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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3250 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI OL Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in data 2/10 settembre 2021 e contraddistinta dal n. 1479/2021 iscritto al n.
4293/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] il 19 marzo Parte_1 C.F._1
1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mode- stino Prisco (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale ), con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
n. 190, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e di- fesa dalle avv.te Michela Poto (codice fiscale ) ed Elena Caruso (codice C.F._3
fiscale ) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale Controparte_2
), in persona del suo Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvoca- P.IVA_2
tura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale ) P.IVA_3
- appellata -
E
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore necessario -
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata alla e alla Controparte_1 [...]
il 15 ottobre 2021 s'è appellata a questa Corte, per i motivi Controparte_2
di cui si dirà appresso, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1479/2021, pubblicata il
10 settembre 2021, con la quale:
1) è stata dichiarata inammissibile la querela di falso da lui proposta per ottenere la di- chiarazione del documento da lui individuato come la «ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 766414184556» inviatagli per notificargli l'avviso di accertamento esecutivo emesso col n. TFK010402965/2014 nei suoi confronti dal suddetto ufficio dell' , Controparte_2
nella parte in cui risultava che tale raccomandata era stata «ricevuta da un non meglio precisato
“addetto alla casa”», e la “verifica della congruità” tra il numero di tale raccomandata e quello della raccomandata mediante la quale il suddetto avviso di accertamento, secondo quanto af- fermato dal predetto ufficio nel provvedimento con cui era stata respinta l'istanza da lui avan- zata per ottenere l'annullamento in autotutela del conseguente preavviso di fermo amministra- tivo, gli era stato notificato;
2) egli è stato condannato a rifondere le spese processuali alle parti convenute pagando a ciascuna di queste ultime la somma di 2.000,00 €, oltre agli accessori, nonché al pagamento della pena pecuniaria di 20,00 € ai sensi dell'«art. 220 c.p.c.».
Ha quindi chiesto che, in accoglimento del proprio appello ed in riforma della sentenza appellata, le conclusioni da lui formulate innanzi al Giudice di primo grado siano accolte.
I.2. Costituendosi in giudizio, la e la Controparte_1 Controparte_2
contestavano entrambe l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa
[...]
impugnazione, la prima eccependo, per la prima volta, «la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2951 c.c.».
I.3. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le proprie richieste e il Pubblico Mi- nistero ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata dal Parte_1
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal vertendo, da un lato, su un'attestazione non presente nell'atto e, dall'altro lato, sulla Parte_1
verità intrinseca delle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziaria, non coperta da efficacia privile- giata», dopo aver rilevato che il numero 76641484556 indicato sull'avviso di ricevimento impu- gnato non è quello della raccomandata cui questo si riferisce, che è contraddistinta dal n.
75637631548, bensì quello della raccomandata successivamente inviata dall'agente postale per informare il destinatario della prima dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento
(cioè quello della cd. CAN), «che non reca alcuna attestazione, trattandosi di raccomandata semplice senza avviso di ricevimento», ed affermato che l'avviso di ricevimento della prima rac- comandata non fa fede dell'intrinseca veridicità della dichiarazione del consegnatario di tale raccomandata di essere «addetto alla casa» del destinatario.
II.2.2. Ciò premesso, palesemente inammissibile deve essere giudicato il primo motivo dell'appello in esame, con il quale il n sostanza sostiene che la sua querela di falso Parte_1
avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, essendo l'unico mezzo a sua disposizione per contestare le risultanze dell'atto impugnato, ed avrebbe dovuto essere accolta poiché (a) «la raccomandata n. 766414184556 non è mai stata inviata, tanto che l' si è limitata Controparte_2
a depositare soltanto l'avviso di ricevimento dell'atto impoesattivo, asseritamente consegnato all'addetto alla casa, la cui inesistenza è stata provata con l'esibizione di documentazione pro- batoria rilasciata dall'INPS», e (b), «relativamente alla raccomandata a/r n. 76563763154-8, strettamente collegata alla sorte della Can n. 76641484556, sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato manca la forma dell'agente postale, la cui sottoscrizione rappresenta e costitui- sce l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante, a cui si riferisce la domanda di querela di falso».
Invero, così come formulata, tale articolata doglianza risulta affatto eccentrica rispetto alle ragioni per le quali il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal e dunque priva della specificità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c., ed introduce Parte_1
nel processo fatti nuovi, giammai in precedenza posti dal fondamento della propria Parte_1
domanda e peraltro esorbitanti dall'oggetto di una querela di falso.
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.3. Il secondo motivo dell'appello del con il quale costui si duole dell'ini- Parte_1
quità delle condanne irrogategli dal primo Giudice, è invece infondato, giacché:
a) il giudice può regolare le spese processuali derogando al cd. principio della soccom- benza soltanto per taluna delle ragioni indicate dall'art. 92, co. 1 e 2, c.p.c., nessuna delle quali l'appellante sostiene ricorrenti nella specie, e non anche per semplici ragioni di equità;
b) la somma liquidata dal primo Giudice a titolo di rimborso delle spese processuali in favore delle parti convenute è addirittura inferiore a quella minima prevista dai parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborso di spese spettanti agli avvocati indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per i giudizi ordinari innanzi ai tribunali aventi ad oggetto cause di valore indeterminabile, come le querela di falso (cfr. Cass.
