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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/11/2025, n. 3767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3767 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. 11509/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel. Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.10.2025 da 1) Parte_1 nata il [...] a [...] cittadina ITALIANA Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Moretti presso il quale ha eletto domicilio telematico
2) Parte_2
Nato il 28.08.1990 a Milano cittadino ITALIANO Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Francesca Maria Moretti presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in data 13 maggio 2017 nel Comune di Binasco (MI) (anno 2017, n. 7, parte I) In separazione dei beni. con i seguenti figli:
- nato il [...] a [...] ); Persona_1 C.F._3 Parte_3
[...] - nata il [...] a [...] ); Parte_4 C.F._4 Parte_5
[...]
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.10.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale, sita in Opera (MI), Via Dello Zerbo n. 37, rimarrà a vivere la OR
, con le precisazioni di cui al punto 5. Il Sig. lascerà la casa familiare entro e non Parte_6 Pt_2 oltre il 31 dicembre 2025.
3) I figli minorenni e verranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con Per_1 Pt_4 collocamento prevalente presso l'abitazione materna e residenza anagrafica presso la medesima abitazione;
4) per quanto riguarda i diritti di frequentazione, il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli Pt_2 minori, salvo diversi e migliori accordi fra i genitori: I. a week end alternati dal venerdì con prelevamento presso la casa materna sino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola;
II. tutte le settimane il martedì con pernottamento e riaccompagnamento a scuola il mercoledì mattina;
III. durante le festività natalizie: la Vigilia di Natale verrà sempre trascorsa con la mamma e il
Santo Natale verrà sempre trascorso con il papà, mentre il restante periodo dal 26 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio verrà suddiviso a metà fra i genitori ad anni alterni;
per le festività 2026 e per gli anni successivi le parti si accorderanno entro il 30/11; IV. le vacanze pasquali e le vacanze di carnevale verranno accorpate ai week end di spettanza di ciascun genitore compatibilmente con le esigenze lavorative di entrambi;
V. i Ponti verranno accordati dai genitori secondo le esigenze lavorative di ciascuno;
VI. durante le vacanze estive (periodo di sospensione scolastica): nel mese di agosto i minori staranno per due settimane consecutive con ciascun genitore ad anni alterni (per il 2026 la mamma farà le prime due settimane e il papà le ultime due), mentre nei restanti giorni i genitori si organizzeranno con centri estivi e/o villeggiatura con parenti. L'accordo per il periodo estivo sarà da effettuare entro il 30 aprile di ogni anno;
VII. in occasione delle feste di compleanno dei minori e/o eventi sportivi (quali partite calcio, saggi di fine anno etc..) i genitori concordano che, ai suddetti eventi, potrà partecipare anche il genitore che non ha la giornata di spettanza. Il genitore che non ha la giornata di spettanza potrà sentire i bambini con chiamata o video chiamata da effettuarsi prima dell'ora di cena. Resta inteso che tale gestione potrà essere modificata nel futuro e i coniugi si impegnano ad accordarsi anche diversamente sulle frequentazioni nell'esclusivo interesse della prole. 5) Quanto alla casa familiare in comproprietà al 50% fra i coniugi, sita in Opera (MI) Via Dello Zerbo n. 37, il Sig. si impegna a trasferire alla OR la piena proprietà Pt_2 Parte_6 dell'immobile di Via Dello Zerbo n. 37 tramite accollo pro quota del mutuo da parte della signora
, con atto notarile da effettuarsi entro e non oltre il 30 dicembre 2025 presso notaio di Parte_6 fiducia delle parti. Trattandosi di trasferimento immobiliare di quota indivisa di immobile conseguente a separazione personale dei coniugi i Signori e chiederanno Parte_6 Pt_2
l'esenzione da imposte ai fini della registrazione del trasferimento, dichiarando le parti espressamente che il detto trasferimento immobiliare risulta indispensabile alla soluzione della crisi coniugale.
6) I coniugi concordano che il Sig. asporterà dalla casa coniugale i propri effetti personali Pt_2 in data concordata tra le parti.
7) A partire dalla data di sottoscrizione del presente ricorso le spese straordinarie della casa familiare, non deliberate prima del giorno del trasferimento immobiliare, saranno sostenute dalla OR . Mentre il Sig. sosterrà nella misura del 50% le spese ordinarie relative Parte_6 Pt_2 alla intera proprietà sino a quando lascerà la casa coniugale;
mentre le utenze (gas/luce/telefono) verranno sostenute integralmente dalla OR a partire dalla firma del presente accordo;
8) Quanto al mantenimento ordinario dei figli, il Sig. verserà entro il 16 di ogni mese, tramite Pt_2 bonifico bancario su conto corrente intestato alla moglie, con decorrenza dal mese di ottobre 2025 un contributo al mantenimento pari ad euro 400,00 (euro 200,00 per ciascun minore); importo rivalutabile annualmente ex Indici ISTAT (base ottobre 2025, prima rivalutazione ottobre 2026); mentre le spese straordinarie, così come individuate dal Protocollo Spese del Tribunale di Milano saranno sostenute al 50% tra i genitori (il Protocollo Spese si allega a far parte integrante del presente atto);
9) i coniugi concordano che l'assegno unico universale verrà percepito al 100% dalla madre, quale genitore collocatario dei figli minori;
10) i coniugi concordano che i cani della coppia seguiranno i minori e il padre si impegna a sostenere in toto le spese economiche relative alla gestione degli animali Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_7 Parte_2 contratto matrimonio civile nel Comune di Binasco (MI) in data 13 maggio 2017
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Binasco perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca . Così deciso in Milano, il 19.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Marai Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG