uno specialista particolarmente esperto. Difficile è prospettare in termini percentualmente attendibili il concreto “miglioramento” che potrebbe essere conseguito”
(cfr. pagg. 20 e 21, CTU e pagg. 31 e 33, supplemento di CTU).
A ciò consegue, anche alla luce delle indicazioni ermeneutiche della Corte di Cassazione, rispetto alle quali non sussistono ragioni per discostarsi, che la domanda di parte attrice merita accoglimento, trattandosi di un esborso causalmente collegato al danno iatrogeno residuato alla e che la Parte_1
danneggiata, dunque, dovrà sostenere in futuro per cercare di porre rimedio al pregiudizio riscontrato.
Sulla scorta della quantificazione dei consulenti occorre dunque riconoscere anche il diritto di parte attrice alla corresponsione della somma di € 10.000,00, pari cioè alla spesa riconosciuta dal collegio peritale come congrua e necessaria per un nuovo intervento teso a migliorare la funzionalità e l'estetica del naso di parte attrice.
Consegue a quanto precede che il danno deve essere liquidato nella sua intera estensione nella somma pari ad € 32.695,70 (€ 18.726,70 + € 10.000,00 + € 3.969,00).
Su tale ultima somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al saldo.
pagina 23 di 34 A tal proposito va evidenziato che può essere accolta, facendo applicazione dell'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la domanda di parte attrice tesa ad ottenere la determinazione del tasso di interesse maggiorato ex art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale (momento che coincide con il deposito del ricorso che ha introdotto il presente giudizio di merito, non potendosi ravvisare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo la formulazione di una domanda giudiziale bensì solo la richiesta di ammissione di un mezzo istruttorio finalizzato alla composizione della lite) fino all'esborso effettivo. Infatti, sul punto Cass. n. 61/2023 ha precisato che
“la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individu[a] il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”.
7. Le spese di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in pagina 24 di 34 ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
TP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti delle parti convenute, le spese di CTU relative al procedimento di TP, già liquidate con decreto del
25.02.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021, nonché quelle relative al supplemento di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra di loro, come da dispositivo, con conseguente rimborso in favore dell'attrice delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024, Cass. n.
34540/2024).
Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso in esame, non può essere riconosciuto il ristoro delle somme domandate per spese di assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto si rileva che la fattura n.
02/2023 del 07.01.2023 dell'avv. depositata in atti risulta intestata a soggetto diverso dalla CP_8
pagina 25 di 34 ricorrente, ossia , e pertanto non consente di ritenere dimostrato il pregiudizio Controparte_4 patrimoniale lamentato direttamente dall'attrice.
Parte attrice, invece, ha diritto a vedersi rimborsate, in quanto provate, le spese di CTP relative sia al presente procedimento che a quello di TP, ed in particolare:
i. la fattura n. 35/12 del 03.05.2022 relativa all'onorario del dott. , CTP di parte Persona_5 attrice, pari ad € 3.660,00 alla quale è stata allegata la relativa ricevuta di pagamento (doc. n. 16,
; Parte_1
ii. la fattura n. 4362 dell'11.04.2022 relativa all'onorario del dott. , CTP di Persona_6 parte attrice, pari ad € 1.830,00 alla quale è stata allegata la relativa ricevuta di pagamento (doc. n. 17,
; Parte_1
iii. la fattura n. 6457 del 19.06.2023 relativa all'onorario del dott. , CTP di Persona_6 parte attrice, pari ad € 1.830,00 in relazione alle prestazioni espletate per il supplemento di relazione riguardante le contestazioni tecniche mosse all'elaborato peritale nel presente procedimento.
Possono altresì essere riconosciuti gli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 379,50 + 27,00.
Pertanto occorrerà aggiungere al rimborso per le spese di CTU anche l'importo complessivo di €
7.726,50 per esborsi per CTP nonché contributo e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo. Tale somma si aggiunge all'importo di € 32.695,70 determinato nel paragrafo precedente, per un totale complessivo di € 40.422,20.
8. La domanda trasversale del nei confronti del dott. Controparte_1 CP_6
Occorre ora verificare in che misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda trasversale dispiegata dal Controparte_1
nei confronti del dott.
[...] CP_6
Entrambi i convenuti hanno versato in atti il “contratto d'opera intellettuale” stipulato tra il
[...]
ed il dott. (doc. n. 1, e doc. n. 3, , Controparte_1 CP_6 Controparte_1 CP_6
da cui si evince che tra il medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
nello stesso contratto, tuttavia, è previsto (in particolare all'art. 1, rubricato “Oggetto del contratto” e all'art. 2 , rubricato “Modalità di esecuzione del contratto”) che l'operato del medico si debba svolgere nel contesto dei servizi resi dalla struttura, in quanto “Il Medico si impegna ad effettuare, in regime libero professionale, all'interno della , gli interventi chirurgici della CP_9
pagina 26 di 34 propria specialità” e “Il Medico nello svolgimento nel proprio incarico, ove necessario, dovrà utilizzare le attrezzature elettromedicali di proprietà della , nonché il materiale per l'intervento, CP_9 compreso quello protesico, fornito dalla medesima previa richiesta da parte del Medico”. CP_9
Ciò premesso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 24/2017 I- (l'intervento oggetto di causa, infatti, è stato eseguito il 09.01.2015), “che non prevede, peraltro, effetti retroattivi” il danno da malpractice viene ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali ed imprevedibili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura, ossia in ipotesi di “responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
“malpractice” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore dei fatti generativi di responsabilità commessi dai suoi ausiliari sulla libera opzione del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura
pagina 27 di 34 dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. n.
29001/2021).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel contratto stipulato tra il ed il Controparte_1
dott. con cui il professionista riconosce alla struttura il diritto ad essere tenuta integralmente CP_6
indenne dalle conseguenze economiche risarcitorie correlate all'operato professionale svolto nella clinica.
Infatti, all'art. 3, co. 1 lett. c) del contratto, che enuncia gli “obblighi del medico”, viene pattuito l'obbligo del professionista di consegnare e mantenere, per tutta la durata del rapporto con la clinica, una polizza RCT per l'attività chirurgica e professionale svolta;
tuttavia, la clausola contiene anche la pattuizione di una integrale manleva in favore della struttura sanitaria: è infatti pattuito che “Il Medico dichiara, comunque, di rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_9
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato a parte Controparte_1 attrice in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt.
1298 e 2055 c.c., dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti, ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e significativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria (cfr. Cass. n.
28987/2019: “Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che
l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, sicché sarà onere del soggetto adempiente dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari
[…] in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
pagina 28 di 34 d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”).
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è impegnato a “rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” CP_6 CP_9
(cfr. art. 3).
Le parti, dunque, hanno stipulato uno specifico patto negoziale di manleva, in virtù del quale il dott. si è obbligato a tenere indenne il da eventuali pretese CP_6 Controparte_1
patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultimo e derivanti da responsabilità dello stesso professionista.
Si ritiene non meritevole di accoglimento, al riguardo, l'eccezione di nullità della predetta clausola sollevata da e successivamente fatta propria anche dalla difesa del dott. Controparte_3
per indeterminatezza dell'oggetto ed assenza di causa. CP_6
La prospettazione, sebbene validata da parte della giurisprudenza di merito, non appare condivisibile, in quanto l'oggetto del contratto appare pienamente lecito oltre che determinabile.
Con tale clausola, infatti, non è stato pattuito un preventivo esonero di responsabilità a favore del relativo alle condotte dolose o colpose imputabili alla struttura, bensì il Controparte_1 dott. si è assunto volontariamente l'obbligo di manlevare la struttura sanitaria delle CP_6
conseguenze risarcitorie di condotte poste in essere dallo stesso.
L'oggetto del patto di manleva appare determinato e comunque determinabile nella misura in cui la clausola è inserita in un più ampio contesto negoziale che regola l'espletamento della professione medica da parte dello specialista contraente presso la struttura. Risulta, quindi, evidente che l'oggetto della garanzia convenzionalmente assunta dal medico contraente si riferisce alle condotte professionali dal medesimo espletate presso la struttura, in relazione ai singoli interventi eseguiti.
La validità della clausola in questione non appare neppure inficiata sotto il profilo dell'assenza di causa, risultando qualificabile, invece, quale deroga pattizia, espressamente consentita dall'art. 1228
c.c. (“Salva diversa volontà delle parti”) alla ripartizione della responsabilità tra struttura e ausiliario.
A tal proposito occorre evidenziare che non si ritiene di poter assimilare all'esistenza della causa la verifica che il contratto risponda ad un perfetto equilibrio economico tra le prestazioni pattuite tra le parti.
L'accertamento sull'esistenza della causa, quale funzione concreta del contratto, non pare potersi spingere fino a sindacare la convenienza economica delle singole clausole, con una valutazione che appare più tesa al sindacato dei motivi che hanno determinato le parti alla conclusione del contratto, generalmente irrilevanti, salve le eccezioni ex art. 1345 c.c., che alla causa.
pagina 29 di 34 La clausola in questione, inserita in un più ampio contesto negoziale, che regola le reciproche prestazioni concordate tra la struttura sanitaria ed il professionista esercente l'arte medica, che non può considerarsi contraente debole, non appare minare l'esistenza del sinallagma e la sua funzione concreta complessiva, ossia quella di regolare le modalità di collaborazione tra struttura sanitaria e medico, con conseguenti diritti ed obblighi reciproci, finalizzate a rendere al paziente-cliente una prestazione sanitaria globale.
Ne consegue, dunque, che nei confronti della danneggiata deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del , i quali sono dunque entrambi tenuti, in CP_6 Controparte_1
solido, al ristoro del pregiudizio non patrimoniale e patrimoniale come in precedenza quantificato.
Quanto ai rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale dispiegata dal ed in applicazione della specifica clausola Controparte_1
negoziale che riconosce, in favore della struttura sanitaria, il diritto ad essere integralmente tenuta indenne dal medico delle conseguenze economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere riconosciuto il diritto del ad ottenere un regresso Controparte_1
integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055
c.c., delle somme eventualmente versate dalla struttura sanitaria all'attrice.
9. La domanda di manleva del dott. nei confronti di CP_6 Controparte_3
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_6
compagnia assicurativa Controparte_3
Posto che è pacifico, nei rapporti tra compagnia assicurativa e assicurato, l'esistenza del rapporto assicurativo nonché che il sinistro oggetto di causa rientri entro la copertura assicurativa relativa alla polizza n. IITDMM19A2013000103740 dal dott. (docc. nn. 6, 7 e 8, e doc. 1, CP_6 CP_6
, e che pertanto sussistano i presupposti per l'operatività della manleva, occorre evidenziare CP_3 che dall'esame della polizza si evince che la copertura assicurativa è prestata per l'attività di chirurgia plastica, con una franchigia di € 10.000,00. ha eccepito l'inoperatività della polizza in base al disposto dell'art. 4 n. 6 delle Condizioni CP_3
Generali di Assicurazione in cui si afferma che “Sono altresì escluse dall'assicurazione le Richieste di
Risarcimento […]
6. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato”.
Gli esiti della CTU hanno chiaramente evidenziato come nel caso in esame non si tratti di mancata rispondenza ad un impegno di risultato, ma di danni conseguenti ad errori professionali, che hanno pagina 30 di 34 causato a parte attrice un danno composito, sia estetico che funzionale, che ha provocato una lesione del bene salute.
Inoltre, si osserva che la polizza in oggetto espressamente riguarda l'attività di "Chirurgia Estetica
Plastica", di talché non si può sostenere l'esclusione dalla polizza di ogni attività professionale finalizzata ad un miglioramento estetico, poiché altrimenti si priverebbe di causa il contratto assicurativo tra le parti, che non potrebbe mai operare.
Pertanto, in applicazione delle pattuizioni di cui alla polizza assicurativa, la domanda di manleva del dott. nei confronti della compagnia assicurativa va accolta per la somma eccedente la CP_6 franchigia di € 10.000,00, che deve rimanere a carico dell'assicurato.
Occorre precisare, tuttavia, che in ragione di quanto previsto all'art. 8 delle Condizioni Generali di
Contratto, rubricato “responsabilità solidale”, alla luce del quale “in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde Parte_2 soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.” e posto che, come sopra chiarito, il dott. ha CP_6 volontariamente assunto, in sede negoziale, nei confronti del l'obbligo di Controparte_1
rilevarlo integralmente indenne di quanto dovuto in relazioni a fatti o omissioni a lui imputabili, deve essere esclusa l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla somma che il dott. CP_6
sarà tenuto a versare al in accoglimento della domanda trasversale da Controparte_1 quest'ultimo avanzata.
