Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 13/05/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 3365/2021 R.G
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PRATO in persona del giudice istruttore, dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo in data 31 dicembre 2021 con il n. 3365/2021 del ruolo Generale, avente per oggetto: altri contratti bancari e controversie bancarie, promossa da:
nata a [...] il [...], residente in [...]
18, Cod. Fisc. ), elettivamente domiciliata in Prato, Via C.F._1
TORELLI N. 5 ELL'AVV. DILETTA ARIANO E DELL'AVV. MARTINA MOROZZI, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di costituzione;
Fax: 055.7473497 E Pec: vvocati.prato. Email_1
Pec: vvocati.prato.it Email_3
Attrice contro
(di seguito ), già NTroparte_1 CP_1 NT
(di s e, NTroparte_2 per essa, qua l suo procu re CP_3 speciale rappresentata, assistita e difesa dall'Avv. Nicola MAIONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Salaria 213, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 06.8417590 Pec: Email_4
e
(già NTroparte_1 [...] ale p NTroparte_4
– in persona del suo procuratore speciale NTroparte_5
r 'Avv. Nicola MAIONE ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Via Salaria 213, come da procura allegata alla comparsa di risposta;
Fax: 06.8417590 Pec: Email_4
Convenute Con la chiamata in causa di in persona del procuratore rappresentante p.t., NTroparte_6 rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Antonio PULITI ed elettivamente
1
Fax: 0574/35350 Pec: vvocati.prato.it Email_5
All'udienza del 31 ottobre 2024, la causa è stata posta in decisione sulle seguenti conclusioni.
Per l'attrice: “Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis:
- in via principale, accertare e dichiarare l'inesistenza del credito asseritamente vantato dalle convenute, per difetto del titolo creditorio e conseguente difetto di legittimazione a eccepire, contraddire e richiedere;
- nel merito: accertare e dichiarare illegittima, errata, inesistente la pretesa creditoria della società convenuta come in giudizio rappresentata, per difetto dei CP_1 presupposti di legge, di cui al D.L. n. 99/2017, non risultando, alla data del 25.06.2017, il debito della parte attrice, un credito deteriorato, né inadempienza probabile né esposizione scaduta;
- rigettare la domanda riconvenzionale formulata da , perché infondata CP_7 per tutti i motivi in narrativa riportati;
in denegata ipotesi di accoglimento alla domanda riconvenzionale, ricalcolare la somma richiesta al netto degli interessi usurari applicati al c/c, con condanna della convenuta alla restituzione degli importi indebitamente addebitati, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria, anche all'esito di apposita CTU;
- in ogni caso rigettare la richiesta di condanna della comparente alla refusione delle spese formulata da per tutti i motivi di cui alle note autorizzate NTroparte_6 depositate in data 15 ralmente richiamate.
- con vittoria integrale di spese e compensi professionali di lite e distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari”.
Per la convenuta (e, per essa, quale procuratrice speciale, ): CP_1 CP_3
“Voglia l'adito giudicante accertare e dichiarare che tra i crediti oggetto della cessione, già ampiamente descritta nei precedenti atti, rientrano anche quelli relativi alla società
(P.Iva ) e nello specifico riferibili ai seguenti Parte_1 P.IVA_1 795 – e 06/445/57/1410495 – conto tecnico divieto di anatocismo, di cui al presente giudizio e, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza della legittima titolarità del credito in capo ad NTroparte_1
e, per essa, quale procuratore speciale .
[...] CP_3
Con vittoria di spese e competenze””.
Per la convenuta (e, per essa, quale procuratrice speciale. CP_1 [...]
: NTroparte_5
“Voglia l'adito giudicante accertare e dichiarare che tra i crediti oggetto della cessione rientrano anche quelli relativi all'esposizione derivante da c/c n. 0212325 acceso da
presso la banca OL di NZ Filiale Prato Galcetello – Rere Testimone_1 Caprirato e contratto di mutuo ipotecario n. 056 4825834 stipulato in data 14.09.2021 per € 184.000,00 a rogito Notaio di prato Rep. n. 26344 Racc. n. 13411 Persona_1 rinegoziato in data 18.07.2014 e, per l'effetto, accertare e dichiarare la sussistenza della legittima titolarità del credito in capo ad e, NTroparte_1 per essa, quale procuratore speciale Con vittoria di NTroparte_5 spese e competenze”.
2 Per “Voglia il Tribunale adito: NTroparte_6 preliminarmente:
- dichiarare la nullità della ordinanza di chiamata in causa della comparente emessa in data 13.12.2023 per violazione: a) del principio del contraddittorio;
b) del diritto di difesa della comparente;
c) dell'art. 112 c.p.c.;
- accertare e dichiarare altresì la nullità della citazione per chiamata in causa notificata alla comparente in data 23.01.2024 per carenza dei requisiti ex art. 163 numero 3) e 4) c.p.c. e di ogni conseguente effetto processuale nei confronti di;
NTroparte_6 nel merito: dichiarare il difetto di titolarità passiva di i rapporti NTroparte_6 contrattuali per cui è causa, trattandosi nella fattispecie di contenzioso introdotto successivamente al D.L. 99/2017. Con vittoria delle spese di lite nei confronti di parte attrice”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2021, ha Testimone_1 adito il Tribunale di Prato esponendo quanto segue:
- di essere stata intestataria, dal 2007, di due contratti di conto corrente con la NT BA OL di NZ (di seguito indicata anche “ ”), così distinti: a) c/c n. 0212325 - tipologia di conto “NTo semprepiù famiglia light” denominato “ ”, ad uso personale;
Testimone_1
b) c/c n. 878795 - tipologia di conto “NTo semprepiù impresa medium” denominato “ ”, con affidamento per € 10.000,00 Parte_1 senza scadenza, e con affidamento per € 5.000,00 a scadenza 31 marzo 2016, destinato all'esercizio dell'attività professionale.
- che, il 14 settembre 2011, l'attrice aveva inoltre stipulato un contratto di NT mutuo ipotecario con , per l'acquisto di un immobile per civile abitazione nel Comune di Viareggio, identificato con il n. 056.4825834, per l'importo di € 184.000,00 per la durata di anni 25 (ultima rata prevista dal piano di ammortamento 30.09.2036), le cui rate mensili erano state addebitate, inizialmente sul c/c n. 0212325 – denominato “ ”, poi Testimone_1 successivamente trasferite sul c/c n. 878798 denominato “ Parte_1 Tes_1
”;
[...]
- che, dall'analisi degli estratti conto in suo possesso, aveva riscontrato che dal NT 2012 la le aveva più volte addebitato interessi anatocistici e spese ingiustificate, tanto che alla fine del 2015 ha deciso di chiudere i suddetti rapporti di conto corrente, il cui saldo del c/c n. 878795, negativo per € 14.872,62. era comunque rimasto entro il fido concesso;
- che, nel gennaio 2016, l'attrice aveva raggiunto un accordo transattivo con NT
, in base al quale, a fronte della mancata denuncia alla Guardia di Finanza circa la cattiva gestione dei rapporti, la BA avrebbe provveduto al rimborso immediato della somma di € 500,00 sul conto, e alla concessione di un piano di rientro per l'azzeramento dei conti, che a quella data riportavano un saldo negativo, anche a causa dei maggiori interessi e delle spese illecitamente NT applicate dalla;
3 - che la BA, tuttavia, non aveva mutato le condizioni contrattuali di quei conti correnti, né revocato il fido ab origine concesso sul c/c 878795, talché i rapporti di c/c erano rimasti immutati fino alla conclusione del piano di rientro;
- che anche la rata del mutuo ipotecario aveva continuato ad essere addebitata sul c/c 878795 (c/c con affidamento per € 10.000,00 senza scadenza), anche se l'attrice aveva deciso di versare le rate del mutuo, mediante pagamento per cassa, al fine di lasciare inalterata la situazione dei c/c in base agli accordi raggiunti;
NT
- che, nel marzo 2016, aveva comunicato all'attrice l'approvazione di un finanziamento a rientro per la somma di € 15.000,00, da accreditarsi sul c/c n. 878795 e che, in base all'accordo intercorso nel gennaio 2016, le parti avevano NT stabilito che dovevano essere meglio quantificate le somme che doveva rimborsare alla cliente, in quanto illegittimamente addebitate;
NT
- che detto finanziamento non è stato mai erogato dalla e che la stessa BA non ha mai rimborsato all'attrice gli addebiti ingiustificati;
- che, nonostante i ripetuti solleciti, non le era pervenuta alcuna comunicazione, da parte della BA, circa le sorti dei suoi rapporti bancari e contrattuali e sul mancato rispetto degli accordi raggiunti nel gennaio 2016, né tantomeno sul finanziamento, prima accordato ma poi mai erogato;
NT
- che nel giugno 2017 la è stata posta in liquidazione coatta amministrativa, su proposta della BA d'IT. Con il decreto-legge n. 99/2017, intitolato “Disposizioni urgenti liquidazione coatta amministrativa di e di e l'attuativo D.M. n. NTroparte_9 Parte_2
187/2017 del 25 giugno 2017, è stata prevista la cessione a CP_10
delle attività e passività delle due banche popolari venete, ad
[...] esclusione dei crediti deteriorati;
- che l'art. 5 del decreto-legge citato ha stabilito che i commissari liquidatori, con apposito decreto, “procedano alla cessione alla
[...] Con (di seguito anche “ ” – ora di crediti NTroparte_11 CP_1 deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'art. 3 o retrocessi ai sensi dell'art. 4, unitamente ad altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai CP_1 crediti ceduti alla ”;
- che al momento della cessione, ovvero alla data del 25 giugno 2017, i rapporti intrattenuti dalla sig.ra con la erano distinti tra quelli di Tes_1 CP_13 conto corrente, che presentavano un saldo negativo rispettivamente di € 3.332,16 (sul c/c n. 212325) e di € 15.742,14, (sul c/c n. 878795) per i quali la medesima era in attesa del finanziamento accordato dalla banca nel marzo 2016, ed il contratto di mutuo, per il quale nonostante avesse tentato di effettuare pagamenti di cassa, non aveva ricevuto alcuna comunicazione;
- che, a seguito di detta cessione, nel novembre 2017, l'attrice si è recata presso la filiale di per pagare la rata del mutuo, ma il direttore NTroparte_10
4 non aveva accettato il pagamento, nell'attesa di disposizioni relative al NT passaggio dei rapporti provenienti da . A partire dal 2018, aveva sollecitato più volte e, in seguito, (divenuta poi nel 2019 CP_13 CP_2
per la definizione transattiva a chiusura delle posizioni, a condizione CP_1 che quest'ultima esibisse il contratto di cessione, a dimostrazione della legittimazione a ricevere il pagamento e ad estinguere il mutuo ipotecario;
- che, con formale richiesta ex art. 119 TUB in data 1° luglio 2021, aveva chiesto ad di fornire la documentazione che comprovasse la legittimità CP_1 della pretesa creditoria, e che, con risposta a mezzo PEC del 26 ottobre 2021, ha presentato documentazione relativa al contratto di mutuo e al CP_1 contratto di c/c n. 212325. A sostegno della propria pretesa creditoria, la stessa ha inviato l'estratto della Gazzetta Ufficiale del 29.05.2018 e uno CP_1 NT NT stralcio del contratto di cessione tra ed del 09/04/2018, dal quale, a detta dell'attrice, non è emerso alcun elemento o dato utile ad individuare la posizione debitoria della medesima, quale debitrice ceduta nell'ambito della cessione in blocco avvenuta tra e;
CP_13 NTroparte_10
- che, nel febbraio 2021, aveva avviato il procedimento di mediazione davanti all'O.C.F. di Prato, convocando le società e , CP_1 NTroparte_10 conclusasi con esito negativo per la mancata adesione di entrambe alla procedura;
- nel maggio 2021 le aveva comunicato il rendiconto annuale del mutuo, CP_1 indicando il debito residuo in € 183.518,50 e che la stessa aveva proceduto alla gestione della posizione debitoria dell'attrice affidando a Cribis Credit Managment Srl il recupero del credito. Tanto premesso aveva evocato in giudizio NTroparte_1
–in persona del legale rappresentante p.t. a comparire dinanzi
[...] al Tribunale Civile proponendo domande di accertamento dell'inesistenza del titolo giustificativo della pretesa di credito ovvero delle nullità, invalidità ed inefficacia dei contratti posti a giustificazione delle medesime pretese ovvero conseguenti alla violazione del divieto di anatocismo e , quanto ai conti correnti, il superamento del c.d. tasso usuraio, con vittoria di spese processuali. Segnalava, in particolare, che dalla documentazione pervenuta dalla non CP_1 era possibile individuare quali rapporti fossero riferibili all'attrice, né tanto meno la categoria dei crediti oggetto di cessione, presupposti per l'accertamento negativo richiesto . L'attrice ha poi sostenuto che la propria posizione debitoria al 25 giugno 2017 non avrebbe avuto i requisiti tali da rientrare nei crediti deteriorati, o comunque classificabili come sofferenze, inadempienze probabili ed esposizioni scadute, esclusi dalla cessione a ai sensi del NTroparte_10
D.L. 99/2017. Soggiungeva, altresì:
5 - che le rate del mutuo erano state regolarmente pagate;
