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Sentenza 19 febbraio 2024
Sentenza 19 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/02/2024, n. 408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 408 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte d'Appello di Firenze Sezione Lavoro
composta dai magistrati dott. Flavio Baraschi presidente dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel. dott. Paola Mazzeo consigliera
All'udienza del 1°.6.2023, all'esito della camera di consiglio, come da separato dispositivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al N. RG. 242/2021
promossa
da - appellante - Pt_1
Avv.ti Massimiliano Minicucci e Marco Fallaci
contro
- appellato - Controparte_1
Avv. Silvia Bondi
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza 280/2020 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata il 6.10.2020
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La controversia che oppone odierno appellato nella sua Controparte_1 qualità di erede di all' e che è sottoposta alla Persona_1 Pt_1 cognizione di questa Corte in esito all'appello proposto dall'istituto avverso la sentenza 6.10.2020 del Tribunale di Livorno, favorevole alle ragioni attrici, può riassumersi nei seguenti termini, sulla base degli atti e dei documenti di causa.
2. Oggetto del giudizio sono le somme (quantificate in complessivi €
24.355,00 e richieste a in proporzione alla sua quota Controparte_1 ereditaria e quindi per un terzo) che l' ha preteso dall'appellato con Pt_1 lettera del 22.3.2016 in restituzione di un residuo indebito, maturato a fronte dell'erogazione senza titolo a di una pensione Persona_1 dal 1.7.2002 al 30.11.2009. Org_1
3. E' pacifico che la pensione di anzianità in questione sia stata revocata con provvedimento dell'ottobre 2009 con decorrenza dal dicembre 2009, in esito alla richiesta dello stesso inviata il 24.2.2005 alla CP_1
, di cancellazione della sua Organizzazione_2 impresa artigiana, con decorrenza retroattiva dal 31.12.1993. E' certo che di tale cancellazione l' avesse avuto notizia almeno dal 30.4.2008, Pt_1 quando aveva comunicato all'assicurato di averne disposto la cancellazione dalla gestione speciale artigiani.
4. Neppure vi è questione in ordine al fatto che la pensione di anzianità fosse stata liquidata originariamente con decorrenza 1.7.2002 sulla base di contributi accreditati dal 18.2.1962 fino al 31.12.2001, contribuzione annullata, in conseguenza della cancellazione dell'impresa, per il periodo successivo al 31.12.1993.
5. E' pure incontroverso che sempre nel 2009, a novembre, CP_1 avesse fatto richiesta di pensione di vecchiaia, per la quale aveva comunque il requisito di venti anni di contributi, nonostante l'annullamento dei periodi contributivi successivi alla cessazione della sua impresa. La prestazione era stata effettivamente riconosciuta e liquidata nell'aprile 2010 con decorrenza 1.5.2005, ma l'istituto aveva compensato i ratei maturati dal pensionato fino al maggio 2010 (per complessivi € 47.612,69) con l'indebito formatosi per effetto della liquidazione non dovuta della pensione di anzianità (per l'intero periodo compreso tra la decorrenza originaria - 1.7.2002 - e la revoca del
31.12.2009) e che a quella data, secondo l'istituto, ma la correttezza del
2 conteggio non è in discussione, era pari alla maggior somma di €
71.967,48.
6. Dopo la morte del pensionato, con la citata lettera del marzo 2016,
l'istituto ha chiesto ai suoi eredi, a ciascuno pro quota, la restituzione del residuo indebito.
7. ha agito allora davanti al Tribunale di Prato, chiedendo Controparte_1
l'accertamento negativo del proprio obbligo di restituzione, assumendo in primo luogo l'irripetibilità dell'indebito per difetto di dolo del pensionato, che in ogni caso sarebbe stato irrilevante, ex art. 52 della L. 88/1989, per i ratei della pensione di anzianità corrisposti al suo dante causa dopo il
2005, cioè dopo la comunicazione di cessazione dell'attività di impresa, perché da tale data, a suo dire, sarebbe stata nota all'ente previdenziale l'inesistenza del diritto a pensione.