Giova evidenziare, sul punto, che, in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia assicurativa ha chiesto di “limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor (cfr. conclusioni come riportate in epigrafe). CP_6 CP_3
Dunque, per quanto concerne il pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale:
i. nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, questi ultimi saranno obbligati in solido al relativo pagamento delle poste risarcitorie e delle spese di lite, di CTU e di CTP;
ii. nel rapporto tra il dott. ed il , la struttura sanitaria avrà CP_6 Controparte_1
diritto di regresso integrale, e non solo pro quota ex art. 2055 c.c., in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto dal dott. di rilevare indenne il delle CP_6 Controparte_1
conseguenze dannose correlate alla propria attività professionale e dunque di quanto indicato al punto precedente;
pagina 31 di 34 iii. nei rapporti interni tra il dott. e la propria compagnia assicurativa, la garanzia può CP_6
ritenersi operante, ex art. 2055 c.c., solo per il 50% del risarcimento complessivamente dovuto all'attrice. In altri termini, la garanzia assicurativa non può operare per quella quota di risarcimento che grava sul dott. in adempimento dell'obbligazione di integrale manleva contrattualmente e CP_6
volontariamente assunta con il;
dunque, la compagnia assicurativa dovrà Controparte_1 rilevare indenne il dott. del 50% dell'importo complessivamente dovuto all'attrice. A tale CP_6 importo, tuttavia, deve essere sottratta la somma di € 10.000, pari alla franchigia convenzionalmente pattuita nella polizza.
In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., inoltre, sarà tenuta a rifondere all'assicurato CP_3
dott. anche le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in giudizio. CP_6
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso dalla clausola indicata nelle condizioni di assicurazione all'art. 7, secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per i Parte_2 legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati” (cfr. doc. 6 dott. , come CP_6 sostenuto dalla terza chiamata. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (cfr. Cass. n. 21220/2022).
10. Le spese di lite del presente giudizio
Quanto al profilo delle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono regolate come di seguito precisato nonché determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n.
55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (in relazione al decisum e non al disputatum ex art. 5, d.m. n. 55/2014), e si liquidano in complessivi €
7.616,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente procedimento di merito (essendo quelli relativi al procedimento di
TP già computati, cfr. par. 7).
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, le spese di lite come sopra liquidate devono essere poste a carico solidale dei convenuti e versate in favore di parte attrice.
Tuttavia, anche rispetto a tali somme che il dovesse corrispondere a parte Controparte_1 attrice, stante l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata nei confronti del dott. la CP_6
pagina 32 di 34 struttura sanitaria avrà diritto di essere integralmente tenuta indenne dal medico, in ragione del patto di manleva integrale sottoscritto.
In applicazione del medesimo principio, devono altresì essere definitivamente poste a carico delle parti convenute le spese di CTU così come liquidate sia nel giudizio di TP (RG. n. 1289/2021) che nel presente giudizio con separato decreto del 02.10.2024.
Nei rapporti interni tra i convenuti dott. e , nonostante CP_6 Controparte_1
l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti in ordine alla validità della clausola di manleva, come emerso dagli atti di causa.
Nei rapporti interni tra il dott. e la compagnia assicurativa in CP_6 Controparte_3 forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., sarà tenuta a rifondere all'assicurato Controparte_3
dott. le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in giudizio, che sono CP_6 parimenti liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto,
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, la somma complessiva di 40.422,20, oltre interessi come da parte motiva (par. 6 e 7);
2) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con decreto del 25.02.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021 e nonché nel presente giudizio con decreto del 02.10.2024;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente giudizio di merito;
- accoglie la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e per l'effetto,
4) dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il rapporto contrattuale tra la parte attrice ed i convenuti e dott. e per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
5) condanna ex art. 1458 c.c. il alla restituzione alla parte attrice Controparte_1
della somma di € 3.000,00, oltre interessi come da parte motiva (par. 5); Parte_1
pagina 33 di 34 - accoglie la domanda riconvenzionale trasversale del nei confronti del Controparte_1 dott. e, per l'effetto; Controparte_2
6) condanna il dott. a tenere integralmente indenne il Controparte_2 Controparte_1
di quanto quest'ultimo dovesse versare a parte attrice in relazione ai punti 1), 2), 3), del
[...]
presente dispositivo;
7) compensa integralmente le spese di lite tra il e il dott. Controparte_1 [...]
; CP_2
- accoglie la domanda di garanzia del dott. nei confronti della terza chiamata Controparte_2
e, per l'effetto; Controparte_3
8) condanna a manlevare e rilevare indenne il dott. Controparte_3 [...]
della quota parte pari al 50% di quanto dovuto all'attrice in relazione ai punti 1), 2), 3) del CP_2
presente dispositivo, detratta la franchigia di € 10.000,00;
9) condanna a rimborsare al dott. le spese Controparte_3 Controparte_2 di lite dal medesimo sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
pagina 34 di 34
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica in persona del Giudice monocratico dott.ssa
Alessia Caprio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero 2871/2022 R.G.
PROMOSSO DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dagli Avv.ti Walter Parte_1 C.F._1
Renzetti e Giacomo Renzetti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in Arezzo, via A.
Garbasso n. 36/B
– ATTORE–
CONTRO
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenza Donati, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Arezzo, via Fulvio Croce n. 14
– CONVENUTA–
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti Controparte_2 C.F._2
Maria Cristina Salvini, Andrea Vassallo e Vincenza Franco ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Arezzo, via Roma n. 7
– CONVENUTO–
NONCHÉ
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Ilaria De Luca, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, viale Premuda n. 10
– TERZA CHIAMATA IN CAUSA–
pagina 1 di 34 Oggetto: RESPONSABILITÀ SANITARIA
Conclusioni
Per : “Piaccia al Tribunale Ecc.mo, adversis reiectis, ➢ IN RITO 1) in via Parte_1
preliminare, rigettare eventuali richieste istruttorie avversarie sulle quali gli scriventi procuratori si oppongono (in species, la rinnovazione della CTU) e prendere atto della mancata accettazione del contraddittorio su eventuali domande nuove ed eccezioni non proposte;
2) ancora in via preliminare, previa revoca parziale dell'ordinanza del 02.03.2017, rimettere la causa in istruttoria ed ammettere le prove non ammesse e richieste nella seconda memoria ex art. 183, 6° comma cpc di parte attrice depositata il 27.06.2023 (in species, P.T. di e sui relativi capp.li 1-2-3 Controparte_4 Controparte_5 ivi indicati) e procedere alla relativa escussione;
➢ NEL MERITO A. accogliere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto dichiarare, ex artt. 1453-1458 c.c., la risoluzione del contratto stipulato tra la
IG.ra da un lato e “ ed il Dr. Parte_1 Controparte_1 CP_6 dall'altro lato e, per l'effetto, condannare i predetti resistenti alla restituzione in favore
[...] della IG.ra , della somma, rispettivamente, di € 3.000,00 ed € 2.000,00 con Parte_1
interessi legali dalla data della solutio alla data del ricorso ex art. 696 bis, a decorrere dal quale il saggio legale sarà quello di cui al comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al saldo;
B. accogliere la domanda di parte ricorrente e per l'effetto accertare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale del “ e del Dr. in solido Controparte_1 Controparte_6
fra loro, ex artt. 1175, 1176 2° comma, 1218, 1228,1292, 2043, 2049, 2055, 2229 e ss., 2232 c.c. oltre che ex artt. 2,3,32 della Costituzione ed in species per mancanza del consenso informato ovvero in forza di qualsiasi altra norma dell'ordinamento, per l'effetto, condannare i predetti resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dalla IG.ra da quantificarsi in Parte_1
forza delle tabelle vigenti e/o in uso presso il Tribunale adito, anche per quanto concerne la violazione del consenso informato;
con interessi legali dal dì dell'intervento alla data del ricorso ex art. 696 bis,
a decorrere dal quale il saggio legale sarà quello di cui al comma 4° dell'art. 1284 c.c. sino al saldo;
C. Condannare i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite del giudizio ex art. 696 bis cpc oltre alle spese e competenze dei CC.TT.UU. e dei CC.TT.PP. anche del supplemento di C.T.U.; D. Condannare i resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese e competenze di lite del presente giudizio”
Per il : “Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa, in tesi di Controparte_1
merito, in relazione al danno estetico rigettare la domanda nei confronti di Controparte_1
e, per l'effetto, condannare il solo dott. e, stante la domanda riconvenzionale trasversale di CP_6
pagina 2 di 34 integrale rivalsa/regresso svolta da nei confronti del dott. Controparte_1 CP_6 condannare quest'ultimo a rilevare indenne la struttura da ogni e qualsiasi pregiudizio economico che potesse derivare dagli esiti della presente causa. In ipotesi, in ogni caso stante la domanda riconvenzionale trasversale di integrale rivalsa/regresso svolta da nei Controparte_1 confronti del dott. condannare quest'ultimo a rilevare indenne la struttura da ogni e CP_6
qualsiasi pregiudizio economico che potesse derivare dagli esiti della presente causa. Con vittoria di spese e di onorari.”.
Per il dott. : “Voglia il Tribunale di Arezzo, ogni contraria istanza disattesa, Controparte_2
- In via istruttoria: • disporsi il rinnovo della CTU con altro collegio peritale, composto da Medico
Legale, medico specialista Chirurgo Plastico e medico specialista otorinolaringoiatra, autorizzato alla acquisizione di tutta la documentazione medica riferibile alla paziente . • Parte_1
ammettere le prove orali articolate dal Dott. nella memoria di costituzione in Controparte_2
giudizio e nella memoria istruttoria ex art. 186 VI co n. 2 cpc depositata e non ammesse dal Giudice nell'ordinanza del 19/04/2024; - Nel merito: • in via principale, accertare e dichiarare che il dott. ha eseguito con estrema perizia, diligenza, competenza specialistica e Controparte_2 professionalità l'intervento di Chirurgia Estetica che gli era stato richiesto dalla signora
[...]
, informandone diffusamente e meticolosamente la paziente prima per acquisirne il Parte_1 consenso e, pertanto, dichiarare l'assenza di ogni e qualsivoglia responsabilità sanitaria del Dott. per i fatti contestati dall'attrice; per l'effetto respingere in toto la domanda Controparte_2
della ricorrente per come formulata, in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Per la terza chiamata in causa “Insta affinché l'Ill.mo Tribunale Controparte_3
adito, contrariis rejectis, Voglia così giudicare NEL MERITO In via preliminare - dare atto e dichiarare l'inoperatività della polizza invocata dal dottor per tutte le ragioni meglio CP_6 esposte in atti e, per l'effetto, respingere la domanda di manleva formulata nei confronti della concludente Compagnia;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del 2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via principale - previe le declaratorie del caso, respingersi le domande, tutte, proposte avverso la comparente Compagnia in quanto del tutto infondate in fatto ed in diritto, per tutti gli ampi motivi meglio esposti in narrativa;
- respingersi qualsivoglia domanda proposta nei riguardi del dottor in quanto non provata nonché del tutto infondata in fatto CP_6
ed in diritto, per tutti i motivi meglio esposti in narrativa e, per l'effetto, dichiarare assorbita la pagina 3 di 34 domanda di manleva formulata dall'Assicurato nei confronti della concludente Compagnia, con tutte le statuizioni inerenti e conseguenti;
- con vittoria di spese competenze professionali ex DM 55 del
2014 e successive modificazioni e integrazioni, oneri previdenziali e fiscali come per legge, rimborso forfettario nella misura del 15%; In via subordinata: - Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate nei riguardi del chiamante dott. CP_6
nonché nel denegato quanto non creduto caso di ritenuta operatività della garanzia, limitare
l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor con esclusione CP_6
di quella parte di responsabilità che gli possa derivare dal vincolo di solidarietà con altri soggetti, ed in relazione ai soli danni e perdite patrimoniali che dovessero essere accertati in corso di causa, involontariamente dallo stesso cagionate a terzi, in relazione all'attività professionale indicata in polizza ed, in ogni caso, nei limiti del massimale indicato, con applicazione della franchigia di polizza nonché alle ulteriori condizioni tutte meglio esposte in narrativa, da intendersi qui integralmente richiamate e ritrascritte, con ogni più ampia riserva anche per la fase di merito. Con compensazione delle spese di lite.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Breve sintesi del fatto, delle domande e dello svolgimento del processo
Con ricorso ai sensi dell'art. 702-bis c.p.c. depositato il 28.10.2022, adiva il Parte_1
Tribunale affinché fosse accertata la responsabilità contrattuale o extracontrattuale per i danni subiti a causa di malpractice medica e violazione del consenso informato per un intervento di settorinoplastica eseguito dal professionista convenuto presso il , nonché fosse accertata la Controparte_1
risoluzione per inadempimento del rapporto negoziale intercorso con i convenuti, con conseguente restituzione dei compensi versati per l'intervento non riuscito, rispettivamente pari a € 3.000,00 per il ed € 2.000,00, per il dott. oltre agli interessi ex art. 1284, co. 4, Controparte_1 CP_6
c.c.
Per tali motivi, domandava la condanna in solido dei convenuti o, in subordine, una ripartizione della responsabilità secondo le quote accertate in giudizio, per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti.
A supporto della sua domanda, premetteva che nel 2014 si era rivolta privatamente al dott.
chirurgo estetico, per valutare la possibilità di migliorare l'aspetto estetico del Controparte_2
proprio naso e contestualmente correggere una deviazione del setto nasale. A seguito della visita pagina 4 di 34 medica, era programmato un intervento di settorinoplastica in regime di day hospital presso la "Casa di
Cura Poggio del Sole", gestita dal Controparte_1
Il 19.01.2015 la sig.ra veniva sottoposta all'intervento dal dott. presso la suddetta Parte_1 CP_6
struttura. Alla dimissione veniva rilasciato un referto con prognosi di dieci giorni e prescrizione di ananase e antidolorifici al bisogno.
Secondo la ricorrente, l'intervento non aveva prodotto gli esiti migliorativi attesi, aggravando invece le problematiche preesistenti, con una persistente stenosi nasale e un peggioramento estetico.
Nei successivi anni, infatti, aveva avvertito difficoltà respiratorie continue, tanto che, sottopostasi a plurime visite specialistiche, erano state accertate alterazioni estetico-funzionali (dorso nasale scavato, punta iperruotata, retrazione dell'ala nasale, collasso della valvola interna ed esterna, sperone settale) e una stenosi respiratoria bilaterale, con conseguente necessità di sottoporsi ad un nuovo intervento correttivo, dal costo stimato di circa € 10.000,00.
La ricorrente lamentava che il peggioramento fisico ed estetico aveva avuto ripercussioni sul suo benessere psichico, causando ansia e forte preoccupazione per l'eventuale necessità di un ulteriore intervento chirurgico.
Pertanto, la sig.ra avviava un procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (RG n. 1289/2021) ove si Parte_1
costituiva il , mentre rimaneva contumace il dott. Veniva Controparte_1 CP_6
nominato il collegio peritale nelle persone del dott. e dott. la cui relazione Persona_1 Persona_2
evidenziava, secondo la ricorrente, la responsabilità per malpractice medica della struttura sanitaria e del professionista convenuto.
Alla luce di tali risultanze, veniva instaurato il presente giudizio di merito per ottenere la risoluzione del contratto di prestazione d'opera professionale, la restituzione degli importi corrisposti a titolo di compenso, l'accertamento della responsabilità dei convenuti e la condanna in solido al risarcimento dei danni patrimoniali (spese mediche e future terapie) e non patrimoniali (danno biologico, morale, da violazione del consenso informato), oltre alla condanna alle spese ed esborsi di lite e per consulenze tecniche di parte, comprese quelle dell'TP.
Si costituiva in giudizio il contestando in fatto e in diritto le pretese attoree. Controparte_1
Sosteneva che il dott. fosse direttamente obbligato nei confronti della paziente e che la CP_6
struttura si limitasse a fornire locali, attrezzature e assistenza correlata al ricovero.
Evidenziava che il rapporto contrattuale tra la sig.ra e il iniziava Parte_1 Controparte_1
solo il 19.01.2015, con il suo ingresso in struttura, e si concludeva con le dimissioni nella stessa giornata, trattandosi di un intervento in day hospital. Pertanto, la struttura non avrebbe dovuto pagina 5 di 34 rispondere per le attività preparatorie o successive all'intervento, curate direttamente dal dott.
CP_6
Quanto ai danni, contestava il riconoscimento autonomo del danno morale, ritenendolo già incluso nelle tabelle risarcitorie. Inoltre, sosteneva che l'asserito danno da lesione del consenso informato non fosse imputabile alla struttura, la quale si limitava a verificare la corretta raccolta del modulo firmato dalla paziente.
Infine, eccepiva l'eccessiva quantificazione delle spese allegate come necessarie per l'intervento correttivo, sostenendo che lo stesso potesse essere eseguito in regime pubblico a costi inferiori.
Contestava inoltre la richiesta applicazione di interessi nella misura maggiorata di cui all'art. 1284, co.
4, c.c. in assenza di una pattuizione scritta ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c.
Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande attoree nei suoi confronti, avanzava domanda trasversale di manleva nei confronti del dott. già contrattualmente obbligato a tenere la CP_6
struttura indenne da qualsivoglia pregiudizio economico derivante da sue inadempienze o negligenze professionali.
Si costituiva in giudizio il dott. , contestando ogni addebito e negando Controparte_2
fermamente la sussistenza di qualsiasi malpractice al medesimo imputabile.
Con riferimento all'asserita inidoneità del consenso informato acquisito, evidenziava come dal modulo sottoscritto dalla paziente in data 19.01.2015 risultasse che la stessa attestava di aver ricevuto dal medico spiegazioni chiare ed esaurienti sulle modalità dell'intervento, sulle sue finalità e sulle possibili complicanze. Peraltro, già in sede di prima visita, avvenuta nel dicembre 2014, il dott. aveva CP_6 illustrato le potenzialità ed i limiti della chirurgia estetica nasale, specificando che l'intervento avesse una prevalente finalità estetica (rimozione di un gibbo e correzione del profilo) e che non vi fosse certezza di un sicuro miglioramento respiratorio, che rappresentava un aspetto meramente accessorio dell'intervento.
In ogni caso, eccepiva la carenza di prova che l'asserita violazione dell'obbligo informativo avesse cagionato alla paziente un pregiudizio ulteriore e differenziato rispetto a quanto già compreso nella valutazione del danno alla salute.
Quanto alla pretesa responsabilità contrattuale, rilevava di aver eseguito l'intervento seguendo i protocolli e le linee guida prescritte dalla comunità scientifica, tanto che per i tre anni successivi all'intervento chirurgico non era stato lamentato alcun problema. Peraltro, la recidiva di un'eventuale deviazione del setto rappresentava, secondo le prospettazioni del resistente, un fenomeno noto in letteratura e da non considerarsi diretta conseguenza di un errore chirurgico, in caso di esecuzione dell'intervento secondo le leges artis.
pagina 6 di 34 Con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto, non solo negava la configurabilità di un inadempimento contrattuale, ma negava altresì di aver ricevuto alcun compenso direttamente dalla paziente.
Contestava, inoltre, le conclusioni del collegio peritale nominato in seno all'TP (procedura in cui il professionista non si costituiva) chiedendo la rinnovazione della perizia.
Pur ribadendo l'assenza di una propria responsabilità, in via del tutto subordinata, chiedeva di essere autorizzato a chiamare in causa la propria compagnia assicuratrice, in virtù della polizza n. CP_3
RCM20060014629, retroattiva fino al 09.11.2012.
Si costituiva in giudizio l'assicurazione (di seguito anche , Controparte_3 CP_3
contestando tutte le domande e le eccezioni formulate ex adverso e chiedendone l'integrale rigetto.
In via preliminare, richiamava la regola generale secondo cui la struttura sanitaria, sia essa pubblica o privata, risponde per fatto e colpa dei sanitari di cui si avvale ai sensi degli artt. 1218 e 1228 c.c.
Pertanto, nella denegata ipotesi in cui la paziente avesse dimostrato un inadempimento suscettibile di imputazione all'assicurato, il non avrebbe potuto addurre, per andare esente Controparte_1 da responsabilità, che l'evento lesivo derivava unicamente dalla condotta del medico.
Inoltre, in base al recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche qualora fosse stata riconosciuta una colpa esclusiva in capo al medico, secondo le prospettazioni dell'assicurazione, avrebbe dovuto farsi luogo ad una ripartizione paritaria della responsabilità con la struttura, e la rivalsa della struttura presupporrebbe il dolo o la colpa grave in capo all'assicurato.
Eccepiva la nullità di qualsivoglia patto di integrale manleva stipulato tra la struttura e il professionista, non solo in ragione dell'indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.), ma anche per l'assenza di una causa meritevole di tutela (art. 1322 c.c.).
Quanto all'operatività della polizza, evidenziava come l'oggetto della copertura rimanesse limitato alla responsabilità civile dell'assicurato per fatti colposi commessi nell'esercizio dell'attività professionale dichiarata. Gravava pertanto sull'assicurato l'onere di provare che il sinistro rientrasse nella copertura assicurativa e che non ricorressero cause di esclusione.
Rilevava che, alla luce delle clausole di esclusione di cui all'art. 4 delle Condizioni Generali di
Contratto, la polizza non copriva danni derivanti dalla violazione di obblighi di informazione e consenso e dalla mancata rispondenza degli interventi di chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dal medico.
Quanto al merito, si associava alla difesa dell'assicurato, evidenziando la correttezza del professionista nell'assunzione del consenso informato nonché l'assenza di colpa professionale.
pagina 7 di 34 A seguito dell'udienza di prima comparizione, con ordinanza del 05.04.2023 veniva disposta l'acquisizione del fascicolo relativo al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., R.G. n. 1289/2021, nonché il mutamento del rito da sommario a ordinario, ex art. 702-ter c.p.c., con successiva concessione dei termini di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c.
A seguito del deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c., con ordinanza del 19.04.2024 sono stati parzialmente ammessi i capitoli di prova articolati da parte attrice e ammesso l'interrogatorio formale del dott. (espletato all'udienza del 18.09.2024). Inoltre, alla luce delle critiche tecniche CP_6
mosse da parte del dott. alla CTU svolta in sede di TP, il collegio peritale è stato chiamato CP_6
a fornire chiarimenti in un supplemento di CTU, depositato telematicamente il 02.10.2024.
A seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni, svoltasi in modalità cartolare ex art. 127-ter
c.p.c., con provvedimento del 17.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
2. La qualificazione giuridica della domanda risarcitoria
Appare opportuno, in via preliminare, precisare la corretta qualificazione della domanda attorea, derivandone conseguenze in termini di onere di allegazione e prova e, conseguentemente, specificare a quale titolo di responsabilità sia ascrivibile la condotta del medico e della struttura sanitaria convenuti.
Occorre, in primo luogo, comprendere quale sia il contenuto dell'obbligazione assunta dal
[...]
. Controparte_1
Come è noto, l'accettazione del paziente in una struttura pubblica o privata deputata a fornire assistenza sanitaria ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale trova la sua fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, c.d. contratto di spedalità. La
Cassazione a Sezioni Unite n. 577/2008, nel confermare tale ricostruzione, ha valorizzato la complessità e la peculiarità del legame che si instaura tra struttura e paziente, che è fonte per la struttura non solo di prestazioni lato sensu alberghiere, ma anche di obblighi di messa a disposizione del personale medico ausiliario, del personale paramedico e della fornitura di tutte le attrezzature necessarie.
Ne consegue che la responsabilità della struttura sanitaria nei confronti del paziente ha natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all'inadempimento dell'obbligazione assunta direttamente a proprio carico, nonché ai sensi dell'art. 1228 c.c. all'inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario, quale suo ausiliario necessario, pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato, comunque sussistendo un collegamento tra la prestazione effettuata dal professionista e l'organizzazione aziendale della struttura.
pagina 8 di 34 Non depone in senso contrario la circostanza che il sanitario risulti essere anche di fiducia dello stesso paziente, o comunque dal medesimo scelto (come avvenuto nel caso in esame, in cui la paziente si è rivolta direttamente al dott. il quale, sebbene non dipendente del CP_6 Controparte_1
, ha esercitato la propria attività professionale avvalendosi della struttura, sulla base di uno
[...]
specifico accordo negoziale).
Deve ritenersi, inoltre, pacifico che il dott. - alla luce della specifica allegazione di parte CP_6
attrice e della non contestazione da parte del convenuto - abbia concluso, in relazione all'intervento oggetto di causa, con la paziente un contratto d'opera professionale e dunque l'attività sia Parte_1
stata espletata con riferimento ad uno specifico vincolo negoziale che lega paziente e professionista chirurgo estetico.
Entrambi i convenuti, in conclusione, rispondono a titolo di responsabilità contrattuale.
3. L'an della responsabilità
Quanto alla vicenda oggetto di causa occorre muovere dalle risultanze della CTU medico-legale espletata nel giudizio di TP e successivamente integrata nel presente giudizio con il deposito di un supplemento di CTU.
Risulta dalla documentazione in atti che si sia rivolta al chirurgo estetico dott. Parte_1
per un intervento dalle finalità miste, eminentemente estetiche ma anche Controparte_2
funzionali, ossia per il desiderio di correggere un gibbo sul dorso del naso ma anche una deviazione del setto nasale. Il medico le proponeva una rinosettoplastica (con finalità sia funzionali sia estetiche), omettendo, tuttavia, secondo i CTU, sia di rilasciare una descrizione dettagliata del quadro clinico preoperatorio, sia di raccogliere documentazione fotografica pre-intervento e di prescrivere esami diagnostici fondamentali (TC massiccio facciale, rinomanometria) per un corretto inquadramento delle condizioni cliniche della come invece suggerito dalle buone regole dell'arte. Parte_1
Il 19.01.2015 la paziente veniva ricoverata in day surgery presso il (ex Controparte_1
“Casa di Cura Poggio del Sole”) e sottoposta all'intervento. Il referto operatorio, ritenuto dai consulenti del Tribunale “sommario e poco preciso”, menziona l'asportazione di una “cresta ossea” ma non viene specificato da quale lato né si fa menzione di correzioni sul setto cartilagineo.
In ordine all'intervento, i consulenti d'ufficio hanno evidenziato che “l'atto operatorio durato trenta minuti, descritto in modo sommario e poco preciso senza specificare da quale lato sia stata rimossa la cresta ossea, ha esitato un importante deficit ventilatorio a carico della fossa nasale sinistra. Un danno funzionale a genesi multifattoriale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo,
pagina 9 di 34 all'indebolimento della parete laterale del naso in corrispondenza della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea (pag. 13, CTU).
