Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41485
CASS
Sentenza 29 dicembre 2025

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Assoluzione dall'imputazione associativa mafiosa

    La Corte ha ritenuto fondata la censura del PG, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'imputazione di cui al capo 1), poiché la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione le sentenze passate in giudicato che accertavano la mafiosità dell'associazione UL PH e la condanna del coimputato HN IC, nonché aveva proceduto ad un'analisi frazionata e parcellizzata dei dati probatori, omettendo di valorizzare in una visione unitaria il materiale acquisito.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione nel gruppo dedito al narcotraffico operante a Caltanissetta di cui al capo 6), con AG quale vertice organizzativo, che si approvvigionava sistematicamente di eroina per venderla su strada tramite numerosi spacciatori a lui subordinati. Le conversazioni captate confermavano la tesi accusatoria.

  • Rigettato
    Ritenuta aggravante di ruolo apicale

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione nel gruppo dedito al narcotraffico operante a Caltanissetta di cui al capo 6), con AG quale vertice organizzativo, che si approvvigionava sistematicamente di eroina per venderla su strada tramite numerosi spacciatori a lui subordinati. Le conversazioni captate confermavano la tesi accusatoria.

  • Rigettato
    Negato assorbimento del capo 5) nel capo 7)

    La Corte ha ritenuto acclarata la sussistenza e la responsabilità dei singoli reati di detenzione e spaccio di droga ex art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, contestati a AG nel capo 7), e dell'analogo reato di cui al capo 5), che non poteva ritenersi assorbito in quelli di cui al capo 7) perché commesso autonomamente nel contesto di un isolato rapporto di collaborazione di AG con IN.

  • Rigettato
    Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che a AG non potessero concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la serialità delle condotte criminose, connotate da particolare pericolosità.

  • Inammissibile
    Nullità della sentenza di primo grado per mancanza di motivazione

    La Corte territoriale ha correttamente osservato che il primo giudice aveva espresso valutazioni, pur succinte, di condivisione delle tesi accusatorie, e che essa era tenuta a provvedere all'integrazione di profili eventualmente carenti. La mancanza assoluta di motivazione non rientra tra i casi previsti dall'art. 604 cod. proc. pen. ai fini della declaratoria di nullità con effetto regressivo.

  • Inammissibile
    Mancata traduzione della sentenza in lingua inglese

    Il motivo è inammissibile poiché la traduzione della sentenza era stata disposta ed effettuata, e gli imputati e i loro difensori erano stati posti nelle condizioni di prenderne cognizione, non potendosi ravvisare alcuno specifico e concreto interesse connesso all'esigenza di rimuovere un determinato pregiudizio.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico operante a Catania di cui al capo 2), di IN, EL, MA NI, OM e AL, i quali agivano sistematicamente e stabilmente secondo una prassi consolidata. L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere l'associazione finalizzata alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve.

  • Rigettato
    Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che a IN non potessero concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di quantitativi di eroina.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico operante a Catania di cui al capo 2), di IN, EL, MA NI, OM e AL, i quali agivano sistematicamente e stabilmente secondo una prassi consolidata. L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere l'associazione finalizzata alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve.

  • Rigettato
    Negata qualificazione come fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

    L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere che le associazioni fossero finalizzate alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e perciò riconducibili nell'alveo della fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

  • Rigettato
    Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che agli imputati non potessero concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di significativi quantitativi di eroina immessi sul mercato.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico operante a Catania di cui al capo 2), di IN, EL, MA NI, OM e AL, i quali agivano sistematicamente e stabilmente secondo una prassi consolidata. L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere l'associazione finalizzata alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve.

  • Rigettato
    Negata qualificazione come fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

    L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere che le associazioni fossero finalizzate alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e perciò riconducibili nell'alveo della fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

  • Rigettato
    Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che agli imputati non potessero concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di significativi quantitativi di eroina immessi sul mercato.

  • Rigettato
    Qualificazione del fatto come associazione per delinquere

    La Corte ha ritenuto pienamente accertata la stabile interazione, nell'ambito del gruppo dedito al narcotraffico operante a Catania di cui al capo 2), di IN, EL, MA NI, OM e AL, i quali agivano sistematicamente e stabilmente secondo una prassi consolidata. L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere l'associazione finalizzata alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve.

  • Rigettato
    Negata qualificazione come fattispecie associativa ex art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

    L'entità significativa delle forniture e degli acquisti non consentiva di ritenere che le associazioni fossero finalizzate alla commissione di reati riconducibili all'ipotesi lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e perciò riconducibili nell'alveo della fattispecie attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. cit.

  • Rigettato
    Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche

    La Corte ha ritenuto che agli imputati non potessero concedersi le attenuanti generiche per la gravità e la sistematica reiterazione delle condotte criminose di detenzione e spaccio di significativi quantitativi di eroina immessi sul mercato.

  • Accolto
    Assoluzione dall'imputazione associativa mafiosa

    La Corte ha ritenuto fondata la censura del PG, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'imputazione di cui al capo 1), poiché la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione le sentenze passate in giudicato che accertavano la mafiosità dell'associazione UL PH e la condanna del coimputato HN IC, nonché aveva proceduto ad un'analisi frazionata e parcellizzata dei dati probatori, omettendo di valorizzare in una visione unitaria il materiale acquisito.

  • Accolto
    Assoluzione dall'imputazione associativa mafiosa

    La Corte ha ritenuto fondata la censura del PG, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'imputazione di cui al capo 1), poiché la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione le sentenze passate in giudicato che accertavano la mafiosità dell'associazione UL PH e la condanna del coimputato HN IC, nonché aveva proceduto ad un'analisi frazionata e parcellizzata dei dati probatori, omettendo di valorizzare in una visione unitaria il materiale acquisito.

  • Accolto
    Assoluzione dall'imputazione associativa mafiosa

    La Corte ha ritenuto fondata la censura del PG, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'imputazione di cui al capo 1), poiché la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione le sentenze passate in giudicato che accertavano la mafiosità dell'associazione UL PH e la condanna del coimputato HN IC, nonché aveva proceduto ad un'analisi frazionata e parcellizzata dei dati probatori, omettendo di valorizzare in una visione unitaria il materiale acquisito.

  • Accolto
    Assoluzione dall'imputazione associativa mafiosa

    La Corte ha ritenuto fondata la censura del PG, annullando la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio in ordine all'imputazione di cui al capo 1), poiché la Corte territoriale aveva omesso di prendere in considerazione le sentenze passate in giudicato che accertavano la mafiosità dell'associazione UL PH e la condanna del coimputato HN IC, nonché aveva proceduto ad un'analisi frazionata e parcellizzata dei dati probatori, omettendo di valorizzare in una visione unitaria il materiale acquisito.

  • Inammissibile
    Dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati

    I ricorsi ripropongono censure già mosse in appello e disattese, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata e prospettando una inammissibile rilettura degli elementi fattuali. La motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile e insindacabile in sede di controllo di legittimità.

  • Inammissibile
    Dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati

    I ricorsi ripropongono censure già mosse in appello e disattese, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata e prospettando una inammissibile rilettura degli elementi fattuali. La motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile e insindacabile in sede di controllo di legittimità.

  • Inammissibile
    Dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi degli imputati

    I ricorsi ripropongono censure già mosse in appello e disattese, non misurandosi con il reale apparato argomentativo della decisione impugnata e prospettando una inammissibile rilettura degli elementi fattuali. La motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile e insindacabile in sede di controllo di legittimità.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/12/2025, n. 41485
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41485
    Data del deposito : 29 dicembre 2025

    Testo completo