15642/2017);
c) la condanna del querelante era obbligatoria, secondo quanto disposto dall'art. 226, co. 1, c.p.c., e non già dell'art. 220 c.p.c., cui ha fatto erroneamente riferimento in proposito il primo Giudice.
II.3. L'appello in esame va pertanto, in conclusione, rigettato e l'appellante va condan- nato a [...] alla e alla Controparte_1 Controparte_2
anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative note spe-
[...]
cifiche, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rap- portando alle risultanze processuali i parametri indicati dal suddetto decreto ministeriale e te- nendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia.
II.4. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto che sussistono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1479/2021, pubblicata il 10 settembre 2021, proposto da il 15 ottobre Parte_1
2021 contro la e la Avellino dell'Agenzia delle Controparte_1 Controparte_2
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Entrate:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna il rifondere alla e alla CP_3 Controparte_1 Controparte_2
di dell'Agenzia delle Entrate anche le spese del processo d'appello, che liquida, per CP_2
ciascuna delle parti appellate, nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 per il to- tale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr.ssa Caterina Di Martino - Consigliere - ha deliberato di definire mediante la pronuncia della presente
SENTENZA il processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Avellino, Seconda Se- zione Civile, in data 2/10 settembre 2021 e contraddistinta dal n. 1479/2021 iscritto al n.
4293/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale dell'11 marzo 2025 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato ad [...] il 19 marzo Parte_1 C.F._1
1960 ed ivi residente a[...], rappresentato e difeso dall'avv. Mode- stino Prisco (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la codice fiscale ), con sede legale in Roma, al Viale Europa Controparte_1 P.IVA_1
n. 190, costituitasi in persona del suo legale rappresentante pro tempore e rappresentata e di- fesa dalle avv.te Michela Poto (codice fiscale ) ed Elena Caruso (codice C.F._3
fiscale ) - appellata - C.F._4
NONCHÉ la (codice fiscale Controparte_2
), in persona del suo Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvoca- P.IVA_2
tura Distrettuale dello Stato di Napoli (codice fiscale ) P.IVA_3
- appellata -
E
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 1 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
il PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte
d'Appello di Napoli - interventore necessario -
I. FATTO
I.1. Con una citazione notificata alla e alla Controparte_1 [...]
il 15 ottobre 2021 s'è appellata a questa Corte, per i motivi Controparte_2
di cui si dirà appresso, avverso la sentenza del Tribunale di Avellino n. 1479/2021, pubblicata il
10 settembre 2021, con la quale:
1) è stata dichiarata inammissibile la querela di falso da lui proposta per ottenere la di- chiarazione del documento da lui individuato come la «ricevuta di ritorno della raccomandata postale n. 766414184556» inviatagli per notificargli l'avviso di accertamento esecutivo emesso col n. TFK010402965/2014 nei suoi confronti dal suddetto ufficio dell' , Controparte_2
nella parte in cui risultava che tale raccomandata era stata «ricevuta da un non meglio precisato
“addetto alla casa”», e la “verifica della congruità” tra il numero di tale raccomandata e quello della raccomandata mediante la quale il suddetto avviso di accertamento, secondo quanto af- fermato dal predetto ufficio nel provvedimento con cui era stata respinta l'istanza da lui avan- zata per ottenere l'annullamento in autotutela del conseguente preavviso di fermo amministra- tivo, gli era stato notificato;
2) egli è stato condannato a rifondere le spese processuali alle parti convenute pagando a ciascuna di queste ultime la somma di 2.000,00 €, oltre agli accessori, nonché al pagamento della pena pecuniaria di 20,00 € ai sensi dell'«art. 220 c.p.c.».
Ha quindi chiesto che, in accoglimento del proprio appello ed in riforma della sentenza appellata, le conclusioni da lui formulate innanzi al Giudice di primo grado siano accolte.
I.2. Costituendosi in giudizio, la e la Controparte_1 Controparte_2
contestavano entrambe l'ammissibilità e la fondatezza dell'avversa
[...]
impugnazione, la prima eccependo, per la prima volta, «la prescrizione del diritto azionato dalla parte attrice ai sensi dell'art. 2951 c.c.».
I.3. Nessuna delle parti costituite ha poi modificato le proprie richieste e il Pubblico Mi- nistero ha concluso chiedendo la conferma della sentenza appellata dal Parte_1
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 2 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II. DIRITTO
II.1. Il Giudice di prime cure ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal vertendo, da un lato, su un'attestazione non presente nell'atto e, dall'altro lato, sulla Parte_1
verità intrinseca delle dichiarazioni rese all'ufficiale giudiziaria, non coperta da efficacia privile- giata», dopo aver rilevato che il numero 76641484556 indicato sull'avviso di ricevimento impu- gnato non è quello della raccomandata cui questo si riferisce, che è contraddistinta dal n.