In particolare, per la valutazione degli esiti funzionali dell'intervento, il collegio peritale ha ritenuto particolarmente significativa la rinomanometria eseguita al nel 2019 (indagine Controparte_7
clinica che i CTU hanno riferito che non fosse allo stato ripetibile). Tale esame ha mostrato un'ostruzione nasale bilaterale che, dopo decongestione, migliora solo a destra (dove il problema, secondo i CTU, è riconducibile alla rinopatia allergica preesistente), ma persiste a sinistra. Il flusso d'aria si normalizza solo quando si solleva manualmente l'ala nasale (test di dilatazione valvolare), evidenziando un difetto strutturale dell'area valvolare (cfr. pag. 14 della CTU).
Nello specifico, sul punto il collegio peritale ha riferito che tale esame “offre spunti importanti per definire la responsabilità professionale e per definire il danno funzionale ed estetico da indennizzare.
La rinomanometria basale documenta una ostruzione nasale bilaterale in ed espiratoria. L'esame eseguito dopo decongestione nasale mostra una normalizzazione della ventilazione della fossa nasale destra il che dimostra come il deficit ventilatorio destro sia dovuto alla rinopatia vasomotoria allergica preesistente all'intervento chirurgico e quindi non ascrivibile alla responsabilità del chirurgo. Al contrario dopo la decongestione la fossa nasale sinistra presenta ancora un deficit significativo della ventilazione di questo lato specie in inspirazione. L'ostruzione scompare quando il test viene ripetuto sollevando l'ala nasale. Ciò dimostra che il flusso inspiratorio provoca una pressione negativa sulla parete laterale del naso che è stata indebolita in corrispondenza della valvola nasale per un eccesso di resezione della porzione prossimale della cartilagine alare durante il tempo di modellamento estetico della piramide per cui si realizza un contatto abnorme con il setto cartilagineo deviato che invece non è stato corretto chirurgicamente. Questo ultimo dato trova conferma nel verbale operatorio dove il chirurgo descrive di aver rimosso una cresta ossea senza specificare da quale lato e non fa alcun cenno alla correzione chirurgica del setto cartilagineo la cui mancata correzione riveste anche una valenza estetica perché comporta la deviazione della piramide nasale verso destra. Ogni intervento di modellamento di riduzione della piramide nasale causa una riduzione percentuale dello spazio ventilatorio complessivo nasale perché per rimuovere il gibbo osteo cartilagineo è indispensabile resecare la porzione prossimale della volta cartilaginea ed ossea. Il successivo riallineamento al centro previa osteotomia basale comporta un avvicinamento delle pareti laterali del naso. In sede di consenso informato tale condizione doveva essere esplicitata alla paziente sempre e in particolare se, come nel caso di specie, è un soggetto allergico quindi con problemi funzionali ventilatori preesistenti” (cfr. pag. 14-15 CTU).
pagina 10 di 34 I consulenti d'ufficio hanno concluso che “Il naso della si presenta eccessivamente affilato Parte_1
ed insellato e ciò dimostra come la resezione condroossea della volta sia stata eccessiva. La rinomanometria evidenzia come dopo la decongestione nasale il flusso aereo della narice destra si normalizzi. Il danno dovuto alla resezione del gibbo non ha avuto quindi conseguenze funzionali sulla ventilazione della fossa nasale destra ed ha quindi solo valenza estetica. A sinistra invece, oltre al danno estetico, coesiste un danno funzionale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo, all'indebolimento della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea” (cfr. pag. 15 della CTU).
Il collegio peritale nominato, quindi, ha riscontrato, nell'operato del professionista convenuto, plurimi profili di non corrispondenza alle regole dell'arte medica.
L'intervento è stato, secondo i CTU, insoddisfacente sia sotto il profilo della funzionalità respiratoria
(peggiorata a sinistra, per non essere stata adeguatamente corretta la deviazione settale), sia sotto il profilo estetico a causa di una asportazione troppo ampia di supporti osteo-cartilaginei, con il risultato che il naso della paziente si presenta “eccessivamente affilato ed insellato” (cfr. pag. 15, CTU).
Tale risultato, secondo i consulenti, è imputabile all'operato del chirurgo e alla mancanza di adeguati accertamenti preoperatori (pag. 17, CTU: “Lo specialista propose un intervento di rinosettoplastica senza rilasciare una certificazione descrittiva di quanto riscontrato, senza prescrivere una TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e senza effettuare fotografie documentative pre operatorie”).
Occorre dare atto che a seguito delle contestazioni mosse dai CTP del dott. alla perizia CP_6
espletata nel procedimento di TP, nel quale il professionista convenuto era rimasto contumace, è stata disposta una integrazione di CTU nel corso presente giudizio.
Infatti, secondo le prospettazioni di parte convenuta e dei suoi CTP: i. non vi sarebbe infossamento della piramide nasale;
ii. non vi sarebbe contatto valvola-setto tale da generare un reale deficit respiratorio;
iii. le cartilagini alari sarebbero simmetriche;
iv. non sussisterebbe la deviazione descritta dai CTU;
v. la paziente avrebbe comunque ottenuto un risultato “armonico e aggraziato”.
I CTU hanno replicato a dette osservazioni documentando, anche con fotografie e misure riportate nel testo dell'elaborato peritale integrativo depositato nel presente giudizio, vari aspetti: i. la deviazione della piramide nasale verso destra;
ii. punta e columella ruotate verso destra;
iii. asimmetria delle narici
(una più stretta e l'altra più ampia); iv. insellamento del dorso osso-cartilagineo (sindrome del “tetto aperto”); v. contatto tra setto nasale deviato e parete laterale (cd. collasso valvolare) all'inspirazione, rilevato anche tramite esame endoscopico che ha mostrato una cresta ossea residua a sinistra e contatto setto-turbinato.
pagina 11 di 34 I consulenti d'ufficio hanno ribadito che, malgrado quella che i CTP descrivono come deviazione settale minima non idonea a provocare deficit funzionali rilevanti, che anche una deviazione ridotta nella zona valvolare anteriore può causare un'importante riduzione del flusso aereo (cfr. pag. 13, supplemento di CTU: “La rinomanometria basale post intervento documenta un'ostruzione nasale bilaterale in- ed espiratoria. L'esame eseguito dopo decongestione nasale mostra una normalizzazione della ventilazione della fossa nasale destra, il che dimostra come il deficit ventilatorio destro sia dovuto alla rinopatia vasomotoria allergica preesistente all'intervento chirurgico e quindi non ascrivibile alla responsabilità del chirurgo. Al contrario, anche dopo la decongestione, la fossa nasale sinistra presenta ancora un deficit significativo della ventilazione specie in inspirazione. L'ostruzione scompare quando il test viene ripetuto sollevando l'ala nasale. Questo dimostra che il flusso inspiratorio provoca una pressione negativa sulla parete laterale del naso in quanto è stata indebolita in corrispondenza della valvola nasale, come sopra illustrato, per cui viene a realizzarsi un contatto abnorme con il setto cartilagineo ancora deviato poiché non corretto adeguatamente”).
Infine, con riferimento alla contestazione delle fonti bibliografiche effettuata dai consulenti del professionista convenuto, che vengono definite come datate, i CTU hanno ribadito che esse in ogni caso costituiscono le basi teoriche e pratiche tuttora valide in chirurgia estetico-funzionale del naso;
sottolineano come le stesse regole di anatomia e di tecnica operatoria siano note da tempo, tanto che vengono citate anche da fonti più recenti che ribadiscono la necessità di tecniche accurate e innesti distanziatori nel rimodellamento della piramide, onde prevenire collassi valvolari o “tetti aperti”.
Con riferimento alle competenze del CTU specialista, otorinolaringoiatra anziché chirurgo estetico, le censure di parte convenuta dott. non appaiono inficiare la validità e l'utilizzabilità CP_6 dell'accertamento peritale eseguito dai CTU, rilevandosi, per un verso, che tale censura è stata sollevata unicamente ex post, ossia all'esito delle operazioni peritali eseguite nel procedimento di TP
(nell'ambito del quale il professionista convenuto era stato regolarmente citato e non si è costituito), e, per altro verso, che dalla lettura del ricorso ex art. 696-bis c.p.c. che ha preceduto l'avvio delle operazioni di CTU emergeva chiaramente che i pregiudizi lamentati dalla parte ricorrente fossero di natura composita, sia estetica che funzionale, sicché appariva corretta l'individuazione dello specialista di riferimento nello specialista otorinolaringoiatra.
Quanto alle contestazioni mosse dalla parte convenuta dott. alle fotografie della paziente CP_6
riportate nel supplemento di CTU, si rileva che sulle stesse il collegio peritale ha preso posizione a pag.
40-41 del supplemento, riferendo che “Riguardo le immagini fotografiche riprese durante l'incontro.
Tali foto sono state scattate senza la necessaria attrezzatura su richiesta esplicita dei CTP. Le obiezioni circa l'angolazione differente nelle due foto erano state avanzate dal Dott. e dal Per_3
pagina 12 di 34 Dott. già in corso della riunione collegiale e accolte dai CTU che hanno pertanto discusso con i Per_4
consulenti attorei l'opzione di fare eseguire alla perizianda le foto da un professionista al quale sono state fornite le istruzioni necessarie ad acquisire la documentazione fotografica della piramide nasale.
I CTP informati non hanno posto alcuna obiezione. Le nuove foto eseguite e le misurazioni relative sono allegate e disponibili”, quindi dando atto della condivisione con i CTP del modus procedendi seguito. Sul punto, il Tribunale prende atto di quanto riferito dal collegio peritale, rilevando che non risultano mosse analoghe censure dalle altre parti in causa. Va altresì evidenziato che l'irregolarità eccepita dalla difesa del dott. non apparirebbe in ogni caso idonea ad integrare una nullità CP_6
nella misura in cui non sono prospettate specifiche doglianze in relazione ad una concreta ed effettiva,
e non solo astratta, lesione del diritto di difesa, posto che si tratta di immagini che pacificamente ritraggono il volto dell'attrice nelle condizioni attuali. Infatti, si rammenta che, per consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, eventuali irritualità procedurali determinano nullità solo ove sia dimostrata una violazione in concreto del diritto di difesa (cfr. Cass. n. 13428/2007 e Cass.
n. 15874/2010 con specifico riferimento alle operazioni di CTU, nonché, più in generale, sulla circostanza che l'eccezione tesa ad evidenziare una irregolarità procedurale necessita della dimostrazione dei suoi concreti effetti lesivi, poiché la doglianza di parte non tutela l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria ma mira ad eliminare il concreto pregiudizio subito dalla parte medesima, cfr. anche Cass. n. 26157/2014, Cass. n. 19759/2017, Cass n. 27419/2021).
Con riferimento alla situazione della paziente preesistente all'intervento praticato dal dott. CP_6 in relazione alla quale la difesa del professionista convenuto ha lamentato l'assenza di allegazione e prova, da parte dell'attrice, delle preesistenze, si rileva che la preesistenza di un inestetismo del naso consistente in un gibbo risulta provata in quanto non contestata ed espressamente ammessa dalla parte convenuta dott. (anche in comparsa conclusionale: cfr. pag. 18 “nel corso della visita CP_6
l'odierno resistente riscontrava non solo l'esistenza di un inestetismo rappresentato da un gibbo, che alterava il profilo del naso, ma anche la presenza di uno sperone cartilagineo all'interno dello stesso
(…)”). La rimozione del gibbo viene espressamente indicata tra le procedure eseguite nel corso dell'intervento chirurgico, dal momento che nella descrizione dell'intervento di settorinoplastica se ne fa espressa menzione (“si asporta il gibbo”).
Le preesistenze di carattere funzionale invece trovano riscontro documentale nell'anamnesi raccolta presso il all'atto del ricovero del 19.01.2015, ove è annotata l'esistenza di Controparte_1
un quadro allergico, sia alimentare che una aeroallergia (pollini), nonché di una “difficoltà respiratoria per presenza di deviazione del setto. Si ricovera per le cure del caso” (cfr. anamnesi pre-operatoria pagina 13 di 34 allegata alla comparsa di costituzione del nel procedimento ex art. 696-bis Controparte_1
c.p.c.).
A tal proposito giova precisare che i CTU, nell'elaborato peritale e nella quantificazione dei postumi medico-legali riscontrati, risultano aver tenuto in adeguata considerazione tale circostanza, non imputando all'operato del professionista convenuto deficit funzionali relativi alla fossa nasale destra.
Ciò lo si evince dalle deduzioni dei CTU relative agli esiti dell'esame rinomanometrico sulla narice di sinistra formulate a pag. 15 della CTU: “La rinomanometria evidenzia come dopo la decongestione nasale il flusso aereo della narice destra si normalizzi. Il danno dovuto alla resezione del gibbo non ha avuto quindi conseguenze funzionali sulla ventilazione della fossa nasale destra ed ha quindi solo valenza estetica. A sinistra invece, oltre al danno estetico, coesiste un danno funzionale da ascriversi alla mancata correzione del setto cartilagineo, all'indebolimento della valvola nasale e alla eccessiva rimozione della volta osteo cartilaginea”; nonché nelle precisazioni formulate nella determinazione del danno funzionale, individuato con riferimento alla sola fossa nasale sinistra: “la percentuale
d'invalidità riconosciuta del 9% per il danno funzionale estetico residuato all'intervento chirurgico effettuato da Dr. è stata individuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida CP_6 per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico edite sotto l'egida della
Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni del 2016. L'importante deficit ventilatorio residuato a carico della fossa nasale sinistra è stato quantificato nella misura del 4% tenuto conto che la stenosi assoluta monolaterale prevede una percentuale d'invalidità da determinarsi in un intervallo di valori compreso tra il 5% e l'8%” (cfr. pag. 31 del supplemento di CTU).
