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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 12/02/2025, n. 43 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 43 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro VERBALE DI UDIENZA svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo TEAMS ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. N.R.G. 672/2024 Oggi 12 febbraio 2025, alle ore 11:19 innanzi al Dott. Francesco Manfredi, all'udienza svolta mediante collegamento audiovisivo a distanza tramite applicativo Teams ai sensi degli artt. 35 commi 2 e 11 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022, 127 terzo comma, 127 bis c.p.c., 196 duodecies disp. att. c.p.c., Sono presenti: È collegato da remoto per l'avv. RINALDI GIOVANNI e il dott. Parte_1 CP_1
, la cui identi ulla base della sua dichiarazione/per c
[...] personale. È collegato da remoto tramite indirizzo mail per il , Controparte_2 il dott. , la cui identità è verificata dal giudice sulla base della dichiarazione/per Controparte_3 conosc Il Giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. Il Giudice richiama l'art. 196duodecies disp. att. c.p.c. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione,
p.q.m.
invita le parti alla discussione. Parte ricorrente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per l'accoglimento della domanda. Parte resistente discute la causa riportandosi ai rispettivi atti. Insiste per il rigetto della domanda. Le parti discutono rassegnando le rispettive conclusioni e riportandosi ai rispettivi atti Il Giudice Trattiene la causa in decisione ed all'esito della Camera di Consiglio pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, in assenza delle parti. Il Giudice Dott. Francesco Manfredi
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LODI Sezione Lavoro. Il Tribunale di Lodi, nella persona del Giudice dott. Francesco Manfredi ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio dell'odierna udienza, mediante lettura del dispositivo con motivazione contestuale, assenti i procuratori, ex art. 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 672/2024 promossa da: (C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. RINALDI Parte_1 C.F._1
GIOVANNI e dall'Avv. MICELI WALTER ( ), dall'avv. GANCI FABIO C.F._2
( ), dall'avv. ZAMPIERI NICOLA ( ), presso il cui studio è C.F._3 C.F._4 elettivamente domiciliato, in forza di procura in calce all'atto introduttivo;
Parte ricorrente contro
, rappresentato e difeso dai funzionari delegati Controparte_2 dott. e dott.ssa Valentina Tortosa, in servizio presso l'Ufficio competente, in forza Controparte_3 di delega depositata in atti;
Parte resistente Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 28/08/2024, in qualità di docente di ruolo Parte_1 assunto a tempo indeterminato, in servizio presso l'I.C. di Lodi IV, ha adito il Tribunale di Lodi, in funzione di Giudice del Lavoro nel contraddittorio con il , domandando Controparte_2
l'accertamento del diritto a vedersi applicata la clausola di salvaguardia prevista dal del 4 agosto CP_4
2011 per i dipendenti in servizio alla data del 01.09.2010, con conseguente riconoscimento del diritto alla percezione, in forma di assegno ad personam previsto per il personale assunto a tempo indeterminato, dell'aumento retributivo relativo al passaggio dalla fascia 0 – 2 anni, alla fascia contrattuale 3 – 8 anni, fino a quella 9 – 14 in forza della successione di contratti a termine alla data del 01.09.2010.
Ha domandato l'accertamento del diritto al computo del servizio di insegnamento prestato per l'anno 2013 quale servizio utile per anticipare gli scatti di anzianità e per la maturazione delle relative posizioni stipendiali
Ha, infine, domandato la condanna del resistente alla corresponsione dell'importo pari ad € CP_2
3.720,05, a titolo di differenze retributive in relazione alla progressione di carriera considerando l'annualità
2013 (o diversa somma, maggiore o minore, ritenuta dovuta a titolo di differenze retributive), oltre interessi legali dalla data di maturazione dei singoli crediti. Con vittoria di spese e compensi, da distrarsi.
