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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 23/01/2025, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 1030 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione all'udienza del 21.10.2024 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini ex art. 190, comma 2, c.p.c., di giorni quaranta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica, vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Lamezia Terme Parte_1 C.F._1
(CZ), via F. Rismondi n. 5, presso lo studio legale dell'avv. Simona Barberio, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., e, per essa, Controparte_1 P.IVA_1 quale madataria, (C.F./P.I. , rappresentata da Controparte_2 P.IVA_2
(C.F./P.I. ), elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_3
Milano, via San Barnaba n. 39, presso lo studio dell'avv. Giuseppe Lucibello, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto (art. 615, comma 1, c.p.c.).
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale Parte_1 di Lamezia Terme, la e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2 [...]
proponendo opposizione avverso al precetto notificatole in data 9.6.2021 con il Controparte_3 quale la società convenuta le aveva intimato il pagamento della complessiva somma di euro 114.209,04 oltre agli interessi maturandi, spese e successive occorrende sino all'effettivo, in forza del contratto di mutuo ipotecario di mutuo fondiario e di costituzione di ipoteca del 24.4.2007, a rogito Notaio dott.
Rep. 13874 – Racc. 3334, registrato a Lamezia Terme in data 2.5.2007, n. 738 e munito Persona_1 di formula esecutiva in data 14.05.2007.
A sostegno della svolta opposizione, l'opponente deduceva: 1) l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di precetto per difetto di legittimazione attiva della società intimante;
2) l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di precetto per inesistenza di un valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.; 3) l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità dell'atto di precetto per assoluta genericità del credito precettato;
4) l'inefficacia, la nullità e/o l'illegittimità dell'atto di percetto per nullità del titolo esecutivo per usurarietà ex artt. 644 c.p. e 1815 c.c. del contratto di mutuo fondiario stipulato con la banca;
5)
l'inefficacia, l'illegittimità e/o la nullità, del titolo esecutivo e, conseguentemente, dell'atto di precetto,
1 per indeterminatezza delle condizioni contrattuali.
Sulla scorta di tali deduzioni l'opponente concludeva nel modo seguente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni eccezione ed istanze contrarie disattese: - in via preliminare, sospendere l'efficacia esecutiva del titolo esecutivo e del precetto per l'eccepito difetto di legittimazione attiva della società intimante, nonchè per tutte le motivazioni come sopra esposte;
- nel merito, previo accertamento di quanto sopra dedotto, dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto come notificato per tutte le motivazioni ut supra esposte;
- in subordine, previo accertamento di quanto sopra dedotto, dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data
24 aprile 2007, dichiarare che l'opponente nulla deve all'intimante in forza del titolo azionato in quanto il credito è estinto per le ragioni tutte dedotte in narrativa e conseguentemente dichiarare l'inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 9 giugno 2021; - in via ancora più gradata, previo accertamento di quanto sopra, dichiarata la gratuità del mutuo stipulato in data 24 aprile 2007, anche a mezzo CTU di cui si chiede sin d'ora l'ammissione, accertare la effettiva somma a calcolarsi quale residuo mutuo fino all'integrale esaurimento delle rate pattuite, a rimodularsi, ed eventualmente a compensarsi con la somma che verrà accertata dovuta, anche secondo equità, dalla società intimante alla sig.ra a Parte_1 titolo di risarcimento del danno per la violazione dei principi di correttezza e buona fede contrattuale, anche ai sensi degli artt. 1175, 1337, 1336 e 1375 c.c., come ampiamente motivato, anche in considerazione della previsione del cosiddetto fenomeno anatocistico, ovvero per mancanza di indicazione dell'effettivo 'ISC/TAEG nel contratto”; il tutto con il successo delle spese di lite da distrarre a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Si costituiva in giudizio la la e per essa rappresentata da Controparte_1 Controparte_2
la quale resisteva agli avversi motivi di opposizione concludendo per il Controparte_3 rigetto dell'opposizione, il tutto con il successo delle spese di lite.
Con provvedimento del 16.2.2022 il Tribunale respingeva l'istanza dell'opponente di sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo azionato con il precetto.
La causa veniva istruita attraverso le produzioni documentali delle parti trattandosi di procedimento di natura cartolare.
Indi all'udienza del 21.10.2024, svoltasi in via cartolare come da note sostitutive dell'udienza ex artt. 127
e 127-ter c.p.c. in atti, la controversia era trattenuta in decisione con la concessione alle parti di termini ridotti ex art. 190, comma 2, c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudizio in esame può certamente essere qualificato come opposizione all'esecuzione, giacchè concerne l'opposizione a precetto sulla base di mutuo ipotecario che è titolo stragiudiziale parificato alle sentenze ex art. 474 c.p.c..