Va inoltre evidenziato, come si desume dall'esame della CTU, che la carenza di documentazione sulla situazione preesistente della paziente eccepita dalla parte convenuta dott. sia ascrivibile ad CP_6
una non corretta condotta preoperatoria tenuta dal medesimo professionista convenuto.
Il collegio peritale, infatti, ha riferito che “Lo specialista propose un intervento di rinosettoplastica senza rilasciare una certificazione descrittiva di quanto riscontrato, senza prescrivere una TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e senza effettuare fotografie documentative pre operatorie” (cfr. pag. 17 della CTU), e che “In cartella clinica non è riportata l'obiettività ORL all'ingresso in reparto ma si legge solo, nella lettera di dimissione, che la p. accusava “difficoltà alla respirazione nasale per la deviazione del setto”. Nel verbale operatorio l'intervento è descritto in modo sommario e poco preciso” (cfr pag. 18 CTU).
I consulenti d'ufficio a tal proposito si esprimono in termini ancor più specifici nel supplemento di indagine depositato: “Il fatto che tali rilievi come scrive il Dr. “ appaiano carenti di un Per_3
confronto preoperatorio " è solo per una responsabilità del chirurgo operatore che non ha rilasciato
pagina 14 di 34 alcuna certificazione descrittiva di quanto riscontrato pre operatoriamente, non ha prescritto una
TAC, tecnica di diagnostica per immagini gold standard nella valutazione delle cavità rinosinusali, e non ha documentato con fotografie la situazione pre operatoria” (cfr. pag. 10-11 supplemento CTU).
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità sulle conseguenze della riscontrata incompletezza della cartella clinica, che si risolvono a favore del danneggiato quando tale incompletezza, in presenza di una condotta del sanitario astrattamente idonea a cagionare il danno, impedisca l'accertamento del nesso eziologico. Secondo Cass. n. 16737/2024, infatti, “L'incompletezza della cartella ha ricadute, cioè, quando va a innestarsi in un contesto specifico che è proprio la fonte della sua rilevanza;
la conformazione della condotta del sanitario nel senso di astratta idoneità alla causazione dell'evento dannoso è logicamente il primo elemento da vagliare, mentre soltanto se, al contrario, la condotta del sanitario fosse astrattamente ovvero assolutamente inidonea a causarlo, non occorrerebbe alcuna ulteriore ricostruzione fattuale. Entro i rigorosi limiti citati, la valenza dell'incompletezza della cartella, attraverso il mezzo presuntivo che integra il riflesso del principio della vicinanza probatoria, si risolve coerentemente a favore di chi deduce di essere stato danneggiato, giacché, diversamente, la stessa verrebbe a giovare proprio a colui che, rimanendo inadempiente rispetto al proprio obbligo di diligenza, ha determinato quella lacuna, che, diversamente opinando impedirebbe di accertare la sua responsabilità (Cass., 18 settembre 2009 n. 20101 sottolinea che «il medico ha l'obbligo di controllare la competenza e l'esattezza delle cartelle cliniche e dei relativi referti allegati, la cui violazione comporta la configurazione di un difetto di diligenza rispetto alla previsione generale contenuta nell'art. 1176, secondo comma, cod. civ. e, quindi, un inesatto adempimento della sua corrispondente prestazione professionale»: conf., ad es., Cass., 26 gennaio
2010 n. 1538 e Cass., 5 luglio 2004 n. 12273).
Tutto quanto sopra considerato, alla luce di quanto emerso dalla CTU esperita nel procedimento di
TP nonché dal supplemento di CTU, le domande dispiegate dall'attrice risultano parzialmente fondate e possono essere accolte nei limiti e per le motivazioni che seguono, risultando provata la responsabilità professionale sanitaria ascritta alla struttura e al medico convenuti, essendo dimostrata, per quanto emerso dagli atti, la sussistenza di danni riconducibili ad una non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico praticato sulla paziente.
4. Il consenso informato
Quanto all'adempimento da parte dei convenuti del dovere di corretta informazione e acquisizione di un consapevole consenso informato della paziente che, secondo la prospettazione attorea, non sarebbe stata adeguatamente informata dei possibili esiti infausti dell'intervento, i consulenti nominati hanno pagina 15 di 34 rilevato la sussistenza di alcune mancanze, evidenziando, in particolare, che “Ogni intervento di modellamento di riduzione della piramide nasale causa una riduzione percentuale dello spazio ventilatorio complessivo nasale perché per rimuovere il gibbo osteo cartilagineo è indispensabile resecare la porzione prossimale della volta cartilaginea ed ossea. Il successivo riallineamento al centro previa osteotomia basale comporta un avvicinamento delle pareti laterali del naso. In sede di consenso informato tale condizione doveva essere esplicitata alla paziente sempre e in particolare se, come nel caso di specie, è un soggetto allergico quindi con problemi funzionali ventilatori preesistenti.” (cfr. pag. 15 della CTU).
In altri termini, ciò che emerge dall'elaborato peritale è che non vi sia riscontro documentale del fatto che la paziente sia stata adeguatamente informata sulle possibili complicanze derivanti dall'intervento chirurgico e che il consenso alla prestazione sanitaria sia stato raccolto con un modulo prestampato generico (cfr. Cass. n. 31026/2023: “In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, al fine di permettere al paziente l'espressione di un consenso informato al trattamento sanitario, il medico deve fornire informazioni dettagliate in merito alla natura, portata ed estensione dell'intervento, dei suoi rischi, dei risultati conseguibili e delle possibili conseguenze negative, che ben possono essere contenute in un modulo prestampato, la cui idoneità, ai fini della completezza ed effettività del consenso, va, invece, esclusa ove il contenuto del modulo sia generico”).
Ciò, tuttavia, non consente di ritenere provato ex se un danno risarcibile, trattandosi di aspetti che attengono alla prova del danno-evento, ma non anche del danno-conseguenza, la cui sussistenza va parimenti riscontrata a fini risarcitori, non potendosi confondere la lesione del diritto con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano.
Come affermato dalla Suprema Corte, deve “riconoscersi alla omissione informativa una astratta capacità plurioffensiva, in quanto potenzialmente idonea a ledere distinti interessi sostanziali, rispettivamente, il diritto alla autodeterminazione ed il diritto alla salute – entrambi, quindi, suscettibili di reintegrazione risarcitoria, laddove sia fornita la prova che dalla lesione di ciascuno di tali diritti siano derivate specifiche conseguenze dannose” (cfr. Cass. n. 28985/2019).
Pertanto, “La violazione, da parte del medico, del dovere di informare il paziente, può causare due diversi tipi di danni: a) un danno alla salute, quando sia ragionevole ritenere che il paziente – sul quale grava il relativo onere probatorio – se correttamente informato, avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento (onde non subirne le conseguenze invalidanti); b) un danno da lesione del diritto all'autodeterminazione, predicabile se, a causa del deficit informativo, il paziente abbia subito un pregiudizio, patrimoniale oppure non patrimoniale (ed, in tale ultimo caso, di apprezzabile gravità), diverso dalla lesione del diritto alla salute” (così Cass. n. 28985/2019).
pagina 16 di 34 Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato la violazione, da parte dei convenuti, dell'obbligo di fornire alla paziente una puntuale e completa informazione nell'acquisizione del consenso al trattamento sanitario come determinante un pregiudizio non alla sua salute bensì alla sua autodeterminazione, del quale ha richiesto ristoro in via equitativa (cfr. pag. 27 ricorso ex art. 702-bis c.p.c.).
Va precisato che l'inadempimento dell'obbligo di acquisire il consenso informato del paziente assume diversa rilevanza causale a seconda che sia dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione o la lesione del diritto alla salute posto che se, nel primo caso, l'omessa o insufficiente informazione preventiva evidenzia ex se una relazione causale diretta con la compromissione dell'interesse all'autonoma valutazione dei rischi e dei benefici del trattamento sanitario, nel secondo, invece,
l'incidenza eziologica del deficit informativo sul risultato pregiudizievole dell'atto terapeutico correttamente eseguito dipende dall'opzione che il paziente avrebbe esercitato se fosse stato adeguatamente informato ed è configurabile soltanto in caso di presunto dissenso, con la conseguenza che l'allegazione dei fatti dimostrativi di tale scelta costituisce parte integrante dell'onere della prova - gravante sul danneggiato - del nesso eziologico tra inadempimento ed evento dannoso.
Ciò non esclude comunque che, anche qualora venga dedotta la violazione del diritto all'autodeterminazione, sia indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, di apprezzabile gravità, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito, dovendosi negare un danno in re ipsa (cfr. in tal senso Cass. civ. Ord. n. 24471/2020).
Occorre infatti evidenziare che “anche nel caso in cui venga allegata la violazione del diritto all'autodeterminazione, l'onere allegatorio del danneggiato non può ritenersi esaurito, in quanto escluso qualsiasi esonero fondato sul danno “in re ipsa” (non essendo dato confondere la lesione del diritto, con le conseguenze pregiudizievoli che in concreto da esso derivano), è indispensabile allegare specificamente quali altri pregiudizi, diversi dal danno alla salute eventualmente derivato, il danneggiato abbia subito” (cfr. Cass. n. 24471/2020).
Ne consegue che, in relazione alla non corretta informazione della paziente in ordine alle possibili conseguenze derivanti dall'intervento chirurgico di rinoplastica, non può riconoscersi il ristoro di alcun pregiudizio derivante dalla allegata violazione del diritto all'autodeterminazione della paziente, non avendo la ricorrente specificamente dimostrato quale danno-conseguenza, di apprezzabile gravità, sia derivato dalla suddetta violazione, allegando unicamente il danno-evento.
5. La risoluzione contrattuale e la domanda restitutoria
L'attrice ha chiesto specificamente la risoluzione del rapporto negoziale intervenuto con entrambe le parti convenute in relazione all'intervento chirurgico in questione.
pagina 17 di 34 Come noto la valutazione oggettiva della gravità dell'inadempimento che legittima la risoluzione contrattuale ai sensi del combinato disposto degli artt. 1453 e 1455 c.c. va commisurata all'interesse della parte adempiente alla regolare esecuzione del contratto. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “in tema di risoluzione per inadempimento, il giudice, per valutarne la gravità, deve tener conto di un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale” (cfr. Cass. Civ. n. 22346/2014).
Con riferimento alla domanda di risoluzione per inadempimento del contratto intercorso tra paziente e struttura e medico convenuti, la Corte di Cassazione ha precisato che “Questa Corte ha già più volte evidenziato – e qui va ribadito – che lo scioglimento del contratto per inadempimento – salvo che la risoluzione operi di diritto – consegue ad una pronuncia costitutiva, che presuppone da parte del giudice la valutazione della non scarsa importanza dell'inadempimento stesso, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte. Tale valutazione viene operata alla stregua di un duplice criterio, applicandosi in primo luogo un parametro oggettivo, attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente), sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;
l'indagine va poi completata mediante la considerazione di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuare il giudizio di gravità, nonostante la rilevanza della prestazione mancata o ritardata” (cfr. Cass., sent. n. 8220/2021).
Occorre, pertanto, ai fini della valutazione della gravità dell'inadempimento e delle relative conseguenze sulla risoluzione del contratto, che l'inadempimento venga considerato nell'economia complessiva del rapporto, ed in relazione alle specifiche peculiarità dello stesso.
Nel caso di specie, la prestazione oggetto del rapporto contrattuale che lega la parte attrice ai convenuti risultava avere funzione sia estetica che funzionale. Pertanto, il mancato raggiungimento di un risultato esteticamente apprezzabile ed il peggioramento della funzione respiratoria, come accertato dai CTU, all'esito dell'intervento eseguito dal professionista presso la struttura sanitaria convenuta, appare particolarmente rilevante nel determinare un disequilibrio del sinallagma contrattuale, e si palesa di pagina 18 di 34 importanza tale da giustificare la risoluzione negoziale ex art. 1455 c.c., poiché la prestazione resa ha comportato effetti del tutto opposti a quelli per conseguire i quali il rapporto negoziale è sorto.
Pertanto, può trovare accoglimento la domanda tesa ad ottenere la risoluzione del rapporto negoziale che lega l'attrice e la struttura ed il medico convenuti, ex art. 1455 c.c.
La struttura sanitaria convenuta deve, di conseguenza, essere condannata alla restituzione all'attrice del corrispettivo percepito per l'esecuzione dell'intervento effettuato in data 19.01.2015 pari ad € 3.000,00
(cfr. doc. n. 11, parte attrice) e che il non nega di aver regolarmente ricevuto. Su tale Controparte_1
somma decorrono anche gli interessi al saggio legale, determinati, come sarà meglio argomentato al par. 6, al tasso di cui all'art. 1284, co. 1, c.c. dal momento dell'esborso alla domanda giudiziale, ossia al deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, e al tasso di cui all'art. 1284, co. 4, c.c. da tale momento fino all'effettivo saldo.
