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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/12/2025, n. 2197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2197 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. PI PA RE, all'udienza del 04/12/2025, ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1188/2024 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. VIRZI' LUCIA, giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv./ dott. BELLOMO LUCA MICHELE;
- resistente -
OGGETTO: Ripetizione di indebito
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 18/04/2024, adiva questo Giudice del Parte_1
Lavoro ed esponeva che:
A causa di infortunio occorso in data 24.06.2023, e successive patologie insorte, il ricorrente
– dipendente della società con sede in Gioiosa Marea (ME) c.da Calitù restava assente CP_2 dal lavoro in regime di malattia dal 26 giugno 2023 al 13.11.2023; in data 25 settembre 2023 venivano notificate al ricorrente due raccomandate in cui veniva comunicata l'assenza ingiustificata a visita di controllo domiciliata nei giorni 13 luglio 2023 e
20.08.2023; a seguito di ricorso amministrativo, con delibera del 27.10.2023, il Comitato Provinciale di Messina si pronunciava per il rigetto, così motivando: “Non è stato possibile reperire l'abitazione del lavoratore per mancanza di numero civico. Impossibilità a lasciare l'invito”.
Successivamente, in data 13.11.2023 il sig. riceveva in notifica altra raccomandata Pt_1 con la quale si comunicava che veniva considerata ingiustificata l'assenza a visita medica di controllo del giorno 11.09.2023.
Pertanto, l' comunicava la trattenuta dell'intera indennità economica, essendo state CP_1 ritenute ingiustificate le tre assenze rispettivamente del 13.07.23, del 20.08.23 e del 11.09.2023. Conseguentemente, il ricorrente proponeva ricorso amministrativo che veniva rigettato con il provvedimento impugnato con il presente ricorso giudiziale.
Concludeva chiedendo che l' venisse condannato al pagamento della indennità di CP_1 malattia, previo accertamento della presenza di essa ricorrente nel proprio domicilio.
A tal uopo chiedeva disporsi prova per testi sui capitoli formulati.
L' si costituiva contestando le domande del ricorrente siccome infondate, e chiedeva il CP_1 rigetto delle domande attrici con vittoria di spese e compensi di lite.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, la causa veniva discussa e decisa con la presente sentenza.
L'art.5, comma 14, della legge 638/1983 commina per il lavoratore ammalato che risulti assente alla visita di controllo senza giustificato motivo il provvedimento sanzionatorio della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico per l'intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della metà per l'ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedenti visite di controllo.
L'interpretazione giurisprudenziale formatasi su tale disposizione si è consolidata nel senso di una interpretazione restrittiva del "giustificato motivo" preclusivo della sanzione e ciò in considerazione sia del prevalente interesse pubblico sotteso alla norma, volto a garantire la necessaria efficienza del funzionamento del sistema assicurativo, con conseguente necessaria repressione degli abusi, che dell'ambito limitato delle fasce orarie di reperibilità che rende l'onere a carico del lavoratore, estrinsecazione del dovere di collaborazione sullo stesso gravante, non particolarmente gravoso o vessatorio, potendosi garantire la reperibilità con un minimo grado di diligenza.
Sulla scorta di tale orientamento la S.C. ha affermato il principio secondo cui "In relazione alla disciplina delle visite mediche di controllo sullo stato di malattia dei lavoratori subordinati assenti dal lavoro e beneficiari dell'apposito trattamento economico, il dovere di cooperazione che grava sul lavoratore non solo esige che durante le fasce orarie di reperibilità questi non si allontani dalla propria abitazione senza un giustificato motivo, ma richiede altresì che, pur quando sia presente nel proprio domicilio, egli mantenga un comportamento tale da consentire al medico della struttura pubblica sia l'immediato accesso nell'abitazione, sia la possibilità della visita di controllo.
L'inottemperanza a tali obblighi per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico di malattia, ai sensi e nei limiti di cui all'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983 n. 463 (convertito in legge 11 novembre 1983
n. 638), senza che - ai fini in esame - possa avere effetti sananti la conferma della malattia in una successiva visita ambulatoriale." (Cass. 4216/1997) Secondo la S.C., infatti, "La disposizione dell'art. 5, quattordicesimo comma, del D.L. n. 463 del 1983, convertito con modificazioni nella legge n. 638 del 1983, che sancisce (anche dopo
l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 78 del 26 gennaio 1988) la decadenza del diritto al trattamento economico di malattia per i primi dieci giorni per il lavoratore risultato assente alla visita di controllo senza giustificato motivo, è diretta a sancire l'obbligo del lavoratore stesso, assentatosi dal lavoro per malattia, di prestare la sua collaborazione al controllo, collaborazione che la legge pone come presupposto o condizione per l'esercizio del diritto alla prestazione economica e che viene a mancare per il fatto stesso che, acceduto il medico al domicilio del lavoratore nella fascia oraria prestabilita, a questo non venga praticamente reso possibile il controllo." (Cass 4004/1991)
Il dovere di collaborazione posto a carico del lavoratore si spinge sino a richiedere di verificare se nel relativo certificato medico sia stato indicato il proprio indirizzo e, in mancanza, d'indicarlo egli stesso, ed è escluso dalla giurisprudenza di legittimità nell'ipotesi in cui il lavoratore ammalato, ancorché presente in casa, non abbia adottato la sufficiente diligenza per essere comunque di fatto reperibile alla visita di controllo, come nel caso di ritardo nell'apertura della porta - che determini l'allontanamento del medico di controllo - dovuto a motivo nelle circostanze non apprezzabile, come il fare la doccia, ovvero come la mancata indicazione del nome sul campanello che impedisca al medico di reperire l'abitazione.