- che aveva a propria disposizione risorse economiche sufficienti per estinguere il mutuo;
NT
- che era debitrice nei suoi confronti di somme di denaro illegittimamente NT addebitate sui suoi c/c e che la stessa non aveva mosso alcuna contestazione al momento di accordare il finanziamento a rientro nel marzo 2016:
- che in ogni caso, come riscontrato dalla perizia tecnico-contabile allegata alla citazione, il mutuo ipotecario era affetto da invalidità sia con riferimento alla indeterminatezza del regime applicato agli interessi ed alla mancata indicazione dell'IS , che per la violazione della disciplina antiusura in relazione agli interessi pattuiti;
- che in esito al riconteggio degli interessi in base al tasso legale sostitutivo, in ogni caso il saldo dare/avere sarebbe pari ad € 145,562,31;
- che analoghe considerazioni erano emerse sull'analisi dei rapporti di c/c, di tal che, l'effettivo saldo negativo dei c/c intestati all'attrice non sarebbe quello riportato sugli estratti conto. Instaurato il contraddittorio, si è costituita in giudizio per mezzo delle CP_1 procuratrici speciali e le quali, con due CP_3 NTroparte_5 distinte costituzioni in giudizio, hanno contestato nel merito i presupposti di fatto e di diritto della domanda introdotta ed hanno dedotto: NT
- che, in data 11 aprile 2018, ha ceduto a i crediti classificati CP_13 come deteriorati alla data del 26 giugno 2017;
- che, con delibera del 19 luglio 2019, la cessionaria ha mutato la propria denominazione, assumendo quella di “ NTroparte_1
, mantenendo immutata la sede sociale, la durata ed il
[...] capitale;
- che ha conferito a procura speciale “per l'amministrazione, CP_1 CP_3 gestione, in casso e recupero, anche attraverso le vie giudiziarie dei Crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia
o natura, che assistano tali Crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante”;
- che l'esposizione debitoria complessiva dell'attrice risulta essere composta da tre diverse posizioni gestite da due diversi procuratori speciali di CP_1
e obbligati pertanto a costituirsi CP_3 NTroparte_5 autonomamente in giudizio, ognuno per l'esposizione debitoria di competenza in gestione: a) , relativamente all'esposizione derivante da scoperto di c/c n. CP_3 NT 878795 acceso presso la Filiale Prato Galcetello con NTroparte_14 affidamento per € 10.000,00 senza scadenza e per € 5.000,00 a scadenza 31 marzo 2016;
6 b) esposizione derivante da c/c n. NTroparte_5 NT 0212325 acceso presso la Filiale Prato Galcetello – e CP_14 contratto di mutuo ipotecario n. 056 4825834 stipulato in data 1409.2011 per
€ 184.000,00 con rogito Notaio di prato rep. 26344 racc 13411 Persona_1 rinegoziato in data 18.07.2014;
- che il credito vantato nei confronti della rientrava tra quelli Tes_1 acquistati in data 11 aprile 2018, avendo provveduto agli adempimenti richiesti dalla normativa, e che, al contrario di quanto sostenuto dall'attrice, il cessionario del credito non ha l'obbligo di notificare l'avviso di cessione alle singole controparti;
- che in esecuzione a quanto stabilito dal contratto stipulato in data 11 aprile 2018 e all'art 5 del DL 99/17 e in ottemperanza del DMEF n 221/2018, i crediti deteriorati /in sofferenza rimasti in capo alla BA OL di NZ, erano stati ceduti dai Commissari Liquidatori ai patrimoni destinati della Società di Gestione di Attività, e tale cessione era stata pubblicizzata mediante CP_2 pubblicazione sul sito internet della BA d'IT in data 11 aprile 2018;
- che, a seguito della contezza del saldo negativo relativo al rapporto di c/c n. NT 878795, aveva concordato con un piano di rientro ed ha richiesto un finanziamento di € 15.000,00 al fine di ripianare tale la sofferenza;
- che i commissari liquidatori di dopo aver valutato tutti i rapporti CP_13 bancari dell'attrice, nonché la sua condotta, consapevole della sofferenza, hanno ritenuto che il credito vantato nei suoi confronti potesse dar luogo alla cosiddetta UTP (acronimo di Unlikely To Pay), ovvero ad inadempienza probabile;
- che, al contrario di quanto sostenuto nell'atto di citazione, era stata edotta circa le cessioni susseguitesi e della classificazione della propria posizione quale credito deteriorato;
- che a seguito di modifica della denominazione sociale, in data 19 luglio 2019, la Società di Gestione di Attività, era divenuta CP_2 Parte_3
e titolare di tutti i rapporti, trattandosi di crediti qualificabili
[...] come deteriorati e, comunque, oggetto delle cessioni;
- che, sia il c/c 878795 “NTo semprepiù impresa medium” che quello n. 0212325 “NTo sempre più famiglia light” ad uso personale, erano stati accesi successivamente alla delibera CICR del 9.2.2000, così che le condizioni contrattuali erano state validamente concluse;
- che, quanto al contratto di mutuo ipotecario, con rate mensili addebitate inizialmente sul c/c 0212325 e successivamente trasferite sul c/c n. 878798, stipulato con la BA OL di NZ, l'attrice aveva richiesto ed ottenuto la sospensione delle rate di mutuo per l'emergenza alluvione 2013 della Regione Toscana, con atto integrativo le parti si erano accordate per la modifica del piano di ammortamento e l'attrice aveva deciso di pagare le rate relative per cassa e non con addebito diretto su conto corrente;
7 - che tutte le circostanze a richiamate erano idonee a valutare la posizione dell'attrice quale inadempienza probabile, come indicato dalle Circolari della BA d'IT n. 272 (Vigilanza bancaria e finanziaria: Matrice dei NTi) e n. 262 (Il bilancio bancario: Schemi e regole di compilazione) c consentivano di qualificare i crediti come deteriorati o, comunque, classificabili a sofferenza o inadempienza probabile, essendo la stessa attrice ad evidenziare il probabile inadempimento precisando le difficoltà riscontrate nel pagamento delle rate di mutuo e la necessità di rinegoziare il piano di ammortamento;
- che le eccezioni di parte attrice riguardo alle illegittimità operate dall'originaria cedente risultano strumentali e sfornite di prova, opponendosi fin d'ora all'ammissione di CTU contabile, in quanto esplorativa.
Per questi motivi
sia che quali CP_3 NTroparte_5 procuratrici speciali di hanno chiesto il rigetto delle domande attoree, CP_1 con vittoria delle spese di lite. Tanto premesso, ha inoltre proposto domanda riconvenzionale nei CP_3 confronti della Sig.ra quale titolare dell'omonima impresa individuale, Tes_1 relativamente all'esposizione debitoria derivante da scoperto del c/c n. NT 878795 acceso presso la , con condanna al pagamento a proprio favore della somma di € 23.120,36, di cui € 7.154,53 per interessi. All'esito dell'udienza del 12.04.2022, tenutasi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 83, lett. h, del DL 17 marzo 2020, n. 18, il G.I. ha concesso i termini ex art. 183, comma 6, cpc. Con note di trattazione scritta del 13.10.2022, l'attrice ha chiesto l'ammissione di prova per testi e ctu contabile, mentre la convenuta si è opposta a tutte le avverse richieste istruttorie, chiedendo rinvio per la precisazione delle conclusioni. All'esito dell'udienza del 13.12.2022, il Giudice ha respinto le istanze istruttorie avanzate dall'attrice ed ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.05.2023 ove, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice ha concesso alle parti i termini di cui all'art 190 c.p.c. Con ordinanza del 13.12.2023, il G.I. ha disposto la rimessione della causa sul ruolo ed ha ordinato la chiamata in causa ex art. 107 c.p.c. di , NTroparte_6 in quanto ricorrerebbe “l'opportunità che l'accertamento richiamato avvenga anche nel contraddittorio di , al fine di evitare il concreto NTroparte_6 pericolo di contrasto di giudicati in ordine alla effettiva titolarità dei rapporti”. A seguito di chiamata in causa, con comparsa di costituzione e risposta del 20 marzo 2024, si è costituita in giudizio eccependo, in NTroparte_6 primo luogo, la nullità dell'ordinanza che ha disposto la chiamata in causa del terzo, per i seguenti motivi:
- assenza dei requisiti ex art. 163 n. 3 e 4 c.p.c. dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo;
- violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, considerato che la estensione della lite iussu iudicis ad una terza parte doveva essere disposta alla
8 udienza ex art. 183 c.p.c. e non spirati i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e questo per consentire ad di poter svolgere le proprie difese entro CP_10
i termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c.;
- violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c;
- insussistenza del principio della “comunanza di causa”, alla luce della dichiarazione di cessione dei rapporti controversi ad da parte di CP_1 CP_13 prodotta dalle convenute, nonché delle reiterate deduzioni formulate
[...] dalle medesime parti processuali circa la attuale titolarità dei medesimi rapporti nel patrimonio di CP_1
Su tali basi eccepiva il proprio difetto di NTroparte_6 legittimazione passiva rispetto alle pretese avanzate dall'attrice, in quanto l'art. 3 comma 1, lettera C) del D.L. 99/2017 aveva previsto espressamente l'esclusione, dalla cessione di ramo di azienda, anche in deroga all'art. 2741 cod. civ. “delle controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività e concludeva per il rigetto delle domande attoree, con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 31 ottobre 2024 la causa era trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. LEGITTIMAZIONE PASSIVA E TITOLARITA' DEI DII
➢ 1a) GLI ATTI DI CESSIONE DA BANCA POPOLARE DI VICENZA
Le domande di accertamento negativo dei crediti introdotte dall'attrice e quella di accertamento e condanna proposte in via riconvenzionale da CP_1 trovano causa giustificativa: I. nel contratto di conto corrente 47/212325, concluso per iscritto in data 3 gennaio 2007 originariamente con (poi acquisito con il n. CP_14
445/ 0212325 da BA OL di NZ), tipologia di conto “ NTo sempre più famiglia light” denominato “ , ad uso personale;
Testimone_1
II. nel contratto di c/c n. 447/878795, tipologia di conto “NTo sempre più impresa medium” denominato “ , con Parte_1 affidamento per € 10. marzo 2016, destinato all'esercizio dell'attività professionale, concluso per iscritto direttamente con la BA OL di Vincenza in data 3 febbraio 2012; III. nel contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 14.09.2011 (Rep. 26344- N 13411 Racc) finalizzato ad acquistare un immobile per civile abitazione nel Comune di Viareggio, identificato con il n. 056.4825834, per
9 l'importo di Euro 184.000,00 e durata di anni 25 (ultima rata prevista dal piano di ammortamento 30.09.2036); IV. 000,00 senza scadenza, e con affidamento per € 5.000,00 a scadenza 31 La prima questione che il tribunale è chiamato a decidere in relazione alle domande di accertamento negativo, è quella relativa alla titolarità dei crediti in capo alla cessionaria essendo contestati i presupposti e le condizioni CP_1 per un valido trasferimento a favore della società convenuta. A riguardo, occorre intanto precisare che non si tratta di questione relativa alla legittimazione passiva in senso stretto. In proposito, infatti, va richiamato il principio generale richiamato dalla S.U. con sentenza del 16 febbraio 2016, n 2951, secondo cui l'interesse ad agire, come la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio assumendo di esserne titolare e la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice ( Cass., 27.3.2017, n 7776; Cass., 12.8.2016, n 17092). Al contrario, la titolarità della posizione soggettiva attiva o passiva, dedotta in giudizio è elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento e lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto. Ciò premesso, dai documenti prodotti si evince che il contratto di conto corrente 47/212325 è stato concluso per iscritto originariamente con in data 3 gennaio 2007, poi transitato con il n. 445/ 0212325, CP_14 tipologia di conto“ NTo sempre più famiglia light” denominato “ Tes_1
”, ad uso personale, mentre c/c n. 447/878795, tipologia di conto “NTo
[...] sempre più impresa medium” denominato “ ”, con Parte_1 affidamento per € 10.000,00 senza scadenza, e con affidamento per € 5.000,00 a scadenza 31 marzo 2016, destinato all'esercizio dell'attività professionale, p stato concluso per iscritto direttamente con la BA OL di Vincenza in data 3 febbraio 2012, così come il contratto di mutuo ipotecario, stipulato in data 14.09.2011 ( Rep. 26344- N 13411 Racc) al fine di acquistare un immobile per civile abitazione nel Comune di Viareggio, era identificato con il n. 056.4825834, per l'importo di Euro 184.000,00 per la durata di anni 25 (ultima rata prevista dal piano di ammortamento 30.09.2036). Quanto alle successive cessioni, occorre considerare anzitutto l'art 3 del decreto legge 25 giugno 2017, n 99 delimita il perimetro esterno dei beni, diritti e rapporti giuridici oggetto della cessione da parte dei commissari liquidatori della BA OL di NZ e di prevedendo Parte_2 quelli che ne restano in ogni caso esclusi, anche in deroga all'art 2741 c.c..
