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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2287/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.09.2024
DA
, con gli avv.ti Consuelo Pasqual e Federico Gambini Parte_1
-attrice-
CONTRO
, Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12
-convenuti contumaci- avente ad oggetto: azione di accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate all'udienza del
06.05.2025:
Conclusioni dell'attrice:
“Nel merito
1. accertare che la Signora ha pacificamente, pubblicamente e Parte_1 ininterrottamente posseduto in via esclusiva uti dominus da oltre vent'anni l'immobile tavolarmente identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli alla P.T.Web
250 di Ioannis, Foglio A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte;
2. dichiarare, per l'effetto, l'intervenuto acquisto per usucapione da parte della Signora del diritto di proprietà esclusiva del bene immobile sopra indicato. Parte_1
Spese di lite rifuse solo in caso di opposizione.
1 In via istruttoria
Riservati gli ulteriori mezzi istruttori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La SI.ra ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area di 280 mq di superficie catastale sito nel
Comune di Aiello del Friuli, località Joannis, in Via G. Mameli n. 11/B (identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli alla P.T.Web 250 di Ioannis, Foglio
A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte).
In particolare, parte attrice ha dedotto, in sintesi, che:
- la particella 659/1 rappresenta un relitto stradale, da oltre vent'anni inglobato nella corte di pertinenza della sua abitazione, insistente sulla particella 310/1, e sul quale è stata persino edificata una porzione della sua casa;
- l'abitazione della SI.ra è stata costruita sulla base della Concessione Edilizia Pt_1
n. 73/75, 05.12.1975, rilasciata dal Comune di Aiello del Friuli in favore del SI.
[...]
marito premorto dell'odierna attrice, e del di lui fratello, SI. Pt_2 CP_6
[...]
- alla fine degli anni Settanta, il bene immobile di cui trattasi è stato recintato dal SI.
Parte_2
- a seguito della morte del marito, l'attrice si è sempre occupata in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile e dell'abitazione insistenti all'interno dell'area de qua.
I convenuti, benché ritualmente citati a giudizio, sono rimasti contumaci.
II) Alla prima udienza dd. 03.02.2025, il giudice ha fissato udienza per l'assunzione di tre testimoni sui capitoli di prova indicati in atti.
All'udienza dd. 03.03.2025, sono state assunte le testimonianze ammesse e, all'esito, il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha fissato udienza di discussione orale e di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Infine, all'udienza dd. 06.05.2025, parte ricorrente ha discusso oralmente la vertenza, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni previsto all'ultimo comma della norma anzidetta.
III) Le circostanze indicate nell'atto introduttivo possono ritenersi provate.
2 Invero, questo Tribunale ha appurato, tramite l'istruttoria svolta, che il relitto stradale di cui alla particella 659/1 (indicato in verde nella planimetria sub doc. 4 att.) è stato posseduto in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta, pubblica e pacifica, quantomeno a partire dal 1998, dalla SI.ra . Pt_1
I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che l'area oggetto di causa, catastalmente intestata ai convenuti, risulta, da oltre vent'anni, da sempre inglobata nel fondo di cui alla particella 310/1 di intestata proprietà attorea (doc. 2), corrispondendo essa al giardino di pertinenza della casa della SI.ra e persino ad una porzione dell'abitazione stessa. Pt_1
Nello specifico, i testimoni hanno confermato che l'area è sempre stata recintata sin dal
1980 e, dopo la morte del marito avvenuta nel 1998 (il SI. aveva Parte_2
provveduto a recintare la porzione indicata nella planimetria in verde e aveva anche costruito egli stesso la porzione di casa ivi ricadente), la SI.ra si è sempre Pt_1
occupata in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile e della parte di abitazione insistenti all'interno della particella n. 659/1. Particolarmente SInificativa la testimonianza resa dal figlio, confermativa dei fatti per cui è causa.