Secondo la S.C. poi la prova dell'osservanza di tale dovere di diligenza incombe sul lavoratore.
Ciò posto, con riferimento al caso in esame, si osserva come nella delibera di rigetto del
30.1.24, l' abbia contestato alla ricorrente che il medico non aveva potuto dar corso alla visita di CP_1 controllo perché il domicilio della lavoratrice non era risultato reperibile all'indirizzo indicato sulla certificazione di malattia.
In particolare ha specificato che: “ In questo accesso, come anche ammesso dal ricorrente in sede di ricorso, era stato correttamente riportato l'indirizzo di reperibilità sull'attestato di malattia da parte della dott.ssa (a differenza di quanto accaduto negli accessi precedenti del Persona_1
13.7.2023 e del 20.8.203). Infatti il medico di controllo si è recato presso il numero civico n. 33 B ma il medesimo dichiara quanto segue: NON È STATO POSSIBILE INDIVIDUARE L'ABITAZIONE
DEL LAVORATORE IN QUANTO NON VISIBILE IL NUMERO 33-B; HO SUONATO IL
CAMPANELLO DEL 33/A PER AVERE INFORMAZIONI MA NON HA RISPOSTO NESSUNO, HO
ANCHE SUONATO ALL'ABITAZIONE ACCANTO SENZA NUMERO CIVICO NÈ NOMINATIVO
SUL CAMPANELLO E NON HA RISPOSTO NESSUNO.” Tale circostanza, invero, può dirsi smentita dalle risultanze probatorie assunte nel corso del giudizio, tenuto conto del criterio di ripartizione dell'onere probatorio siccome affermato dalla S.C., secondo cui "In base al principio di presunzione di legittimità degli atti amministrativi, deve ritenersi che, in merito al diritto al trattamento economico di malattia, faccia fede fino a prova contraria
l'accertamento eseguito dal medico fiscale incaricato dall' di non avere potuto eseguire il CP_1 controllo della sussistenza della denunciata infermità, per l'assenza del lavoratore dal domicilio di reperibilità che lo stesso ha l'obbligo di indicare ai sensi dell'art. 2 della legge 29 febbraio 1980 n.
33,in relazione all'art. 9 della legge 26 giugno 1977 n. 349. A fronte di una attestazione in tal senso grava perciò sul lavoratore interessato l'onere di provare di essersi trovato presente e reperibile al proprio domicilio (o di avere avuto un giustificato motivo idoneo ad escludere l'illegittimità dell'assenza o dell'irreperibilità dal proprio domicilio)" (Cass. 8423/1996)
Nella specie, appare rinvenirsi adeguata prova della testi del ricorrente nelle dichiarazioni concordi dei testi escussi.
Il teste ha specificato la natura dei luoghi di cui trattasi, indicando che“la Testimone_1 strada in cui abita l'attore non è una strada molto piccola, è anzi piuttosto transitata. È vero che in corrispondenza dell'abitazione dell'attore vi è una strettoia, ma oltre alla casa dell'attore vi sono circa sei sette villette di nuova costruzione”.
Ha chiarito di non essere sicuro della presenza del numero civico, ma ha affermato con certezza che cassetta della posta e campanello sono presenti.
La deposizione del teste , collega di lavoro del ricorrente, è stata al riguardo Testimone_2 ancor più precisa. Il teste ha confermato le circostanze capitolate dal ricorrente, affermando di essere residente in una contrada a circa 200 metri più a monte dei luoghi di causa, e dichiarando specificamente che “Posso dire che il numero civico si trova presso alcune case e presso altre no, perché non tutte sono rifinite. e cassetta postale sono invece presso tutte le abitazioni. Per_2
Preciso che presso l'abitazione del ricorrente non c'è il numero civico, ma c'è il campanello e la cassetta postale con il nome del ricorrente. Ho avuto modo di verificare che il campanello era funzionante perché quando sono andato a trovarlo citofonavo e mi veniva risposto.” (cfr. verbale d'udienza del 16.01.2025).
Il tenore delle superiori dichiarazioni appare, in questo caso, idoneo ad inficiare la tesi dell' . CP_1
In particolare, il teste è stato in grado di affermare con la presenza del nome del ricorrente sul citofono e sulla cassetta delle lettere. Ma vi è di più. Il teste ha pure confermato che il campanello del domicilio presso cui il ricorrente ha dichiarato di trovarsi, era perfettamente funzionante avendo citofonato diverse volte quanto lo andava a trovare, e gli veniva puntualmente risposto.
A fronte delle risultanze emerse dall'istruttoria, deve ritenersi che nella specie, il lavoratore abbia assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo fornito prova dell'osservanza del dovere di diligenza impostogli nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
Per tali ragioni, l'assenza alla visita di controllo può ritenersi giustificata.
In considerazione di quanto sopra, il ricorso va accolto, con condanna dell' al pagamento CP_1 della prescritta indennità di malattia.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono poste a carico dell' , e vanno CP_1 liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014, parametri minimi e in ragione del valore della domanda e dell'entità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso depositato il Parte_1 CP_1
18/04/2024 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso, e per l'effetto condanna l' al pagamento dell'indennità di malattia CP_1 per il periodo che va dal 26.6.2023 al 13.11.2023;
- Condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese del giudizio, che CP_1 liquida in euro 1.312,00 oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
Così deciso in Patti, 04/12/2025.
Il Giudice
PI PA RE