A fondamento della domanda, parte ricorrente ha dedotto che:
1 - è stato immesso in ruolo ed assunto a tempo indeterminato con decorrenza dal 01.09.2019, prestando servizio come docente;
- l'art. 526 del d.lgs. 297/1994 sul trattamento economico per il personale docente non in ruolo violerebbe la clausola 4 dell'accordo quadro del 18 marzo 1999 allegato alla direttiva 1999/70/UE del Consiglio dell'Unione Europea, ciò che ne comporterebbe la disapplicazione;
- ha prestato servizio in forza di una successione di contratti a termine, come da stato matricolare.
Sul presupposto della violazione dell'art. 4 (punti 4.1. e 4.4., v. “condizioni di impiego”) dell'Accordo Quadro del 18.3.1999 sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70/CE (principio di non discriminazione) e della discriminazione sussistente rispetto agli assunti a tempo indeterminato, a parità di livello, anzianità e mansioni, ha rassegnato le conclusioni sopra sinteticamente riportate.
Si è costituito in giudizio il ex , il quale, in via Controparte_2 CP_5 CP_6 preliminare, ha eccepito il difetto di interesse ad agire, l'intervenuta prescrizione delle pretese retributive maturate nel quinquennio antecedente alla notifica del ricorso, la necessità della preventiva impugnazione del decreto di ricostruzione carriera.
Nel merito, ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso di cui evidenziava l'infondatezza stante l'inconferente richiamo alla clausola 4 dell'Accordo Quadro e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione in conformità alle previsioni di legge.
La causa, istruita sulla base dei documenti prodotti, veniva discussa all'odierna udienza per essere decisa mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il ricorso deve essere accolto, per i motivi di seguito esposti.
1.Deve dirsi non necessaria la previa impugnazione del decreto di ricostruzione carriera, atto non impugnabile dinanzi al giudice ordinario. L'eccezione mossa dal è infondata. CP_2
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto alle differenze retributive ed al riconoscimento ai fini dell'anzianità dell'anno 2013 e non l'impugnazione dell'atto di ricostruzione carriera, pertanto non può sussistere un difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, trattandosi di situazioni giuridiche soggettive aventi la consistenza del diritto soggettivo perfetto.
Nemmeno è possibile che il Giudice del Lavoro condanni l'amministrazione ad emettere un nuovo decreto di ricostruzione carriera che tenga conto dell'anzianità giuridica effettivamente maturata dal ricorrente;
una simile operazione, sfugge dai poteri e dalle attribuzioni del giudice ordinario, poiché il decreto di ricostruzione carriera è un provvedimento autoritativo e vincolato, espressione della potestà organizzatoria della P.A. ed a fronte del quale la posizione del dipendente è di interesse legittimo.
1.1.Primo motivo di doglianza di parte ricorrente è la mancata applicazione della c.d. clausola di salvaguardia prevista dall'accordo sindacale del 4 agosto 2011 per i dipendenti in servizio alla data del 1 settembre 2010.
La domanda deve dirsi fondata nei termini che seguono. 2 La giurisprudenza della Corte di Cassazione, infatti, al riguardo, ha esposto che: “trattasi innanzitutto di una norma che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1 del medesimo c.c.n.l., riguarda il personale appartenente al comparto di cui all'art. 2, lettera I, del c.c.n.l. quadro sottoscritto l'11 giugno 2007 e cioè, ex art. 11, dello stesso c.c.n.l. quadro, tutto il personale della Scuola. Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente Il CP_4 comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni". Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato”.
La Corte argomenta, sostenendo, con principio del tutto condiviso, che: “nel momento in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva
1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale”
(così parte motiva di Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 07/02/2020, n. 2924).
Consegue che la norma va disapplicata in punto di limitazione ed estesa a tutto il personale e che deve essere dichiarato il diritto di parte ricorrente al pagamento relativo allo scatto di fascia 3-8 anni e ss.
Il Decreto Ministeriale n. 3 del 2011, il C.C.N.L. del 13 marzo 2013 e il C.C.N.L. del 7 agosto 2014, ciascuno nel suo ambito hanno regolato il recupero delle annualità 2010 – 2011 – 2012, che pertanto devono computarsi ai fini della ricostruzione carriera del personale scolastico.
