TRIB
Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 28/03/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 992/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2022 promossa da:
A. con il patrocinio dell'avv. Mario Petrocelli Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.12.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_2 di addebito n. 362.2022-00014587-75-00 del 24.10.2022 notificato in data 30.10.2022 per l'importo di euro
27.516,14 comprensivo di contributi, somme aggiuntive e spese di notifica. L'atto riguarda il periodo da luglio 2016 a luglio 2018, come da verbale ispettivo n. 2016026013/DDL del 6.5.2019, notificato in pari data alla medesima opponente, ed è relativo al mancato pagamento di contributi su somme di denaro corrisposte a seguito di verbali di conciliazione stipulati con i lavoratori Persona_1 [...]
, , e Si trattava, in Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 particolar modo, di somme che gli ispettori ritenevano dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non essendo opponibile all'INPS la rinuncia al preavviso contenuta nei verbali di conciliazione;
di contro, la società riteneva che -trattandosi di rapporti cessati non per licenziamento, ma per mutuo consenso nell'ambito di procedure ex art. 7 L. 604/66- non fosse dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso e che, quindi non fosse sorta alcuna obbligazione in tal senso, mancandone i presupposti.
L'opponente riferiva anche che il verbale unico 2016026013/DDL era già stato precedentemente contestato dalla medesima società davanti al Tribunale di Lucca, che con sentenza n. 173/2021 aveva respinto la domanda. La società aveva proposto appello, che era ancora pendente, al momento della
1 proposizione della opposizione, davanti alla Corte di Appello di Firenze.
Ciò premesso, l'opponente impugnava l'avviso di addebito in quanto illegittimo, essendo stato emesso in violazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs 46/99 che prescrive che l'iscrizione a ruolo, nel caso di pendenza di giudizio, possa avvenire soltanto a seguito di un provvedimento esecutivo del Giudice e tale non poteva ritenersi la precedente sentenza del Tribunale di Lucca, non avendo l'INPS in quel giudizio proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme controverse. La società formulava altresì eccezione di litispendenza e, in ipotesi, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Appello. Infine, la società eccepiva la non debenza nel merito dei contributi richiamando le difese già svolte nel precedente giudizio.
Si è costituito in giudizio l'INPS contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che, per giurisprudenza consolidata, anche in presenza di illegittimità di iscrizione a ruolo il
Giudice deve ugualmente pronunciarsi sul merito della controversia.
Concessa la sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata istruita documentalmente ed è ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
L'avviso di addebito è stato emesso in data 24.10.2022 ovvero dopo che la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 173/2021 era stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Firenze, e quindi in pendenza del giudizio di appello. Non sussistendo alcun provvedimento esecutivo, l'iscrizione a ruolo è illegittima ma ciò, come è noto, non esime il Giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa.
Su tale punto, è dirimente il fatto che con la sentenza n. 193/2023 della Corte di Appello di Firenze è stato accolto il gravame della società avverso la sentenza n. 173/2021 del Tribunale di Lucca, che si era pronunciato respingendo la domanda di accertamento negativo proposta dalla società avverso il verbale unico di accertamento e notificazione che ha fondato l'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio.
La Corte si è così condivisibilmente espressa:
< retribuzione di cui dice l'art. 12 della 152/1969, attesa l'espressa previsione del comma 4 lett. b) della norma. E pure deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale in ordine all'irrilevanza delle conciliazioni intervenute tra i lavoratori e la società nell'ambito del diverso rapporto contributivo che lega la società agli istituti di previdenza, rapporto nel quale si danno posizioni giuridiche indisponibili anche da parte dei lavoratori.
Si tratta di principi più che consolidati e anche di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la transazione intervenuta tra le parti del dedotto rapporto di lavoro non spiega efficacia "(anche) sul rapporto previdenziale, che a giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al
2 rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti" (così da ultimo, ma ex plurimis Cass.
8662/2019).