Non risulta che l'esercizio del possesso esercitato prima in comune dai coniugi Parte_3
e poi successivamente solo dalla SI.ra (quest'ultima, comunque, in via
[...] Pt_1
esclusiva, da oltre 20 anni), sia stato contestato da terzi negli ultimi vent'anni.
Anzi, particolarmente SInificativo il comportamento non solo di tutti i convenuti (che, pur essendo regolarmente notiziati del procedimento hanno omesso di costituirsi e di far valere quindi eventuali circostanze di fatto o di diritto ostative all'accoglimento della domanda attorea) ma soprattutto dei convenuti , Controparte_7 Controparte_10
, e i quali hanno trasmesso al Controparte_5 Controparte_9 CP_4
Tribunale delle missive, in atti, dichiarando espressamente di non opporsi all'accoglimento delle pretese attoree.
IV) Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e della loro sostanziale non opposizione alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che la SI.ra ha pacificamente, pubblicamente e Parte_1
ininterrottamente posseduto in via esclusiva ed uti dominus, da oltre vent'anni,
3 l'immobile tavolarmente identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del
Friuli alla P.T.Web 250 di Ioannis, Foglio A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che la SI.ra ha acquistato, per Parte_1
usucapione ventennale, il diritto di proprietà piena ed esclusiva del bene immobile sopra indicato;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Udine il 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
4
TRIBUNALE DI UDINE
PRIMA SEZIONE CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2287/2024 R.G. promossa con atto di citazione iscritto a ruolo in data 12.09.2024
DA
, con gli avv.ti Consuelo Pasqual e Federico Gambini Parte_1
-attrice-
CONTRO
, Controparte_1
, , Controparte_2 CP_3 CP_4 CP_5
, , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, ,
[...] Controparte_9 Controparte_10 CP_11
,
[...] Controparte_12
-convenuti contumaci- avente ad oggetto: azione di accertamento e declaratoria di intervenuta usucapione.
Causa ritenuta in decisione sulle seguenti conclusioni, precisate all'udienza del
06.05.2025:
Conclusioni dell'attrice:
“Nel merito
1. accertare che la Signora ha pacificamente, pubblicamente e Parte_1 ininterrottamente posseduto in via esclusiva uti dominus da oltre vent'anni l'immobile tavolarmente identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli alla P.T.Web
250 di Ioannis, Foglio A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte;
2. dichiarare, per l'effetto, l'intervenuto acquisto per usucapione da parte della Signora del diritto di proprietà esclusiva del bene immobile sopra indicato. Parte_1
Spese di lite rifuse solo in caso di opposizione.
1 In via istruttoria
Riservati gli ulteriori mezzi istruttori.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I) La SI.ra ha adito l'intestato Tribunale al fine di sentir pronunciare Parte_1
l'avvenuto acquisto per usucapione di un'area di 280 mq di superficie catastale sito nel
Comune di Aiello del Friuli, località Joannis, in Via G. Mameli n. 11/B (identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del Friuli alla P.T.Web 250 di Ioannis, Foglio
A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte).
In particolare, parte attrice ha dedotto, in sintesi, che:
- la particella 659/1 rappresenta un relitto stradale, da oltre vent'anni inglobato nella corte di pertinenza della sua abitazione, insistente sulla particella 310/1, e sul quale è stata persino edificata una porzione della sua casa;
- l'abitazione della SI.ra è stata costruita sulla base della Concessione Edilizia Pt_1
n. 73/75, 05.12.1975, rilasciata dal Comune di Aiello del Friuli in favore del SI.
[...]
marito premorto dell'odierna attrice, e del di lui fratello, SI. Pt_2 CP_6
[...]
- alla fine degli anni Settanta, il bene immobile di cui trattasi è stato recintato dal SI.
Parte_2
- a seguito della morte del marito, l'attrice si è sempre occupata in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile e dell'abitazione insistenti all'interno dell'area de qua.
I convenuti, benché ritualmente citati a giudizio, sono rimasti contumaci.