Per quanto qui interessa, alla lett a ) c) si inseriscono tra le voci da escludere “ le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività”, così che l'ambio da individuare con gli atti esecutivi può ricomprendere esclusivamente controversie relative
10 ad atti o fatti occorsi prima della cessione che siano sorte in data antecedente alle medesime, e cioè che siano a tal momento pendenti. In quanto la causa relativa ai rapporti di conto corrente e di mutuo è stata introdotta in epoca successiva alla cessione, tali rapporti non possono essere ricompresi nell'ambito applicativo della lettera c), ed essere quindi ricompresi nella cessione a . NTroparte_15
Ai sensi dell'art 5 del medesimo decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto prevede che i commissari liquidatori procedano alla cessione alla (di seguito NTroparte_4 NT anche " ") di crediti deteriorati e altri attivi non ceduti ai sensi dell'articolo 3 o retrocessi ai sensi dell'articolo 4, unitamente ad eventuali altri beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti NT alla . Alla cessione non si applica quanto previsto dagli articoli 58, commi
1, 2, 4, 5, 6 e 7, salvo per quanto espressamente richiamato nel presente decreto, e 90, comma 2, del Testo unico bancario. Si applica l'articolo 3, comma
2. Dall'impianto normativo sopra richiamato si evince che, avuto riguardo agli atti e fatti precedenti la cessione, vanno esclusi i rapporti oggetto delle controversie insorte dopo la cessione, come appunto nel caso di specie. Posto tale limite esterno, in positivo occorre poi fare riferimento al contratto di cessione che ha dato attuazione alla richiamata disposizione legislativa perfezionatosi in data 26 giugno 2017, ai rogiti del notaio In tale Per_2 pattuizione, l'oggetto del contratto di cessione viene descritto dall'art 1 come CP_1
“certe attività, passività e rapporti giuridici di e VB, il tutto come meglio precisato e dettagliato nel successivo art 3 e che nel complesso sono definiti ai fini del presente contratto come “INSIEME AGGREGATO”. All'art 3, appunto, vi è la descrizione delle componenti dell'INSIEME AGGREGATO, facendo riferimento ad “ATTIVITA' INCLUSE” definite al punto 3.1.2 sub a) ed a “PASSIVITA' INCLUSE”, definite al punto al punto 3.1.2 sub b). Tra queste, al punto (vii) i contenziosi civili (e relativi effetti negativi, anche per oneri e spese legali) relativi a giudizi già pendenti alla data di esecuzione, diversi da controversie con azionisti dalle Banche in LCA e con obbligazionisti convertibili e/o subordinati che abbiano aderito, non abbiano aderito ovvero siano stati esclusi dalle offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA e dai c.d. “Incentivi Welfare” ( di seguito il NTenzioso Pregresso) nonché i relativi fondi. Al punto 3.1.4 si ha poi cura di precisare l'esclusione dall'oggetto del contratto di una serie di Attività (lett. a) e Passività (lett. b) e tra queste ultime , qualsiasi NTenzioso anche se riferibile ad Attività incluse e/o a Passività Incluse, diverso dal contenzioso pregresso, nonché i relativi fondi. Per evitare equivoci , si precisa che “le situazione passive attuali e potenziali, anche litigiose , che non siano riferite ad Attività Incluse, Passività Incluse e in genere a rapporti giuridici ceduti e alla data odierna non siano già oggetto di
11 NTenzioso Pregresso, sono e dovranno essere considerati come esclusi dall'Insieme Aggregato e come rientranti, secondo il caso, tra le attività Escluse e/o le Passività Escluse e in genere ai rapporti giuridici non ceduti.”
Sulla scorta di tali indicazioni, non può revocarsi in dubbio che tutti i rapporti richiamati nel presente giudizio, NON pendente al momento della cessione, sono stati esclusi dalla prima cessione. E le superiori considerazioni non mutano, ma sono corroborate dal contenuto dell'atto ricognitivo del 19 gennaio 2018, in cui, nuovamente, si individuano separatamente all'interno dell'insieme aggregato le componenti qualificabili come “CONTENZIOSO INCLUSO” e “CONTENZIOSO ESCLUSO”, facendo per l'appunto riferimento al dato qualificante della sussistenza di una situazione di credito o debito sub iudice. Occorre ancora considerare che in conformità con le previsioni di cui all'art. 4, comma 5, lett. b), del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di NTroparte_9
e di (conv. nella Legge n. 121, del 31 luglio 2017), il
[...] Parte_2 contratto del 26 giugno 2017 per la cessione a i attività, NTroparte_6 passività e rapporti giuridici di in liquidazione coatta Parte_2 amministrativa, ha previsto ulteriormente la possibilità per NTroparte_6 di retrocedere a
[...] Parte_4
, i c.d. “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati”, per tali
[...] intendendosi i crediti già identificati come ad alto rischio, non classificati come deteriorati alla data del 26 giugno 2017, per i quali sono stati successivamente rilevati – sulla base di quanto previsto dal citato contratto di cessione – i presupposti per rettificarne il valore e, di conseguenza, classificarli come
“sofferenze” e/o “inadempienze probabili”. In esecuzione del citato contratto del 26 giugno 2017, una prima tranche di
“crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati” sono stati quindi retrocessi a
, da Parte_4 NTroparte_6
e BA Apulia S.p.A. con contratti perfezionati il 31 ottobre 2018 e con
[...] efficacia a partire dall'11 maggio 2019. In data 9 maggio 2019, in liquidazione coatta Parte_2 amministrativa, ha poi ceduto – sempre con efficacia a partire dall'11 maggio 2019 – i ridetti “crediti ad alto rischio o High Risk riclassificati” alla Società per la Gestione di Attività – SGA S.p.A., in esecuzione di quanto previsto dal NT contratto di cessione stipulato con l'11 aprile 2018 e in conformità con quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del citato D.L. n. 99/2017 e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 22 febbraio 2018. Per in l.c.a. - – NTroparte_9 Parte_5
(NTratto di cessione di crediti, attivi e rapporti giuridici alla
[...] in linea con il decreto del Ministro NTroparte_2 dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del
12 25 giugno 2017, recante “Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di e di NTroparte_9 Parte_2 conv. con la Legge n. 121, del 31 luglio 2017), in data 11 aprile 2018 i Commissari Liquidatori della e della NTroparte_9 [...] entrambe in liquidazione coatta amministrativa, hanno quindi Parte_2 ceduto alla Società che li ha acquistati NTroparte_2 per il tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ai NTroparte_6 sensi dell'articolo 3 del citato D.L. ovvero già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale. Di tale cessione è stata data notizia con pubblicazione sul sito della BA d'IT, ai sensi e in conformità all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017. Ciò posto, la società convenuta ha documentato che, in effetti , è stata accordata alla società subentrata nel credito, su richiesta della stessa, di potere utilizzare, dapprima fino a dicembre , successivamente fino a febbraio 2019, i vecchi codici ABI delle Banche cedenti tra i quali, appunto, BA OL di NZ in LCA. Peraltro, parte della giurisprudenza, per sostenere la tesi ancor più restrittiva ha richiamato la disposizione di cui all'art 3.1.2. lett. b) che definisce le
“Passività Incluse” come i “singoli debiti, passività, obbligazioni e impegni di CP_1 e VB che derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dall'impresa bancaria”. Secondo tale orientamento, sarebbe proprio tale clausola a consentire l'esclusione dalla cessione anche di tutti quei rapporti che siano stati chiusi in data antecedente alla cessione, quand' anche oggetto di contenzioso, in quanto di tratterebbe di rapporti non più “inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria”. Tanto più- si sostiene- che l'art 3.1.4 , lett b), individua le “Passività Escluse” in “ogni passività, obbligazione.. debito, sopravvenienza passiva, insussistenza di attivo, minusvalenza, perdita, danno , impegno ( anche di firma) responsabilità (anche solidale), rischio o elemento negativo (anche per NTenzioso in essere, minacciato o possibile), …. Co che, indipendentemente dal fatto che in futuro ne sia o meno a conoscenza ovvero sia dalla stessa conosciuta o conoscibile, sia sorta o possa sorgere a carico Co di per effetto del trasferimento delle Attività Incluse e delle Passività Incluse”. Tale interpretazione, tuttavia, non è in linea con i criteri di cui agli artt 1362 e ss c.c. e porta ad un sostanziale svuotamento della previsione normativa ( art 3 decreto legge 25.6.2017, n 99), la quale ha cura di distinguere l'oggetto della cessione in riferimento alla natura della situazione trasferita (rispettivamente: lett a) passività; lett. b) debiti;
lett. c) controversie). E ciò anche in ragione delle differenti conseguenze che ne scaturiscono, atteso che dalle controversie
13 non scaturiscono automaticamente situazioni giuridiche passive e che, in ogni caso, non si tratta di situazioni determinate e certe alla data della cessione. Sotto il profilo letterale, inoltre, la lettura delle clausole negoziali sopra richiamate non appare del tutto corretta, in quanto si fa riferimento a debiti, passività, obbligazioni e impegni di e VB che derivano da rapporti CP_16 inerenti e funzionali all'esercizio dall'impresa bancaria. E non può revocarsi in dubbio che l'accertamento delle legittimità di somme corrisposte in forza di contratti bancari affetti da motivi di nullità derivano da rapporti inerenti e funzionali all'esercizio dell'impresa bancaria, per quanto cessati. Il carattere dell'attualità dell'inerenza e funzionalità del rapporto è un dato ultroneo che non si ricava dalla lettera del testo esaminato e che, peraltro, contrasta con la precisazione di cui al punto VI dell'art 3.1.4 che esclude dall'Insieme Aggregato
“qualsiasi NTenzioso ( e relativi effetti negativi anche per oneri e spese legali) anche se riferibili ad Attività Incluse e(o Passività Incluse, diverso dal NTenzioso Pregresso ( di seguito il “NTenzioso Escluso” nonché i relativi fondi” . Ed è appunto con riferimento a tale “NTenzioso Escluso” che, infatti, gli organi della liquidazione sono tenuti alle attività di cui all'art 3.2. E tale impostazione, del resto , appare corroborata anche con il contenuto del cd accordo ricognitivo, ove al punto 2.1, si ha cura di precisare che “ ai sensi dell'art. 3.1.2 (b) (vii) del NTratto di Cessione, è da intendersi il contenzioso che alla Data di Esecuzione fosse già pendente ai sensi dell'art 39, ultimo comma, cpc”. In definitiva, è proprio la sussistenza o meno di una controversia in corso all'epoca dell'entrata in vigore di tali cessioni che rappresenta per i rapporti specificamente elencati il discrimine per la corretta determinazione dell'oggetto della cessione. E tale interpretazione, ad avviso del giudicante, è l'unica conforme ai principi di cui agli artt 1362 e ss , non potendosi far rientrare la fase di attivazione della mediazione obbligatoria nella "controversia" in atto, in quanto contraria al chiaro tenore letterale della espressione utilizzata in riferimento alla "pendenza" effettiva del giudizio ed alla ratio della disposizione di individuare in termini di certezza il "contenzioso" incluso nella cessione. In senso contrario, non convince il richiamo al termine controversia utilizzato dal legislatore, risaltando al contrario la problematicità di tale conclusione se riferita alla mediazione, fase di incerta durata e dalla quale non scaturisce necessariamente la fase giudiziale. Secondo tale impostazione ermeneutica, infatti, a tale fase potrebbe continuare partecipare la società cedente, non più titolare del rapporto sostanziale dopo la cessione non trovando in tale fase applicazione le disposizioni di cui agli artt 299 e ss cpc Né, ad avviso di questo giudice, la norma può essere disapplicata in quanto contrastante con il principio di tutela giurisdizionale effettiva sancito dall'art 47 del trattato Ue,
14 non potendosi escludere l'effettività di tutela solo per l'attivazione di procedura concorsuale. Posti tali principi di portata generale, nel caso concreto è pacifico che la pretesa restitutoria deve essere indirizzata nei confronti della originaria banca, non ricorrendo le condizioni della cessione a favore di
[...]