1.2.Secondo motivo di doglianza di parte ricorrente è il mancato riconoscimento del servizio prestato nell'anno 2013.
Con riferimento a tale annualità, l'art. 9 comma 23 del d.l. n. 78/2010 ha previsto che: “per il personale docente,
Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario (A.T.A.) della Scuola, gli anni 2010, 2011 e 2012 non sono utili ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. […]”.
L'art. 1 del d.p.r. n. 122 del 4 settembre 2013 ha prorogato fino al 31.12.2013 quanto previsto dall'art. 9, comma 23 del d.l. n. 78 del 31 maggio 2010 (conv. in L. n. 122/2010) per gli anni 2010, 2011, 2012.
3 La normativa prevede il blocco dei soli incrementi retributivi legati alle progressioni di carriera per determinati periodi, ma la progressione dal punto di vista giuridico, intesa come riconoscimento dell'anzianità di servizio ed avanzamento di livello, non può e non deve essere impedita dalle disposizioni di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego, trattandosi di profilo non investito dal c.d. blocco e, comunque, di un diritto inviolabile del pubblico impiegato.
In una recente pronuncia la Corte di Cassazione ha affermato: “le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive - da individuarsi, più precisamente, nell'art. 1, comma 1, lett. b, del d.P.R. n. 122 del 2013, che estese a tutto il 2013 quanto già stabilito per gli anni 2010, 2011 e 2012 dall'art. 9, comma 23, del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge n. 122 del 2010 - sono disposizioni eccezionali e, in quanto tali, da interpretate in senso letterale (art. 14 disp. prel. c.c.), in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di “Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico” (così la rubrica dell'art. 9 del d.l. n. 78 del 2010). […] la progressione in carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici (essendo ciò funzionale e sufficiente al raggiungimento del suo scopo), senza influire negativamente sulla carriera a fini giuridici” (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord. del 11/06/2024, n. 16133).
Tale orientamento viene integralmente condiviso da questo giudicante, il quale ritiene che l'anno 2013 (ferma la sua irrilevanza a fini economici) debba essere riconosciuto giuridicamente valido ai fini del servizio prestato, incidendo sulla collocazione del lavoratore nella fascia di anzianità per ogni successivo scatto, con tutti i conseguenti benefici.
Considerato il 2013 come anno lavorato ai fini giuridici, ha diritto ad ottenere la Parte_1 corretta ricostruzione di carriera all'atto del passaggio di ruolo nella scuola secondaria come docente di scuola secondaria avvenuto l'01.09.2019, con passaggio alla posizione stipendiale fascia 9-14 dal 31.12.2020 al
31.12.2021, e di fascia 3-8 dal 01.08.2019 al 31.12.2020, considerata l'annualità 2013.
Il deve essere condannato ad effettuare la ricostruzione della carriera come indicato con CP_2 conseguente condanna alle differenze retributive maturate per tale ricostruzione, oltre interessi dalla maturazione del credito al saldo.
2.In questa sede, viene, tuttavia, proposta da controparte l'eccezione di difetto di interesse ad agire di parte ricorrente.
La stessa deve dirsi portatrice di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., in quanto oggetto della domanda così come formulata è il riconoscimento della estensione della clausola di salvaguardia e del riconoscimento dell'anno 2013, al fine della progressione economica di parte ricorrente, docente all'attualità a tempo indeterminato.
L'assunto è condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui: “l'interesse ad agire richiede non solo
l'accertamento di una situazione giuridica, ma anche che la parte prospetti l'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, poiché il processo non può essere utilizzato solo in previsione di
4 possibili effetti futuri pregiudizievoli per la parte, senza che sia precisato il risultato utile e concreto che essa intenda in tal modo conseguire” (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 04/05/2012, n. 6749; v. cass. civ. sez. lav. sent. n. 14756 del 30.6.2014).
È evidente che parte ricorrente prospetta l'ottenimento di un risultato utile giuridicamente apprezzabile, così come è altrettanto evidente che versi in una situazione di incertezza, non risolvibile se non tramite l'intervento del Giudice.