II) Alla prima udienza dd. 03.02.2025, il giudice ha fissato udienza per l'assunzione di tre testimoni sui capitoli di prova indicati in atti.
All'udienza dd. 03.03.2025, sono state assunte le testimonianze ammesse e, all'esito, il giudice ha dichiarato chiusa l'istruttoria e ha fissato udienza di discussione orale e di decisione della causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
Infine, all'udienza dd. 06.05.2025, parte ricorrente ha discusso oralmente la vertenza, riportandosi alle conclusioni di cui all'atto di citazione e la causa è stata quindi trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281-sexies c.p.c., con riserva di deposito della sentenza entro il termine di 30 giorni previsto all'ultimo comma della norma anzidetta.
III) Le circostanze indicate nell'atto introduttivo possono ritenersi provate.
2 Invero, questo Tribunale ha appurato, tramite l'istruttoria svolta, che il relitto stradale di cui alla particella 659/1 (indicato in verde nella planimetria sub doc. 4 att.) è stato posseduto in maniera esclusiva, continuata ed ininterrotta, pubblica e pacifica, quantomeno a partire dal 1998, dalla SI.ra . Pt_1
I testimoni sentiti nel corso dell'istruttoria, tutti a conoscenza dei luoghi per cui è causa, hanno confermato che l'area oggetto di causa, catastalmente intestata ai convenuti, risulta, da oltre vent'anni, da sempre inglobata nel fondo di cui alla particella 310/1 di intestata proprietà attorea (doc. 2), corrispondendo essa al giardino di pertinenza della casa della SI.ra e persino ad una porzione dell'abitazione stessa. Pt_1
Nello specifico, i testimoni hanno confermato che l'area è sempre stata recintata sin dal
1980 e, dopo la morte del marito avvenuta nel 1998 (il SI. aveva Parte_2
provveduto a recintare la porzione indicata nella planimetria in verde e aveva anche costruito egli stesso la porzione di casa ivi ricadente), la SI.ra si è sempre Pt_1
occupata in via esclusiva della manutenzione ordinaria e straordinaria del cortile e della parte di abitazione insistenti all'interno della particella n. 659/1. Particolarmente SInificativa la testimonianza resa dal figlio, confermativa dei fatti per cui è causa.
Non risulta che l'esercizio del possesso esercitato prima in comune dai coniugi Parte_3
e poi successivamente solo dalla SI.ra (quest'ultima, comunque, in via
[...] Pt_1
esclusiva, da oltre 20 anni), sia stato contestato da terzi negli ultimi vent'anni.
Anzi, particolarmente SInificativo il comportamento non solo di tutti i convenuti (che, pur essendo regolarmente notiziati del procedimento hanno omesso di costituirsi e di far valere quindi eventuali circostanze di fatto o di diritto ostative all'accoglimento della domanda attorea) ma soprattutto dei convenuti , Controparte_7 Controparte_10
, e i quali hanno trasmesso al Controparte_5 Controparte_9 CP_4
Tribunale delle missive, in atti, dichiarando espressamente di non opporsi all'accoglimento delle pretese attoree.
IV) Nulla per le spese, tenuto conto della mancata costituzione dei convenuti e della loro sostanziale non opposizione alla domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del
Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1) accerta e dichiara che la SI.ra ha pacificamente, pubblicamente e Parte_1
ininterrottamente posseduto in via esclusiva ed uti dominus, da oltre vent'anni,
3 l'immobile tavolarmente identificato presso l'Ufficio Tavolare di Cervignano del
Friuli alla P.T.Web 250 di Ioannis, Foglio A1, Corpo Tavolare 1, p.c.n. 659/1 fabbricato e corte;
2) per l'effetto, accerta e dichiara che la SI.ra ha acquistato, per Parte_1
usucapione ventennale, il diritto di proprietà piena ed esclusiva del bene immobile sopra indicato;
3) nulla per le spese.
Così deciso in Udine il 20.05.2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Sartor
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