, nei cui confronti non ricorrono le condizioni di CP_15 legittimazione.
➢ 1 b) ( già ). NTroparte_18 CP_2
Dopo l'instaurazione della procedura di liquidazione coatta disposta, in linea con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato a norma dell'articolo 5 del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017, , in data 11 aprile 2018 i Commissari Liquidatori della e della NTroparte_9 [...] entrambe in liquidazione coatta amministrativa, hanno ceduto Parte_2 alla che li ha acquistati per il NTroparte_2 tramite e per conto di due Patrimoni Destinati costituiti con il medesimo decreto ministeriale, i crediti classificati come deteriorati alla data di avvio della liquidazione coatta amministrativa, non ceduti a ai NTroparte_6 sensi dell'articolo 3 del citato D.L. o già retrocessi ai sensi dell'articolo 4 del medesimo D.L., unitamente a beni, contratti e rapporti giuridici accessori o connessi ai crediti ceduti, con le eccezioni indicate dal predetto decreto ministeriale. Di tale cessione è stata data notizia con pubblicazione sul sito della BA d'IT, ai sensi e in conformità all'articolo 5, comma 1, e all'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 99 del 25 giugno 2017.In definitiva, la cessione a posteriore all'inizio della procedura presupponeva che i CP_2 rapporti non rientrassero nella originaria cessione a , ma NTroparte_19 tale cessione è circoscritta alle situazioni attive di credito derivanti dai rapporti sopra richiamati, così che non può essere imputata alla cessionaria la responsabilità contrattuale o precontrattuale per condotte poste in essere dalla cedente all'epoca della conclusione dei due contratti di conto corrente e di mutuo sopra richiamati. In ordine a tali domande, non può essere riconosciuta la stessa legittimazione passiva di ( che ha successivamente mutato denominazione in CP_2 CP_1
subentrata a titolo particolare solo nel lato attivo dei rapporti obbligatori
[...] derivati dai due contratti. Purtuttavia, nei confronti della cessionaria residua la possibilità di prospettare l'interesse a far valere la nullità originaria sia dei contratti di conto corrente che del contratto, ma solo nei limiti dell'accertamento della insussistenza del credito residuo e, in ipotesi, per ottenere la eventuale restituzione di somme eventualmente versate nel periodo successivo all'efficacia della cessione, e solo limitatamente a queste, offrendo la dimostrazione che - pur non cessionaria-
15 gli importi versati sui conti correnti ovvero le rate sono state concretamente incassate e percepite da e ciò rileva, tuttavia, anche ai fini della CP_1 ripartizione dell'onere della prova gravante sull'attrice. Infatti, i termini della questione possono mutare in considerazione del tipo di azione proposta dalla società, in termini di accertamento negativo del credito, giacché è noto (v., ex plurimis, Cass. n. 16197/2012) che "In tema di riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo". E' stato infatti precisato che una volta ammesse le azioni di accertamento negativo , ai fini della ripartizione dell'onere della prova, non può essere dato rilievo alla mera posizione processuale (e non sostanziale) delle parti , né è decisivo approccio relativo alla maggiore o minore vicinanza alla prova, dovendosi invece fare riferimento al criterio della posizione delle parti nel rapporto sostanziale rispettivamente negato od invocato, consacrato proprio nel tenore letterale dell'art. 2697 c.c (Cass. Cass.19.7.2018, n 19154 ; Cass, 4.10.2012, n 16917) D'altra parte, il limite alla ammissibilità delle azioni di accertamento negativo è costituito dall'interesse ad agire ai sensi dell'art 100 c.p.c., è dato dalla contestazione di un diritto, non già di fatti, pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionati della fattispecie costitutiva del diritto di cui l'attore sia o possa in futuro divenire titolare o per i quali possa avere necessità di contraddire (Cass., 26.7.2017, n 18511). Ora, nel caso di specie tale presupposto si correla alla comunicazione della NT cessione avanzata in sede stragiudiziale in data 29 ottobre 2018 da , e successivamente in data 9 novembre 2018 e in data 14 novembre 2019, idoneo a qualificare, anche in assenza di domanda riconvenzionale, l'interesse alla domanda di accertamento negativo della pretesa proposta in termini di attualità e concretezza. E ciò tanto più, a seguito della introduzione del giudizio e della rivendicazione da parte di della titolarità delle situazioni soggettive derivate da tali CP_1 rapporti e della espressa domanda riconvenzionale tempestivamente introdotta per l'importo di € 23.120,36 quale credito residuo sul conto corrente n.878795. A tal proposito, è certamente condivisibile il principio secondo il quale “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 22 giugno 2023, n 17944; Cass., 5 novembre 2020, n. 24798).
16 A riguardo. tuttavia, occorre considerare il principio affermato dalla S.C. secondo cui: “l'art. 58 comma 2 TUB, se non impone che un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza che – solo qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta, in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346 cod. civ., sui crediti inclusi o esclusi dall'ambito della cessione – detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il «prudente apprezzamento» del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito ( Sul punto, Cass, 6.2.2024, n 3405; Cass., 22.6.2023, n 17944; Cass., 5.11.2020, n 24798; Cass., 28 febbraio 2020, n 5617). L' avviso pubblicato, nel caso in esame, non appare presentare tali caratteristiche di certezza e determinatezza e, quanto all'oggetto della cessione, occorre la produzione del contratto di cessione, con l'estratto da cui risultino le posizioni creditorie vantate dalla società cedente nei confronti del debitore ceduto oppure la dichiarazione del creditore cedente che confermi che il contratto di cessione alla terza intervenuta effettivamente comprendeva il credito azionato in sede monitoria. Tuttavia, nel caso in esame è pacifico e non contestato che il credito di BA OL di NZ è stato oggetto di cessione, sussistendo incertezze solo NT sulla effettiva individuazione della società cessionaria, ( poi o CP_1
, tenuto conto della permanenza o meno dei poteri NTroparte_15 dispositivi in capo ai liquidatori alla data delle cessioni. Come di recente precisato dalla Cassazione: “La parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass., 5 novembre 2020, n. 24798; Cass., 29.9.2020, n 20495, v. anche Cass., 7.12.2023, n 34373; Cass., 12.2.2024, n 3793). Nel caso concreto, tuttavia, vale il rilievo che è l'attrice ad avere introdotto domanda di accertamento negativo del credito e che le contestazioni non hanno investito le stesse cessioni, quanto la individuazione del perimetro ripartito tra (good bank) e quello residuato in NTroparte_20 capo alla liquidazione e interessato dalle cessioni successive. L'estensione del contraddittorio a che peraltro ha NTroparte_21 escluso di essere titolare dei rapporti, appare convergere sulla posizione della prima creditrice.
17 ➢ 1c) LA POSIZIONE DI . NTroparte_21
LA CHIAMATA IN GIUDIZIO PER ORDINE DEL GIUDICE.
Alla luce delle superiori considerazioni, appare fondata l'eccezione relativa al difetto di titolarità dei rapporti in capo a , esclusi dal NTroparte_15 perimetro di quelli acquisiti da BA OL di NZ, come peraltro già ritenuto con l'ordinanza emessa in data 13 dicembre 2023. Tuttavia, la intestazione formale presente sui primi estratti conto successivi alla cessione e i ragionevoli dubbi sollevati dall'attrice circa l'oggetto del contratto a favore di e la formale intestazione dei primi estratti conto CP_2 posteriori alla cessione, rendono opportuno che l'accertamento sulla effettiva titolarità dei crediti risulti effettuato nel contraddittorio esteso ad
[...]
al fine di evitare il concreto pericolo di contrasto di giudicati CP_21 in ordine alla effettiva titolarità dei rapporti (Cass., 12.7.2023, n 19974; Cass., 19.2.2019, n 4724; Cass., 14.6.2007, n 13907), Assolutamente infondata, in ogni caso, appare la eccezione di nullità della chiamata di terzo effettuata per ordine del giudice, ai sensi dell'art 107 cpc A tale riguardo, In punto di diritto, si ripercorrono a seguire i tratti fondamentali dell'istituto della chiamata iussu iudicis come elaborati dalla S.C. ( Cass., 10.11.2023, n 31312) . A norma del combinato disposto di cui agli artt. 107 e 270 c.p.c., il giudice può disporre l'intervento quanto ritiene che il processo si debba svolgere nei confronti di un terzo al quale la causa sia comune. L'ordine di intervento del giudice è diretto (non al terzo, ma) alla parte, che deve provvedere alla chiamata mediante citazione. Se la parte non ottempera all'ordine, la causa è cancellata e, se non è riassunta davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di tre mesi (che decorre dalla data del provvedimento di cancellazione), il processo si estingue ex art. 307 c.p.c. Secondo l'insegnamento del Supremo Collegio, il giudice può ordinare l'intervento per svariate ragioni (Cass. n. 707/2004, 4247/1978): non soltanto perché non può che pronunciarsi nei confronti di più parti, ma anche per garantire economia dei giudizi, ovvero unità e uniformità di decisione su rapporti connessi;
per tenere conto dell'interesse del terzo a tutelare le sue ragioni, indirettamente coinvolte nel processo. Sottolinea il giudice di legittimità che l'apprezzamento della opportunità di tale chiamata rappresenta una prerogativa esclusiva e discrezionale del giudice di merito, con la conseguenza che essa, se esercitata dal giudice di primo grado, è insindacabile da parte del giudice di appello e, a maggior ragione, dalla corte di legittimità (Cass. n. 7415/2015 e n. 22419//2008). Considerato il preminente interesse pubblico, che la chiamata del terzo per ordine del giudice è diretto a perseguire, l'intervento può essere disposto senza incontrare ostacoli nel sistema delle preclusioni (che invece opera per la chiamata in causa ad iniziativa del convenuto o dell'attore) e, dunque, può
18 essere disposto in qualsiasi momento non soltanto del giudizio di primo grado ma anche in quello di appello (Cass. n. 7083/1995), salvo precisare che il giudice, per mezzo di questo istituto, non può correggere la supposta erronea vocatio in ius da parte attrice (Cass. n. 13908/2007). A seguito della chiamata in causa iussu iudicis, il terzo acquista la qualità di parte a prescindere dalla circostanza che nei suoi confronti siano proposte domande o che lo stesso, intervenendo, proponga domanda (Cass. n. 187/2003) e tale rimane per tutto il successivo svolgersi processuale salvo che non sia estromesso con sentenza del giudice di primo o di secondo grado. La chiamata in causa del terzo per ordine del giudice non comporta che a detto terzo debbano ritenersi automaticamente estese le domande e le conclusioni formulate nei confronti di altri soggetti processuali, occorrendo a tal fine una espressa manifestazione di volontà. Il terzo, se chiamato in causa dalla parte a cui è rivolto l'ordine del giudice di primo grado, deve essere presente in causa anche nei successivi gradi di giudizio (Cass. n. 2901/2008) ed assume nel processo una posizione processuale autonoma, che gli consente di proporre domande e difese senza riguardo allo stato della lite (Cass. n. 459/1982).
