Articolo 138 del Codice civile
Articolo 137Articolo 139
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19 aprile 1942
Art. 138.

(Altre infrazioni).

E' punito con l'ammenda stabilita nell'art. 135 l'ufficiale dello stato civile che in qualunque modo contravviene alle disposizioni degli articoli 93, 95, 98, 99, 106, 107, 108, 109, 110 e 112 o commette qualsiasi altra infrazione per cui non sia stabilita una pena speciale in questa sezione.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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