Come si può evincere, ancora, dalla stessa narrativa degli atti introduttivi del giudizio, parte ricorrente ha agito per il riconoscimento del valore retributivo degli scatti oggetto della pattuizione derogatoria favorevole e per il riconoscimento della annualità 2013 al fine degli scatti successivi.
3.Con riferimento alla eccezione di prescrizione quinquennale dei benefici economici connessi all'anzianità di servizio, va osservato che, secondo la giurisprudenza di legittimità, “nell'impiego pubblico contrattualizzato la domanda con la quale il dipendente assunto a tempo determinato, invocando il principio di non discriminazione nelle condizioni di impiego, rivendica il medesimo trattamento retributivo previsto per l'assunto a tempo indeterminato soggiace al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 c.c., nn. 4 e 5, che decorre, anche in caso di illegittimità del termine apposto ai contratti, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto a partire da tale momento” (Cass. 12443 del 2020; conforme Cass. 11379 del 2020).
L'eccezione è fondata solo in parte.
Il conteggio di parte di cui al ricorso (pagg. 11-12), non contestato da controparte, tiene conto delle pretese economiche anteriori alla data di notificazione del ricorso introduttivo (26.09.2024), nell'arco del quinquennio, a ritroso fino al mese di settembre 2019. Deve, tuttavia, essere dichiarato prescritto l'importo del mese di agosto 2019 per la fascia 3-8, pari ad € 48,50 (differenza mensile), da scomputarsi dal totale complessivo (3.720,05 – 48,50 = 3.671,55).
In conclusione, il ricorso deve essere accolto ed il resistente deve essere condannato CP_2 all'accoglimento della domanda di estensione della clausola di salvaguardia ed alla attribuzione dei relativi benefici economici, il cui quantum non è specificamente contestato.
Il resistente è condannato a riconoscere l'anticipazione di un anno (2013) ai soli fini giuridici per CP_2 gli scatti di anzianità.
Il resistente è inoltre tenuto al pagamento di interessi e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte CP_2 eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma 6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza del e vengono liquidate come da dispositivo giusta le CP_2 previsioni del D.M. 55/2014 (mod. dal D.M. 37/2018 e dal D.M. n. 147/2022), considerando il valore della domanda ai sensi dell'art. 5 del D.M. cit. e pertanto lo scaglione della controversia, parametri dimidiati per la contenuta complessità delle questioni affrontate, la natura di lavoro, detratta la liquidazione per la fase
5 istruttoria, non effettivamente svoltasi ai sensi dell'art. 4 c. 1 e 5 del D.M. cit. Con distrazione dei compensi in favore degli avvocati procuratori del ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lodi, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: in accoglimento del ricorso,
- accerta e dichiara il diritto del ricorrente in epigrafe indicato a vedersi riconoscere l'emolumento ad personam, corrispondente al valore retributivo di cui al passaggio alla fascia 3-8 anni prevista dal CCNL del 4 agosto 2011, fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni;
- accerta e dichiara il diritto di al riconoscimento del servizio prestato Parte_1 nell'anno 2013, quale annualità utile per scatti di anzianità e progressione carriera e condanna al riconoscimento il resistente;
CP_2
- condanna il a pagare a omplessivi € 3.671,55, Controparte_2 Parte_1 per i titoli di cui in premessa;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ISTAT per la parte eventualmente eccedente questi ultimi dalle singole scadenze, ai sensi degli artt. 429 c.p.c., 16 comma
6 della legge 412/1991, art. 22 comma 36 della legge 724/1994;
- condanna altresì la parte resistente al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.030,00 per competenze professionali, oltre I.V.A. qualora dovuta, C.p.a. come per legge, spese generali 15%; compensi distratti in favore degli avvocati Walter Miceli, Fabio
Ganci, Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, antistatari.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Così deciso in Lodi, il 12 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro dott. Francesco Manfredi
NOTA La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al d.lgs. 30.6.2003 n. 196 e ss. modificazioni e integrazioni.
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