8. In ipotesi la parte privata aveva eccepito la prescrizione del credito dell' , che aveva qualificato come quinquennale ex art. 3 commi 9 e Pt_1
10 della L. 335/1995, affermando comunque che, anche ove ritenuto applicabile il termine decennale, anch'esso sarebbe decorso almeno per i ratei anteriori al marzo 2006 (in quanto la restituzione era stata richiesta nel marzo 2016). Di conseguenza, secondo la sua prospettazione, tenuto conto dell'avvenuta compensazione con i ratei della pensione di vecchiaia e della maturata prescrizione, nessun indebito sarebbe residuato nella specie.
9. Costituitosi l' per resistere, il Tribunale, come detto, ha accolto Pt_1 parzialmente la domanda. In motivazione ha in primo luogo ritenuto applicabile, non la disciplina codicistica dell'indebito (come invece affermato dall' , in memoria sul presupposto che la pensione fosse CP_2 stata revocata, in esito alla cessazione dell'impresa, in ragione dell'inesistenza già del rapporto assicurativo), ma quella speciale dettata dall'art. 52 L. 88/1989 e dall'art. 13 della L. 412/1991, in quanto il rapporto contributivo sarebbe stato in effetto esistente (come sarebbe
3 stato dimostrato dalla successiva liquidazione in favore di di CP_1 un'altra pensione), ma di diversa durata.
10. E ritenuto applicabile l'art. 52 L. 88/89, il primo giudice ha concluso per l'irripetibilità dei ratei pagati dopo la cancellazione di dalla gestione commercianti (quindi dall'aprile 2008 fino al CP_1 dicembre 2009), mentre, sul presupposto che della cessazione dell'impresa il pensionato non avesse informato l' (ma solo la Pt_1 commissione provinciale per l'artigianato), ha assunto la ripetibilità di quelli corrisposti dal 24.2.2005 (data di invio della comunicazione della cessazione dell'impresa alla commissione) al 30.4.2008 (data della comunicazione di cancellazione del de cuius dalla gestione commercianti). Non sarebbero invece ripetibili i ratei della pensione corrisposti dall'originaria decorrenza nel 2002 fino al febbraio 2005, non essendovi prova, secondo la decisione impugnata, del dolo del pensionato che non sarebbe ex se desumibile dalla richiesta di cancellazione retroattiva dell'impresa.
11. Di conseguenza, ad avviso del Tribunale nella specie non sarebbe residuato alcun indebito, dato che l' aveva corrisposto dal gennaio Pt_1
2005 al dicembre 2008 (per un periodo quindi maggiore di quello cui si riferiscono i ratei che sarebbero stati ripetibili) poco più di 41.000 euro mentre ne aveva recuperati oltre 47.000, a mezzo della compensazione con i ratei della pensione di vecchiaia.
12. L' impugna la pronuncia davanti a questa Corte e ne chiede la Pt_1 parziale riforma e quindi il rigetto delle domande della controparte e la condanna di alla restituzione dell'indebito, censurando il CP_1 decisum di primo grado sotto due profili. In primo luogo assume che erroneamente il Tribunale abbia escluso l'applicabilità della disciplina codicistica dell'indebito, in quanto nella specie si farebbe questione dell'annullamento della contribuzione in ragione dell'inesistenza del rapporto presupposto dell'obbligo contributivo. In ogni caso (secondo
4 motivo) anche a voler ritenere applicabile la disciplina speciale dell'indebito previdenziale, nella specie si darebbe senz'altro il dolo del pensionato, che sarebbe stato ben consapevole di percepire una prestazione non dovuta, dato che lui stesso aveva chiesto la cancellazione della sua impresa con effetto retroattivo, mentre nessun errore avrebbe potuto addebitarsi all' . Pt_1
13. La parte privata si è costituita per resistere, eccependo in via preliminare l'inammissibilità dell'appello che non si confronterebbe adeguatamente con le ragioni della decisione di primo grado e chiedendone comunque il rigetto, sulla base degli argomenti già svolti davanti al Tribunale.
14. Così riassunta la presente vicenda processuale, deve innanzi tutto esaminarsi, per il suo carattere eventualmente assorbente, la proposta eccezione di inammissibilità dell'appello. Essa è senz'altro infondata.