Non può al contrario essere accolta la domanda di restituzione della somma di € 2.000,00 che l'attrice assume di aver versato al professionista convenuto, dott. non essendo stato provato CP_6
l'esborso della suddetta somma. Sul punto, l'interrogatorio formale del dott. espletato CP_6 all'udienza del 18.09.2024, non ha fornito supporto probatorio alle asserzioni della parte attrice, restituendo esito negativo, dal momento che il professionista convenuto ha negato la veridicità della circostanza indicata nel capitolo di interrogatorio formale esperito. Il convenuto ha invece documentato che i corrispettivi per le prestazioni eseguite venivano a lui corrisposti direttamente dalla clinica, allegando il contratto stipulato con la Casa di Cura Poggio del Sole (oggi ) e Controparte_1
la fattura relativa al compenso per gli interventi eseguiti tra il gennaio ed il giugno 2015, in cui rientrava anche quello a cui si era sottoposta (cfr. doc. n. 4 comparsa Parte_1
. CP_6
6. Sui danni risarcibili e il quantum risarcitorio
Quanto alla liquidazione dei danni risarcibili la CTU ha accertato che “l'intervento chirurgico di rinosettoplastica cui la ricorrente è stata sottoposta nel 2015 presso il ha Controparte_1
avuto un documentato effetto negativo sia dal punto di vista funzionale che estetico, concretizzando un danno biologico permanente stimabile nella misura del 9% (nove per cento) in cui si ricomprendono sia gli effetti funzionali (non corretti, anzi accentuati) che inestetici residuati” (pag. 20, CTU), chiarendo, in sede di integrazione, che “Il naso della ricorrente si presenta eccessivamente affilato ed insellato, la piramide nasale è deviata verso destra, la punta è asimmetrica (il dome sinistro è più globoso di quello controlaterale ed è slivellato verso l'alto), non risulta sia stata corretta la deviazione osteocartilaginea del setto” (pag. 28, supplemento di CTU).
pagina 19 di 34 Inoltre, a chiarimento sulle osservazioni critiche del CTP del dott. che avevano prospettato CP_6 una sovrastima del danno, il collegio peritale ha precisato che: “la percentuale d'invalidità riconosciuta del 9% per il danno funzionale estetico residuato all'intervento chirurgico effettuato da Dr. CP_6
è stata individuata sulla base delle indicazioni fornite dalle Linee Guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico edite sotto l'egida della Società Italiana di Medicina
Legale e delle Assicurazioni del 2016. L'importante deficit ventilatorio residuato a carico della fossa nasale sinistra è stato quantificato nella misura del 4% tenuto conto che la stenosi assoluta monolaterale prevede una percentuale d'invalidità da determinarsi in un intervallo di valori compreso tra il 5% e l'8%. Per quanto attiene alla menomazione estetica tutti i baremes individuano 6 classi di crescente gravità con fasce valutative piuttosto ampie all'interno delle quali l'indicazione percentuale viene modulata sull'entità del pregiudizio estetico. Nella fattispecie si è ritenuto di riconoscere una percentuale d'invalidità del 5% con riferimento al valore massimo previsto dalla fascia percentuale della prima classe nella quale riteniamo che per caratteristiche vadano ricompresi gli esiti estetici di attuale apprezzamento”.
Le valutazioni medico legali di stima dei postumi permanenti riscontrati dal collegio peritale vengono fatte proprie dal Tribunale, in quanto appaiono frutto di una analisi congruamente motivata, basata su riferimenti oggettivi.
In merito alla quantificazione dei danni, deve trovare applicazione l'art. 3 co. 3 L. n. 189/2012 a mente del quale “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui al D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, artt. 138 e 139 eventualmente integrate con la procedura di cui al comma i del predetto art. 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Pertanto, trovando applicazione ratione temporis la predetta norma (essendosi il danno verificato nel
2015), il danno non patrimoniale riscontrato, contenuto nei limiti delle c.d. lesioni micropermanenti, deve essere liquidato facendo riferimento ai criteri normativi fissati dall'art. 139 del codice delle assicurazioni (cfr. Cass. Civ. n. 13881/2020).
Pertanto, tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (19 anni al momento dell'intervento), della percentuale di invalidità permanente pari al 9% (non essendo stata riconosciuta una inabilità temporanea), e tenuto conto del valore del punto base, aggiornato alle più recenti tabelle disponibili (D.M. 16/07/2024, G.U. Serie Generale n. 173 del 25/07/2024), pari ad € 947,30, si ottiene una somma totale, risarcibile a titolo di danno biologico permanente, pari ad € 18.726,70.
pagina 20 di 34 Tale somma è da ritenersi già rivalutata all'attualità in considerazione dell'applicazione di tabelle aggiornate per la determinazione del punto base.
Non si ritengono integrati i presupposti di legge per applicare, su tale somma, gli ulteriori aumenti di cui al comma 3 dell'art. 139 del codice delle assicurazioni, in ragione delle seguenti motivazioni.
La norma in questione consente un aumento della liquidazione derivante dall'applicazione dei parametri utilizzabili per la liquidazione del danno biologico ad una duplice, alternativa, condizione: a) incidenza “in maniera rilevante” della menomazione micropermanente accertata su specifici aspetti dinamico-relazionali “documentati e obiettivamente accertati”, b) incidenza della menomazione micropermanente sulla sfera psico-fisica del danneggiato che cagioni al medesimo una sofferenza “di particolare intensità” (cfr. il tenore letterale della norma – con enfasi aggiunta: “Qualora la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbia causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondo quanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essere aumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 per cento. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche”). Da ciò si desume che le conseguenze ulteriori rispetto al pregiudizio alla salute derivante da lesioni di lieve entità (c.d. micropermanenti) sono suscettibili di autonomo ristoro, che si esplica in una maggiorazione della liquidazione del pregiudizio biologico, solo qualora superino una soglia di peculiare intensità e rilevanza, da valutarsi nel concreto.
Le conseguenze correlate al pregiudizio biologico subito che si estrinsecano negli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato e nella sofferenza soggettiva che possono ordinariamente attendersi in soggetti che subiscano un pregiudizio alla salute c.d. micropermanente non appaiono, dunque, di regola, suscettibili di autonomo apprezzamento in termini di liquidazione, con incremento delle somme già riconosciute per il ristoro del pregiudizio biologico.
Ciò in quanto l'art. 139, co. 3, del codice delle assicurazioni, nello specificare che l'aumento della liquidazione ivi regolato può essere riconosciuto in presenza di conseguenze dinamico-relazionali che siano “rilevanti”, oltre che documentate e oggettivamente accertate, nonché di sofferenze psico-fisiche
“di particolare intensità” appare richiedere, in ragione della limitata entità dei postumi medico-legali riconosciuti, ai fini della liquidazione, un più rigoroso accertamento della serietà e della peculiarità degli effetti dannosi ulteriori rispetto al pregiudizio alla salute riscontrati dal danneggiato.
Tale esegesi appare suffragata anche da alcune recenti pronunce della giurisprudenza di legittimità, ove
è stato espresso il principio per cui, in caso di lesioni c.d. micropermanenti, nella liquidazione del pagina 21 di 34 pregiudizio biologico restano assorbite anche le plausibili conseguenze di carattere morale, salva una rigorosa prova contraria (cfr. Cass. n. 5547/2024 e Cass. n. 6444/2023).
In particolare, secondo Cass. n. 5547/2024, “(…) la possibilità di invocare il valore rappresentativo della lesione psico-fisica (in sé considerata come danno biologico) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legittimare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale (v. Cass. 10/11/2020, n. 25164), dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termini quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispetto alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di modesta entità ad assorbire, secondo un criterio di normalità (e sempre salva la prova contraria), tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale (così, del tutto condivisibilmente, in motivazione, Cass. n. 6444 del 2023, cit.). Da tanto segue la ragionevole affermazione del principio declinabile sul piano probatorio secondo cui, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità (come avvenuto nel caso di specie), corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale (Cass. n. 6444 del 2023, cit.)”.
Non può riconoscersi, quindi, alcun margine di incremento nella liquidazione del pregiudizio biologico subìto dall'attrice, in quanto non appare provato che il danno subìto abbia determinato conseguenze ulteriori, sia in termini dinamico-relazionali che di sofferenza soggettiva, rispetto all'id quod plerumque accidit, ossia che i danni lamentati abbiano inciso negativamente nella vita quotidiana del soggetto leso o cagionato una sofferenza soggettiva in misura superiore rispetto agli ordinari effetti di un pregiudizio della stessa tipologia ed intensità sofferto da persone della medesima età del danneggiato.
Ciò non emerge né dalle allegazioni di parte attrice né dalle testimonianze rese all'udienza del
18.09.2024 in cui i testi, genitori dell'attrice, riferiscono che la stessa deve dormire in posizione rialzata e che a causa dei deficit respiratori abbia difficoltà nel praticare attività sportive, poiché tali conseguenze appaiono ordinarie e non del tutto peculiari, tali da giustificare un incremento risarcitorio rispetto a quanto già riconosciuto e liquidato.
pagina 22 di 34 Quanto ai danni patrimoniali può essere riconosciuto il risarcimento delle spese mediche documentate e già sostenute dalla attrice pari ad € 3.969,00 e che i consulenti del Tribunale hanno ritenuto pertinenti e congrue.
Per quanto concerne le spese da sostenersi in futuro, si deve dare seguito al condivisibile orientamento secondo cui le spese mediche dovute per trattamenti cui il danneggiato debba ragionevolmente sottoporsi in futuro al fine di eliminare o elidere le conseguenze dai danni riportati, quando l'accertamento (come nel caso di specie) sia suffragato da criteri scientifici, costituiscono posta di danno risarcibile (cfr. in tal senso Cass. Civ. n. 10616/2012: “La circostanza che l'infortunato non abbia, fino a questo momento, ritenuto di sottoporsi a un intervento riparatore è del tutto neutra ai fini del riconoscimento degli esborsi necessari alla sua esecuzione, quale pregiudizio patrimoniale futuro
(confr. Cass. civ. 21 gennaio 2006, n. 1215), rilevante essendo solo, per quanto qui interessa, la non ipotizzabilità, in assoluto, che l'eliminazione o anche solo la riduzione della cicatrice possa avvenire a costo zero. A ciò aggiungasi che gli incerti esiti e la difficoltà dell'intervento sono elementi che, lungi dall'elidere il diritto al ristoro del danno emergente costituito dalle spese mediche non ancora sostenute, possono semmai incidere, in una valutazione a carattere necessariamente equitativo, sulla quantificazione della relativa posta, che andrà liquidata tenendo conto dei prezzi normalmente praticati da centri altamente specializzati”).
Per quanto concerne l'odierna fattispecie, i CTU hanno specificato tanto in sede di TP che nella successiva integrazione che “Ove la ricorrente decidesse di affrontare un percorso correttivo
l'intervento dovrebbe essere affidato ad uno specialista particolarmente esperto. Difficile è prospettare in termini percentualmente attendibili il concreto “miglioramento” che potrebbe essere conseguito”
(cfr. pagg. 20 e 21, CTU e pagg. 31 e 33, supplemento di CTU).
A ciò consegue, anche alla luce delle indicazioni ermeneutiche della Corte di Cassazione, rispetto alle quali non sussistono ragioni per discostarsi, che la domanda di parte attrice merita accoglimento, trattandosi di un esborso causalmente collegato al danno iatrogeno residuato alla e che la Parte_1
danneggiata, dunque, dovrà sostenere in futuro per cercare di porre rimedio al pregiudizio riscontrato.
Sulla scorta della quantificazione dei consulenti occorre dunque riconoscere anche il diritto di parte attrice alla corresponsione della somma di € 10.000,00, pari cioè alla spesa riconosciuta dal collegio peritale come congrua e necessaria per un nuovo intervento teso a migliorare la funzionalità e l'estetica del naso di parte attrice.
Consegue a quanto precede che il danno deve essere liquidato nella sua intera estensione nella somma pari ad € 32.695,70 (€ 18.726,70 + € 10.000,00 + € 3.969,00).
Su tale ultima somma decorrono gli interessi al tasso legale dalla data dell'intervento al saldo.
pagina 23 di 34 A tal proposito va evidenziato che può essere accolta, facendo applicazione dell'orientamento espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, la domanda di parte attrice tesa ad ottenere la determinazione del tasso di interesse maggiorato ex art. 1284, co. 4, c.c. con decorrenza dalla domanda giudiziale (momento che coincide con il deposito del ricorso che ha introdotto il presente giudizio di merito, non potendosi ravvisare nel procedimento di accertamento tecnico preventivo la formulazione di una domanda giudiziale bensì solo la richiesta di ammissione di un mezzo istruttorio finalizzato alla composizione della lite) fino all'esborso effettivo. Infatti, sul punto Cass. n. 61/2023 ha precisato che
“la disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., individu[a] il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento. Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni”.
