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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/05/2025, n. 2732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2732 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 5771/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5771/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Emiliano Cinquerrui, e dall'avv. Gianluca V. Canale, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Leandro Rivecchio, giuste procure in atti;
convenuti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 3/05/2023, ha chiesto di revocare ex artt. 316-bis e 337 Parte_1 quinquies c.c., l'ordine di contributo al mantenimento posto a suo carico per il figlio naturale e ormai maggiorenne in forza di provvedimento reso dal Tribunale di Controparte_2
1 Catania il 17/03/2005 a seguito di ricorso ex art. 148 c.c. nel procedimento civile R.G. n.
11630/2004.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell'altro genitore e del suddetto figlio Controparte_1
anche in solido tra loro, alla restituzione in suo favore delle somme Controparte_2
dallo stesso corrisposte a titolo di mantenimento nelle more del presente giudizio e, in subordine, qualora non venissero accertate le condizioni di cui sopra, di rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento in misura inferiore a quella illo tempore stabilita. ha difatti premesso di essere genitore naturale insieme a di Parte_1 Controparte_1
e di avere sempre adempiuto al pagamento mensile di euro 230,00 per Controparte_2 il mantenimento del figlio all'epoca minorenne, oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dalla data di deposito dell'originario ricorso introduttivo, importo così già determinato dal Tribunale di
Catania.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che il figlio maggiorenne Controparte_2 attualmente residente in [...]con la madre, avrebbe ormai raggiunto l'indipendenza economica svolgendo attività lavorativa di Ausbildung nella società 3M Deutschland GmbH, come ammesso dallo stesso in una lettera di risposta al padre, senza dare ulteriori indicazioni economiche CP_2
e senza rispondere all'invito del ricorrente di concludere una convenzione di negoziazione assistita.
A ciò ha aggiunto di avere subìto negli anni un peggioramento delle condizioni Parte_1
economiche oltre che fisiche e di avere ampliato il proprio nucleo familiare.
Dopo la disposizione del rinnovo della notifica da parte del giudice delegato, in data 8/02/2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 revoca dell'ordine di contributo al mantenimento di euro 230,00 imposto a in Parte_1
forza di provvedimento reso dal Tribunale di Catania in data 17/03/2005 nel procedimento civile RG
N.11630/2004 ed il rigetto della domanda di ripetizione delle somme eventualmente versate dall'attore a far data dal giorno 1/11/2024 fino al 29/12/2024, deducendo infatti che solo a far data dal 29/12/2024 è divenuto regolare dipendente della società 3M con contratto di lavoro a CP_2
tempo determinato e stipendio mensile lordo pari ad euro 3.318,00, avendo per il periodo pregresso svolto attività di formazione.
All'udienza del 12/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente chiedendo la revoca dell'ordine di mantenimento per il figlio maggiorenne con Controparte_2
2 decorrenza da gennaio 2025 e la decisione della causa come da accordo, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, ha mandato gli atti al PM per le sue conclusioni.
Il pubblico ministero nulla ha opposto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Tanto premesso, le conclusioni congiunte formulate dalle parti vanno accolte in quanto non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Tutte le altre domande in precedenza formulate si intendono conseguentemente rinunciate.
Le spese processuali devono essere compensate, come da richiesta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5771/2023 R.G., a modifica del provvedimento reso il 22/03/2005 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile
R.G. n. 11630/2004, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c.:
REVOCA l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro 230,00 a carico di Controparte_1 [...]
per il mantenimento del figlio a decorrere dal gennaio Parte_1 Controparte_2
2025, come da accordo delle parti in motivazione;
COMPENSA le spese processuali;
Così deciso in Catania, il 23/04/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Venera Condorelli Giudice dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5771/2023 R.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] l'[...] c.f. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Emiliano Cinquerrui, e dall'avv. Gianluca V. Canale, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nata a [...] il [...] c.f. e Controparte_1 C.F._2 [...]