La domanda, proposta con l'opposizione all'esecuzione, ha aperto un normale giudizio di cognizione, in ordine al quale l'attore deve provare i fatti costitutivi del proprio diritto, mentre al convenuto incombe l'onere della prova di quelli estintivi o modificativi (Cass. n. 3868 dell'8 febbraio 2019; Cass. 15 maggio
2009, n. 11332; v. anche Cass. 24 settembre 2004, n. 8219; Cass. 11 dicembre 2002, n. 17630; Cass. 9 novembre 2000 n. 14554).
Giova ricordare infatti che il giudizio di opposizione a precetto è un ordinario processo di cognizione, nel quale la domanda giudiziale va identificata, nell'aspetto oggettivo, con i suoi elementi costitutivi, del petitum, consistente nella richiesta di un provvedimento giurisdizionale che accerti l'inesistenza, in tutto o in parte, del diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata (opposizione art. 615 c.p.c., comma
1), e della causa petendi, che consiste nella specifica situazione giuridica sostanziale dedotta dalla parte istante a fondamento della domanda (cfr. già Cass. 3 maggio 1980 n. 2911, nonché Cass. 11 dicembre
2 2002, n. 17630; 29 aprile 2004, n. 8219; 13 novembre 2009, n. 24047); dal punto di vista soggettivo,
l'opponente, vale a dire il soggetto precettato, ha veste sostanziale e processuale di attore e, specularmente, l'opposto, vale a dire il creditore procedente, ha la posizione del convenuto (cfr. Cass. 9 novembre 2000, n. 14554 ed altre).
Tanto detto, l'opposizione è infondata e pertanto non può trovare ingresso.
Preliminarmente va dichiarata l'inutilizzabilità di tutte le produzioni documentali effettuate dalla parte opposta unitamente al deposito delle memorie di replica in quanto irrimediabilmente tardive dal momento che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità e di merito, sono “inutilizzabili i documenti allegati alla comparsa conclusionale, che è atto nel quale è consentito alle parti illustrare e sviluppare domande ed eccezioni già svolte, ma non certamente introdurre nuovi temi d'indagine o argomentazioni difensive che non poggino su fatti in precedenza accertati o su acquisizioni processuali mai oggetto di contestazione, come pure è evidente che le domande ritualmente e tempestivamente introdotte sono soltanto quelle formulate nel ricorso introduttivo e non certamente quelle svolte nella memoria di replica” (Cass. civ. n.
98/2016; per il merito v. Tribunale Milano sez. II, 23/01/2008, n.1008; cfr. anche Tribunale Roma, sentenza 4 gennaio 2019).
Ciò precisato, si rileva che con il primo motivo di opposizione l'opponente ha dedotto che la cessione dei crediti a favore della società opposta da parte della non era sufficientemente provata non Parte_2 potendo comunque a tal fine ritenersi sufficiente l'eventuale intervenuta pubblicazione, in Gazzetta
Ufficiale, della cessione in blocco dei crediti.
L'assunto non può essere condiviso.
In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. n. 385 del
1993, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (Cass. 29 dicembre 2017 n. 31188).