7. Le spese di CTU e quelle del procedimento ex art. 696-bis c.p.c.
Per quanto attiene alle voci di danno consistenti nel ristoro delle spese sostenute in relazione al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021, si osserva quanto segue, dovendosi operare una distinzione tra le spese relative agli onorari liquidati al collegio peritale nominato, e quelle relative alle spese di assistenza legale e di consulenza di parte relative alla predetta fase ex art. 696-bis c.p.c.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel procedimento di accertamento tecnico preventivo il giudice non può procedere alla liquidazione delle spese di lite, poiché si tratta di strumento intrinsecamente finalizzato alla conciliazione, dovendo unicamente disporre la liquidazione dei compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio nominato, da porsi in pagina 24 di 34 ogni caso a carico della parte che ha promosso il procedimento di accertamento tecnico preventivo (cfr.
Cass., Ord. n. 26573 del 22/10/2018: “In tema di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, per effetto del combinato disposto degli artt. 669 septies, comma 2, e 669 quaterdecies c.p.c., il giudice può procedere alla liquidazione delle spese processuali (a carico della parte ricorrente) solamente nei casi in cui dichiari la propria incompetenza o l'inammissibilità del ricorso oppure lo rigetti senza procedere all'espletamento del mezzo istruttorio richiesto. Qualora, viceversa, dia corso alla consulenza preventiva, il giudice non ha il potere di statuire sulle spese”).
Quanto alle spese poste a carico della parte richiedente a seguito della conclusione del procedimento di
TP, e cioè i compensi dei CTU nominati (ovvero le uniche spese che il giudice del procedimento ex art. 696-bis c.p.c. può concretamente liquidare), la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Le spese dell'accertamento tecnico preventivo "ante causam" devono essere poste, a conclusione della procedura, a carico della parte richiedente, in virtù dell'onere di anticipazione e del principio di causalità, e devono essere prese in considerazione, nell'eventuale successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, da regolare in base agli ordinari criteri di cui agli artt. 91 e 92 c.p.c.” (cfr. Cass. Civ.
Ord. n. 9735/2020).
Le spese di CTU liquidate nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., dunque, possono essere considerate, nel successivo giudizio di merito, come spese giudiziali, regolate sulla base degli artt. 91 e 92 c.p.c.
Nel caso di specie, pertanto, stante la riconosciuta fondatezza della domanda risarcitoria nei confronti delle parti convenute, le spese di CTU relative al procedimento di TP, già liquidate con decreto del
25.02.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021, nonché quelle relative al supplemento di CTU vanno poste definitivamente a carico delle parti convenute, in solido tra di loro, come da dispositivo, con conseguente rimborso in favore dell'attrice delle spese a tale titolo sostenute.
Quanto alle spese di assistenza legale nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., si richiama l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale, in detta fase precontenziosa” (cfr. Cass. n. 30854/2023, ma anche Cass. n. 15640/2024, Cass. n.
34540/2024).
Tali spese, pertanto, costituiscono autonome voci di danno emergente delle quali è possibile ottenere il ristoro solo nei limiti di quanto domandato e provato.
Nel caso in esame, non può essere riconosciuto il ristoro delle somme domandate per spese di assistenza legale nel corso del procedimento ex art. 696-bis c.p.c., in quanto si rileva che la fattura n.
02/2023 del 07.01.2023 dell'avv. depositata in atti risulta intestata a soggetto diverso dalla CP_8
pagina 25 di 34 ricorrente, ossia , e pertanto non consente di ritenere dimostrato il pregiudizio Controparte_4 patrimoniale lamentato direttamente dall'attrice.
Parte attrice, invece, ha diritto a vedersi rimborsate, in quanto provate, le spese di CTP relative sia al presente procedimento che a quello di TP, ed in particolare:
i. la fattura n. 35/12 del 03.05.2022 relativa all'onorario del dott. , CTP di parte Persona_5 attrice, pari ad € 3.660,00 alla quale è stata allegata la relativa ricevuta di pagamento (doc. n. 16,
; Parte_1
ii. la fattura n. 4362 dell'11.04.2022 relativa all'onorario del dott. , CTP di Persona_6 parte attrice, pari ad € 1.830,00 alla quale è stata allegata la relativa ricevuta di pagamento (doc. n. 17,
; Parte_1
iii. la fattura n. 6457 del 19.06.2023 relativa all'onorario del dott. , CTP di Persona_6 parte attrice, pari ad € 1.830,00 in relazione alle prestazioni espletate per il supplemento di relazione riguardante le contestazioni tecniche mosse all'elaborato peritale nel presente procedimento.
Possono altresì essere riconosciuti gli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c., pari ad € 379,50 + 27,00.
Pertanto occorrerà aggiungere al rimborso per le spese di CTU anche l'importo complessivo di €
7.726,50 per esborsi per CTP nonché contributo e bollo relativi al procedimento ex art. 696-bis c.p.c. oltre interessi al tasso legale ex art. 1284, co. 1, c.c. dall'esborso alla domanda giudiziale ed ex art. 1284, co. 4, dalla domanda giudiziale al saldo. Tale somma si aggiunge all'importo di € 32.695,70 determinato nel paragrafo precedente, per un totale complessivo di € 40.422,20.
8. La domanda trasversale del nei confronti del dott. Controparte_1 CP_6
Occorre ora verificare in che misura gli oneri economici correlati al suddetto risarcimento debbano gravare sulle parti.
In primo luogo, occorre soffermarsi sulla domanda trasversale dispiegata dal Controparte_1
nei confronti del dott.
[...] CP_6
Entrambi i convenuti hanno versato in atti il “contratto d'opera intellettuale” stipulato tra il
[...]
ed il dott. (doc. n. 1, e doc. n. 3, , Controparte_1 CP_6 Controparte_1 CP_6
da cui si evince che tra il medico e la struttura sanitaria non sia stato instaurato un rapporto di lavoro subordinato;
nello stesso contratto, tuttavia, è previsto (in particolare all'art. 1, rubricato “Oggetto del contratto” e all'art. 2 , rubricato “Modalità di esecuzione del contratto”) che l'operato del medico si debba svolgere nel contesto dei servizi resi dalla struttura, in quanto “Il Medico si impegna ad effettuare, in regime libero professionale, all'interno della , gli interventi chirurgici della CP_9
pagina 26 di 34 propria specialità” e “Il Medico nello svolgimento nel proprio incarico, ove necessario, dovrà utilizzare le attrezzature elettromedicali di proprietà della , nonché il materiale per l'intervento, CP_9 compreso quello protesico, fornito dalla medesima previa richiesta da parte del Medico”. CP_9
Ciò premesso, come affermato dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alle fattispecie, come quella in esame, verificatesi anteriormente all'entrata in vigore della L. n. 24/2017 I- (l'intervento oggetto di causa, infatti, è stato eseguito il 09.01.2015), “che non prevede, peraltro, effetti retroattivi” il danno da malpractice viene ripartito tra struttura e sanitario, anche in ipotesi di colpa esclusiva di quest'ultimo, salvo i casi del tutto eccezionali ed imprevedibili di devianza dal programma di tutela della salute condiviso tra medico e struttura, ossia in ipotesi di “responsabilità del medico intesa come grave, ma anche straordinaria, soggettivamente imprevedibile e oggettivamente improbabile
“malpractice” (cfr. Cass. n. 28987/2019).
Tale ricostruzione trova fondamento nelle disposizioni di cui agli articoli 1298 e 2055 c.c., in virtù dei quali il condebitore in solido che adempia all'intera obbligazione vanta il diritto di rivalersi, con lo strumento del regresso, sugli altri corresponsabili, secondo la misura della rispettiva responsabilità.
Infatti il medico opera pur sempre nel contesto dei servizi resi dalla struttura presso cui svolge l'attività, per cui la sua condotta negligente non può essere agevolmente “isolata” dal più ampio complesso delle scelte organizzative, di politica sanitaria e di realizzazione dei servizi operati dalla struttura di cui il medico è parte integrante, mentre l'articolo 1228 c.c. fonda l'imputazione al debitore dei fatti generativi di responsabilità commessi dai suoi ausiliari sulla libera opzione del titolare dell'obbligazione di decidere come provvedere all'adempimento, accettando il rischio connesso alla modalità scelta.
Come chiarito dalla Corte di Cassazione, “in tema di responsabilità medica, nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, la responsabilità della struttura sanitaria, integra, ai sensi dell'art.1228 c.c., una fattispecie di responsabilità diretta per fatto proprio, fondata sull'elemento soggettivo dell'ausiliario, la quale trova fondamento nell'assunzione del rischio per i danni che al creditore possono derivare dall'utilizzazione di terzi nell'adempimento della propria obbligazione contrattuale, e che deve essere distinta dalla responsabilità indiretta per fatto altrui, di natura oggettiva, in base alla quale
l'imprenditore risponde, per i fatti dei propri dipendenti, a norma dell'art.2049 c.c.; pertanto, nel rapporto interno tra la struttura e il medico, la responsabilità per i danni cagionati da colpa esclusiva di quest'ultimo deve essere ripartita in misura paritaria secondo il criterio presuntivo degli artt. 1298, comma 2, e 2055, comma 3, c.c., atteso che, diversamente opinando, la concessione di un diritto di regresso integrale ridurrebbe il rischio di impresa, assunto dalla struttura, al solo rischio di insolvibilità del medico convenuto con l'azione di rivalsa, e salvo che, nel relativo giudizio, la struttura
pagina 27 di 34 dimostri, oltre alla colpa esclusiva del medico rispetto allo specifico evento di danno sofferto dal paziente, da un lato, la derivazione causale di quell'evento da una condotta del sanitario del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi di spedalità e, dall'altro, l'evidenza di un difetto di correlate trascuratezze, da parte sua, nell'adempimento del relativo contratto, comprensive di omissioni di controlli atti ad evitare rischi dei propri incaricati” (cfr. Cass. n.
29001/2021).
Premessi tali principi generali, nella fattispecie in esame occorre tuttavia evidenziare che vi è una specifica pattuizione negoziale, contenuta nel contratto stipulato tra il ed il Controparte_1
dott. con cui il professionista riconosce alla struttura il diritto ad essere tenuta integralmente CP_6
indenne dalle conseguenze economiche risarcitorie correlate all'operato professionale svolto nella clinica.
Infatti, all'art. 3, co. 1 lett. c) del contratto, che enuncia gli “obblighi del medico”, viene pattuito l'obbligo del professionista di consegnare e mantenere, per tutta la durata del rapporto con la clinica, una polizza RCT per l'attività chirurgica e professionale svolta;
tuttavia, la clausola contiene anche la pattuizione di una integrale manleva in favore della struttura sanitaria: è infatti pattuito che “Il Medico dichiara, comunque, di rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile”. CP_9
Pertanto, nel caso di specie, non occorre fare applicazione, ai fini del riconoscimento del diritto del di ottenere un integrale regresso di quanto eventualmente versato a parte Controparte_1 attrice in adempimento dell'obbligazione risarcitoria gravante in solido tra medico e struttura, ex artt.
1298 e 2055 c.c., dei principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la struttura sanitaria, per superare la presunzione di pari responsabilità, è gravata dell'onere di provare non solo la propria condotta immune da inadempimenti, ma anche la colpa esclusiva del medico e la contrarietà e significativa devianza della sua condotta all'obbligazione assunta dalla struttura sanitaria (cfr. Cass. n.
28987/2019: “Per ritenere superata la presunzione di divisione paritaria "pro quota" dell'obbligazione solidale evincibile, quale principio generale, dagli artt. 1298 e 2055cod. civ., non basta, pertanto, escludere la corresponsabilità della struttura sanitaria sulla base della considerazione che
l'inadempimento fosse ascrivibile alla condotta del medico, sicché sarà onere del soggetto adempiente dimostrare non soltanto la colpa esclusiva del medico, ma la derivazione causale dell'evento dannoso da una condotta del tutto dissonante rispetto al piano dell'ordinaria prestazione dei servizi sanitari
[…] in tema di danni da "malpractice" medica nel regime anteriore alla legge n. 24 del 2017, nell'ipotesi di colpa esclusiva del medico la responsabilità dev'essere paritariamente ripartita tra struttura e sanitario, nei conseguenti rapporti tra gli stessi, eccetto che negli eccezionali casi
pagina 28 di 34 d'inescusabilmente grave, del tutto imprevedibile e oggettivamente improbabile devianza dal programma condiviso di tutela della salute cui la struttura risulti essersi obbligata”).
Ciò in quanto, nel caso di specie, vi è una specifica pattuizione negoziale in forza della quale il dott. si è impegnato a “rilevare indenne la per ogni fatto od omissione a lui imputabile” CP_6 CP_9
(cfr. art. 3).
Le parti, dunque, hanno stipulato uno specifico patto negoziale di manleva, in virtù del quale il dott. si è obbligato a tenere indenne il da eventuali pretese CP_6 Controparte_1
patrimoniali avanzate nei confronti di quest'ultimo e derivanti da responsabilità dello stesso professionista.
Si ritiene non meritevole di accoglimento, al riguardo, l'eccezione di nullità della predetta clausola sollevata da e successivamente fatta propria anche dalla difesa del dott. Controparte_3
per indeterminatezza dell'oggetto ed assenza di causa. CP_6
La prospettazione, sebbene validata da parte della giurisprudenza di merito, non appare condivisibile, in quanto l'oggetto del contratto appare pienamente lecito oltre che determinabile.