Questa Corte territoriale si è occupata di questioni analoghe con diverse decisioni, alle quali si intende dare continuità e che tracciano una sostanziale distinzione: posto che la contribuzione è comunque obbligatoria sul preavviso ogni volta che questo sia dovuto al lavoratore (anche se non percepito o rinunciato) diventa decisivo accertare le modalità di cessazione del rapporto.
Se il rapporto di lavoro cessa con modalità che fanno sorgere il diritto al preavviso, ossia con un recesso unilaterale del datore di lavoro, allora la contribuzione è dovuta e non rilevano i successivi accordi conciliativi (così la citata sentenza di questa Corte del 29.9.2017, RG 913/2016 ed altre).
Se invece il rapporto si risolve direttamente senza obbligo di preavviso, ad esempio per mutuo consenso, allora neppure la contribuzione è dovuta (così la sentenza del 7.7.2020, RG 544 del 2019).
Ora nella specie, quanto alle modalità di cessazione delle relazioni negoziali de quibus, risulta dagli atti di causa che i rapporti di lavoro tra la odierna appellante ed i dipendenti , , Parte_3 Persona_2
, e si sono risolti in seguito ad Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 una transazione avvenuta in sede protetta (doc.11 e seguenti). A monte la società aveva consegnato al lavoratore la comunicazione prevista dall'art. 7 legge 604/1966, come modificato dalla legge n. 92/2012
(doc.3 e seguenti). In sede di conciliazione le parti hanno stabilito di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data della conciliazione stessa.
Assunti questi dati, pare allora al Collegio che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro si sia, in effetti, risolto consensualmente, così che nessuna indennità sostitutiva del preavviso era dovuta al lavoratore.
In questo caso, infatti, la conciliazione contenente la risoluzione consensuale risulta intervenuta in un momento in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere, così che, da un lato, la cessazione effettiva di tale rapporto (ed i relativi termini) deve intendersi di necessità riferita all'accordo delle parti (e non al recesso della società), e dall'altro e di conseguenza, al momento della risoluzione consensuale, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non era certamente ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.
Né in contrario rileva la disposizione dell'art. 1 comma 41 della L. 92/2012, secondo cui il licenziamento intimato, per quanto qui interessa, all'esito del procedimento di cui all'art. 7 della L. 604/1966, "produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva". La norma infatti prevede la retrodatazione della cessazione del rapporto quando essa intervenga in esito al recesso, per non essere stato
3 raggiunto alcun accordo nel corso della procedura di conciliazione, non invece nell'ipotesi, che è quella di specie, in cui il procedimento conciliativo si sia concluso con un accordo.
Neppure è rilevante la circostanza che, in tale conciliazione il lavoratore abbia dichiarato di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta infatti di un atto dismissivo in effetto privo di oggetto (per non essere mai sorto il diritto a tale indennità), quale che fosse l'opinione soggettiva del contraente in ordine alla relativa debenza.>>
L'opposizione deve quindi essere accolta, con il favore delle spese poiché l' ha dato causa al giudizio CP_1 con l'iscrizione a ruolo di una pretesa ancora sub iudice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto da per l'avviso di addebito n. Parte_2
362.2022-00014587-75-00 del 24.10.2022 notificato in data 30.10.2022.
-condanna l'INPS a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_2 euro 3.291,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
Lucca, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LUCCA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 992/2022 promossa da:
A. con il patrocinio dell'avv. Mario Petrocelli Parte_1 ricorrente contro con il patrocinio dell'avv. Rossella Controparte_1
Quarta resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso iscritto a ruolo in data 5.12.2022 ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_2 di addebito n. 362.2022-00014587-75-00 del 24.10.2022 notificato in data 30.10.2022 per l'importo di euro
27.516,14 comprensivo di contributi, somme aggiuntive e spese di notifica. L'atto riguarda il periodo da luglio 2016 a luglio 2018, come da verbale ispettivo n. 2016026013/DDL del 6.5.2019, notificato in pari data alla medesima opponente, ed è relativo al mancato pagamento di contributi su somme di denaro corrisposte a seguito di verbali di conciliazione stipulati con i lavoratori Persona_1 [...]
