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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 19/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco MANCINI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 253/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Pt_1
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Ambrogio Moriconi,
[...] Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/01/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in VEROLI il 26/07/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e relativi alla prole e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.02.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla pronuncia della separazione consensuale nel procedimento iscritto al n. 2426/2023 r.g. in esito al quale con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 172/2024 del 16/02/2024 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui Parte_2 al ricorso a firma congiunta depositato il 20.01.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VEROLI il 26/07/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003) da nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Parte_2
FROSINONE il 31/08/1977, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEROLI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003).
1 Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 18.03.2025 Il Presidente
dott. Francesco MANCINI
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
2
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Volontaria Giurisdizione riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei Signori Magistrati:
dott. Francesco MANCINI Presidente
dott. Fabrizio FANFARILLO Giudice
dott. Simona DI NICOLA Giudice relatore ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. 253/2025 r.g.v.g. avente come oggetto: “CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO”, introdotto su ricorso a firma congiunta da Pt_1
e , entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.to Ambrogio Moriconi,
[...] Parte_2 ed elettivamente domiciliati come in atti.
°°°°°° Con ricorso a firma congiunta depositato il 20/01/2025 e con richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio dagli stessi contratto in VEROLI il 26/07/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003); visto il ricorso come sopra proposto congiuntamente dai coniugi e rilevato che nello stesso risultano compiutamente regolamentati i rapporti personali ed economici tra le parti e relativi alla prole e per la specificazione dei quali allo stesso espressamente si rimanda;
dato atto della dichiarazione delle parti di rinunciare alla comparizione personale e della dichiarazione dei coniugi di non intendere riconciliarsi;
ritenuto che
gli accordi raggiunti non siano contrari all'ordine pubblico, al buon costume o alla legge;
dato atto dell'intervento del P.M. come da proprio visto del 04.02.2025; considerato il decorso del termine previsto dall'art. 3 lett. b), n. 2 L. 898/70 dalla pronuncia della separazione consensuale nel procedimento iscritto al n. 2426/2023 r.g. in esito al quale con sentenza del Tribunale di Frosinone n. 172/2024 del 16/02/2024 le condizioni di separazione sono state omologate;
visti gli artt. 2, 3, 4 (comma 1) e 13 della legge 1.12.1970, n. 898 e s.m.i.;
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sulla domanda congiunta presentata dai coniugi e Parte_1 per la “cessazione degli effetti civili del matrimonio” alle condizioni di cui Parte_2 al ricorso a firma congiunta depositato il 20.01.2025, e in accoglimento della stessa DICHIARA La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in VEROLI il 26/07/2003 trascritto nel registro atti di matrimonio del medesimo Comune (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003) da nato a [...] il [...] e da nata a Parte_1 Parte_2
FROSINONE il 31/08/1977, alle condizioni di cui al ricorso a firma congiunta in atti;
ORDINA All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di VEROLI di procedere all'annotazione della presente sentenza a norma dell'art. 5 legge 1.12.1970, n. 898, nei registri esistenti nel suddetto Ufficio (atto n. 68 – Parte II- Serie A – Anno 2003).
1 Alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Frosinone il 18.03.2025 Il Presidente
dott. Francesco MANCINI
Il Giudice relatore dott.ssa Simona DI NICOLA
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