Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 30/01/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA N° ___________/_________
Registro Sentenze Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Addì ______________ Il Tribunale di Palermo in funzione del Giudice del Lavoro e in persona del giudice Cron. ___________________
Rilasciata spedizione in
GI AN nella causa iscritta al n. 11657/2024 R.G.L. promossa forma esecutiva all'Avv.
F.A. _________________ D A ______________________
Parte_1 ______________________
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Walter Gulotta. per ___________________
- ricorrente -
______________________
C O N T R O ______________________
______________________ Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante pro tempore. ______________________
- contumace - Il Cancelliere
All'udienza del 30/01/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara inammissibile il ricorso e, per l'effetto, dichiara la insussistenza del requisito sanitario in capo alla parte ricorrente.
Dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore dell . CP_2
Pone definitivamente a carico dell le spese di CTU della fase dell'accertamento CP_2
tecnico preventivo già liquidate.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato in data 30/07/2024 la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' , chiedendo dichiararsi la sussistenza delle condizioni CP_2
sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità e della condizione di cui all'art. 3, comma I, legge n. 104 del 1992;
convenuto rimaneva contumace;
premesso che la causa – sulle conclusioni di cui agli atti difensivi di parte ricorrente – veniva decisa come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dalla parte ricorrente nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co.,
c.p.c.); considerato pertanto che nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (arg. ex Cass. n. 7013 del 2004); ritenuto che parte ricorrente ha dedotto l'erroneità delle conclusioni cui è pervenuto il
CTU, il quale avrebbe sottostimato l'entità delle patologie denunciate senza tuttavia specificarne adeguatamente le motivazioni, essendosi limitata ad allegare che talune delle patologie sofferte dovrebbero essere valutate differentemente da quanto indicato nella CTU;
considerato che
dette censure non appaiono in grado di revocare in dubbio le conclusioni della perizia, che all'opposto evidenziano in modo coerente con gli accertamenti eseguiti e documentati in atti l'esatta obiettività clinica delle patologie a carico di parte ricorrente;
ritenuta pertanto l'inammissibilità del ricorso ex art. 445-bis, penult. co, c.p.c., nulla statuendosi sulle spese ex art. 152 att. c.p.c.; considerato che restano definitivamente a carico dell le spese per la consulenza CP_2
tecnica della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate;
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 30/01/2025
IL GIUDICE GI AN