In particolare, il terzo, nel caso in cui l'intervento avvenga dopo l'espletamento dei mezzi istruttori, ha piena libertà di difesa e non è vincolato all'attività probatoria precedentemente svolta (Cass. n. 1282/1985). Quanto al rapporto in cui l'art. 107, in tema di intervento per ordine del giudice, si pone con l'art. 102 c.p.c., in tema di litisconsorzio necessario – occorre rilevare che trattasi di disposizioni processuali del tutto differenti: - sia perché in base all'art. 107, l'intervento del terzo è soltanto “opportuno” , mentre, in base all'art. 102 c.p.c., è “necessario” integrare il contraddittorio;
sia perché la “comunanza” della causa, di cui all'art. 107 c.p.c. è espressione più ampia di quella usata dall'art. 102, che richiede che “ la decisione non può pronunciarsi che in confronto di più parti” ; - sia perché il mancato adempimento dell'onere di chiamare il terzo, nel caso dell'art. 107, determina soltanto la “cancellazione” della causa dal ruolo (a cui può seguire l'estinzione del processo), mentre, nel caso dell'art. 102 c.p.c., determina l'”estinzione” immediata del processo;
- sia perché la chiamata del terzo per ordine del giudice determina una situazione di litisconsorzio necessario esclusivamente ai fini processuali, che è concettualmente compatibile con la insussistenza ab origine di una situazione di litisconsorzio sostanziale (Cass. n. 739/1999); in altri termini, l'ordine di integrazione del contraddittorio, a norma dell'art. 102 c.p.c., ha “ per causa” la necessità del litisconsorzio, mentre l'ordine di chiamata del terzo, a norma dell'art. 107 c.p.c., ha “per conseguenza” la necessità del litisconsorzio: il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine. Segnala ancora la Cassazione che l'intervento di un terzo iussu iudicis può essere disposto dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di
19 mera opportunità processuale (Cass. n. 19974/2023, Cass. n. 5147/2019). In linea di principio, infatti, non sussiste un litisconsorzio necessario tra il soggetto reputato quale legittimato passivo o titolare dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ed il soggetto che tale qualità possieda effettivamente: ridondando a rischio di chi agisce la correttezza della individuazione della giusta controparte su cui fare ricadere le conseguenze della fondatezza della propria pretesa. Pertanto, dinanzi all'indicazione, ad opera di uno o più delle controparti dell'attore, di altro soggetto quale responsabile in luogo di (o anche solo in concorso con) una di queste, non sarebbe stato sussistente un litisconsorzio necessario tra tali ultime e l'altro, a meno di diversi presupposti correttamente allegati dalle parti e sottoposti al giudice e da questi poi recepiti a sostegno della decisione di estendere il contraddittorio. In definitiva, la chiamata in causa di un terzo ex art. 107 c.p.c. non richiede che il rapporto sostanziale sia indivisibile rispetto ai soggetti chiamati, potendo essere disposta dal giudice di merito anche solo sulla base di un giudizio di mera opportunità processuale, con la conseguenza che il terzo chiamato in causa per ordine del giudice non è necessariamente litisconsorte necessario sostanziale ab origine. In tale ottica – è stato affermato ( Cass., 30.1.2012, n 1291)- quando il convenuto contesti di esser titolare dell'obbligazione dedotta in giudizio indicando un terzo quale esclusivo soggetto passivo della pretesa attrice, non v'è necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di quest'ultimo, in quanto, potendo emettersi la pronunzia di accertamento positivo o negativo della sussistenza di quella titolarità con effetti limitati alle parti in causa, non si versa in situazione di impossibilità di adottare una pronunzia idonea a produrre gli effetti giuridici voluti senza la partecipazione al giudizio di determinati soggetti. Nella indicata ipotesi, per l'appunto, l'intervento del terzo nel giudizio può esser disposto in corso di causa ex art. 107 cod. proc. civ. solo dal giudice di primo grado nell'esercizio di un potere discrezionale ed insindacabile e ciò in quanto involge valutazioni circa l'opportunità di estendere il processo ad altro soggetto, onde l'esercizio del relativo potere, che determina una situazione di litisconsorzio processuale necessario, è insindacabile sia da parte del giudice di appello, che del giudice di legittimità ( Cass. 5.9.2008, n 22419).
2. LE QUESTIONI DI MERITO SOLLEVATE IN ORDINE AI SINGOLI RAPPORTI
Di nessun pregio è la doglianza relativa alla mancata applicazione da parte di NT
delle condizioni previste dalla CONFESERCENTI DI PRATO e gli accordi intervenuti nel 2016, relativamente alla concessione di un ulteriore
20 finanziamento da accreditare sul conto 878795, poiché tali rilievi potrebbero al più giustificare una responsabilità precontrattuale, rispetto alla quale, per quanto detto in ordine al perimetro delle cessioni, ogni pretesa avrebbe dovuto essere fatta valere nell'ambito della procedura concorsuale instaurata a carico della BANCA POPOLARE DI VICENZA. Lamenta ancora l'illegittimo addebito di interessi anatocistici e spese ingiustificate sui due conti correnti, precisando che il saldo del 878795 era a debito per € 14.872,62, alla fine del 2015. Ancora, alla data del 25 giugno 2017, i saldi dei due conti correnti erano entrambi negativi e pari, rispettivamente: a) ad € 3332,16, sul conto n 212325; b) ad € 15.742,14 sul conto n 878795. Sul contratto di mutuo n 056/4825834 l'attrice allega che, a tale data, era in corso il pagamento regolare delle rate per cassa e che, dopo l'instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa, aveva offerto i pagamenti delle rate senza successo. Soggiunge di avere richiesto sino al luglio 2021 documentazione che comprovasse la legittimità delle pretese, prima a NT
e poi ad Solo in data 26 ottobre 2021, avrebbe fornito CP_1 CP_1 documentazione relativa al contratto di mutuo e al contratto di conto corrente n 2112325, considerata non sufficiente per dimostrare il soggetto titolare delle relative pretese. NT Quanto all'entità del credito, in data 15 maggio 2019 ha indicato il conteggio della estinzione anticipata nella somma complessiva di € 177.690,89, richiamando la comunicazione in cui la cessionaria richiama la posizione debitoria contrassegnata come n 777108518. In data 25 maggio 2021, la società subentrata, riporta il rendiconto CP_1 annuale del mutuo indicando il debito residuo e la somma conteggiata alla data del 31.12.2020, in € 162.192,37, oltre a € 21.326.13 per il conto finanziamento accessorio, per complessivi € 183.518,50. Tali importi, in disparte il profilo soggettivo della titolarità del credito, sono stati contestati nel quantum debeatur. In particolare, quanto al contratto di mutuo, le censure sollevate afferiscono ai profili di indeterminatezza delle condizioni sottoscritte, con specifico riferimento al regime finanziario del piano di ammortamento e del tasso di interessi ultralegali, mentre per i saldi dei conti correnti, l'applicazione di interessi in violazione della disciplina di cui alla legge 108/1996 e s.m. In ogni caso, l'importo a carico della mutuataria risulterebbe pari ad € 145.562,31, assumendo l'illegittimità della somma di € 39.621,90 a titolo di interessi, nonché i saldi portati sugli estratti conto di entrambi i conti correnti.
3.
21 IL CONTRATTO DI MUTUO
➢ 3 a) ANALISI DEL CONTENUTO NEGOZIALE La pretesa dedotta in giudizio si correla in primo luogo al rapporto derivante dal contratto di mutuo ipotecario sottoscritto in data 14 settembre 2011 dall'attrice con la e, si NTroparte_22 seguito, alle condizioni modificate con l'accordo intervenuto in data 18 settembre 2015. Il contratto richiamato venne stipulato il 14 settembre 2011 innanzi al Notaio
, Repertorio n 26,344, Raccolta 13,411, per un importo Persona_3 finanziato pari ad €. 184.000.00, garantito da ipoteca e destinato all'acquisto di un immobile non adibito ad abitazione principale. La parte mutuataria ha assunto l'obbligo di rimborsare la summa mutuata entro 25 anni, mediante il pagamento di n 300 rate mensili comprensive di capitali ed interessi, scadenti l'ultimo giorno di ogni mese a decorrere dalla data di inizio del piano di ammortamento fissata al 31 ottobre 2011 ed ammontanti, ciascuna, ad € 956,05. Il tasso nel periodo di ammortamento decorrente dal I ottobre 2011, viene determinato ( art 3) sulla base di una componente variabile, rappresentata dalla quotazione Euribor 365/360 tre mesi lettera, a e sottoposto a revisione trimestrale con decorrenza I gennaio, I aprile, I luglio e I ottobre, aumentata dello 0,10 %, e dalla componente fissa ( c.d. spread) nella misura annua del 2,250, con la precisazione della soglia minima del 2,00%. Alla data di conclusione del contratto, viene dato atto che il tasso di riferimento Euribor risulta pari a 1,600%, e il TAEG indicato al 4,156
%, mentre il tasso di mora, disciplinato dall'art 6, facendo riferimento alla misura di quelli corrispettivi, aumentato dei punti riportati nel documento di sintesi ( 2%), fatto salvo il rispetto della normativa antiusura.
Risulta ancora concordata la facoltà di estinzione anticipata corrispondendo alla banca il capitale residuo, gli interessi e gli oneri maturati sino alla data del recesso (art 7). Sono inoltre precisati alcuni costi, tariffe e commissioni per alcuni specifici servizi (spese istruttoria, di perizia, gestione del rapporto, estratto conto , commissione incasso etc, nonché polizza assicurativa per mora , invalidità e inabilità e malattia. Nella relazione del consulente di parte, le condizioni economiche vengono dettagliatamente elencate nella tabella seguente ( Pag. 4 relazione ctp):
22 Dopo una prima sospensione nel 2013, in data 18 settembre 2015, le parti hanno sottoscritto accordo per la modifica al piano di ammortamento del contratto di mutuo ipotecario per effetto della sospensione temporanea del pagamento delle rate, per periodo determinato. In tale atto le parti hanno concordato un periodo di sospensione di 12 mesi decorrente dalla data di decorrenza della rata in corso , ovvero a partire dalla prima rata non pagata: in concreto dal 30 giugno 2015 al 31 marzo 2016. A partire dalla prima rata sospesa fino alla scadenza dell'ultima rata sospesa, maturano gli interessi per dilazione del pagamento, calcolati sul capitale residuo del mutuo applicando il tasso contrattuale, mentre alla conclusione dl periodo di sospensione la contabilizzazione delle rate riprenderà automaticamente, come da piano di ammortamento e le rate del conto accessorio sono rinviate alla fine del periodo originario e, alla scadenza del contratto, sarebbero stati corrisposti le rate e gli interessi relativi al periodo di sospensione. L'attrice ha sollevato più ordini di rilievi, meritevoli di considerazione: Pa
✓ la non corretta indicazione dell' dichiarato in contratto inferiore a quello effettivo, non essendo stati inseriti i costi delle polizze assicurative (sull'immobile ipotecato e sulla vita dei mutuatari);
✓ la presenza di profili di indeterminatezza, in quanto assente il regime finanziario applicato, in presenza di un sistema di ammortamento c.d.” alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso costanti, composte da quote progressive di capitale, con conseguente violazione delle norme in materia di 23 trasparenza, articolati secondo quanto verrà più avanti analiticamente precisato.