, nato a [...] il [...], c.f. , entrambi Controparte_2 C.F._3 rappresentati e difesi dall'avv. Leandro Rivecchio, giuste procure in atti;
convenuti
Con l'intervento del pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 3/05/2023, ha chiesto di revocare ex artt. 316-bis e 337 Parte_1 quinquies c.c., l'ordine di contributo al mantenimento posto a suo carico per il figlio naturale e ormai maggiorenne in forza di provvedimento reso dal Tribunale di Controparte_2
1 Catania il 17/03/2005 a seguito di ricorso ex art. 148 c.c. nel procedimento civile R.G. n.
11630/2004.
Il ricorrente ha chiesto inoltre la condanna dell'altro genitore e del suddetto figlio Controparte_1
anche in solido tra loro, alla restituzione in suo favore delle somme Controparte_2
dallo stesso corrisposte a titolo di mantenimento nelle more del presente giudizio e, in subordine, qualora non venissero accertate le condizioni di cui sopra, di rideterminare l'importo dell'assegno di mantenimento in misura inferiore a quella illo tempore stabilita. ha difatti premesso di essere genitore naturale insieme a di Parte_1 Controparte_1
e di avere sempre adempiuto al pagamento mensile di euro 230,00 per Controparte_2 il mantenimento del figlio all'epoca minorenne, oltre rivalutazione annuale Istat, a decorrere dalla data di deposito dell'originario ricorso introduttivo, importo così già determinato dal Tribunale di
Catania.
Il ricorrente ha altresì evidenziato che il figlio maggiorenne Controparte_2 attualmente residente in [...]con la madre, avrebbe ormai raggiunto l'indipendenza economica svolgendo attività lavorativa di Ausbildung nella società 3M Deutschland GmbH, come ammesso dallo stesso in una lettera di risposta al padre, senza dare ulteriori indicazioni economiche CP_2
e senza rispondere all'invito del ricorrente di concludere una convenzione di negoziazione assistita.
A ciò ha aggiunto di avere subìto negli anni un peggioramento delle condizioni Parte_1
economiche oltre che fisiche e di avere ampliato il proprio nucleo familiare.
Dopo la disposizione del rinnovo della notifica da parte del giudice delegato, in data 8/02/2025 si sono costituiti in giudizio i convenuti e chiedendo la Controparte_1 Controparte_2 revoca dell'ordine di contributo al mantenimento di euro 230,00 imposto a in Parte_1
forza di provvedimento reso dal Tribunale di Catania in data 17/03/2005 nel procedimento civile RG
N.11630/2004 ed il rigetto della domanda di ripetizione delle somme eventualmente versate dall'attore a far data dal giorno 1/11/2024 fino al 29/12/2024, deducendo infatti che solo a far data dal 29/12/2024 è divenuto regolare dipendente della società 3M con contratto di lavoro a CP_2
tempo determinato e stipendio mensile lordo pari ad euro 3.318,00, avendo per il periodo pregresso svolto attività di formazione.
All'udienza del 12/02/2025 i procuratori delle parti hanno precisato congiuntamente chiedendo la revoca dell'ordine di mantenimento per il figlio maggiorenne con Controparte_2
2 decorrenza da gennaio 2025 e la decisione della causa come da accordo, con compensazione delle spese di lite e rinuncia ai termini per scritti conclusivi.
Il giudice delegato, preso atto di quanto sopra, ha mandato gli atti al PM per le sue conclusioni.
Il pubblico ministero nulla ha opposto.
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione senza termini.
Tanto premesso, le conclusioni congiunte formulate dalle parti vanno accolte in quanto non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico. Tutte le altre domande in precedenza formulate si intendono conseguentemente rinunciate.
Le spese processuali devono essere compensate, come da richiesta delle parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 5771/2023 R.G., a modifica del provvedimento reso il 22/03/2005 dal Tribunale di Catania nel procedimento civile
R.G. n. 11630/2004, visto l'art. 473 bis.29 c.p.c.:
REVOCA l'obbligo di versare a l'assegno mensile di euro 230,00 a carico di Controparte_1 [...]
per il mantenimento del figlio a decorrere dal gennaio Parte_1 Controparte_2
2025, come da accordo delle parti in motivazione;
COMPENSA le spese processuali;
Così deciso in Catania, il 23/04/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
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