Articolo 669 quaterdecies del Codice di procedura civile
Articolo 808Articolo 810
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Art. 669-quaterdecies.
(Ambito di applicazione)

Le disposizioni della presente sezione si applicano ai provvedimenti previsti nelle sezioni II, III e V di questo capo, nonche', in quanto compatibili, agli altri provvedimenti cautelari previsti dal codice civile e dalla leggi speciali. L'articolo 669-septies si applica altresi' ai provvedimenti di istruzione preventiva previsti dalla sezione IV di questo capo (67) (72) (123) (129) ((175)) --------------- AGGIORNAMENTO (67)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dalla L. 4 dicembre 1992, n. 477 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 2 gennaio 1994, le disposizioni anteriormente vigenti." --------------- AGGIORNAMENTO (72)
La L. 26 novembre 1990, n. 353 , come modificata dal D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 , ha disposto (con l'art. 92, comma 1) che "Fatta eccezione per la disposizione di cui all'articolo 1, la presente legge entra in vigore il 1 gennaio 1993. Ai giudizi pendenti a tale data si applicano, fino al 30 aprile 1995, le disposizioni anteriormente vigenti."
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 nel modificare l' art. 74, comma 2 della L. 26 novembre 1990, n. 353 ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 5) che "Gli articoli 74 , 75 , 76 , 77 , 85 e 86 della legge 26 novembre 1990, n. 353 , e successive modifiche ed integrazioni, si applicano, in quanto compatibili, ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto; tutti i sequestri anteriormente autorizzati perdono la loro efficacia se con sentenza, anche non passata in giudicato, e' rigettata l'istanza di convalida ovvero e' dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale erano stati concessi.". --------------- AGGIORNAMENTO (123)
La Corte Costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 144 (in G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli articoli 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile , nella parte in cui non prevedono la reclamabilita' del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli articoli 692 e 696 dello stesso codice." --------------- AGGIORNAMENTO (129)
La Corte Costituzionale, con sentenza 25-28 gennaio 2010, n. 26 (in G.U. 1a s.s. 3/2/2010, n. 5), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' articolo 669-quaterdecies del codice di procedura civile , nella parte in cui, escludendo l'applicazione dell'articolo 669-quinquies dello stesso codice ai provvedimenti di cui all' art. 696 cod. proc. civ. , impedisce, in caso di clausola compromissoria, di compromesso o di pendenza di giudizio arbitrale, la proposizione della domanda di accertamento tecnico preventivo al giudice che sarebbe competente a conoscere del merito." --------------- AGGIORNAMENTO (175)
La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 10 novembre 2023 n. 202 (in G.U. 1a s.s. 15/11/2023, n. 46), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 669-quaterdecies e 695 del codice di procedura civile , nella parte in cui non consentono di proporre il reclamo, previsto dall' art. 669-terdecies cod. proc. civ. , avverso il provvedimento che rigetta il ricorso per la nomina del consulente tecnico preventivo ai fini della composizione della lite, di cui all'art. 696-bis del medesimo codice".
Entrata in vigore il 16 novembre 2023
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