75637631548, bensì quello della raccomandata successivamente inviata dall'agente postale per informare il destinatario della prima dell'avvenuta notificazione dell'avviso di accertamento
(cioè quello della cd. CAN), «che non reca alcuna attestazione, trattandosi di raccomandata semplice senza avviso di ricevimento», ed affermato che l'avviso di ricevimento della prima rac- comandata non fa fede dell'intrinseca veridicità della dichiarazione del consegnatario di tale raccomandata di essere «addetto alla casa» del destinatario.
II.2.2. Ciò premesso, palesemente inammissibile deve essere giudicato il primo motivo dell'appello in esame, con il quale il n sostanza sostiene che la sua querela di falso Parte_1
avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, essendo l'unico mezzo a sua disposizione per contestare le risultanze dell'atto impugnato, ed avrebbe dovuto essere accolta poiché (a) «la raccomandata n. 766414184556 non è mai stata inviata, tanto che l' si è limitata Controparte_2
a depositare soltanto l'avviso di ricevimento dell'atto impoesattivo, asseritamente consegnato all'addetto alla casa, la cui inesistenza è stata provata con l'esibizione di documentazione pro- batoria rilasciata dall'INPS», e (b), «relativamente alla raccomandata a/r n. 76563763154-8, strettamente collegata alla sorte della Can n. 76641484556, sull'avviso di ricevimento del piego raccomandato manca la forma dell'agente postale, la cui sottoscrizione rappresenta e costitui- sce l'unico elemento valido a riferire la paternità dell'atto all'agente notificante, a cui si riferisce la domanda di querela di falso».
Invero, così come formulata, tale articolata doglianza risulta affatto eccentrica rispetto alle ragioni per le quali il primo Giudice ha dichiarato inammissibile la querela di falso proposta dal e dunque priva della specificità richiesta dall'art. 342, co. 1, c.p.c., ed introduce Parte_1
nel processo fatti nuovi, giammai in precedenza posti dal fondamento della propria Parte_1
domanda e peraltro esorbitanti dall'oggetto di una querela di falso.
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 3 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
II.2.3. Il secondo motivo dell'appello del con il quale costui si duole dell'ini- Parte_1
quità delle condanne irrogategli dal primo Giudice, è invece infondato, giacché:
a) il giudice può regolare le spese processuali derogando al cd. principio della soccom- benza soltanto per taluna delle ragioni indicate dall'art. 92, co. 1 e 2, c.p.c., nessuna delle quali l'appellante sostiene ricorrenti nella specie, e non anche per semplici ragioni di equità;
b) la somma liquidata dal primo Giudice a titolo di rimborso delle spese processuali in favore delle parti convenute è addirittura inferiore a quella minima prevista dai parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi e dei rimborso di spese spettanti agli avvocati indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55, per i giudizi ordinari innanzi ai tribunali aventi ad oggetto cause di valore indeterminabile, come le querela di falso (cfr. Cass.
15642/2017);
c) la condanna del querelante era obbligatoria, secondo quanto disposto dall'art. 226, co. 1, c.p.c., e non già dell'art. 220 c.p.c., cui ha fatto erroneamente riferimento in proposito il primo Giudice.
II.3. L'appello in esame va pertanto, in conclusione, rigettato e l'appellante va condan- nato a [...] alla e alla Controparte_1 Controparte_2
anche le spese del processo d'appello, che, in mancanza delle relative note spe-
[...]
cifiche, vanno liquidate d'ufficio come precisato nel dispositivo della presente sentenza, rap- portando alle risultanze processuali i parametri indicati dal suddetto decreto ministeriale e te- nendo conto dell'indeterminabilità del valore della controversia.
II.4. Infine, secondo quanto disposto dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, va dato atto che sussistono i presupposti del pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Nola
n. 1479/2021, pubblicata il 10 settembre 2021, proposto da il 15 ottobre Parte_1
2021 contro la e la Avellino dell'Agenzia delle Controparte_1 Controparte_2
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 4 di 5 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITALIANA CORTE D'APPELLO DI OL QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima Sezione Civile Bis)
Entrate:
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) condanna il rifondere alla e alla CP_3 Controparte_1 Controparte_2
di dell'Agenzia delle Entrate anche le spese del processo d'appello, che liquida, per CP_2
ciascuna delle parti appellate, nel complessivo importo di 5.750,00 €, di cui 5.000,00 per il to- tale dei compensi e 750,00 € per il rimborso forfettario delle spese generali di rappresentanza e difesa, oltre agli eventuali ulteriori accessori;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale dell'obbligo dell'appellante di pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
Così deciso in Napoli, il 17 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 4293/2021 r.g.aa.cc. c. + 2 Pag. 5 di 5 Parte_1 Controparte_1