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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 11/08/2025, n. 434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 434 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 677/2024 promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO DEMARZIANI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANNA CATTELAN
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALDO CALZA, dell'Avv. FILIPPO SAVINI Controparte_1 P.IVA_1
NICCI e dell'Avv. GIORGIA IMPERATORI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento del sig. al deposito di Bereguardo (PV) Parte_1
e per l'effetto annullare la disposizione di trasferimento della datrice di lavoro e ripristinare e confermare l'assegnazione del ricorrente presso il deposito di IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione dell'aspettativa sanitaria ex art. 42 del CCNL applicato e, per l'effetto, ripristinare l'orario di lavoro presso il deposito di IG, con un turno compatibile con le prescrizioni mediche del ricorrente (non più di tre ore consecutive di guida).
- Rifondere al sig. le differenze retributive per le mensilità in cui è risultato in aspettativa Parte_1 sanitaria (successive a febbraio 2024), durante le quali ha percepito una retribuzione ridotta.
- Condannare la al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, da valutarsi a seguito Controparte_1 di prudente apprezzamento del Giudicante e da quantificarsi in base ad equità, per i disagi patiti dal sig.
a seguito delle condotte discriminatorie o comunque illecite ed illegittime assunte dalla Parte_1 datrice di lavoro.
- in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
Lodi (LO), Viale Italia 100 e sede operativa in IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78, P. IVA
, alla rifusione di tutte le spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA e accessori di P.IVA_1 legge, oltre alle spese sostenute per l'eventuale CTU;
ai sensi dell'art. 1, comma 1°, n. 2, lett. b) del D.M. n. 37-2018 i difensori del ricorrente chiedono che il Giudice Voglia liquidare l'aumento del 30% dei compensi del presente giudizio previsti dal D.M. n. 55-2014 e ss. mm. poiché gli atti depositati nel presente procedimento con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione ed, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti stessi;
- in via istruttoria:
- ammettersi C.T.U. contabile volta ad accertare l'importo complessivo dovuto al sig. da Parte_1 [...]
per le differnze retributive, ed ogni ulteriore ed eventuale emolumento dovuto, conseguente alla CP_1
di aspettativa sanitaria, comportante una riduzione retributiva;
- ammettersi le seguenti prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze così capitolate, con espressa richiesta di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate ed eventualmente ammesse:
- 1) Vero è che la datrice di lavoro tralasciava di riscontrare alle richieste del sig. di essere Parte_1 sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 41, comm. 2, lett C. D.Lgs 81/08. (te , Testimone_1 residente a [...]; , residente a [...]
11/A e , residente a [...] C.so della Repubblica n. 15); Testimone_3
- 2) Vero è che presso il deposito di IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78 (IG - PV) esistono turni compatibili con la prescrizione medica del sig. , consistente in turni di guida non superiori a tre Parte_1 ore consecutive. (testi: GG.ri , residente a [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente a [...] e , residente a [...] C.so della
[...] Testimone_3
Repubblica n. 15).
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, con tutti gli effetti di Legge: A. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della impugnazione del trasferimento geografico del ricorrente in ragione della cessata materia del contendere B. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa D. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU contabile avente evidenti fini esplorativi e tesa unicamente a sopperire alle carenze, di natura sia argomentativa che probatoria, del ricorso e in ogni caso irrilevante ai fini del decidere. E. Sempre in via istruttoria, ci si oppone alla gravemente irrituale richiesta di produrre, successivamente al deposito del ricorso, le buste paga del ricorrente e fondati, nelle allegazioni avversarie, la pretesa risarcitoria formulata in ricorso F. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione degli avversari capitoli di prova e all'interrogatorio formale in quanto negativi, generici, recanti giudizi e in ogni caso irrilevanti ai fini di causa e/o aventi meri fini esplorativi, nonché in quanto assorbiti dalla documentazione in atti;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova ex adverso dedotti, nella denegata ipotesi di loro ammissione, nonché alla prova diretta sulle seguenti circostanze:
1. vero che la residenza (sede di lavoro) del ricorrente era ed è presso il deposito di IG
2. vero che il ricorrente svolgeva la propria prestazione lavorativa sino al 12 dicembre 2023, senza mai contestare alcunché né lamentare una ipotetica incompatibilità tra il suo stato di salute e le mansioni di autista assegnate
3. vero che presso la convenuta il servizio di guida continuativo è quello svolto dal conducente tra due periodi di pausa di durata non inferiore a 15 minuti
4. vero che il ns. doc. n. 5 che si rammostra al teste riporta fedelmente i turni in essere a dicembre 2023, dopo l'accertamento di idoneità parziale del ricorrente, e a tutt'oggi presso il deposito di IG
5. vero che tutti turni in essere a dicembre 2023 e a tutt'oggi presso il deposito di IG prevedono periodi di guida continuativi superiori a 3 ore 6. vero che il turno VG105 è stato soppresso il 17 marzo 2024 e che da tale data viene svolto solo in maniera occasionale ed estemporanea
7. vero che all'interno di ciascuna ripresa (parte) del turno la convenuta prevede uno o più brevi “intervalli” (cd. cuscinetti) di durata inferiore a 15 minuti non integranti un periodo di pausa o di riposo ex Legge 138/1958 e che tali cuscinetti servono nella organizzazione del servizio a riequilibrare gli orari delle corse, facendo fronte a eventuali problematiche e anomalie della circolazione
8. vero che i cuscinetti possono avere durata effettiva inferiore rispetto a quanto previsto astrattamente nel relativo turno
9. vero che la convenuta computa i cuscinetti nel “tempo guida” del relativo turno
10. vero che a marzo 2024 e anche successivamente la convenuta aveva necessità di inserire alcuni conducenti compiutamente formati presso il deposito di Bereguardo per integrare l'organico in essere e consentire lo svolgimento di tutte le corse previste dal servizio TPL locale
11. vero che i ns. doc. n. 10 e 11 riportano fedelmente l'organizzazione dei turni presso il deposito di Bereguardo nei mesi di marzo e aprile 2024 così come portati a conoscenza dei dipendenti
12. vero che il 4 marzo 2024 la convenuta revocava la trasferta e il trasferimento del ricorrente da IG a Bereguardo, riassegnando tale dipendente al deposito di IG Si indicano, su tutti i capitoli di prova sopra articolati, nonché a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, i seguenti testimoni: e Testimone_4 Testimone_5 tutti presso la rispettiva residenza ovvero la sede della convenuta. Testimone_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni del ricorrente. Va preliminarmente evidenziato che non solo i documenti e le circostanze pacifiche consentono di ricostruire nel dettaglio tutti gli elementi di fatto rilevanti, ma altresì che, come specificato nell'ordinanza del 18 settembre 2024, non sono state ammesse le prove orali dedotte da parte ricorrente in quanto il cap. 1 ha contenuto generico (in quanto non è stato indicato nel dettaglio quando e in quale modo il ricorrente avrebbe formulato richieste di visite mediche senza avere riscontro dalla società datrice di lavoro) e attiene a circostanze negative e il cap. 2 è di formulazione generica e valutativa, essendo demandata ai testimoni la valutazione sulla compatibilità tra i turni (non indicati nel dettaglio) e la prescrizione medica;
né sono state ammesse le prove orali dedotte da parte resistente, in quanto quest'ultima ha chiesto l'ammissione delle proprie prove orali solo in via subordinata, per il caso di ammissione delle prove avversarie.
Consiglio è stato assunto da , con decorrenza dal 3 gennaio 2022, quale autista di mezzi Pt_1 CP_1 di trasporto pubblico e applicazione del CCNL;
è stato convenuto il tempo pieno e la Controparte_2 sede di lavoro è stata stabilita a IG (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente). Nell'agosto e nel settembre 2023, a seguito di dolore lombare, il ricorrente si sottopose a risonanza magnetica e a valutazione medica, presso strutture private, ricevendo le seguenti indicazioni: utilizzo di bustino per alcune ore al giorno;
cambio frequente della postura;
evitare la posizione seduta per periodi prolungati (docc. 4
- 1 e 4 – 2 di parte ricorrente).
sostiene di aver, quindi, richiesto al datore di lavoro, in data 18 settembre 2023, la visita del Parte_1 medico competente, ma non v'è alcuna prova dell'invio della richiesta (doc. 5 allegato al ricorso), che parte resistente contesta di aver mai ricevuto (v. pagg. 3 e 9 della comparsa). Non solo l'onere della prova dell'invio e della ricezione non è stato assolto dal ricorrente, ma nella missiva del legale di quest'ultimo, inviata con pec del 15 dicembre 2023 (doc. 6), non è fatto cenno ad alcuna precedente richiesta che, anche per questo motivo, deve senz'altro ritenersi non essere stata inviata. Il 12 dicembre 2023 venne sottoposto a visita del medico competente, il quale espresse Parte_1 giudizio di idoneità con la prescrizione di “non più di tre ore continuative di guida” (doc. 7 di parte ricorrente e doc. 4 bis di parte resistente). Il 15 dicembre 2023, come s'è accennato, il legale del ricorrente chiese alla resistente di sottoporre il proprio assistito a visita medica, senza fare alcun richiamo alla visita svoltasi tre giorni prima, sostenendo che
[...]
stesse effettuando un numero di ore superiore a quello contrattualmente previsto, con Parte_1 peggioramento della lombalgia sofferta dal lavoratore, ed evidenziando che quest'ultimo aveva ricevuto indicazioni mediche di non mantenere la posizione seduta per periodi prolungati (doc. 6). CP_ Con nota del 19 gennaio 2024 l comunicò al ricorrente l'accoglimento della sua richiesta, presentata il precedente 14 dicembre, di usufruire dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992 per accudire la madre, residente, come lo stesso ricorrente, a IG. Il 21 febbraio 2024 la resistente comunicò al lavoratore il trasferimento della sede dal deposito di IG a quello di Bereguardo, così motivando la propria scelta: “All'esito della visita ex D. Lgs 81/2008, effettuata nell'ambito dell'ordinario controllo sanitario effettuato dalla scrivente a tutti i propri dipendenti, Lei, come noto, è risultato idoneo con limitazioni allo svolgimento delle mansioni di “autista” a Lei assegnato. In particolare, il Medico Competente ha accertato che sino alla prossima visita medica prevista per il dicembre 2024 lei possa svolgere “non più di tre ore consecutive di guida”. Tanto premesso, l'organizzazione del servizio TPL urbano effettuato dalla scrivente presso il deposito di IG (e caratterizzato da specifiche connotazioni di continuità) non consente di assegnarla a turni di lavoro che rispettino le prescrizioni e limitazioni accertate dal Medico Competente. Conseguentemente, anche al fine di salvare il rapporto di lavoro in essere, ci vediamo costretti a trasferirla presso altra residenza di lavoro (il deposito di Bereguardo, sito in provincia di Pavia) così da consentire a Lei di salvaguardare la sua occupazione e alla scrivente di continuare ad avvalersi di un autista compiutamente formato sugli standard e le procedure aziendali (con conseguente garanzia del bagaglio professionale) nonché di gestire la carenza di organico con mansioni di autista presso tale deposito. Con la presente, dunque, Le comunichiamo il suo trasferimento presso il deposito di Bereguardo, luogo in cui Lei dovrà prendere servizio il giorno 26 febbraio 2024 alle ore 6.13 con assegnazione al turno BE01. Resta inteso che Lei sarà considerato in trasferta per il periodo di preavviso al trasferimento (20 giorni) previsto dall'art. 22/B CCNL 1976 applicato a decorrere dal 26 febbraio 2024; dopodiché il suo trasferimento presso il deposito di Bereguardo sarà definitivo” (doc. 9 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente). Il 28 febbraio 2024 il ricorrente, attraverso un proprio legale, contestò il trasferimento invocando, tra l'altro, la disciplina dell'art. 33, comma V, della L. n. 104/1992 in merito al diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere e a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso (doc. 10 di parte ricorrente). Alla pec del legale la resistente rispose con missiva del 4 marzo 2024 (doc. 11 di parte ricorrente e doc. 7 di parte resistente) nella quale, prendendo atto del rifiuto del lavoratore a essere trasferito a Bereguardo e confermando l'inesistenza di mansioni adatte alle indicazioni del medico competente presso la sede di IG, comunicò la collocazione del ricorrente “in aspettativa sanitaria ex art. 42 lett. D), CCNL, per il tempo previsto dalla citata disposizione ovvero, se antecedente, fino a nuova prescrizione del Medico Competente”. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 17 aprile 2024, ha sostenuto Parte_1
l'illegittimità del trasferimento a Bereguardo e del collocamento in aspettativa e ha, quindi, chiesto, nelle conclusioni sopra riportate, di essere assegnato a IG con revoca dell'aspettativa e assegnazione di un orario di lavoro compatibile con le prescrizioni mediche di non più di tre ore consecutive di guida. Ha chiesto, altresì, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per le mensilità in cui ha percepito una retribuzione ridotta a causa dell'aspettativa e al risarcimento del danno morale derivante dalle condotte discriminatorie e comunque illecite o illegittime assunte dalla datrice di lavoro.
si è costituita evidenziando come il trasferimento a Bereguardo fosse stato revocato con la lettera CP_1 del 4 marzo 2024, a seguito del rifiuto del lavoratore motivato dalle prerogative a lui concesse dalla L. n. 104/1992 e, pertanto, chiedendo la dichiarazione d'improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione del trasferimento per essere cessata la materia del contendere prima del deposito del ricorso. Quanto all'aspettativa, la resistente ha sostenuto l'impossibilità di adibire a mansioni con Parte_1 guida per meno di tre ore consecutive se fosse rimasto nel deposito di IG e dunque la legittimità del proprio operato e ha chiesto, quindi, il rigetto nel merito delle altre domande di parte ricorrente. Durante la prima udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione e parte resistente ha proposto al ricorrente di sottoporsi a una nuova visita da parte del medico competente, al fine di verificare altre soluzioni di lavoro compatibili con le condizioni di salute accertate. Il ricorrente ha accettato la proposta, chiedendo e ottenendo di essere assistito da un medico di fiducia durante gli accertamenti (v. verbale dell'udienza del 25 giugno 2024). Nella nuova visita, svoltasi il 23 luglio 2024, il medico competente, rettificando il proprio precedente giudizio, ha confermato l'idoneità del lavoratore dando le seguenti prescrizioni: “Approfittare delle pause a fine corsa, quando presenti, per attuare il cambio posturale, da posizione assisa (seduto) a posizione ortostatica (in piedi). Garantire una seduta di guida ammortizzata ed ergonomica che consenta un efficace smorzamento delle vibrazioni trasmesse al conducente” (v. certificazione depositata da entrambe le parti il medesimo 23 luglio 2024). Il ricorrente ha successivamente confermato di essere stato impiegato a IG a partire dal 12 agosto 2024, dopo l'accertamento del medico e dopo un periodo di ferie, pur ritenendo che il sedile dei mezzi datigli in uso non rispettasse le prescrizioni (la questione del sedile non è, però, oggetto di causa); tuttavia, non è stato possibile giungere a una soluzione conciliativa, in quanto è rimasta controversa la questione delle differenze retributive per il periodo di aspettativa sanitaria (v. verbale dell'udienza del 18 settembre 2024) e dunque la causa è stata decisa all'udienza del 3 luglio 2024, nella quale le parti hanno richiamato le conclusioni sopra riportate.
2. Il trasferimento a Bereguardo.
A seguito della visita del medico competente svoltasi in corso di causa, come s'è visto, il ricorrente è stato nuovamente assegnato al deposito di IG e pertanto non è possibile provvedere sulla domanda di annullamento del trasferimento e di conferma dell'“assegnazione del ricorrente presso il deposito di IG”. Risulta, anzi, fondata la tesi di parte resistente secondo cui già al momento del deposito del ricorso non v'era materia del contendere al riguardo: è vero, infatti, che il trasferimento non era mai stato attuato, avendo la società preso atto del rifiuto del lavoratore, e avendolo collocato in aspettativa sanitaria proprio sul presupposto dell'impossibilità di attuare il trasferimento stesso. In ogni caso, la legittimità del trasferimento deve essere valutata al fine della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”; inoltre, l'esame della questione è rilevante per la connessione della medesima con il tema dell'aspettativa sanitaria e per la decisione sulla richiesta risarcitoria. Le parti indicano in modo diverso quali fossero i turni richiesti agli autisti del deposito di IG al momento del trasferimento contestato (si confrontino, al riguardo, le pagg. 5/8 del ricorso con le pagg. 5/7 della comparsa della resistente), ma non è necessario ricostruire nel dettaglio i turni stessi, in quanto anche partendo dalla ricostruzione effettuata dal ricorrente si deve comunque concludere che egli non potesse, rimanendo a IG, svolgere turni di guida inferiori a tre ore, come invece prescritto dal medico competente. Infatti, al fine di sostenere che i turni previsti fossero compatibili con le prescrizioni, calcola i Parte_1 periodi di guida dal momento di inizio sino al momento di ogni sosta e poi dalla ripresa dopo la sosta sino alla sosta successiva e così via sino al termine del servizio. Questa ricostruzione non può essere condivisa, perché prescinde dalla durata delle soste. Deve, infatti, osservarsi che l'art. 5 Legge 138/1958, così dispone: “al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5. Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora. Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito al primo comma. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti”. Poiché è pacifico che il ricorrente svolgesse servizi di breve percorso e con corse frequenti, perché potesse ritenersi spezzato il tempo di guida, egli avrebbe dovuto - alla luce della norma richiamata - svolgere soste di durata superiore al quarto d'ora. Dunque, per rispettare le prescrizioni del medico, avrebbero dovuto essergli assegnati turni con periodi di guida inferiori a tre ore intervallati da soste non inferiori a 15 minuti. La norma è particolarmente chiara e pertanto l'unica interpretazione possibile è quella qui esposta;
viceversa, non ha appiglio normativo la tesi propugnata da parte ricorrente secondo cui anche pochissimi minuti di sospensione sarebbero sufficienti per distanziare due tempi di guida. Si osserva, inoltre, che neppure la contrattazione collettiva contiene disposizioni diverse o ulteriori per definire il tempo di guida e le soste (v. docc.
3-1 e 3-2 di parte ricorrente). La tesi che qui si segue, condividendosi le argomentazioni di parte resistente è, del resto, l'unica adeguata a garantire il rispetto delle prescrizioni mediche;
è, evidente, infatti, che una sosta di pochissimi minuti (molto spesso sono indicati solo 2 o 3 minuti) non può consentire movimenti (per esempio una, pur breve, passeggiata, o un po' di stiramenti) né, men che meno, il riposo (in posizione orizzontale) adeguati per un significativo sollievo della schiena, se compromessa in modo serio;
inoltre, e soprattutto, i pochi minuti previsti ben possono, nella pratica, essere di fatto erosi (come anche dilatati) da possibili ragioni contingenti - quali il maggiore o minore traffico o il maggiore o minore afflusso di utenti, con conseguenti tempi, più o meno ampi, di salita e discesa - posto che gli autisti sono comunque tenuti a rispettare, salvi eventi eccezionali, gli orari stabiliti;
proprio per questo motivo le disposizioni normative comprendono le brevi soste nel periodo di guida effettiva. Può aggiungersi che, come evidenziato da parte resistente, anche la normativa comunitaria impone di escludere le pause brevissime al fine di delimitare il tempo di guida. Invero, l'art. 4 Regolamento 2006/561/CE, alla lett. q), definisce come periodo di guida quello che intercorre tra il momento in cui un autista comincia a guidare dopo un periodo di riposo o dopo un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi;
l'interruzione è definita dalla precedente lett. d) come “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo” e il “riposo” è “ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo” (lettera f); anche tenendo conto delle definizioni di fonte europea deve, quindi, escludersi che i pochi minuti di sospensione dalla guida previsti negli orari e non sempre garantiti, proprio per gli imprevisti che possono frequentemente capitare nella circolazione urbana, possano essere considerati come intervalli deputati in via esclusiva al riposo dei conducenti. Deve, infine, osservarsi che il ricorrente non ha contestato che, come ha sostenuto parte resistente, i turni fossero imposti dal Comune di IG e dalle altre autorità competenti, trattandosi di garantire un servizio pubblico;
del resto, , domandando la riassegnazione a IG, non ha chiesto che gli Parte_1 fossero assegnati turni stabiliti ad hoc nel rispetto delle prescrizioni imposte, sostenendo invece, infondatamente, come s'è detto, che i turni già esistenti fossero compatibili con le sue condizioni. Per le ragioni sin qui esposte e considerando altresì che non è contestato che presso il deposito di Bereguardo i turni garantissero le prescrizioni mediche, deve ritenersi la legittimità del trasferimento disposto, ancorché mai attuato a seguito del rifiuto del lavoratore sulla base di quanto consentitogli dalla L. n. 104/1992.
3. L'aspettativa sanitaria
Anche rispetto alla domanda sulla legittimità dell'aspettativa sanitaria non c'è materia del contendere in quanto, come s'è visto, nel corso del giudizio, a seguito di nuova valutazione del medico competente, il ricorrente ha ripreso il lavoro secondo orari e pause adeguate alle indicazioni del medico stesso. L'accertamento sulla legittimità dell'operato di parte resistente rimane, tuttavia, rilevante sia per la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, sia perché nel caso in cui difettassero i presupposti per l'aspettativa applicata al lavoratore, dovrebbero essere accolte le domande risarcitorie da lui proposte. Il primo elemento da considerare è costituito dal fatto che, a fronte delle prescrizioni del medico competente del 12 dicembre 2023 che, come s'è visto, vietavano la guida per più di tre ore continuative, il ricorrente non ha impugnato la valutazione né ha chiesto, successivamente, una revisione, se non durante il corso di questo giudizio, peraltro a seguito di suggerimento di parte resistente. Ne deriva che era tenuta a osservare le prescrizioni imposte e pertanto, come s'è detto, bene ha CP_1 fatto a trasferire il lavoratore al deposito di Bereguardo. Altrettanto correttamente la società datrice di lavoro ha preso atto che il dipendente, in virtù delle prerogative a lui concesse dalla L. n. 104/1992, ha manifestato l'indisponibilità al trasferimento. Anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio il lavoratore ha evidenziato il proprio diritto a non essere trasferito, proprio in ragione della necessità di assistere la madre residente a [...](pagg. 8 e 9 del ricorso); ciò conferma l'indisponibilità già espressa in sede stragiudiziale, mentre in questa sede, come s'è visto, nessun provvedimento di annullamento del trasferimento deve essere assunta, essendo intervenuta la revoca del trasferimento medesimo. Poiché, dunque, non era possibile impiegare nel deposito di Bereguardo, né in quello di Parte_1
IG, dove i turni previsti impedivano una guida continuativa inferiore a tre ore, legittimamente la resistente ha collocato il lavoratore in aspettativa sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 42, lett. D del CCNL applicato (doc. 3 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente). Del resto, parte ricorrente non ha indicato ragioni specifiche per l'inapplicabilità dell'istituto contrattuale se non quelle, che si sono viste essere infondate, sulla possibilità di essere adibito al deposito di IG con turni di guida inferiori a tre ore. Ne deriva che anche in merito al collocamento del lavoratore in aspettativa sanitaria il comportamento della resistente risulta legittimo.
4. Le domande di risarcimento
Il ricorrente, come s'è detto, ha svolto due distinte domande di risarcimento: l'una per le somme non percepite durante il collocamento in aspettativa, allorché gli sono stati corrisposti emolumenti inferiori alle retribuzioni, proprio in ragione della sospensione dal lavoro, l'altra per il danno morale conseguente ai “disagi patiti … a seguito delle condotte discriminatorie o comunque illecite ed illegittime assunte dalla datrice di lavoro”. Alla luce del fatto che, per quanto evidenziato nei paragrafi che precedono, la resistente ha agito all'interno del perimetro legislativo, nessun risarcimento, né di fonte contrattuale, né di natura extra-contrattuale, può essere riconosciuto al ricorrente e pertanto anche le domande del medesimo ora in esame devono essere respinte.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Deve precisarsi che non v'è spazio per una compensazione, neppure parziale, delle spese in quanto il ricorrente ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative, essendo disponibile a una soluzione bonaria solo con riconoscimento quasi integrale delle proprie pretese (v. verbali delle udienze del 25 giugno 2024 e del 18 settembre 2024). Pare infine opportuno rilevare che la compensazione deve altresì essere esclusa considerando il comportamento processuale del ricorrente, il quale ha affermato nel ricorso di non essere mai stato sottoposto a visite mediche nonostante l'avesse espressamente richiesto, dedicando un intero paragrafo per illustrare la gravità del preteso comportamento illegittimo della resistente al riguardo e sostenendo di aver eseguito esclusivamente un accertamento tossicologico (pag. 4 del ricorso): viceversa, come s'è visto, la realtà dei fatti è completamente diversa. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - con riferimento allo scaglione per il valore indeterminabile con bassa complessità e tenendo conto che la causa ha avuto istruzione meramente documentale: si applicano, dunque, i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 17 aprile 2024 da
[...]
, disattesa o assorbita ogni altra conclusione, di merito e istruttoria, delle parti: Parte_1
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 6.852,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 3 luglio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
Prima sezione civile
La giudice del lavoro Marcella Frangipani pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa n. 677/2024 promossa da
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARCO DEMARZIANI e Parte_1 C.F._1 dell'Avv. ANNA CATTELAN
RICORRENTE contro
, C.F. , con il patrocinio dell'Avv. ALDO CALZA, dell'Avv. FILIPPO SAVINI Controparte_1 P.IVA_1
NICCI e dell'Avv. GIORGIA IMPERATORI
RESISTENTE
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
Voglia l'Ill.mo Tribunale di Pavia, previe le declaratorie del caso, contrariis reiectis, nel merito in via principale:
- Accertare e dichiarare l'illegittimità del trasferimento del sig. al deposito di Bereguardo (PV) Parte_1
e per l'effetto annullare la disposizione di trasferimento della datrice di lavoro e ripristinare e confermare l'assegnazione del ricorrente presso il deposito di IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78.
- Accertare e dichiarare l'illegittimità dell'applicazione dell'aspettativa sanitaria ex art. 42 del CCNL applicato e, per l'effetto, ripristinare l'orario di lavoro presso il deposito di IG, con un turno compatibile con le prescrizioni mediche del ricorrente (non più di tre ore consecutive di guida).
- Rifondere al sig. le differenze retributive per le mensilità in cui è risultato in aspettativa Parte_1 sanitaria (successive a febbraio 2024), durante le quali ha percepito una retribuzione ridotta.
- Condannare la al risarcimento del danno morale subito dal ricorrente, da valutarsi a seguito Controparte_1 di prudente apprezzamento del Giudicante e da quantificarsi in base ad equità, per i disagi patiti dal sig.
a seguito delle condotte discriminatorie o comunque illecite ed illegittime assunte dalla Parte_1 datrice di lavoro.
- in ogni caso, condannare la , in persona del legale rappresentante p.t., con sede legale in Controparte_1
Lodi (LO), Viale Italia 100 e sede operativa in IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78, P. IVA
, alla rifusione di tutte le spese e compensi professionali di causa, oltre IVA, CPA e accessori di P.IVA_1 legge, oltre alle spese sostenute per l'eventuale CTU;
ai sensi dell'art. 1, comma 1°, n. 2, lett. b) del D.M. n. 37-2018 i difensori del ricorrente chiedono che il Giudice Voglia liquidare l'aumento del 30% dei compensi del presente giudizio previsti dal D.M. n. 55-2014 e ss. mm. poiché gli atti depositati nel presente procedimento con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione ed, in particolare, consentendo la ricerca testuale all'interno degli atti e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno degli atti stessi;
- in via istruttoria:
- ammettersi C.T.U. contabile volta ad accertare l'importo complessivo dovuto al sig. da Parte_1 [...]
per le differnze retributive, ed ogni ulteriore ed eventuale emolumento dovuto, conseguente alla CP_1
di aspettativa sanitaria, comportante una riduzione retributiva;
- ammettersi le seguenti prove per interrogatorio formale e testi sulle circostanze così capitolate, con espressa richiesta di essere ammessi a prova contraria sulle circostanze ex adverso capitolate ed eventualmente ammesse:
- 1) Vero è che la datrice di lavoro tralasciava di riscontrare alle richieste del sig. di essere Parte_1 sottoposto a visita medica ai sensi dell'art. 41, comm. 2, lett C. D.Lgs 81/08. (te , Testimone_1 residente a [...]; , residente a [...]
11/A e , residente a [...] C.so della Repubblica n. 15); Testimone_3
- 2) Vero è che presso il deposito di IG, Unità Locale PV/5, Via Montebello 78 (IG - PV) esistono turni compatibili con la prescrizione medica del sig. , consistente in turni di guida non superiori a tre Parte_1 ore consecutive. (testi: GG.ri , residente a [...]; Testimone_1 Testimone_2
, residente a [...] e , residente a [...] C.so della
[...] Testimone_3
Repubblica n. 15).
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE
Voglia il Tribunale, ogni contraria istanza disattesa e respinta, con tutti gli effetti di Legge: A. In via preliminare, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della impugnazione del trasferimento geografico del ricorrente in ragione della cessata materia del contendere B. Nel merito, rigettare il ricorso avversario e/o tutte le avversarie domande in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nella presente memoria C. In ogni caso con vittoria di spese, diritti e onorari di causa D. In via istruttoria, ci si oppone alla richiesta di CTU contabile avente evidenti fini esplorativi e tesa unicamente a sopperire alle carenze, di natura sia argomentativa che probatoria, del ricorso e in ogni caso irrilevante ai fini del decidere. E. Sempre in via istruttoria, ci si oppone alla gravemente irrituale richiesta di produrre, successivamente al deposito del ricorso, le buste paga del ricorrente e fondati, nelle allegazioni avversarie, la pretesa risarcitoria formulata in ricorso F. Sempre in via istruttoria ci si oppone alla ammissione degli avversari capitoli di prova e all'interrogatorio formale in quanto negativi, generici, recanti giudizi e in ogni caso irrilevanti ai fini di causa e/o aventi meri fini esplorativi, nonché in quanto assorbiti dalla documentazione in atti;
senza che ciò comporti alcuna inversione dell'onere della prova e/o accettazione del contraddittorio, si chiede di essere ammessi alla prova contraria in merito ai capitoli di prova ex adverso dedotti, nella denegata ipotesi di loro ammissione, nonché alla prova diretta sulle seguenti circostanze:
1. vero che la residenza (sede di lavoro) del ricorrente era ed è presso il deposito di IG
2. vero che il ricorrente svolgeva la propria prestazione lavorativa sino al 12 dicembre 2023, senza mai contestare alcunché né lamentare una ipotetica incompatibilità tra il suo stato di salute e le mansioni di autista assegnate
3. vero che presso la convenuta il servizio di guida continuativo è quello svolto dal conducente tra due periodi di pausa di durata non inferiore a 15 minuti
4. vero che il ns. doc. n. 5 che si rammostra al teste riporta fedelmente i turni in essere a dicembre 2023, dopo l'accertamento di idoneità parziale del ricorrente, e a tutt'oggi presso il deposito di IG
5. vero che tutti turni in essere a dicembre 2023 e a tutt'oggi presso il deposito di IG prevedono periodi di guida continuativi superiori a 3 ore 6. vero che il turno VG105 è stato soppresso il 17 marzo 2024 e che da tale data viene svolto solo in maniera occasionale ed estemporanea
7. vero che all'interno di ciascuna ripresa (parte) del turno la convenuta prevede uno o più brevi “intervalli” (cd. cuscinetti) di durata inferiore a 15 minuti non integranti un periodo di pausa o di riposo ex Legge 138/1958 e che tali cuscinetti servono nella organizzazione del servizio a riequilibrare gli orari delle corse, facendo fronte a eventuali problematiche e anomalie della circolazione
8. vero che i cuscinetti possono avere durata effettiva inferiore rispetto a quanto previsto astrattamente nel relativo turno
9. vero che la convenuta computa i cuscinetti nel “tempo guida” del relativo turno
10. vero che a marzo 2024 e anche successivamente la convenuta aveva necessità di inserire alcuni conducenti compiutamente formati presso il deposito di Bereguardo per integrare l'organico in essere e consentire lo svolgimento di tutte le corse previste dal servizio TPL locale
11. vero che i ns. doc. n. 10 e 11 riportano fedelmente l'organizzazione dei turni presso il deposito di Bereguardo nei mesi di marzo e aprile 2024 così come portati a conoscenza dei dipendenti
12. vero che il 4 marzo 2024 la convenuta revocava la trasferta e il trasferimento del ricorrente da IG a Bereguardo, riassegnando tale dipendente al deposito di IG Si indicano, su tutti i capitoli di prova sopra articolati, nonché a prova contraria su tutti i capitoli di prova avversari, nella denegata ipotesi di loro ammissione, i seguenti testimoni: e Testimone_4 Testimone_5 tutti presso la rispettiva residenza ovvero la sede della convenuta. Testimone_6
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I principali fatti rilevanti per la decisione e l'oggetto del giudizio.
I documenti depositati dalle parti e le circostanze che emergono pacificamente dagli atti di entrambe impongono di ricostruire i principali fatti rilevanti per la decisione come di seguito descritto. Ulteriori elementi di fatto saranno esposti nel momento in cui saranno distintamente esaminate le conclusioni del ricorrente. Va preliminarmente evidenziato che non solo i documenti e le circostanze pacifiche consentono di ricostruire nel dettaglio tutti gli elementi di fatto rilevanti, ma altresì che, come specificato nell'ordinanza del 18 settembre 2024, non sono state ammesse le prove orali dedotte da parte ricorrente in quanto il cap. 1 ha contenuto generico (in quanto non è stato indicato nel dettaglio quando e in quale modo il ricorrente avrebbe formulato richieste di visite mediche senza avere riscontro dalla società datrice di lavoro) e attiene a circostanze negative e il cap. 2 è di formulazione generica e valutativa, essendo demandata ai testimoni la valutazione sulla compatibilità tra i turni (non indicati nel dettaglio) e la prescrizione medica;
né sono state ammesse le prove orali dedotte da parte resistente, in quanto quest'ultima ha chiesto l'ammissione delle proprie prove orali solo in via subordinata, per il caso di ammissione delle prove avversarie.
Consiglio è stato assunto da , con decorrenza dal 3 gennaio 2022, quale autista di mezzi Pt_1 CP_1 di trasporto pubblico e applicazione del CCNL;
è stato convenuto il tempo pieno e la Controparte_2 sede di lavoro è stata stabilita a IG (doc. 2 di parte ricorrente e doc. 2 di parte resistente). Nell'agosto e nel settembre 2023, a seguito di dolore lombare, il ricorrente si sottopose a risonanza magnetica e a valutazione medica, presso strutture private, ricevendo le seguenti indicazioni: utilizzo di bustino per alcune ore al giorno;
cambio frequente della postura;
evitare la posizione seduta per periodi prolungati (docc. 4
- 1 e 4 – 2 di parte ricorrente).
sostiene di aver, quindi, richiesto al datore di lavoro, in data 18 settembre 2023, la visita del Parte_1 medico competente, ma non v'è alcuna prova dell'invio della richiesta (doc. 5 allegato al ricorso), che parte resistente contesta di aver mai ricevuto (v. pagg. 3 e 9 della comparsa). Non solo l'onere della prova dell'invio e della ricezione non è stato assolto dal ricorrente, ma nella missiva del legale di quest'ultimo, inviata con pec del 15 dicembre 2023 (doc. 6), non è fatto cenno ad alcuna precedente richiesta che, anche per questo motivo, deve senz'altro ritenersi non essere stata inviata. Il 12 dicembre 2023 venne sottoposto a visita del medico competente, il quale espresse Parte_1 giudizio di idoneità con la prescrizione di “non più di tre ore continuative di guida” (doc. 7 di parte ricorrente e doc. 4 bis di parte resistente). Il 15 dicembre 2023, come s'è accennato, il legale del ricorrente chiese alla resistente di sottoporre il proprio assistito a visita medica, senza fare alcun richiamo alla visita svoltasi tre giorni prima, sostenendo che
[...]
stesse effettuando un numero di ore superiore a quello contrattualmente previsto, con Parte_1 peggioramento della lombalgia sofferta dal lavoratore, ed evidenziando che quest'ultimo aveva ricevuto indicazioni mediche di non mantenere la posizione seduta per periodi prolungati (doc. 6). CP_ Con nota del 19 gennaio 2024 l comunicò al ricorrente l'accoglimento della sua richiesta, presentata il precedente 14 dicembre, di usufruire dei benefici previsti dalla L. n. 104/1992 per accudire la madre, residente, come lo stesso ricorrente, a IG. Il 21 febbraio 2024 la resistente comunicò al lavoratore il trasferimento della sede dal deposito di IG a quello di Bereguardo, così motivando la propria scelta: “All'esito della visita ex D. Lgs 81/2008, effettuata nell'ambito dell'ordinario controllo sanitario effettuato dalla scrivente a tutti i propri dipendenti, Lei, come noto, è risultato idoneo con limitazioni allo svolgimento delle mansioni di “autista” a Lei assegnato. In particolare, il Medico Competente ha accertato che sino alla prossima visita medica prevista per il dicembre 2024 lei possa svolgere “non più di tre ore consecutive di guida”. Tanto premesso, l'organizzazione del servizio TPL urbano effettuato dalla scrivente presso il deposito di IG (e caratterizzato da specifiche connotazioni di continuità) non consente di assegnarla a turni di lavoro che rispettino le prescrizioni e limitazioni accertate dal Medico Competente. Conseguentemente, anche al fine di salvare il rapporto di lavoro in essere, ci vediamo costretti a trasferirla presso altra residenza di lavoro (il deposito di Bereguardo, sito in provincia di Pavia) così da consentire a Lei di salvaguardare la sua occupazione e alla scrivente di continuare ad avvalersi di un autista compiutamente formato sugli standard e le procedure aziendali (con conseguente garanzia del bagaglio professionale) nonché di gestire la carenza di organico con mansioni di autista presso tale deposito. Con la presente, dunque, Le comunichiamo il suo trasferimento presso il deposito di Bereguardo, luogo in cui Lei dovrà prendere servizio il giorno 26 febbraio 2024 alle ore 6.13 con assegnazione al turno BE01. Resta inteso che Lei sarà considerato in trasferta per il periodo di preavviso al trasferimento (20 giorni) previsto dall'art. 22/B CCNL 1976 applicato a decorrere dal 26 febbraio 2024; dopodiché il suo trasferimento presso il deposito di Bereguardo sarà definitivo” (doc. 9 di parte ricorrente e doc. 6 di parte resistente). Il 28 febbraio 2024 il ricorrente, attraverso un proprio legale, contestò il trasferimento invocando, tra l'altro, la disciplina dell'art. 33, comma V, della L. n. 104/1992 in merito al diritto del lavoratore a scegliere la sede di lavoro più vicina alla persona da assistere e a non essere trasferito ad altra sede senza il suo consenso (doc. 10 di parte ricorrente). Alla pec del legale la resistente rispose con missiva del 4 marzo 2024 (doc. 11 di parte ricorrente e doc. 7 di parte resistente) nella quale, prendendo atto del rifiuto del lavoratore a essere trasferito a Bereguardo e confermando l'inesistenza di mansioni adatte alle indicazioni del medico competente presso la sede di IG, comunicò la collocazione del ricorrente “in aspettativa sanitaria ex art. 42 lett. D), CCNL, per il tempo previsto dalla citata disposizione ovvero, se antecedente, fino a nuova prescrizione del Medico Competente”. Con il ricorso introduttivo di questo giudizio, depositato il 17 aprile 2024, ha sostenuto Parte_1
l'illegittimità del trasferimento a Bereguardo e del collocamento in aspettativa e ha, quindi, chiesto, nelle conclusioni sopra riportate, di essere assegnato a IG con revoca dell'aspettativa e assegnazione di un orario di lavoro compatibile con le prescrizioni mediche di non più di tre ore consecutive di guida. Ha chiesto, altresì, la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per le mensilità in cui ha percepito una retribuzione ridotta a causa dell'aspettativa e al risarcimento del danno morale derivante dalle condotte discriminatorie e comunque illecite o illegittime assunte dalla datrice di lavoro.
si è costituita evidenziando come il trasferimento a Bereguardo fosse stato revocato con la lettera CP_1 del 4 marzo 2024, a seguito del rifiuto del lavoratore motivato dalle prerogative a lui concesse dalla L. n. 104/1992 e, pertanto, chiedendo la dichiarazione d'improcedibilità o inammissibilità dell'impugnazione del trasferimento per essere cessata la materia del contendere prima del deposito del ricorso. Quanto all'aspettativa, la resistente ha sostenuto l'impossibilità di adibire a mansioni con Parte_1 guida per meno di tre ore consecutive se fosse rimasto nel deposito di IG e dunque la legittimità del proprio operato e ha chiesto, quindi, il rigetto nel merito delle altre domande di parte ricorrente. Durante la prima udienza è stato esperito il tentativo di conciliazione e parte resistente ha proposto al ricorrente di sottoporsi a una nuova visita da parte del medico competente, al fine di verificare altre soluzioni di lavoro compatibili con le condizioni di salute accertate. Il ricorrente ha accettato la proposta, chiedendo e ottenendo di essere assistito da un medico di fiducia durante gli accertamenti (v. verbale dell'udienza del 25 giugno 2024). Nella nuova visita, svoltasi il 23 luglio 2024, il medico competente, rettificando il proprio precedente giudizio, ha confermato l'idoneità del lavoratore dando le seguenti prescrizioni: “Approfittare delle pause a fine corsa, quando presenti, per attuare il cambio posturale, da posizione assisa (seduto) a posizione ortostatica (in piedi). Garantire una seduta di guida ammortizzata ed ergonomica che consenta un efficace smorzamento delle vibrazioni trasmesse al conducente” (v. certificazione depositata da entrambe le parti il medesimo 23 luglio 2024). Il ricorrente ha successivamente confermato di essere stato impiegato a IG a partire dal 12 agosto 2024, dopo l'accertamento del medico e dopo un periodo di ferie, pur ritenendo che il sedile dei mezzi datigli in uso non rispettasse le prescrizioni (la questione del sedile non è, però, oggetto di causa); tuttavia, non è stato possibile giungere a una soluzione conciliativa, in quanto è rimasta controversa la questione delle differenze retributive per il periodo di aspettativa sanitaria (v. verbale dell'udienza del 18 settembre 2024) e dunque la causa è stata decisa all'udienza del 3 luglio 2024, nella quale le parti hanno richiamato le conclusioni sopra riportate.
2. Il trasferimento a Bereguardo.
A seguito della visita del medico competente svoltasi in corso di causa, come s'è visto, il ricorrente è stato nuovamente assegnato al deposito di IG e pertanto non è possibile provvedere sulla domanda di annullamento del trasferimento e di conferma dell'“assegnazione del ricorrente presso il deposito di IG”. Risulta, anzi, fondata la tesi di parte resistente secondo cui già al momento del deposito del ricorso non v'era materia del contendere al riguardo: è vero, infatti, che il trasferimento non era mai stato attuato, avendo la società preso atto del rifiuto del lavoratore, e avendolo collocato in aspettativa sanitaria proprio sul presupposto dell'impossibilità di attuare il trasferimento stesso. In ogni caso, la legittimità del trasferimento deve essere valutata al fine della regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della “soccombenza virtuale”; inoltre, l'esame della questione è rilevante per la connessione della medesima con il tema dell'aspettativa sanitaria e per la decisione sulla richiesta risarcitoria. Le parti indicano in modo diverso quali fossero i turni richiesti agli autisti del deposito di IG al momento del trasferimento contestato (si confrontino, al riguardo, le pagg. 5/8 del ricorso con le pagg. 5/7 della comparsa della resistente), ma non è necessario ricostruire nel dettaglio i turni stessi, in quanto anche partendo dalla ricostruzione effettuata dal ricorrente si deve comunque concludere che egli non potesse, rimanendo a IG, svolgere turni di guida inferiori a tre ore, come invece prescritto dal medico competente. Infatti, al fine di sostenere che i turni previsti fossero compatibili con le prescrizioni, calcola i Parte_1 periodi di guida dal momento di inizio sino al momento di ogni sosta e poi dalla ripresa dopo la sosta sino alla sosta successiva e così via sino al termine del servizio. Questa ricostruzione non può essere condivisa, perché prescinde dalla durata delle soste. Deve, infatti, osservarsi che l'art. 5 Legge 138/1958, così dispone: “al personale viaggiante non può essere richiesto un servizio continuativo di guida superiore alle ore 5. Non è consentita la ripresa del servizio di guida ove non sia trascorso un intervallo di almeno un'ora. Qualora durante la guida si verifichino per esigenze di servizio interruzioni non superiori a 30 minuti primi, due di esse devono calcolarsi ai fini della durata massima del periodo continuativo di guida stabilito al primo comma. Le norme di cui ai commi precedenti non si applicano al personale di guida dei servizi a breve percorso ed a frequenti corse, quando le soste ai capilinea siano di durata superiore ai 15 minuti”. Poiché è pacifico che il ricorrente svolgesse servizi di breve percorso e con corse frequenti, perché potesse ritenersi spezzato il tempo di guida, egli avrebbe dovuto - alla luce della norma richiamata - svolgere soste di durata superiore al quarto d'ora. Dunque, per rispettare le prescrizioni del medico, avrebbero dovuto essergli assegnati turni con periodi di guida inferiori a tre ore intervallati da soste non inferiori a 15 minuti. La norma è particolarmente chiara e pertanto l'unica interpretazione possibile è quella qui esposta;
viceversa, non ha appiglio normativo la tesi propugnata da parte ricorrente secondo cui anche pochissimi minuti di sospensione sarebbero sufficienti per distanziare due tempi di guida. Si osserva, inoltre, che neppure la contrattazione collettiva contiene disposizioni diverse o ulteriori per definire il tempo di guida e le soste (v. docc.
3-1 e 3-2 di parte ricorrente). La tesi che qui si segue, condividendosi le argomentazioni di parte resistente è, del resto, l'unica adeguata a garantire il rispetto delle prescrizioni mediche;
è, evidente, infatti, che una sosta di pochissimi minuti (molto spesso sono indicati solo 2 o 3 minuti) non può consentire movimenti (per esempio una, pur breve, passeggiata, o un po' di stiramenti) né, men che meno, il riposo (in posizione orizzontale) adeguati per un significativo sollievo della schiena, se compromessa in modo serio;
inoltre, e soprattutto, i pochi minuti previsti ben possono, nella pratica, essere di fatto erosi (come anche dilatati) da possibili ragioni contingenti - quali il maggiore o minore traffico o il maggiore o minore afflusso di utenti, con conseguenti tempi, più o meno ampi, di salita e discesa - posto che gli autisti sono comunque tenuti a rispettare, salvi eventi eccezionali, gli orari stabiliti;
proprio per questo motivo le disposizioni normative comprendono le brevi soste nel periodo di guida effettiva. Può aggiungersi che, come evidenziato da parte resistente, anche la normativa comunitaria impone di escludere le pause brevissime al fine di delimitare il tempo di guida. Invero, l'art. 4 Regolamento 2006/561/CE, alla lett. q), definisce come periodo di guida quello che intercorre tra il momento in cui un autista comincia a guidare dopo un periodo di riposo o dopo un'interruzione fino al periodo di riposo o interruzione successivi;
l'interruzione è definita dalla precedente lett. d) come “ogni periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo” e il “riposo” è “ogni periodo ininterrotto durante il quale il conducente può disporre liberamente del suo tempo” (lettera f); anche tenendo conto delle definizioni di fonte europea deve, quindi, escludersi che i pochi minuti di sospensione dalla guida previsti negli orari e non sempre garantiti, proprio per gli imprevisti che possono frequentemente capitare nella circolazione urbana, possano essere considerati come intervalli deputati in via esclusiva al riposo dei conducenti. Deve, infine, osservarsi che il ricorrente non ha contestato che, come ha sostenuto parte resistente, i turni fossero imposti dal Comune di IG e dalle altre autorità competenti, trattandosi di garantire un servizio pubblico;
del resto, , domandando la riassegnazione a IG, non ha chiesto che gli Parte_1 fossero assegnati turni stabiliti ad hoc nel rispetto delle prescrizioni imposte, sostenendo invece, infondatamente, come s'è detto, che i turni già esistenti fossero compatibili con le sue condizioni. Per le ragioni sin qui esposte e considerando altresì che non è contestato che presso il deposito di Bereguardo i turni garantissero le prescrizioni mediche, deve ritenersi la legittimità del trasferimento disposto, ancorché mai attuato a seguito del rifiuto del lavoratore sulla base di quanto consentitogli dalla L. n. 104/1992.
3. L'aspettativa sanitaria
Anche rispetto alla domanda sulla legittimità dell'aspettativa sanitaria non c'è materia del contendere in quanto, come s'è visto, nel corso del giudizio, a seguito di nuova valutazione del medico competente, il ricorrente ha ripreso il lavoro secondo orari e pause adeguate alle indicazioni del medico stesso. L'accertamento sulla legittimità dell'operato di parte resistente rimane, tuttavia, rilevante sia per la regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale, sia perché nel caso in cui difettassero i presupposti per l'aspettativa applicata al lavoratore, dovrebbero essere accolte le domande risarcitorie da lui proposte. Il primo elemento da considerare è costituito dal fatto che, a fronte delle prescrizioni del medico competente del 12 dicembre 2023 che, come s'è visto, vietavano la guida per più di tre ore continuative, il ricorrente non ha impugnato la valutazione né ha chiesto, successivamente, una revisione, se non durante il corso di questo giudizio, peraltro a seguito di suggerimento di parte resistente. Ne deriva che era tenuta a osservare le prescrizioni imposte e pertanto, come s'è detto, bene ha CP_1 fatto a trasferire il lavoratore al deposito di Bereguardo. Altrettanto correttamente la società datrice di lavoro ha preso atto che il dipendente, in virtù delle prerogative a lui concesse dalla L. n. 104/1992, ha manifestato l'indisponibilità al trasferimento. Anche nel ricorso introduttivo di questo giudizio il lavoratore ha evidenziato il proprio diritto a non essere trasferito, proprio in ragione della necessità di assistere la madre residente a [...](pagg. 8 e 9 del ricorso); ciò conferma l'indisponibilità già espressa in sede stragiudiziale, mentre in questa sede, come s'è visto, nessun provvedimento di annullamento del trasferimento deve essere assunta, essendo intervenuta la revoca del trasferimento medesimo. Poiché, dunque, non era possibile impiegare nel deposito di Bereguardo, né in quello di Parte_1
IG, dove i turni previsti impedivano una guida continuativa inferiore a tre ore, legittimamente la resistente ha collocato il lavoratore in aspettativa sanitaria, secondo quanto previsto dall'art. 42, lett. D del CCNL applicato (doc. 3 di parte ricorrente e doc. 3 di parte resistente). Del resto, parte ricorrente non ha indicato ragioni specifiche per l'inapplicabilità dell'istituto contrattuale se non quelle, che si sono viste essere infondate, sulla possibilità di essere adibito al deposito di IG con turni di guida inferiori a tre ore. Ne deriva che anche in merito al collocamento del lavoratore in aspettativa sanitaria il comportamento della resistente risulta legittimo.
4. Le domande di risarcimento
Il ricorrente, come s'è detto, ha svolto due distinte domande di risarcimento: l'una per le somme non percepite durante il collocamento in aspettativa, allorché gli sono stati corrisposti emolumenti inferiori alle retribuzioni, proprio in ragione della sospensione dal lavoro, l'altra per il danno morale conseguente ai “disagi patiti … a seguito delle condotte discriminatorie o comunque illecite ed illegittime assunte dalla datrice di lavoro”. Alla luce del fatto che, per quanto evidenziato nei paragrafi che precedono, la resistente ha agito all'interno del perimetro legislativo, nessun risarcimento, né di fonte contrattuale, né di natura extra-contrattuale, può essere riconosciuto al ricorrente e pertanto anche le domande del medesimo ora in esame devono essere respinte.
5. Le spese di lite.
Le spese di lite devono essere poste a carico di parte ricorrente secondo il criterio di soccombenza. Deve precisarsi che non v'è spazio per una compensazione, neppure parziale, delle spese in quanto il ricorrente ha rifiutato ragionevoli proposte conciliative, essendo disponibile a una soluzione bonaria solo con riconoscimento quasi integrale delle proprie pretese (v. verbali delle udienze del 25 giugno 2024 e del 18 settembre 2024). Pare infine opportuno rilevare che la compensazione deve altresì essere esclusa considerando il comportamento processuale del ricorrente, il quale ha affermato nel ricorso di non essere mai stato sottoposto a visite mediche nonostante l'avesse espressamente richiesto, dedicando un intero paragrafo per illustrare la gravità del preteso comportamento illegittimo della resistente al riguardo e sostenendo di aver eseguito esclusivamente un accertamento tossicologico (pag. 4 del ricorso): viceversa, come s'è visto, la realtà dei fatti è completamente diversa. Le spese vengono liquidate - come indicato nel dispositivo - con riferimento allo scaglione per il valore indeterminabile con bassa complessità e tenendo conto che la causa ha avuto istruzione meramente documentale: si applicano, dunque, i compensi medi per le fasi di studio e introduttiva e i compensi minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
PER QUESTI MOTIVI
la giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 17 aprile 2024 da
[...]
, disattesa o assorbita ogni altra conclusione, di merito e istruttoria, delle parti: Parte_1
1) respinge le domande proposte con il ricorso;
2) condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese di lite, che liquida in € 6.852,00 per compensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se e come dovuti per legge e rimborso per spese generali nella misura del 15 % dei compensi;
3) si riserva di depositare la sentenza entro sessanta giorni da oggi. Deciso all'udienza del 3 luglio 2025 La giudice del lavoro Marcella Frangipani