Con tale clausola, infatti, non è stato pattuito un preventivo esonero di responsabilità a favore del relativo alle condotte dolose o colpose imputabili alla struttura, bensì il Controparte_1 dott. si è assunto volontariamente l'obbligo di manlevare la struttura sanitaria delle CP_6
conseguenze risarcitorie di condotte poste in essere dallo stesso.
L'oggetto del patto di manleva appare determinato e comunque determinabile nella misura in cui la clausola è inserita in un più ampio contesto negoziale che regola l'espletamento della professione medica da parte dello specialista contraente presso la struttura. Risulta, quindi, evidente che l'oggetto della garanzia convenzionalmente assunta dal medico contraente si riferisce alle condotte professionali dal medesimo espletate presso la struttura, in relazione ai singoli interventi eseguiti.
La validità della clausola in questione non appare neppure inficiata sotto il profilo dell'assenza di causa, risultando qualificabile, invece, quale deroga pattizia, espressamente consentita dall'art. 1228
c.c. (“Salva diversa volontà delle parti”) alla ripartizione della responsabilità tra struttura e ausiliario.
A tal proposito occorre evidenziare che non si ritiene di poter assimilare all'esistenza della causa la verifica che il contratto risponda ad un perfetto equilibrio economico tra le prestazioni pattuite tra le parti.
L'accertamento sull'esistenza della causa, quale funzione concreta del contratto, non pare potersi spingere fino a sindacare la convenienza economica delle singole clausole, con una valutazione che appare più tesa al sindacato dei motivi che hanno determinato le parti alla conclusione del contratto, generalmente irrilevanti, salve le eccezioni ex art. 1345 c.c., che alla causa.
pagina 29 di 34 La clausola in questione, inserita in un più ampio contesto negoziale, che regola le reciproche prestazioni concordate tra la struttura sanitaria ed il professionista esercente l'arte medica, che non può considerarsi contraente debole, non appare minare l'esistenza del sinallagma e la sua funzione concreta complessiva, ossia quella di regolare le modalità di collaborazione tra struttura sanitaria e medico, con conseguenti diritti ed obblighi reciproci, finalizzate a rendere al paziente-cliente una prestazione sanitaria globale.
Ne consegue, dunque, che nei confronti della danneggiata deve essere sancita la responsabilità solidale sia del dott. che del , i quali sono dunque entrambi tenuti, in CP_6 Controparte_1
solido, al ristoro del pregiudizio non patrimoniale e patrimoniale come in precedenza quantificato.
Quanto ai rapporti interni tra medico e struttura, in accoglimento della domanda riconvenzionale trasversale dispiegata dal ed in applicazione della specifica clausola Controparte_1
negoziale che riconosce, in favore della struttura sanitaria, il diritto ad essere integralmente tenuta indenne dal medico delle conseguenze economiche relative a fatti dannosi imputabili alla condotta del medico, deve essere riconosciuto il diritto del ad ottenere un regresso Controparte_1
integrale dal professionista convenuto, e non solo nella misura del 50%, ossia pro quota ex art. 2055
c.c., delle somme eventualmente versate dalla struttura sanitaria all'attrice.
9. La domanda di manleva del dott. nei confronti di CP_6 Controparte_3
Va ora esaminata la domanda di manleva esperita dal dott. nei confronti della propria CP_6
compagnia assicurativa Controparte_3
Posto che è pacifico, nei rapporti tra compagnia assicurativa e assicurato, l'esistenza del rapporto assicurativo nonché che il sinistro oggetto di causa rientri entro la copertura assicurativa relativa alla polizza n. IITDMM19A2013000103740 dal dott. (docc. nn. 6, 7 e 8, e doc. 1, CP_6 CP_6
, e che pertanto sussistano i presupposti per l'operatività della manleva, occorre evidenziare CP_3 che dall'esame della polizza si evince che la copertura assicurativa è prestata per l'attività di chirurgia plastica, con una franchigia di € 10.000,00. ha eccepito l'inoperatività della polizza in base al disposto dell'art. 4 n. 6 delle Condizioni CP_3
Generali di Assicurazione in cui si afferma che “Sono altresì escluse dall'assicurazione le Richieste di
Risarcimento […]
6. basate sulla pretesa mancata rispondenza degli interventi di medicina e chirurgia estetica all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato”.
Gli esiti della CTU hanno chiaramente evidenziato come nel caso in esame non si tratti di mancata rispondenza ad un impegno di risultato, ma di danni conseguenti ad errori professionali, che hanno pagina 30 di 34 causato a parte attrice un danno composito, sia estetico che funzionale, che ha provocato una lesione del bene salute.
Inoltre, si osserva che la polizza in oggetto espressamente riguarda l'attività di "Chirurgia Estetica
Plastica", di talché non si può sostenere l'esclusione dalla polizza di ogni attività professionale finalizzata ad un miglioramento estetico, poiché altrimenti si priverebbe di causa il contratto assicurativo tra le parti, che non potrebbe mai operare.
Pertanto, in applicazione delle pattuizioni di cui alla polizza assicurativa, la domanda di manleva del dott. nei confronti della compagnia assicurativa va accolta per la somma eccedente la CP_6 franchigia di € 10.000,00, che deve rimanere a carico dell'assicurato.
Occorre precisare, tuttavia, che in ragione di quanto previsto all'art. 8 delle Condizioni Generali di
Contratto, rubricato “responsabilità solidale”, alla luce del quale “in caso di responsabilità solidale dell' con altri soggetti (persone fisiche o aziende sanitarie e non) la Società risponde Parte_2 soltanto per la quota di pertinenza dell'assicurato stesso, determinata sia in quota certa con sentenza, sia presuntivamente ex artt. 1298 e/o 2055 c.c.” e posto che, come sopra chiarito, il dott. ha CP_6 volontariamente assunto, in sede negoziale, nei confronti del l'obbligo di Controparte_1
rilevarlo integralmente indenne di quanto dovuto in relazioni a fatti o omissioni a lui imputabili, deve essere esclusa l'operatività della garanzia assicurativa in relazione alla somma che il dott. CP_6
sarà tenuto a versare al in accoglimento della domanda trasversale da Controparte_1 quest'ultimo avanzata.
Giova evidenziare, sul punto, che, in ipotesi di accoglimento della domanda di garanzia, la compagnia assicurativa ha chiesto di “limitare l'esposizione della Concludente Compagnia ai soli danni denegatamente accertati in corso di causa e che siano risarcibili ai sensi di polizza, e, in ogni caso, per la sola quota di danno che dovesse denegatamente risultare direttamente e personalmente imputabile al dottor (cfr. conclusioni come riportate in epigrafe). CP_6 CP_3
Dunque, per quanto concerne il pagamento della somma sopra indicata a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e patrimoniale:
i. nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, questi ultimi saranno obbligati in solido al relativo pagamento delle poste risarcitorie e delle spese di lite, di CTU e di CTP;
ii. nel rapporto tra il dott. ed il , la struttura sanitaria avrà CP_6 Controparte_1
diritto di regresso integrale, e non solo pro quota ex art. 2055 c.c., in ragione dell'obbligo contrattualmente assunto dal dott. di rilevare indenne il delle CP_6 Controparte_1
conseguenze dannose correlate alla propria attività professionale e dunque di quanto indicato al punto precedente;
pagina 31 di 34 iii. nei rapporti interni tra il dott. e la propria compagnia assicurativa, la garanzia può CP_6
ritenersi operante, ex art. 2055 c.c., solo per il 50% del risarcimento complessivamente dovuto all'attrice. In altri termini, la garanzia assicurativa non può operare per quella quota di risarcimento che grava sul dott. in adempimento dell'obbligazione di integrale manleva contrattualmente e CP_6
volontariamente assunta con il;
dunque, la compagnia assicurativa dovrà Controparte_1 rilevare indenne il dott. del 50% dell'importo complessivamente dovuto all'attrice. A tale CP_6 importo, tuttavia, deve essere sottratta la somma di € 10.000, pari alla franchigia convenzionalmente pattuita nella polizza.
In forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., inoltre, sarà tenuta a rifondere all'assicurato CP_3
dott. anche le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in giudizio. CP_6
Giova sul punto evidenziare che ciò non è escluso dalla clausola indicata nelle condizioni di assicurazione all'art. 7, secondo cui “La Società non riconosce spese incontrate dall' per i Parte_2 legali o tecnici o consulenti che non siano da essa designati” (cfr. doc. 6 dott. , come CP_6 sostenuto dalla terza chiamata. Infatti, a tal proposito la Suprema Corte ha chiarito che “la clausola inserita in un contratto di assicurazione della responsabilità civile, la quale stabilisca che l'assicurato, se convenuto dal terzo danneggiato, non ha diritto alla rifusione delle spese sostenute per legali o tecnici non designati dall'assicuratore, è una clausola che deroga in pejus all'art. 1917, 3° co., e di conseguenza è nulla ai sensi dell'art. 1932”, comportando dunque, ex art. 1932, co. 2, c.c., la sostituzione automatica della suddetta clausola con la disposizione di legge (cfr. Cass. n. 21220/2022).
10. Le spese di lite del presente giudizio
Quanto al profilo delle spese di lite del presente giudizio, esse seguono la soccombenza e sono regolate come di seguito precisato nonché determinate sulla base dei parametri forensi indicati dai d.m. n.
55/2014 e n. 147/2022, prendendo come riferimento i valori medi per tutte le fasi (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) dello scaglione relativo a cause dal valore compreso tra € 26.001 ed € 52.000 (in relazione al decisum e non al disputatum ex art. 5, d.m. n. 55/2014), e si liquidano in complessivi €
7.616,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre agli esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente procedimento di merito (essendo quelli relativi al procedimento di
TP già computati, cfr. par. 7).
Nei rapporti tra l'attrice e i convenuti, le spese di lite come sopra liquidate devono essere poste a carico solidale dei convenuti e versate in favore di parte attrice.
Tuttavia, anche rispetto a tali somme che il dovesse corrispondere a parte Controparte_1 attrice, stante l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata nei confronti del dott. la CP_6
pagina 32 di 34 struttura sanitaria avrà diritto di essere integralmente tenuta indenne dal medico, in ragione del patto di manleva integrale sottoscritto.
In applicazione del medesimo principio, devono altresì essere definitivamente poste a carico delle parti convenute le spese di CTU così come liquidate sia nel giudizio di TP (RG. n. 1289/2021) che nel presente giudizio con separato decreto del 02.10.2024.
Nei rapporti interni tra i convenuti dott. e , nonostante CP_6 Controparte_1
l'accoglimento della domanda trasversale dispiegata si ritiene di dover disporre la compensazione integrale delle spese di lite, in considerazione dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti in ordine alla validità della clausola di manleva, come emerso dagli atti di causa.
Nei rapporti interni tra il dott. e la compagnia assicurativa in CP_6 Controparte_3 forza di quanto stabilito dall'art. 1917 c.c., sarà tenuta a rifondere all'assicurato Controparte_3
dott. le spese di lite dal medesimo sostenute per la propria difesa in giudizio, che sono CP_6 parimenti liquidate in complessivi € 7.616, oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda risarcitoria di parte attrice nei confronti dei convenuti e, per l'effetto,
1) condanna i convenuti, in solido tra loro, a corrispondere alla parte attrice, a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale, la somma complessiva di 40.422,20, oltre interessi come da parte motiva (par. 6 e 7);
2) pone definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di CTU già liquidate con decreto del 25.02.2022 nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. RG n. 1289/2021 e nonché nel presente giudizio con decreto del 02.10.2024;
3) condanna i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare a parte attrice le spese di lite, liquidate in complessivi € 7.616,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, oltre esborsi per contributo unificato e bollo relativi al presente giudizio di merito;
- accoglie la domanda di risoluzione contrattuale ex art. 1453 c.c. e per l'effetto,
4) dichiara risolto ex art. 1453 c.c. il rapporto contrattuale tra la parte attrice ed i convenuti e dott. e per l'effetto, Controparte_1 Controparte_2
5) condanna ex art. 1458 c.c. il alla restituzione alla parte attrice Controparte_1
della somma di € 3.000,00, oltre interessi come da parte motiva (par. 5); Parte_1
pagina 33 di 34 - accoglie la domanda riconvenzionale trasversale del nei confronti del Controparte_1 dott. e, per l'effetto; Controparte_2
6) condanna il dott. a tenere integralmente indenne il Controparte_2 Controparte_1
di quanto quest'ultimo dovesse versare a parte attrice in relazione ai punti 1), 2), 3), del
[...]
presente dispositivo;
7) compensa integralmente le spese di lite tra il e il dott. Controparte_1 [...]
; CP_2
- accoglie la domanda di garanzia del dott. nei confronti della terza chiamata Controparte_2
e, per l'effetto; Controparte_3
8) condanna a manlevare e rilevare indenne il dott. Controparte_3 [...]
della quota parte pari al 50% di quanto dovuto all'attrice in relazione ai punti 1), 2), 3) del CP_2
presente dispositivo, detratta la franchigia di € 10.000,00;
9) condanna a rimborsare al dott. le spese Controparte_3 Controparte_2 di lite dal medesimo sostenute per la difesa nel presente giudizio, liquidate in complessivi € 7.616,00 oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Arezzo, 14 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Alessia Caprio
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