, , e Si trattava, in Per_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 particolar modo, di somme che gli ispettori ritenevano dovute a titolo di indennità sostitutiva del preavviso, non essendo opponibile all'INPS la rinuncia al preavviso contenuta nei verbali di conciliazione;
di contro, la società riteneva che -trattandosi di rapporti cessati non per licenziamento, ma per mutuo consenso nell'ambito di procedure ex art. 7 L. 604/66- non fosse dovuta alcuna indennità sostitutiva del preavviso e che, quindi non fosse sorta alcuna obbligazione in tal senso, mancandone i presupposti.
L'opponente riferiva anche che il verbale unico 2016026013/DDL era già stato precedentemente contestato dalla medesima società davanti al Tribunale di Lucca, che con sentenza n. 173/2021 aveva respinto la domanda. La società aveva proposto appello, che era ancora pendente, al momento della
1 proposizione della opposizione, davanti alla Corte di Appello di Firenze.
Ciò premesso, l'opponente impugnava l'avviso di addebito in quanto illegittimo, essendo stato emesso in violazione dell'art. 24 comma 3 D. Lgs 46/99 che prescrive che l'iscrizione a ruolo, nel caso di pendenza di giudizio, possa avvenire soltanto a seguito di un provvedimento esecutivo del Giudice e tale non poteva ritenersi la precedente sentenza del Tribunale di Lucca, non avendo l'INPS in quel giudizio proposto domanda riconvenzionale di condanna al pagamento delle somme controverse. La società formulava altresì eccezione di litispendenza e, in ipotesi, chiedeva disporsi la sospensione del giudizio in attesa della decisione della Corte di Appello. Infine, la società eccepiva la non debenza nel merito dei contributi richiamando le difese già svolte nel precedente giudizio.
Si è costituito in giudizio l'INPS contestando le pretese attoree e chiedendo il rigetto dell'opposizione, evidenziando che, per giurisprudenza consolidata, anche in presenza di illegittimità di iscrizione a ruolo il
Giudice deve ugualmente pronunciarsi sul merito della controversia.
Concessa la sospensione del provvedimento impugnato, la causa è stata istruita documentalmente ed è ed è quindi passata in decisione tramite trattazione cartolare con scambio di note scritte.
***
L'opposizione è fondata per i seguenti motivi.
L'avviso di addebito è stato emesso in data 24.10.2022 ovvero dopo che la sentenza del Tribunale di Lucca
n. 173/2021 era stata impugnata davanti alla Corte di Appello di Firenze, e quindi in pendenza del giudizio di appello. Non sussistendo alcun provvedimento esecutivo, l'iscrizione a ruolo è illegittima ma ciò, come è noto, non esime il Giudice di pronunciarsi sul merito della pretesa.
Su tale punto, è dirimente il fatto che con la sentenza n. 193/2023 della Corte di Appello di Firenze è stato accolto il gravame della società avverso la sentenza n. 173/2021 del Tribunale di Lucca, che si era pronunciato respingendo la domanda di accertamento negativo proposta dalla società avverso il verbale unico di accertamento e notificazione che ha fondato l'avviso di addebito impugnato nel presente giudizio.
La Corte si è così condivisibilmente espressa:
< retribuzione di cui dice l'art. 12 della 152/1969, attesa l'espressa previsione del comma 4 lett. b) della norma. E pure deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale in ordine all'irrilevanza delle conciliazioni intervenute tra i lavoratori e la società nell'ambito del diverso rapporto contributivo che lega la società agli istituti di previdenza, rapporto nel quale si danno posizioni giuridiche indisponibili anche da parte dei lavoratori.
Si tratta di principi più che consolidati e anche di recente ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la transazione intervenuta tra le parti del dedotto rapporto di lavoro non spiega efficacia "(anche) sul rapporto previdenziale, che a giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un soggetto terzo rispetto al
2 rapporto di lavoro e si connota per la presenza di profili pubblicistici, elementi questi che escludono, ovviamente, che di esso possano disporre le parti del rapporto di lavoro. L'obbligazione previdenziale sorge, infatti, con l'instaurarsi del rapporto lavorativo ma ne è del tutto autonoma e distinta, sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero che quest'ultimo abbia rinunciato ai suoi diritti" (così da ultimo, ma ex plurimis Cass.