➢ 3 b. AMMORTAMENTO C.D. ALLA FRANCESE VALIDITA' DELLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE CONTENUTO MINIMO DETERMINATO Tramite il proprio consulente, l'attrice pone in evidenza che nel regolamento contrattuale non è stato esplicitato il criterio matematico di impiego del TAN necessario per rendere edotta la mutuataria sulle modalità di costruzione del piano di ammortamento. Si sottolinea, in particolare, l'assenza del regime finanziario per la quantificazione della rata mensile e dello sviluppo del piano di ammortamento, facendo presente che – adottando quello “c.d. composto” – non sarebbe presente il valore del TAE ( Tasso Annuo Effettivo), ai sensi dell'art 6 della Delibera CICR del 9.2.2000, tenendo conto degli effetti indotto dalla capitalizzazione infrannuale. In definitiva, le censure sollevate dall'attrice, con riferimento alla fase genetica del rapporto, hanno ulteriormente ad oggetto la validità del regolamento contrattuale, in quanto lo stesso si presenterebbe indeterminato sotto due distinti profili: a) per la omessa indicazione del regime finanziario applicabile per elaborare il piano di ammortamento, disciplinato con previsione di rate costanti comprensive di capitale ed interessi su base mensile;
b) in riferimento alla difformità tra tasso nominale contrattuale, su base annuale, e tasso effettivo, in ragione della mancata considerazione degli effetti della contabilizzazione degli interessi infrannuali del computo degli interessi su interessi. Ora, con riferimento al tasso di interesse concordato, la questione posta a fondamento della domanda dell'attrice concerne il punto se il regolamento negoziale, nel suo complesso, risponda ai requisiti richiesti, anche a pena di nullità, dagli artt 117 e 123 TUB, per quanto concerne la determinazione del regime di capitalizzazione degli interessi applicato e la indicazione del TAE, non essendo stata precisata la tipologia ( semplice, composta o quadratica) adottato in violazione dell'art. 117 TUB e tale da rendere il TAN indicato in contratto non rispondente con il tasso previsto dall'art. 1284 c.c. . Nello specifico, si lamenta quindi la presunta applicazione di interessi di natura anatocistica connessa alla indeterminatezza del regolamento contrattuale, la cui applicazione consentirebbe l'inserimento di un meccanismo occulto di capitalizzazione in contrasto con quanto complessivamente concordato. Il tasso di interesse corrispettivo è stato previsto in misura variabile e la questione sollevata attiene al meccanismo concreto di determinazione della quota di interesse sulla singola rata che, secondo l'attrice, viene determinata
24 sulla base di una formula attuariale che sconta l'applicazione di un regime di capitalizzazione non sufficientemente precisato, tale da potere occultare un meccanismo implicito di anatocismo e comunque applicazione di costi non determinati e rimessi alla discrezionalità della mutuante. Come tale, potrebbe porsi in violazione dell'art. 1283 c.c. e delle stesse condizioni contrattuali , che prevedano una indicazione di IS o TAEG che in astratto riferibile a capitalizzazione semplice. Secondo il metodo di ammortamento “alla francese”, il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi. In disparte la verifica di sconfinamenti rispetto ai tassi soglia, per il mutuo non prospettati, nell'ottica di una astratta compatibilità di tale sistema con il regime di capitalizzazione semplice, la mancata esplicitazione del regime (semplice o composto o di altro tipo) di capitalizzazione potrebbe essere causa di nullità parziale del contratto per indeterminatezza dell'oggetto, ex art. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ovvero – sotto altro aspetto- per difetto di trasparenza, ex art. 117 t.u.b, In effetti, le parti hanno strutturato il piano di rimborso con un sistema di ammortamento definito “ alla francese”, caratterizzato da rate di rimborso di importo fisso e costante, composte da quote progressive di capitale crescente e quote di interessi decrescente. Astrattamente, tale sistema è compatibile con più modalità di calcolo per ricostruire il programma di rateizzazione, che sono alternativi e quello della c.d. “capitalizzazione composta”, quello della
“capitalizzazione semplice” e quello della “capitalizzazione quadratica”. Secondo tale prospettiva, la mancata esplicitazione nel contratto del regime («alla francese») di capitalizzazione degli interessi renderebbe indeterminato il tasso e ciò comporterebbe una violazione del requisito della forma ad substantiam e, quindi, la nullità (parziale) del contratto, ai sensi degli artt. 1346, 1418, comma 2, e 117, commi 2 e 4, T.u.b.. Tale rilievo, conduce ad escludere che la indeterminatezza della clausola possa proprio annidarsi nella mancata precisazione del regime di computo degli interessi, in assenza di corrispondenza tra le indicazioni del tasso su base annuale e mensile e, per altro verso, il TAN indicato in contratto risulterebbe comunque falsato, in quanto in concreto non rappresentativo degli effettivi esborsi che la mutuataria avrebbe dovuto sostenere. A questo fine, pertanto, appare necessario verificare se il tasso è comunque determinabile, anche attraverso il ricorso a calcoli di tipo matematico, a prescindere dalla difficoltà, in quanto ciò che rileva è la possibilità di determinazione attraverso criteri ed elementi estrinseci, oggettivamente
25 individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, e non determinati unilateralmente dalla parte mutuante o finanziatrice. Acquisito indirettamente che il regime desumibile dal piano di ammortamento è quello composto, non può accedersi alla conclusione che qualifica il maggior costo in termini di anatocismo. Ora, nella relazione di parte, l'esperto correttamente rileva che il meccanismo sotteso al piano di ammortamento è suscettibile di generare in termini assoluti un esborso maggiore, esborso che – per ciò solo – viene automaticamente qualificato come maggior costo da considerare ai fini della determinazione del TAE. Tale ultima conclusione, tuttavia, diverge dalle conclusioni a cui è pervenuta la giurisprudenza più autorevole di legittimità con la sentenza delle Sezioni Unite, del 20 maggio 2024, n . 15130. La ricostruzione effettuata dal consulente, tuttavia, non tiene tuttavia conto del contenuto complessivo degli accordi sottoscritti, contenuto che non si esaurisce nelle clausole contrattuali, ma comprende gli allegati che ne costituiscono parte integrale in quanto richiamati e sottoscritti. E, innanzi tutto, il piano di ammortamento da cui si evincono le rate fissi mensili, specificando per ognuna la componente imputata a capitale e quella imputata agli interessi. Se anche la ricostruzione appare corretta sul piano matematico, in tale pronuncia viene fatto notare che il maggior esborso deriva dalla differente esigibilità degli interessi rispetto al capitale, in modo da determinare un vantaggio per il mutuante rispetto ad altra tipologie di rimborso. L'ammortamento alla francese prevede che “l'obbligazione per interessi sia calcolata sin da subito sull'intero capitale erogato, benché quest'ultimo non sia ancora integralmente esigibile‒ come accade anche in altri sistemi di ammortamento, come quello c.d. «all'italiana» in cui la quota di interessi è calcolata sin da subito sull'intero importo mutuato e non su quello residuo ‒ «ma non prevede che sugli interessi scaduti [e, si potrebbe aggiungere, non scaduti] maturino altri interessi. Il metodo alla francese è, piuttosto, costruito in modo tale che ad ogni rata il debito per interessi si estingue a condizione ovviamente che il pagamento sia avvenuto nel termine prestabilito”. Il c.d. regime composto del computo degli interessi comporta che la quota capitale della singola rata è incrementata con interessi generati sempre sul capitale residuo e non necessariamente su altri interessi in quanto la quota di interessi dovuta è comunque calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, “ il che esclude l'anatocismo” ( Cass., n 34677/2022). La capitalizzazione composta, in tale prospettiva, è del tutto eterogenea rispetto all'anatocismo ed è solo un modo per calcolare la somma dovuta da una parte all'altra in esecuzione del contratto concluso tra loro;
è , in altre
26 parole è, in altre parole, una forma di quantificazione di una prestazione o una modalità di espressione del tasso di interesse applicabile a un capitale dato» (Cass. n. 27823/2023 in materia fiscale). Rileva la S.C. che la differenza tra i due piani di ammortamento non dipende dal fatto che il tasso di interesse effettivo nel caso di ammortamento «alla francese» è complessivamente maggiore di quello nominale, quanto piuttosto dall'essere tale effetto riconducibile alla scelta concordata del tempo e del modo del rimborso del capitale, in cui le rate iniziali prevedono interessi più elevati perché è più elevato il capitale (non ancora restituito) di cui il debitore ha beneficiato;
detta differenza è, invero, ascrivibile alla circostanza che nell'ammortamento «all'italiana» si abbatte più velocemente il capitale (con pagamento di rate iniziali più alte) e, quindi, gli interessi che maturano sul capitale residuo inferiore sono inevitabilmente più bassi. Il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente. In definitiva, tale sistema di ammortamento comporta ‒ come riflesso ex ante della programmata imputazione dei pagamenti a interessi in misura maggiore che al capitale ‒ che il debito per la quota di interessi diventa esigibile prima che diventi esigibile il capitale cui è correlato e per una misura superiore alla quota di capitale nel contempo divenuto esigibile Da qui, la conclusione che in mancanza di un fenomeno di produzione di interessi su interessi, la tipologia di ammortamento adottato non incide di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere (ed è stato) esplicitato nel contratto, né sul tasso annuo effettivo globale. Ebbene, richiamate le considerazioni sopra svolte, nella ricostruzione operata, nonché i principi tecnico- matematici sottesi alle formule utilizzate per analizzare il piano di ammortamento allegato alle clausole contrattuali, il regime desumibile per pervenire agli importi complessivamente computati a titolo di interesse, si è detto, non avrebbe potuto che essere quello composto. E' lo stesso consulente di parte, con apprezzabile ricostruzione contabile, ha considerare che applicando il regime della capitalizzazione composta l'entità della rata mensile risulta pari ad € 956,05, con un TAN contrattuale del 3,850% , laddove la elaborazione del piano di rimborso in regime di capitalizzazione semplice avrebbe determinato una rata inferiore ( 876,60), ovvero mantenendo la rata indicata l'applicazione di TAN superiore ( 5,15%) ( v. allegati 4-5-6 alla consulenza di parte)
27 Quindi, se anche dal testo del contratto non è dato evincere espressamente la modalità specifiche di rimborso, attraverso il riferimento al piano di ammortamento sottoscritto, allegato al contratto, le indicazioni delle singole rate, delle relative scadenze, delle componenti del capitale ed interessi per ciascuna, ed infine del computo complessivo degli interessi, porta a considerare unico regime applicabile quello c.d. composto. In presenza di dati sufficientemente precisi sulla presenza di un unico regime applicabile, tale conclusione non comporta di per sé la indeterminatezza delle clausola determinativa degli interessi, poiché l'impianto normativo impone la specifica sottoscrizione delle condizioni da cui si desume il regime applicato, non la espressa qualificazione del medesimo come semplice o composto. In virtù di tali considerazioni si perviene alla definitiva affermazione che la ricostruzione contabile attesta l'adozione del regime finanziario composto nella definizione della rata dell'ammortamento alla francese, nonostante di tale regime finanziario non sia fatta menzione in contratto, fugando i dubbi sulla reale determinatezza contrattuale dell'ammontare degli interessi dovendo riconoscere che nel piano di ammortamento allegato al contratto la banca ha fatto applicazione di un regime composto nel computo degli interessi. In presenza di piano di ammortamento, pure in assenza di specificazione del regime di computo degli interessi- viene puntualizzato sia il tasso mensile che il TAN, consentendo di pervenire ad una determinazione sufficientemente precisa dei costi senza dover far ricorso ad ulteriori criteri. Secondo l'approdo della S.C., in linea con quanto affermato anche dalla giurisprudenza di merito (ex multis: Tribunale di Brescia sentenza del 24/5/2021 e Tribunale di Ancona sentenza del 15/10/2019), la corretta e puntuale indicazione nel testo negoziale della condizioni economiche con chiara evidenza del numero, misura e periodicità dei canoni è condizione di per sé sufficientemente valida a rendere determinato il contratto sottoscritto e l'obbligazione pecuniaria intrinseca prevalendo sull'indicazione del tasso che assume pertanto un mero valore formale nella sua esposizione. Secondo l'orientamento già espresso dalla giurisprudenza di legittimità ( da ultimo Cass., sez civ. III, 05/11/2020, n.24690) , l'eventuale imputazione da parte della banca di un tasso diverso da quello convenuto ed il pagamento di importi differenti, non giustificano di per sé l'applicazione del tasso sostitutivo, non integrandosi necessariamente le condizioni circostanziali previste dall'art. 117 TUB. Invero, la ricostruzione dell'intero impianto normativo, deve essere effettuata nell'ottica di una nozione di trasparenza declinata in senso economico nel solco dei principi espressi nella sentenza della Corte di Giustizia del 21 dicembre 2016, cause riunite C-154/15, C-307/15, C-308/15, ove essa ha assunto lo stesso rango di norma di ordine pubblico, la cui imperatività di fatto
28 sostituisce all'equilibrio formale, che il contratto determina fra i diritti e gli obblighi delle parti contraenti, un equilibro reale, finalizzato a ristabilire l'eguaglianza tra queste ultime. E in tale ottica, contratto trasparente è quello che lascia intuire o prevedere il livello di rischio o di spesa del contratto di durata, mettendo il cliente in condizione di determinare i costi in base a parametri oggettivi. In definitiva, la irrogazione della sanzione sostitutiva deve essere riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass. 21/03/2011, n. 6364). Come ripetutamente precisato anche in riferimento ai contratti di mutuo (Cass., 4.1.2022, n 96; Cass., 26/06/2019 n. 17110), nella vigenza dell'art. 117, comma 4, del d.lgs. n. 385 del 1993, il tasso di interesse può essere determinato "per relationem", con esclusione del rinvio agli usi, ma in tal caso il contratto deve richiamare criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che, oltre ad essere oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del tasso, non devono essere determinati unilateralmente dall'intermediario. Infatti, non avrebbe senso vietare il rinvio agli usi se non fosse possibile ammettere la determinazione per relationem alle altre condizioni del contratto attraverso fonti esterne, purché non dipendenti dalla unilaterale volontà della banca — oltre che dalla ratio della norma individuata nell'esigenza di salvaguardia del cliente sul piano della trasparenza e della eliminazione delle cosiddette asimmetrie informative. La prescrizione che fa obbligo di indicare nel contratto "il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati" intende porre il cliente nelle condizioni di conoscere e apprezzare con chiarezza i termini economici dei costi, dei servizi e delle remunerazioni che il contratto programma: ed è evidente, allora, che tale finalità possa essere perseguita, con riguardo alla determinazione dell'interesse, non solo attraverso l'indicazione numerica del tasso, ma anche col rinvio a elementi esterni obiettivamente individuabili, la cui materiale identificazione sia cioè suscettibile di attuarsi in modo inequivoco (cfr. anche Cass. 19/05/2010, n. 12276). La determinabilità per relationem del tasso attraverso il piano di ammortamento e la precisazione delle condizioni esclude dunque la irrogazione della sanzione sostitutiva che va riservata alle ipotesi nelle quali nel contratto manchi la relativa pattuizione (Cass. 26/06/2019 n. 17110; Cass. 26/06/2019, n. 16907): ipotesi cui deve essere equiparata quella in cui il tasso sia indicato nel contratto, ma esso porti ad un ammontare del costo dell'operazione variabile in funzione dei patti che
29 regolano le modalità di pagamento, sì da ritenere che il prezzo dell'operazione risulti sostanzialmente inespresso e indeterminato, oltre che non corrispondente a quello su cui si è formata la volontà del cliente (cfr. Cass.