Individuato infatti il contenuto minimo necessario dell'impugnazione ex art. 434 c.p.c. sulla base del condivisibile orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. ex plurimis Cass. civ. Sez. lavoro, 05-02-2015, n. 2143, secondo cui l'art. 434 c.p.c. “nel testo introdotto dall'art. 54, comma 1, lettera c) bis del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in coerenza con il paradigma generale contestualmente introdotto nell'art. 342 cod. proc. civ., non richiede che le deduzioni della parte appellante assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, ma impone al ricorrente in appello di individuare in modo chiaro ed esauriente il
"quantum appellatum", circoscrivendo il giudizio di gravame con riferimento agli specifici capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono e formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice, sì da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata”), deve ritenersi che l'appello dell' contenga un Pt_1
5 chiaro riferimento sia ai punti del decisum che censura sia al percorso argomentativo del giudice di cui afferma l'erroneità. Nell'atto infatti si muovono precise critiche alla scelta ermeneutica operata dal Tribunale quanto alla disciplina dell'indebito ritenuta applicabile e comunque, ove assunta l'applicabilità di quella specifica dell'indebito previdenziale, all'interpretazione che di essa ha offerto la decisione impugnata, come pure si indica inequivocamente il rilievo, rispetto all'esito del processo, che l'appellante ritiene conseguente alla diversa soluzione interpretativa che propone. Non può quindi dubitarsi che l'atto introduttivo dell'istituto consenta a questa Corte e all'appellato di individuare sia l'area del devoluto, sia la natura delle censure mosse alla pronuncia impugnata e le conseguenze sul contenuto della decisione che deriverebbero dal loro accoglimento. L'eccezione di inammissibilità deve essere pertanto respinta e si impone l'esame nel merito dell'appello dell' . Pt_1
15. E nel merito l'appello è fondato.
16. In primo luogo rileva il collegio come non possa dubitarsi della cessazione, da parte di dell'attività (quella di Persona_1 imprenditore artigiano) presupposto del suo obbligo contributivo a partire dal 31.12.1993. In tal senso, contrariamente a quanto dedotto dall'appellato anche in questo grado, depone univocamente la richiesta di cancellazione retroattiva dal registro delle imprese artigiane inviata dallo stesso interessato nel 2005 con effetto appunto dal 31.12.1993. A fronte di questo dato è certo che a tale data sia venuto meno lo stesso rapporto contributivo, del quale non sussisteva più il fatto costitutivo (“il fatto economico generativo dell'obbligo contributivo” per usare il linguaggio di
Cass. 10337/2023), rappresentato dall'attività assicurata.
17. E sul punto, contrariamente a quanto assunto dal Tribunale, non ha alcun rilievo la circostanza dell'avvenuta liquidazione, in favore del de cuius, di una diversa prestazione (la pensione di vecchiaia) in luogo della pensione di anzianità revocata. Come allegato senza contestazione
6 dall' , infatti, la pensione di vecchiaia è stata liquidata in relazione ai Pt_1 contributi residui versati da dal 1962 fino alla cancellazione CP_1 dalla gestione speciale commercianti, con la decorrenza prevista per la pensione di vecchiaia. Il riconoscimento della pensione non esclude quindi l'inesistenza del rapporto assicurativo a partire dal 1.1.1994, che
è quanto qui rileva.
18. Nella specie quindi, come nel caso esaminato da Cass. 9963/2007
(relativa all'annullamento di periodi contributivi in conseguenza dell'accertamento del carattere solo fittizio di un rapporto di lavoro), i versamenti contributivi da parte del dante causa dell'odierno appellato sono avvenuti, a partire dal 1.1.1994 in totale assenza di un un'attività suscettibile di determinare l'insorgenza dell'obbligo contributivo. Con ogni conseguenza quanto all'applicabilità nella specie dell'ordinaria disciplina codicistica dell'indebito.
19. Ma la prospettazione dell' è comunque fondata anche ove Pt_1 ritenuta applicabile la disciplina speciale dell'indebito previdenziale.
