Articolo 11 della Legge 17 aprile 1989, n. 150
Articolo 10Articolo 12
Versione
28 aprile 1989
Art. 11. S a n z i o n i 1. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 2 e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire cinquemilioni o con l'arresto fino ad un anno.
2. Salvo che il fatto costituisca reato:
a) chiunque viola le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 7 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire duemilioni;
b) chiunque viola la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 2 e' soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire centomila.
3. Per l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e per l'applicazione delle relative sanzioni accessorie si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 .
Nota all' art. 11:
La legge n. 689/1981 reca: "Modifiche al sistema penale".
Entrata in vigore il 28 aprile 1989