Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 34540
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Sentenza 27 dicembre 2024

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Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Civile, emessa il 23 aprile 2024, con numero di registro generale 1480/2022. Le parti in causa erano un ricorrente e un controricorrente, entrambi coinvolti in una controversia riguardante il pagamento di un compenso per una consulenza tecnica d'ufficio (CTU) in un procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il ricorrente sosteneva che il controricorrente dovesse essere solidalmente responsabile per il pagamento del compenso, in quanto entrambi avevano richiesto l'accertamento.

Il giudice ha respinto il ricorso, argomentando che, in assenza di un giudizio di merito, non sussisteva il vincolo di solidarietà tra le parti per il pagamento del compenso al consulente. La Corte ha chiarito che il procedimento di accertamento tecnico preventivo ha una natura strumentale, finalizzata a preservare la prova per la parte richiedente, e che le spese relative a tale procedimento sono a carico esclusivo della parte che lo ha instaurato. Inoltre, ha evidenziato che solo nel successivo giudizio di merito le spese possono essere rimborsate come spese di lite, a condizione che la parte richiedente risulti vittoriosa. La decisione ha comportato la compensazione delle spese legali, riconoscendo la novità della questione trattata.

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Massime1

In tema di spese per la consulenza tecnica preventiva, è inapplicabile il regime della solidarietà tra le parti nel pagamento del compenso del consulente tecnico d'ufficio data la natura strumentale dell'accertamento preventivo e la consequenziale assenza dei presupposti che fondano la regolamentazione delle spese nel giudizio, come previsti dagli artt. 91 e 92 c.p.c. Pertanto il giudice è tenuto unicamente a liquidare il compenso del tecnico nominato, ponendolo a carico della sola parte richiedente nel cui interesse è stato svolto l'accertamento, ex art. 8 del d.P.R. n. 115 del 2002, senza alcuna statuizione sulle spese della procedura che restano propriamente stragiudiziali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 27/12/2024, n. 34540
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34540
    Data del deposito : 27 dicembre 2024

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