Costituisce infatti jus receptum l'affermazione secondo cui il regime dell'indebito previdenziale e assistenziale è connotato da tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema civilistico, in ragione dell'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede. Affidamento tutelato per essere le prestazioni pensionistiche, pur indebite, normalmente destinate “al soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della famiglia”
(Corte Cost. 13 gennaio 2006, n. 1), così che la disciplina derogatoria individua “alla luce della Cost., art. 38 - un principio di settore, che esclude la ripetizione se l'erogazione (...) non sia (...) addebitabile” al percettore
(Corte Cost. 14 dicembre 1993, n. 431; da ultimo, v. Corte Cost. 27 gennaio 2023, n. 8, in motivazione).
20. Ora nella specie, ad avviso della Corte, non può farsi questione di alcun affidamento da tutelare. E' di una certa evidenza infatti che, fin dal
7 1993, l'assicurato fosse ben consapevole dell'avvenuta cessazione del rapporto presupposto dell'obbligo assicurativo, essendo stato lui stesso a dichiarare di avere cessato, a quella data, la sua attività di imprenditore artigiano. Fin dal 1993 quindi egli era certamente consapevole anche che i contributi da lui versati a partire da quella data non erano dovuti, mancando del tutto l'attività assicurata, un presupposto dell'obbligo contributivo questo immediatamente apprezzabile da qualsiasi soggetto di normale diligenza, senza alcuna necessità di complicate analisi giuridiche, a maggior ragione di necessità ben noto a chi aveva svolto per anni un'attività imprenditoriale soggetta all'obbligo assicurativo ed era stato perciò effettivamente assicurato.
21. E assunto questo dato, non può attendibilmente sostenersi che non fosse a conoscenza anche del fatto che la pensione di CP_1 anzianità liquidatagli non gli spettava, considerato anche come nella specie si discuta di diversi anni di contributi versati in totale assenza dell'attività oggetto dell'obbligo assicurativo (dal 1.1.1994 fino al
31.12.2001) e come l'inesistenza di conseguenza del requisito contributivo della pensione di vecchiaia (35 anni di contributi) fosse evidente anche per un soggetto di diligenza e patrimonio di conoscenze del tutto ordinari facendo un calcolo semplicissimo (dal 1962, quando datano i primi contributi versati dal de cuius, al 1993, quando egli aveva cessato l'attività, secondo la sua stessa dichiarazione, passano meno di
35 anni).
22. Per tutti questi motivi deve quindi concludersi per l'esistenza delle condizioni normative di integrale ripetibilità dell'indebito.
23. In concreto, tuttavia deve valutarsi se e in che misura esso sia attualmente ripetibile per effetto dell'eccepita prescrizione e considerata la già avvenuta compensazione con i ratei della pensione di vecchiaia spettanti a Persona_1
8 24. In proposito rileva innanzi tutto il collegio come il termine prescrizionale applicabile sia senz'altro quello ordinario decennale, previsto per l'indebito oggettivo. Non può poi trascurarsi che, liquidata la prestazione indebita con decorrenza dal 1.7.2002, la pretesa restitutoria sia stata esercitata in effetto dall' prima nell'aprile 2010, quando, Pt_1 all'atto della liquidazione della pensione di vecchiaia in favore di aveva compensato i ratei così dovuti con una quota parte CP_1 dell'indebito riferibile alla pensione di anzianità indebitamente erogata, e poi di nuovo, deceduto il pensionato, in confronto dei suoi eredi nel marzo del 2016.
25. Assunti questi dati, deve allora escludersi che la prescrizione si sia compiuta quanto ad alcuna frazione dell'indebito, essendo stata validamente interrotta dai due diversi atti di esercizio della pretesa sopra ricordati.
26. Pertanto, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, le domande della parte privata dirette all'accertamento dell'irripetibilità dell'indebito devono essere respinte.
27. Le spese del doppio grado, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, in accoglimento dell'appello e in parziale riforma della decisione impugnata, respinge le domande proposte da contro l' . Controparte_1 Pt_1
Condanna la parte privata alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in € 1.865,00 oltre accessori per il primo grado e in € 1.984,00 oltre accessori di legge per il presente grado. Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 1°.6.2023
Il Presidente dott. Flavio Baraschi
La consigliera est. dott. Elisabetta Tarquini
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