8662/2019).
Questa Corte territoriale si è occupata di questioni analoghe con diverse decisioni, alle quali si intende dare continuità e che tracciano una sostanziale distinzione: posto che la contribuzione è comunque obbligatoria sul preavviso ogni volta che questo sia dovuto al lavoratore (anche se non percepito o rinunciato) diventa decisivo accertare le modalità di cessazione del rapporto.
Se il rapporto di lavoro cessa con modalità che fanno sorgere il diritto al preavviso, ossia con un recesso unilaterale del datore di lavoro, allora la contribuzione è dovuta e non rilevano i successivi accordi conciliativi (così la citata sentenza di questa Corte del 29.9.2017, RG 913/2016 ed altre).
Se invece il rapporto si risolve direttamente senza obbligo di preavviso, ad esempio per mutuo consenso, allora neppure la contribuzione è dovuta (così la sentenza del 7.7.2020, RG 544 del 2019).
Ora nella specie, quanto alle modalità di cessazione delle relazioni negoziali de quibus, risulta dagli atti di causa che i rapporti di lavoro tra la odierna appellante ed i dipendenti , , Parte_3 Persona_2
, e si sono risolti in seguito ad Persona_3 Persona_4 Persona_5 Persona_6 una transazione avvenuta in sede protetta (doc.11 e seguenti). A monte la società aveva consegnato al lavoratore la comunicazione prevista dall'art. 7 legge 604/1966, come modificato dalla legge n. 92/2012
(doc.3 e seguenti). In sede di conciliazione le parti hanno stabilito di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro con decorrenza dalla data della conciliazione stessa.
Assunti questi dati, pare allora al Collegio che, nel caso in esame, il rapporto di lavoro si sia, in effetti, risolto consensualmente, così che nessuna indennità sostitutiva del preavviso era dovuta al lavoratore.
In questo caso, infatti, la conciliazione contenente la risoluzione consensuale risulta intervenuta in un momento in cui il rapporto di lavoro era ancora in essere, così che, da un lato, la cessazione effettiva di tale rapporto (ed i relativi termini) deve intendersi di necessità riferita all'accordo delle parti (e non al recesso della società), e dall'altro e di conseguenza, al momento della risoluzione consensuale, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso non era certamente ancora entrato nel patrimonio del lavoratore.
Né in contrario rileva la disposizione dell'art. 1 comma 41 della L. 92/2012, secondo cui il licenziamento intimato, per quanto qui interessa, all'esito del procedimento di cui all'art. 7 della L. 604/1966, "produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l'eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relativa indennità sostitutiva". La norma infatti prevede la retrodatazione della cessazione del rapporto quando essa intervenga in esito al recesso, per non essere stato
3 raggiunto alcun accordo nel corso della procedura di conciliazione, non invece nell'ipotesi, che è quella di specie, in cui il procedimento conciliativo si sia concluso con un accordo.
Neppure è rilevante la circostanza che, in tale conciliazione il lavoratore abbia dichiarato di rinunciare all'indennità sostitutiva del preavviso. Si tratta infatti di un atto dismissivo in effetto privo di oggetto (per non essere mai sorto il diritto a tale indennità), quale che fosse l'opinione soggettiva del contraente in ordine alla relativa debenza.>>
L'opposizione deve quindi essere accolta, con il favore delle spese poiché l' ha dato causa al giudizio CP_1 con l'iscrizione a ruolo di una pretesa ancora sub iudice.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza e/o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie il ricorso e dichiara che nulla è dovuto da per l'avviso di addebito n. Parte_2
362.2022-00014587-75-00 del 24.10.2022 notificato in data 30.10.2022.
-condanna l'INPS a rimborsare ad le spese di lite, che si liquidano in complessivi Parte_2 euro 3.291,00 per competenze professionali, oltre rimborso spese forfetario 15% e accessori di legge.
Lucca, 28 marzo 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
4