21/03/2011, n. 6364). L'art 6 della delibera CICR n° del 9 febbraio 2000, n° 2 (pubbl. su G.U. n° 43 del
22/02/2000) prescrive l'indicazione della periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interessi applicato e che, nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infra-annuale deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Tuttavia, le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto solo se non sono specificamente approvate per iscritto. Si tratta di prescrizioni, tuttavia, che non si traducono automaticamente nella nullità delle clausole contrattuali, sempre che sia rispettata la specifica forma scritta, ma solo qualora siano in contrasto con la ratio di consentire una trasparente verifica da parte del cliente dei costi effettivi desumibili dal programma negoziale, secondo l'approdo ermeneutico richiamato. Nel mutuo in esame, pure in assenza di una specificazione del TAE ( ove non si consideri equivalente all'IS) e del tipo di regime di capitalizzazione degli interessi, dal contenuto complessivo del regolamento negoziale, di fatto i contraenti erano in grado di ricostruire in modo certo ( sia pure induttivo) la corretta determinazione degli interessi nel corso del rapporto e tale ricostruzione non appare equivoca, in quanto alle clausole 2 e 3 viene indicata la concreta modalità di calcolo della quota interessi sulla singola rata e indicati i dati minimi per ricostruire il piano di ammortamento, mentre nell'art 3.4. viene chiarito che il TAEG pari al 4,156 % è stato calcolato conformemente alla disciplina di credito al consumo come prescritto dalla normativa sulla trasparenza bancaria In tal caso, quindi, la difforme applicazione concreta delle clausole negoziali può al più giustificare la pretesa a computare correttamente gli importi – ove lo sviluppo concreto non sia conforme al complessivo contenuto degli accordi sottoscritti- ed avanzare, in ipotesi, la ripetizione di quanto corrisposto indebitamente, ma non già la nullità delle clausole negoziali. Ad avviso del Tribunale, tanto basta per escludere un grado di indeterminatezza delle clausole relative al computo degli interessi da applicare tale da giustificare la pretesa di dichiarare la nullità della clausola determinativa degli interessi e l'applicazione dei tassi di interessi nella misura legale ( cd tasso sostitutivo). Tale soluzione, peraltro, è risultata conforme all'approdo ermeneutico delle S.U. della Cassazione (Cass., sez. un., 29.5.2024, n 15.130), la quale precisa che «l'omessa indicazione, all'interno di un contratto di mutuo bancario, del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, pure a fronte della previsione per iscritto del tasso annuale nominale TAN, nonché della
30 modalità di ammortamento “alla francese” non comporta né l'indeterminatezza o indeterminabilità del relativo oggetto né la violazione di norme in materia di trasparenza e, segnatamente, di quella di cui all'art. 117, comma 4, TUB». Vero è che la specifica questione di diritto affrontata dalle SS UU concerne la eventuale maggiore onerosità del piano c.d. “alla francese” e la necessità di esplicitazione del regime di ammortamento per escludere la nullità parziale del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto (art. 1346 c.c.) e/o per violazione della trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra banca e clienti (art. 117T.u.b). Purtuttavia, le risposte fornite dalle SS UU si riflettono anche nella presente fattispecie in quanto, viene escluso che – di per sé – tale modalità di rimborso implichi un fenomeno di produzione di interessi su interessi e che la tipologia di ammortamento adottato incida di per sé sul tasso annuo (TAN) che dev'essere esplicitato nel contratto né sul tasso annuo effettivo globale (TAEG). Acquista rilievo anche il richiamo alla giurisprudenza (cfr. Cass. n. 4597, 17187 e 34889/2023, n. 39169/2021) secondo la quale il TAEG sia solo un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento e non rientri nel novero dei tassi, prezzi e altre condizioni di cui all'art. 117, comma 4, T.u.b., sicché l'eventuale mancata previsione del TAEG non determina, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencate in contratto. Significativa è l'intera ricostruzione della problematica, da inquadrare, in ipotesi, nell'ottica di verifica delle informazioni contenute nel complessivo regolamento negoziale e della finalità delle prescrizioni normative di mettere il mutuatario in grado di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante semplice sommatorie, non mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche precise e dettagliate sotto il profilo tecnico. Al contempo, il contenuto del contratto non si riflette in termini di indeterminatezza anche sulle spese applicate, poiché il costo del finanziamento, in presenza di dettagliata indicazione dei costi –consente di determinarne il prezzo delle singole componenti e complessivo, così che occorre solo valutare se si tratta di somme in ipotesi non dovute, dovendosi escludere ripercussioni sulla validità del contratto. Anche una non corretta indicazione del TAN, ove si consideri teleologicamente tale prescrizione funzionale alla esigenza di trasparenza, non ha avuto riflessi sulla formazione della volontà negoziale, essendo edotta la mutuataria i di tutti i costi , oltre che dell'ammontare degli interessi. Significativa è l'intera ricostruzione della problematica, da inquadrare, in ipotesi, nell'ottica di verifica delle informazioni contenute nel complessivo
31 regolamento negoziale e della finalità delle prescrizioni normative di mettere il mutuatario in grado di conoscere agevolmente l'importo totale del rimborso mediante semplice sommatorie, non mediante ricorso a formule lessicali o a espressioni matematiche precise e dettagliate sotto il profilo tecnico. Tale prospettiva non muta anche alla luce dell'art 125 bis del decreto legislativo 1.9.1993, n 385, attesa la non estensibilità della disciplina invocata all'oggetto del contratto, che pacificamente non riguarda un finanziamento al consumo ed essendo quindi escluso il riferimento ai requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa a tutela del consumatore (Cass, 25.5.2021, n 14382; Cass., 3.12.2020, n 27618; Cass, 24.1.2020, n 1666; Cass., 16.1.2020, n 742; Cass., 13.12.2018, n 32225) che vede, da una parte, le persone fisiche allorché concludono un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente esercitata e , dall'altra, il professionista che stipuli il contratto nell'esercizio di una siffatta attività o per uno scopo a questa connesso (Cass. ord. 12 marzo 2014, n. 5705) e che lo concluda al fine dello svolgimento o per le esigenze dell'attività imprenditoriale o professionale (cfr. da ultimo Cass. ord. 31 luglio 2014, n. 17466, v. anche Cass. 5.5.2015, n 8904), secondo le definizioni offerte dall'art 121 del medesimo decreto legislativo. In definitiva, alla luce delle argomentazioni complessivamente svolte, sulla scorta dell'arresto più recente della S.C., i rilievi sollevati in ordine al contratto di mutuo non possono essere condivisi.
4. I CONTRATTI DI CONTO CORRENTE
Con riferimento ai rapporti di conto corrente le domande hanno ad oggetto l'accertamento della titolarità delle pretese che trovano titolo in tali rapporti e la determinazione delle somme dovute. A riguardo, occorre tuttavia precisare che nessuna specifica contestazione contabile è stata sollevata in ordine alle somme oggetto dei singoli addebiti in conto capitale, così che sotto questo profilo la documentazione prodotta è chiaramente idonea a sorreggere la pretesa azionata sicché – in difetto di specifiche contestazioni sull'inserimento di poste di credito non dovute ( a titolo di capitale) - si possono assumere i numeri debitori forniti dalla banca. Inoltre, nella ricostruzione dei saldi dovrà tenersi conto del principio affermato dalla S.C. (sentenza 2.5.2019, n 11543), secondo cui: “..riscontrata la mancanza di una parte degli estratti conto, riportando il primo dei disponibili un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio e, nella prima ipotesi l'accertamento del dare e avere può attuarsi con l'impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto;
32 possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti..” . L'applicazione coerente di tale principio comporta che, l'onere della prova è a carico del soggetto che si afferma creditore analizzando le singole voci, così che per quanto riguarda eventuali somme oggetto di ripetizione tale onere è a carico dell'attrice, mentre per quanto concerne gli importi a credito della banca, graverà sulla società cessionaria, fatta salva l'applicazione del principio di non contestazione di cui all'art 115 cpc..
➢ 4 a) IL CONTO CORRENTE “ CONTO SEMPREPIÙ FAMIGLIA LIGHT” N 0212325 Tanto precisato, in linea generale, unitamente al credito derivante dal NT contratto di mutuo ipotecario, oggetto di cessione a favore di ( poi CP_1
è quello che trova giustificazione nel conto corrente denominato “ NTo semprepiù famiglia light” n 0212325, acceso presso . NTroparte_9
Dalla documentazione acquisita risulta la conclusione del contratto per iscritto in data 3 gennaio 2007, con il documento di sintesi e le clausole contrattuali dalla quale si evince regolamentazione per iscritto del rapporto, con indicazione dei tassi e degli oneri contrattualmente convenuti, clausola di contabilizzazione degli interessi creditori e debitori con specifica sottoscrizione del legale rappresentante e delle clausole ai sensi dell'art 1341, comma 2, c.c., In applicazione di tali clausole, al 31 dicembre 2015, secondo quanto prospettato dalla stessa attrice, risulta un saldo negativo di € 4,330,13 Dagli estratti conto prodotti risulta ulteriore movimentazione contabile pervenendo ad un saldo negativo di € 3.338,76, al 31 dicembre 2017, comprensivo delle spese di liquidazione. Per il periodo posteriore alla cessione, gli estratti conto risultano emessi da NT
, applicando soltanto il canone mensile, trasferendo il saldo con una operazione definita “giroconto”. In realtà, come si è sopra sottolineato, la cessione del credito era già avvenuta con effetti dal giugno precedente, così che è in tale misura che può essere riconosciuta la pretesa, facendo applicazione dei principi sull'onere della prova, sempre a carico di chi si afferma creditore.