Più in particolare, la citata giurisprudenza ha chiarito che “l'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, nel consentire "la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco", detta, come si è detto, una disciplina ampiamente derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, a) subordinandone l'efficacia alla notizia data dalla banca cessionaria mediante l'iscrizione della cessione nel registro delle imprese e la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, b) disponendo che tali adempimenti producono i medesimi effetti dell'accettazione o della notificazione previsti dall'art. 1264 cod. civ., c) attribuendo a coloro che sono parte di contratti ceduti la facoltà di esigere entro tre mesi l'adempimento sia dal cedente che dal cessionario, d) disponendo che, trascorso il predetto termine, risponde in via esclusiva il cessionario, e) consentendo ai contraenti ceduti di recedere per giusta causa dal contratto, entro il medesimo termine, e f) escludendo la necessità di qualsiasi formalità o annotazione per la conservazione in favore del cessionario della validità e del grado dei privilegi e delle garanzie prestate a favore del cedente, nonché delle trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione. Tale disciplina trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione, costituito, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive: è per tale motivo, oltre che per il gran numero dei soggetti interessati, che la norma prevede, tra l'altro, la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, cui possono
3 aggiungersi forme integrative di pubblicità. A tal fine, è prevista anche l'emanazione d'istruzioni da parte della Banca d'Italia, la quale, nell'esercitare il relativo potere, ha confermato che per "rapporti giuridici individuabili in blocco" devono intendersi "i crediti, i debiti e i contratti che presentano un comune elemento distintivo", chiarendo che lo stesso "può rinvenirsi, ad esempio, nella forma tecnica, nei settori economici di destinazione, nella tipologia della controparte, nell'area territoriale e in qualunque altro elemento comune che consenta l'individuazione del complesso dei rapporti ceduti" (cfr. circolare n. 229 del 21 aprile 1999). La possibilità di fare riferimento alle caratteristiche dei rapporti ceduti, quale criterio per l'individuazione dell'oggetto del contratto, non rappresenta d'altronde un'anomalia rispetto alla disciplina generale dettata dall'art. 1346 cod. civ., il quale, prescrivendo che l'oggetto del contratto dev'essere "determinato o determinabile", non richiede che lo stesso sia necessariamente indicato in maniera specifica, a condizione che esso possa essere identificato con certezza sulla base di elementi obiettivi e prestabiliti risultanti dallo stesso contratto” (cfr. Cass., Sez. II, 7/03/2011, n. 5385; 13/09/2004,
n. 18361; Cass., Sez. III, 2/06/ 1995, n. 6201). Alla stregua della predetta disciplina, la circostanza che l'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e prodotto in giudizio recasse una mera elencazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco dall' all'Aspra Finance non Controparte_4 autorizzava di per sé a ritenere che le relative indicazioni non rispecchiassero fedelmente quelle contenute nell'atto di cessione, per la cui validità, come si è detto, non era affatto necessaria una specifica enumerazione dei rapporti ceduti, risultando invece sufficiente che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentissero d'individuarli senza incertezze”.
Il principio è stato poi confermato anche da successive pronunce (vedi Cass. 16 aprile 2021, n. 10200; ma anche Cass. n. 17110/2019) e non vi è ragione per discostarsi da tale orientamento.
In particolare, con la recentissima Cassazione civile sez. III, 20/11/2024, (ud. 18/10/2024, dep.
20/11/2024), n.29872 è stato ribadito che “in caso di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 TUB, è sufficiente, onde dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese, danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia” (v. anche Cass. 22/04/2024, n.10860; Cass. 9/10/2023, n. 4277; Cass.
22/06/2023, n. 17944).
Ebbene, nel caso in esame, è stata documentata la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale in data 26 luglio
2018 e la cessione ha riguardato tutti “tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_5 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2017, i cui debitori sono stati classificati a sofferenza”, tra i quali vi era sicuramente anche quello posto a fondamento del precetto che è un mutuo fondiario stipulato nel 2007 con la poi incorporata nella CP_6 Parte_2
Inoltre, è comprovata l'iscrizione della cessione dei crediti in blocco nel registro delle imprese, dal momento che la cessione in esame è stata fatta oggetto di specifica comunicazione presso il competente
Registro delle Imprese di Treviso – Belluno in data 24.7.2018 al numero di Protocollo 72969/2018, come emerge dalla visura camerale della società cessionaria in atti (v. doc. 8 fascicolo di parte opposta).
Non è suscettibile di accoglimento nemmeno l'eccezione dell'opponente di inidoneità del contratto di
4 finanziamento in questione a costituire valido titolo esecutivo, trattandosi, secondo le tesi della Pt_1 di mutuo "condizionato" all'osservanza di determinati adempimenti da parte della mutuataria e mancando la prova della “traditio” della somma mutuata.
Per vero, il richiamo dei principi elaborati in tema di mutuo condizionato, non appare del tutto centrato poiché il contratto oggetto del contendere si differenzia da tale ipotesi, per conoscere una modalità di erogazione della somma invero non infrequente nella prassi dei mutui fondiari, in cui le parti, nel corpo dell'atto di mutuo, si danno effettivamente atto della consegna della somma mutuata, salvo poi precisare contestualmente che l'importo finanziario viene vincolato in un deposito cauzionale a garanzia dell'adempimento di una platea più o meno ampia di obblighi in carico alla parte finanziata.
Ciò doverosamente precisato, va richiamato e ribadito il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il conseguimento della giuridica disponibilità della somma mutuata da parte del mutuatario, può ritenersi sussistente, come equipollente della “traditio”, nel caso in cui il mutuante crei un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario, in guisa tale da determinare l'uscita della somma dal proprio patrimonio e l'acquisizione della medesima al patrimonio di quest'ultimo, ovvero quando, nello stesso contratto di mutuo, le parti abbiano inserito specifiche pattuizioni, consistenti nell'incarico che il mutuatario dà al mutuante di impiegare la somma mutuata per soddisfare un interesse del primo (cfr. già Cass. 12 ottobre 1992, n. 11116 e 15 luglio 1994, n. 6686; nonché Cass. n. 2483 del 2001, Cass. 5 luglio 2001, n. 9074 e 28 agosto 2004, a 17211; e, da ultimo,
Cass. 3 gennaio 2011, n. 14).
Di ciò si dà chiaramente atto nella massima di Cass. n. 2483 del 2001: "Il mutuo è un contratto di natura reale che si perfeziona con la consegna di una determinata quantità di danaro (o di altre cose fungibili) ovvero con il conseguimento della giuridica disponibilità di questa da parte del mutuatario;
ne consegue che la tradito rei può essere realizzata attraverso l'accreditamento in conto corrente della somma mutuata a favore del mutuatario, perché in tal modo il mutuante crea, con l'uscita delle somme dal proprio patrimonio, un autonomo titolo di disponibilità in favore del mutuatario".
Nella giurisprudenza recente si è dato atto di varie ipotesi nelle quali la realità del contratto non viene meno allorché, in luogo della consegna materiale della somma data in prestito, talvolta non proponibile per i più diversi motivi (quali l'ingenza delle somme, la necessità di averne disponibilità in un luogo diverso da quello di conclusione del mutuo), si svolgano altre forme di trasferimento della disponibilità ritenute equipollenti alla consegna materiale, atteso che il requisito della realità, proprio di tale tipologia contrattuale, può essere integrato anche mediante il conseguimento della disponibilità giuridica della cosa, piuttosto che con la sua consegna in natura: - si è affermato che la "tradito rei" può essere realizzata attraverso la consegna dell'assegno (nella specie, circolare interno, intestato alla parte e con clausola di intrasferibilità) alla parte mutuataria, che abbia dichiarato di accettarlo "come denaro contante", rilasciandone quietanza a saldo (Cass. n. 14 del 2011); - si è affermato che l'esecuzione dell'ordine, proveniente da un istituto bancario, di versare un importo determinato a un terzo, realizzato mediante un mandato emesso sulla propria cassa, cui segua un "atto di quietanza finale di mutuo fondiario", integra il perfezionamento del contratto di mutuo (Cass. n. 25569 del 2011).
Ed ancora la Suprema Corte ha chiarito che "al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge" (Cass. Cass. civ. Sez. III, Sent., 27/08/2015, n. 17194).
5 Orbene, nel caso di specie, l'art. 1 del predetto contratto di mutuo, contenente l'espressa dichiarazione di quietanza da parte della parte mutuataria, attesta l'avvenuta traditio della somma mutuata (vedi titolo esecutivo e atto di precetto fascicolo di opponente).
Sempre nella stessa disposizione contrattuale si prevede inoltre la riconsegna alla banca di quella stessa somma a titolo di "deposito irregolare infruttifero", a garanzia dell'osservanza di alcuni adempimenti da parte della mutuataria, con la facoltà per la banca di ritenere risolto il contratto in caso di mancata prova da parte della mutuataria dell'esistenza di quelle condizioni entro il termine stabilito e con l'ulteriore diritto per l'istituto mutuante di utilizzare in quel caso il deposito per l'estinzione del mutuo.
Ebbene, la costituzione della somma mutuata in deposito infruttifero presso la banca è successiva alla
“traditio” ed integra un vero e proprio atto negoziale di disposizione che presuppone, anche logicamente, il precedente conseguimento dell'autonoma disponibilità giuridica di quella somma da parte della mutuataria.
In sostanza la mutuataria, una volta conseguita la disponibilità giuridica della somma mutuata, ne ha autonomamente disposto riversandola alla banca a titolo di deposito, al fine precipuo di costituire, anche nel proprio interesse, una sorta di garanzia atipica a presidio dell'adempimento di talune condizioni.
La banca dunque non ha conservato la disponibilità della somma per non averla mutuata ma ne ha semplicemente riacquistato la disponibilità a diverso titolo in forza di una specifica disposizione negoziale connessa al mutuo ma comunque rispetto ad esso distinta ed autonoma, logicamente successiva alla “traditio” intesa come trasmissione ai mutuatari dell'autonoma disponibilità giuridica della somma.
Ed invero, il fatto stesso che la parte mutuataria abbia disposto delle somme autorizzandone il versamento su un deposito infruttifero vincolato all'istituto di credito mutuante, a garanzia dell'adempimento degli obblighi sopra indicati, presuppone il conseguimento, da parte della mutuataria, dell'immediata disponibilità giuridica della somma erogata.
L'atto con il quale il mutuatario vincola temporaneamente le somme ricevute in favore della banca, infatti, costituisce un posterius rispetto alla “traditio”, che è da esso necessariamente presupposta.
Né è sostenibile che l'efficacia del contratto di mutuo sia per l'effetto stata sospensivamente condizionata ad un evento futuro (del cui verificarsi non si avrebbe contezza, nelle forme dell'atto pubblico), posto che il mancato verificarsi delle condizioni indicate in contratto è stato posto dalle parti quale condizione risolutiva (e non già sospensiva) dell'efficacia del contratto di mutuo, negozio dunque già perfezionatosi anteriormente al verificarsi di tali circostanze.
Tali principi di diritto peraltro sono stati cristallizzati anche recentemente dalla Suprema Corte la quale ha statuito che “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l'uscita del denaro dal patrimonio dell'istituto di credito mutuante, e l'acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell'adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Cassazione civile , sez. I ,
27/10/2017 , n. 25632; ma cfr. anche Cass. Civ., sez. 01, del 21/07/1998, n. 7116; Cass. Civ., sez. 03, del
27/08/2015, n. 17194; Cass. Civ., sez. 01, del 13/08/1999, n. 8634).
In senso identico inoltre condivisibile e recente giurisprudenza di merito (v. tra le tante Tribunale di
Bologna, ordinanza del 12 dicembre 2016; Tribunale Bergamo sez. II, 03/04/2019, (ud. 03/04/2019, dep.
03/04/2019); Tribunale Pescara, 18/10/2017, (ud. 13/10/2017, dep.18/10/2017); Tribunale Napoli sentenza n. 5681/2015).
Ne consegue che l'eccezione dell'opponente di inidoneità del contratto di finanziamento in oggetto a costituire valido titolo esecutivo non appare fondata.
6 Ugualmente non condivisibili sono le contestazioni avanzate dalla relativamente alla presunta Pt_1 genericità delle somme indicate nel precetto.
Al riguardo basta infatti precisare che il contratto di mutuo in oggetto è stato stipulato per iscritto, con la previsione e indicazione delle condizioni, dei tassi di interesse, delle valute, delle spese e anche dei costi contenendo quindi tutti gli elementi idonei alla determinazione del quantum del credito/debito.
Del pari infondate appaiono, allo stato, le contestazioni dell'opponente in merito all'eccepito superamento del tasso soglia applicato al contratto di mutuo, considerato che la difesa della cumula Pt_1 illegittimamente agli interessi corrispettivi quelli moratori al fine di dimostrare l'effettivo superamento della soglia, mentre diversamente parte opponente avrebbe dovuto dimostrare il superamento della soglia al momento della pattuizione del tasso di mora, tenuto conto che la citata sentenza della Corte di
Cassazione (350/2013) dice solo che “si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge al momento nel momento in cui sono promessi o convenuti , a qualunque titolo , quindi anche a titolo di interessi moratori”.
In senso contrario alla sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori, si veda per il merito tra le innumerevoli Trib. Genova, sez. VI, 22/1/2019; Trib. Milano, sez. VI, 28/2/2019, n. 2038; Trib. Torino, sez. I, 22/09/2020, n. 3225.
Peraltro, quanto alla commissione di estinzione anticipata, pur esistendo nella giurisprudenza di merito pronunce difformi (citate da parte attrice), ad avviso di questo Giudice, viceversa, non può tenersi conto di tale commissione ai fini del calcolo dello sforamento del tasso soglia dell'usura, atteso che nel computo del TEG rilevante per il giudizio di usurarietà vanno computati tutti i costi in relazione di corrispettività con l'erogazione del credito, mentre il costo per l'estinzione anticipata del mutuo non si pone in relazione di sinallagmaticità con il credito erogato essendo invece collegato con il diritto/facoltà conferito al mutuatario di recedere dal contratto anticipatamente (cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019).
In altri termini, la penale di estinzione anticipata non trova la sua ragione giustificatrice nell'utilizzo del credito, ma ha la funzione di indennizzare la banca per la perdita degli interessi corrispettivi in caso di rimborso anticipato della somma mutuata.
Non si tratta, dunque, di un costo connesso all'uso del credito/costo del denaro, ma di un costo solo eventuale che, come tale, non può essere conteggiato ai fini del superamento della soglia di usura (in tal senso tra le tante anche Corte d'appello di Torino sent. n. 741 del 23/07/2020).
La pattuizione della commissione di estinzione anticipata del contratto di mutuo, prevista in caso di recesso anticipato del mutuatario, non assume rilevanza ai fini della valutazione dell'usurarietà del contratto, in quanto la sua funzione non è quella di remunerare l'erogazione del credito, bensì quella di compensare la Banca mutuante delle conseguenze economiche dell'estinzione anticipata del debito da restituzione, nell'ipotesi in cui il mutuatario intenda esercitare tale sua facoltà.
La commissione di estinzione anticipata è prevista per una fase contrattuale ontologicamente incompatibile con l'applicazione di interessi, posto che la estinzione del finanziamento comporta lo scioglimento del contratto, mentre ovviamente la maturazione degli interessi presuppone la continuità del vincolo contrattuale.
Sul punto si ritiene di aderire all'orientamento secondo cui “sostenere, infatti, che il tasso soglia ex L.
108/1996 sarebbe superato per effetto dell'inclusione nel TAEG dell'incidenza percentuale della penale per l'estinzione anticipata del mutuo, finisce per postulare una sorta di 'tasso sommatoria' fra voci affatto eterogenee per natura e funzione, quali gli interessi corrispettivi e la penale. […] Gli interessi attengono alla fase 'fisiologica' del finanziamento: essi remunerano la Banca per il prestito richiesto dal mutuatario ed hanno un'applicazione certa e predefinita, legata all'erogazione del credito, costituendo, in ultima
7 analisi, il 'costo del denaro' per il mutuatario;
la penale per estinzione anticipata del mutuo, di contro, costituisce un elemento accidentale del negozio, avendo natura eventuale ed essendo funzionale ad indennizzare il mutuante dei costi collegati al rimborso anticipato del credito (rectius, del mancato guadagno). Ipotizzare una sommatoria di questi due addendi pare essere ancora più paradossale della classica sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori” (cfr. Tribunale di Torino, Sez. VI, ordinanza
4 aprile 2016).
In termini, peraltro, prevalente giurisprudenza di merito (vedi Tribunale Cagliari, ord. 24.7.2015;
Tribunale Cagliari, sent., 28-11-2016; Tribunale Palermo Sez. V, Sent., 31-01-2017; Tribunale l'Aquila sent. 17/05/2018; Tribunale Roma sez. XVII, 27/09/2018, n.18278).
Del resto, la pattuizione di interessi usurari nell'ambito del contratto di mutuo in questione è stata esclusa nel giudizio n. 1351/2016 R.G. deciso con pronuncia n. 37 del 20.1.2025 di questo Tribunale all'esito di specifico accertamento peritale.
Fermo restando quanto appena illustrato, non può non rilevarsi la genericità dell'eccezione della opponente circa il preteso carattere usurario dei tassi di interesse praticati.
Secondo i principi enucleati dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il debitore che intenda far valere l'entità usuraria degli interessi ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso in concreto applicato e la misura del TEGM nel periodo considerato, oltre agli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento (Sezioni Unite n. 19597/2020), deduzioni del tutto assenti nella fattispecie odierna.
Invero la censura relativa all'applicazione di interessi usurari, rivelatasi pure infondata all'esito dell'accertamento peritale econometrico svolto nel giudizio n. 1351/2016 R.G. (definito con sentenza n.
37/2025 di questo Giudicante) (cfr. doc.ti 8a e 8b fascicolo di parte opposta), era totalmente generica dal momento che era stata dedotta la violazione dei precetti della legge n. 108 del 1996 senza che venissero indicati né i periodi nei quali si sarebbero verificati gli addebiti, producendo i connessi decreti ministeriali di riferimento, né quali fossero i tassi usurari effettivamente praticati.
Nel caso di specie l'attrice si è limitata ad eccepire apoditticamente, l'applicazione di interessi usurari, senza fornire alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui essa si sarebbe in concreto verificata nel corso del rapporto di finanziamento per cui è causa.
Al riguardo deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza anche di merito secondo cui è “onere della parte che eccepisce l'applicazione di interessi asseritamente usurari indicare i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, poiché in difetto la doglianza deve considerarsi una mera illazione dilatoria (Tribunale Ferrara 5.12.2013).
Tale principio è stato più di recente confermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass.
2311/2018).
Da ultimo anche le Sezioni Unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto
8 ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto (Cass. S.U. 15597/2020).
Infondate, inoltre, sono anche le contestazioni di parte opponente, con riferimento al mutuo con ammortamento cosiddetto “alla francese” (vedi pag. 11 atto di opposizione), che si risolvono in mere allegazioni del tutto generiche, atteso che è principio ormai acquisito nell'ambito della giurisprudenza di merito, dal quale peraltro questo giudice non intende discostarsi, quello secondo cui “in materia di mutui, il metodo di ammortamento alla francese comporta che gli interessi vengano calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti ed unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va già ad estinguere il capitale. Ciò non comporta capitalizzazione degli interessi, atteso che gli interessi conglobati nella rata successiva sono a loro volta calcolati unicamente sulla residua quota di capitale, ovverosia sul capitale originario detratto l'importo già pagato con la rata o le rate precedenti, e unicamente per il periodo successivo al pagamento della rata immediatamente precedente. Il mutuatario, con il pagamento di ogni singola rata, azzera gli interessi maturati a suo carico fino a quel momento, coerentemente con il dettato dell'art. 1193 c.c., quindi inizia ad abbattere il capitale dovuto in misura pari alla differenza tra interessi maturati e importo della rata da lui stesso pattuito nel contratto“ (v. Trib. Siena 17.7.2014; Tribunale Torino sez. I, 03/04/2019, (ud.
01/04/2019, dep. 03/04/2019), n.1636).
Oltretutto recentemente, è intervenuto pure l'intervento nomofilattico della Suprema Corte nella sua più autorevole composizione che ha confermato la validità del mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese sancendo che “in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento alla francese di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cassazione civile, sez. un., 29/05/2024, n. 15130).
Deve pertanto escludersi che l'applicazione di un piano di ammortamento c.d. "alla francese" comporti l'adozione di pratiche anatocistiche dovendosi respingere anche sotto tale aspetto le argomentazioni dell'opponente.
Peraltro risulta chiaro che, anche nell'ipotesi di un contratto di mutuo a tasso variabile possono applicarsi le conclusioni cui è pervenuta la Suprema Corte, allorquando, come nel caso che ci occupa, sono riportate in dettaglio tutte le condizioni economiche regolatrici del rapporto ed, in particolare, il tasso di interesse, la durata del finanziamento, le modalità di rimborso dell'importo finanziato, il numero e l'importo della rate da corrispondere, l'indicazione dell'importo erogato (cfr. Tribunale Bari sez. IV, 11/07/2024, (ud.
11/07/2024, dep. 11/07/2024), n.3310; v. anche Tribunale Firenze sez. III, 25/09/2024, (ud. 25/09/2024, dep. 25/09/2024), n.2930).
Dunque, nel caso de quo, non può esserci indeterminatezza delle pattuizioni atteso che è stato comunque raggiuto l'accordo sulla somma finanziata, sulla durata del finanziamento e sulle modalità di rimborso.
Infine si evidenzia che nel contratto sottoscritto dalle parti è stato specificamente indicato, contrariamente a quanto sostenuto da parte opponente, l' (vedi documento di sintesi), laddove l'eventuale Pt_3 Par violazione dell'obbligo informativo derivante dalla differenza tra l' applicato e quello dichiarato non rende nulle le pattuizioni sugli interessi raggiunte dalle parti nel contratto di mutuo (una disposizione di questo tipo è prevista solo in materia di credito al consumo ex art. 125 bis c. 6 Tub, fattispecie che non
9 ricorre nel caso in analisi), ma al più può determinare una responsabilità contrattuale dell'intermediario ai fini risarcitori, laddove il mutuatario dimostri di essere stato indotto a stipulare un mutuo che altrimenti, conoscendo davvero il costo effettivo, non avrebbe stipulato, il che non è stato dedotto nel caso di specie
(cfr. Tribunale Verbania sent. n. 6 dell'11/01/2019; Tribunale di Torino sent. del 14/11/2018; cfr.
Tribunale Sulmona, sez. I, 16/11/2020, (ud. 15/11/2020, dep.16/11/2020), n. 219; Tribunale Torino, sez.
I, 05/03/2021, n. 1168; Tribunale Milano, Sentenza 28 luglio 2017 n. 8427; Tribunale Salerno, 31 gennaio 2017; Tribunale Monza, 17 agosto 2017, n. 2403; Tribunale Torino, Sez. I civile, 13 giugno 2018
n. 3001; Tribunale di Torino, Sez. I civile, 09 maggio 2018 n. 2210; Tribunale Torino 13 dicembre 2017
n. 6069; Tribunale Torino 05 dicembre 2017 n. 5894; Tribunale Bergamo 08 settembre 2017 n. 2302;
Tribunale Milano 28 gennaio 2017 n. 8427; Tribunale Busto Arsizio 20 luglio 2017 n. 1150; Tribunale
Roma, sez. IX, 20/02/2020, n. 3721).
In altre parole, è totalmente infondata l'eccezione della relativa al c.d. (indicatore Pt_1 Pt_3 sintetico di costo), il quale non costituisce un elemento genetico ed essenziale del contratto, svolgendo unicamente una funzione informativa finalizzata a rendere conoscibile il costo totale effettivo dell'operazione bancaria prima di accedervi. Pertanto, non rientra tra le condizioni economiche oggetto di specifica pattuizione nel contratto ai fini della validità e l'eventuale errata indicazione al più determina una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione, rilevabili unicamente sul piano risarcitorio
(Cass. n. 4597/2023).
La evidenza delle superiori argomentazioni e le lacune assertive e probatorie dell'opposizione hanno reso inevitabile il rigetto della richiesta di CTU contabile sollecitata dalla parte opponente perché ritenuta esplorativa.
Ebbene, come è noto, secondo l'insegnamento tradizionale, la consulenza tecnica d'ufficio non costituisce un mezzo di prova, ma uno strumento per la valutazione delle prove già altrimenti acquisite al processo.
Tale impostazione trova precisi riscontri nella sistematica e nella terminologia del codice di procedura civile, che, da un lato, tratta l'argomento (artt. 191 e ss.) prima dell'esposizione delle norme sulla
“assunzione dei mezzi di prova in generale” (artt. 202 e ss.; norme che invece precedono, a mo' di introduzione, le disposizioni relative agli specifici mezzi di prova tipicizzati dal legislatore), dall'altro lato, mette in evidenza l'aspetto soggettivo dell'istituto (“della nomina e delle indagini del consulente tecnico”), proprio per evidenziarne la funzione di supporto all'attività di valutazione e decisione del giudice e non di integrazione delle prove offerte dalle parti.
Ne consegue che la CTU non è una fonte di prova nella disponibilità delle parti e, come tale, si sottrae alle preclusioni istruttorie cui esse sono vincolate, ma piuttosto uno strumento che consente al Giudice di acquisire un bagaglio di conoscenze ed esperienze tecniche che sfuggono alla preparazione giuridica.
Tale orientamento tradizionale, peraltro, ha sempre posto in luce come lo strumento della consulenza tecnica non può essere utilizzato per esonerare le parti dal loro onere probatorio, non essendo consentita alcuna “relevatio ab onere probandi”. Difatti, “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (v. Cass. Civ.,
Sez. VI-3, ord. 7.6.2019, n. 15521 Cass. Civ., ord. 15.12.2017, n. 30218; Cass. Civ., ord. 15.9.2017, n.
21487; Cass., 21.8.2012, n. 14577; Cass., 19.4.2011, n. 8989; Cass. Civ., ord. 8.2.2011, n. 3130; cfr., in
10 termini, anche Cassazione civile, sez. III, 6 giugno 2003, n. 9060, secondo la quale “la consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, pertanto il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”; ma si vedano anche, nel medesimo senso, Cassazione civile, sez. II, 15 aprile 2002, n. 5422; Cassazione civile, sez. lav., 10 luglio 1999, n. 7319; Cassazione civile, sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132; Cassazione civile, sez. lav., 29 maggio 1998, n. 5345; Cassazione civile, 26 febbraio 2003, n. 2887; Cassazione civile, 31 luglio 2002, n. 11359; Cassazione civile, 7 marzo
2001; n. 3343, nonché Cassazione civile, 6 aprile 2004, n. 6778).
Alla luce di tutte le superiori considerazioni, dunque, si ritiene che l'opposizione della sia Pt_1 infondata sotto ogni profilo ciò imponendo al Tribunale una pronuncia di rigetto della medesima.
Le domande di risarcimento del danno proposte dall'attrice sono conseguentemente assorbite dal rigetto della domanda principale.
Le spese di lite del giudizio, in ogni caso, devono essere integralmente compensate tra le parti in causa in virtù della assoluta complessità delle questioni giuridiche affrontate che hanno richiesto l'intervento nomofilattico anche delle Sezioni Unite della Cassazione e che hanno visto l'emersione di orientamenti giurisprudenziali anche contrastanti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da avverso al precetto notificatole in data 9.6.2021 a Parte_1 cura della Controparte_1
2) compensa interamente tra le parti le spese processuali;
3) dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Lamezia Terme, 23 gennaio 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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