Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/05/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BENEVENTO
PRIMA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del G.O.P. dott. Luigi D'Ambrosio ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 662 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno
2022 vertente tra:
(CF ), rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1 C.F._1
Petrella e dall'Avv. Marco Cocilovo ed elett.te dom.ta presso lo studio di Benevento, Via Giustiniani
n. 21
Attrice
E
(CF ), rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Controparte_1 C.F._2
Frattolillo ed elett.te domiciliato presso lo studio di Benevento, via Filippo Raguzzini n.7
Convenuto
Avente ad oggetto: accettazione tacita di eredità – riconoscimento della qualità di erede.
Lo svolgimento del processo risulta esposto in maniera sintetica in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art. 132 c.p.c. come modificato ( segnatamente al secondo comma n.4 ) dalla L. 69/2009.
Conclusioni delle parti:
Per l'attrice: cessazione dell'interesse all'emissione di sentenza dichiarativa della qualità di erede con vittoria di spese e competenze di lite.
Per parte convenuta: Cessazione della materia del contendere con compensazione di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. (previgente formulazione) ritualmente depositato e notificato,
conveniva in giudizio per sentirlo dichiarare erede del Sig. Parte_1 Controparte_1 [...]
nato a [...] il [...] (c.f. ) e deceduto il 24/03/2009, Per_1 C.F._3
avendone interesse in quanto creditrice del prefato in forza delle sentenze emesse Controparte_1
dal Tribunale di Benevento il 05/02/2015 n. 286/2015 e dalla Corte di Appello in Napoli il 04/07/2019
n. 3722/19.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in cancelleria si costituiva , il Controparte_1 quale contestava l'inconsistenza delle avverse argomentazioni ed invocava il rigetto integrale del ricorso.
Disposto il mutamento del rito, il GI assegnava alle parti i termini ex art. 183 cpc (previgente formulazione) allo spirare dei quali, ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza per la precisazione delle conclusioni, all'esito della quale riservava la causa a sentenza con assegnazione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Và dichiarata la perdita dell'interesse ad agire da parte dell'attrice per i seguenti
MOTIVI
Ogni questione inerente la qualità di erede di da parte del Sig. è Persona_1 Controparte_1 stata da questi tacitata mediante sottoscrizione dell'atto notarile del 15/06/2023 per Notaio Per_2
Rep. n. 56388 Raccolta 27590, trascritto all'Agenzia delle Entrate di Benevento il
[...]
12/07/2023, con il quale quest'ultimo ha proceduto alla divisione dei beni ereditari con i suoi coeredi, riconoscendo esplicitamente l'assunzione di tale qualifica.
Tale circostanza, sopravvenuta nel corso del presente giudizio, ha comportato la perdita di qualsiasi interesse da parte dell'attrice nell'ottenimento della sentenza dichiarativa richiesta con il ricorso introduttivo.
La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. 3
Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa. (Cass. Sent. n.
21757/21).
Nella fattispecie in esame, entrambe le parti, nei rispettivi atti conclusionali, hanno esplicitamente riconosciuto che è venuto meno qualsiasi interesse ad una pronuncia dichiarativa della qualità di erede in testa al;
tale circostanza, correlata al rilievo che lo strumento utilizzato per Controparte_1
l'introduzione del presente giudizio non era idoneo ad ottenere il provvedimento finalizzato alle necessarie trascrizioni presso la Conservatoria dei RR.II. di Benevento, giustifica la compensazione delle spese di lite.
Detti rilievi appaiono assorbenti e precludono l'esame di ogni altra questione indotta in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento – I Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Dichiara cessata la materia del contendere
2. Compensa tra le parti le spese di lite.
Benevento, li 23 maggio 2025.
Il GOP
Dott. Luigi D'Ambrosio 4