33 ➢ 4 b) IL CONTO CORRENTE“CONTO SEMPREPIÙ IMPRESA MEDIUM” N 878795 Ulteriore pretesa di credito trae giustificazione nel contratto di conto corrente denominato “ NTo semprepiù impresa medium” n 878795, acceso sempre presso BA di NZ Spa- Rete Cariprato, con affidamento per € 10.000,00 senza scadenza e per € 5000,00 a scadenza 31 marzo 2016. Dalla documentazione acquisita risulta la conclusione del contratto per iscritto in data 3 febbraio 2012, con il documento di sintesi e le clausole contrattuali dalla quale si evince regolamentazione per iscritto del rapporto, con indicazione dei tassi e degli oneri contrattualmente convenuti, clausola di contabilizzazione degli interessi creditori e debitori con specifica sottoscrizione del legale rappresentante e delle clausole ai sensi dell'art 1341, comma 2, c.c.. In applicazione di tali clausole, al 31 dicembre 2015, secondo quanto prospettato dalla stessa attrice, risulta un saldo negativo di € 14.872,62 Dagli estratti conto prodotti risulta che per il periodo sono stati sostanzialmente applicati solo voci per interessi e commissioni pervenendo ad un saldo negativo di € 15.822,00, al 30 giugno 2017. Per il periodo posteriore alla cessione, gli estratti conto risultano emessi da
, applicando soltanto il canone mensile, trasferendo il NTroparte_15 saldo con una operazione definita “giroconto”. In realtà, come si è sopra sottolineato, la cessione del credito era già avvenuta con effetti dal giugno precedente, così che è in tale misura che può essere riconosciuta la pretesa, facendo applicazione dei principi sull'onere della prova. Come sopra evidenziato, introdotta la domanda riconvenzionale da parte della società che si afferma creditrice, è sempre sulla medesima che grava l'onere di dimostrare l'entità del credito. La società convenuta, ha prodotto estratto conto attestante al 31 dicembre 2020 un saldo iniziale al 31.12.2020 pari ad € 15.565.83 e assenza di movimentazione sino al 31 dicembre 2021. Assume, inoltre, un computo di interessi di € 5.942,24 sino al 31 dicembre 2020,a cui si aggiungono ulteriori interessi pari ad € 1.212,20 sino al 31 dicembre 2021, in applicazione delle clausole negoziali. Il 15 dicembre 2021, il contratto è stato chiuso con la comunicazione di revoca inoltrata dalla procuratrice ricevuta dall'attrice il 27 dicembre CP_23 successivo. Rispetto all'entità del credito computata per conto della cessionaria, le uniche contestazioni articolate in modo sufficientemente analitico, attraverso il richiamo alla CTP, attengono alla capitalizzazione degli interessi sugli affidamenti ed al superamento- in corso di rapporto- del limite imposto dalla disciplina antiusura di cui alla legge 108/1996 e s.m.
34 ➢ 4 c) AFFIDAMENTI E IUS VARIANDI
Secondo l'orientamento della S.C. (Cass., 22.11.2017, n 27836; Cass., 9.7.2005, n 14470), già in forza dell'art 3 della legge 154/1992 e del decreto 24.4.1992 del Ministero del Tesoro, oltre che della circolare del maggio 1992 della BA d'IT, la forma scritta non era obbligatoria per le operazioni e servizi che fossero già previsti in contratti redatti per iscritto. Dopo l'entrata in vigore del t.u. bancario, tali norme sono rimaste in vigore ai sensi dell'art 161 TUB, e successivamente la BA d'IT ha emanato le nuove disposizioni che nel ribadire la regola generale secondo la quale “ i contratti relativi alle operazioni e ai servizi sono redatti per iscritto ed un loro esemplare deve essere consegnato ai clienti” prevedevano che “la forma scritta non è tuttavia obbligatoria: - b) per operazioni e servizi già previsti per iscritto (agosto 1996). La delibera 4.3.2003 del C.I.C.R. nel dettare la nuova disciplina della trasparenza delle condizioni contrattuali delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, abrogando ai sensi dell'art 161, comma 5, del t.u.b., il decreto del Ministro del Tesoro del 24.4.1992, ha quindi previsto per quanto attiene la forma dei contratti , che
“La BA d'IT può individuare forme diverse da quella scritta per le operazioni e i servizi effettuati sulla base di contratti redatti per iscritto, nonché per le operazioni e i servizi , oggetto di pubblicità ai sensi della presente delibera, che hanno carattere occasionale ovvero comportano oneri di importo contenuto per il cliente”. In virtù di tale disciplina le Istruzioni di vigilanza della BA d'IT, nel testo attualmente in vigore (risalente al luglio 2003) al titolo X, capo 1, n 2, stabiliscono quanto alla forma dei contratti che “..La forma scritta non è obbligatoria: Per le operazioni e i servizi effettuati in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto…”. Le norme emanate dal CICR e dalla BA d'IT completano ed integrano la norma di legge ed il precetto legislativo, in virtù di una facoltà espressamente prevista dalla legge stessa. L'art 117, comma 2, tub ha infine previsto che il CICR può prevedere che, per motivate ragioni tecniche, particolari contratti possano essere stipulati in altra forma. Secondo quanto rilevato dalla S.C., quindi, dal 1992 a tutt'oggi le disposizioni della BA d'IT , a tanto autorizzata dal CICR hanno sempre previsto, pur nel variare dei testi normativi, che non fosse richiesta la forma scritta per i contratti relativi ad operazioni e servizi già previsti in contratti redatti per iscritto, tra cui il contratto di conto corrente, in base alla considerazione che costituisce e sufficiente garanzia per il cliente che il contenuto normativo del contratto sia redatto per iscritto, mentre poi la sua concreta stipulazione , alle condizioni riportate nel contratto scritto, potrà avvenire in altra forma nel rispetto delle esigenze di celerità ed operatività che taluni tipi di contatti esigono. Secondo una più rigorosa interpretazione dell'art. 117 TUB, le linee di credito (o, se si preferisce, “gli affidamenti”) concessi nel tempo da una banca ad un
35 cliente necessitano di una precisa e dettagliata regolamentazione contrattuale, dell'indicazione dell'importo delle stesse e dell'ulteriore precisazione se sono
“a scadenza” o “a revoca” sicché, in mancanza di tali elementi essenziali il contratto bancario risulterebbe indeterminato, oltre che privo del contenuto minimo previsto dall'art. 117 TUB e dagli artt. 1325 e 1346 c.c. In senso contrario, tuttavia, si è fatto notare che l'allegazione secondo cui il contratto di conto corrente di cui all'art. 1852 c.c. “ è una mera modalità regolazione di operazioni bancarie” , sicché la prova di esso non basta a dimostrare l'esistenza d'un affidamento o di una apertura di credito tra banca e correntista, trascura di considerare che il contratto comunemente di “conto corrente bancario” non ha nulla a che vedere con l'istituto di cui all'art 1852 c.c. e costituisce un contratto atipico la cui causa è composta dalla fusione della causa del deposito, del mandato e del conto corrente (Cass., 17.10.2016, n 20205). Secondo l'interpretazione dei giudici di legittimità, l'art. 3, comma 3, della l. n. 154 del 1992 e successivamente l'art. 117, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, abilitano la BA d'IT, su conforma delibera del C.I.C.R. a stabilire che "particolari contratti" possano essere stipulati in forma diversa da quella scritta, va inteso nel senso che l'intento di agevolare particolari modalità della contrattazione non comporta una radicale soppressione della forma scritta ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi l'indicazione nel "contratto madre" delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il "contratto figlio" (Cass, 22/11/2017, n 27836; sull'onere di provarne la conclusione per facta concludentia: Cass, sez. 1, 15/09/2006, n 19941; Cass., sez. 1, 09/07/2005, n 14470) . Nella fattispecie in esame, tuttavia, dall'applicazione dei principi richiamati deve concludersi per la validità sotto il profilo formale anche dei conti accessori anticipi connessi al conto principale, nonché della applicabilità, su tali conti, delle condizioni standard praticate sul conto principale, ricorrendo anche rispetto a quest'ultimo la forma prescritta dalla disciplina vigente alla data di conclusione.
➢ 4 d) ANATOCISMO
A riguardo, invero, si rammenta che la nullità delle clausole di capitalizzazione trimestrale è principio giurisprudenziale che si è affermato soltanto nel 1999 – con le sentenze n. 2374 e n. 3096, rispettivamente, della prima e terza sezione civile della Corte di cassazione - in un consolidato contesto di segno contrario. NTrariamente all'orientamento sino allora seguito, si è ritenuto che la previsione contenuta nei contratti di conto corrente bancario, avente ad oggetto la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente (più breve rispetto a quella annuale applicata a favore dei clienti sui saldi di conto corrente per lui attivi alla fine di ciascun anno solare), fosse affetta da nullità,
36 in quanto fondata su di un mero uso negoziale (per la prima volta adottato su iniziativa dell'ABI nel 1952) e non su di una vera e propria norma consuetudinaria, come tale connotata da una condotta reiterata ed assistita dalla opinio juris ac necessitatis, a maggior ragione in relazione a contratti stipulati dopo l'entrata in vigore della disposizione di cui all'art. 4 della legge n. 154 del 1992, che vieta le clausole contrattuali di rinvio agli usi. Il tempestivo intervento del legislatore si è determinato attraverso l'art. 25 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, che ha novellato l'art. 120 del t.u.b., disciplinando la sorte dei contratti bancari conclusi prima e dopo il 22 aprile 2000, data coincidente con la entrata in vigore della delibera del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio (CICR), al quale la norma suddetta (comma 2 dell'art. 25) aveva, per l'appunto, demandato la fissazione di “modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio della attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”. La norma - in base alla quale, con provvedimento del CICR, sono stabiliti modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria - è stata ritenuta conforme al dettato costituzionale ( Corte Cost., ord. n. 254 del 2008) in quanto introduce una deroga al regime ordinario di cui all'art. 1283 cod. civ., che trova la sua giustificazione nell'esigenza di uniformare questo aspetto della legislazione interna a quella vigente nei principali Stati che allora costituivano la UE, per i quali la disciplina prevista in materia di anatocismo per il sistema bancario era diversa da quella prevista per i rapporti di diritto civile. E ciò a differenza dell'art 25, comma 3, che – per i contratti conclusi prima della entrata in vigore della delibera CICR- consentiva la deroga per i contratti stipulata in data antecedente ( Cass., n 9695, 3 maggio 2011, Cass., sez.un., n 21095/2004). Ne consegue che la capitalizzazione degli interessi, in base alla citata delibera del CICR, può ritenersi consentita per i contratti stipulati a far data dal 22.4.2000, secondo quanto concretamente pattuito dalle parti e sempre che, comunque, pena la nullità della pattuizione, vi siano alcune precise condizioni rappresentate da:
1) medesima periodicità di capitalizzazione per gli interessi debitori e creditori;
2) l'indicazione di dei tassi attivi e passivi in duplice veste di TAN e TAE, ecc.. Tali concetti sono stati in ultimo completamente ribaditi dalle più recenti sentenze della S.C. ( Cass sez. VI, ord., 7 maggio 2015, n. 9169; Cass., sez. I, sent, 6 maggio 2015, n. 9127) . Solo con la Legge di stabilità 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147), pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 27 dicembre 2013 ed entrata in vigore il 1° gennaio 2014, con il comma 629 il quale interviene a modificare sensibilmente
37 la disciplina dell'anatocismo bancario, introdotto dall'art. 25, co. 2, d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1283 del codice civile è stato previsto il divieto di anatocismo a partire dalla sua entrata in vigore (01/01/2014). In applicazione dei principi esposti alla presente fattispecie, si deve dare conto che sul contratto di c/c ordinario ( l'unico su cui la banca ha contabilizzato le competenze applicando interessi anatocistici) le clausole inserite prevedono espressamente la contabilizzazione degli interessi con pari periodicità. In assenza di specifiche contestazioni rispetto agli estratti conto comunque ricevuti, la capitalizzazione dovrà essere esclusa solo per il periodo successivo alla cessione del credito, così che il computo degli interessi corrispettivi dovuti andrà effettuato sul saldo negativo, escludendo in ogni caso la capitalizzazione trimestrale attesa la disciplina entrata in vigore.
➢ 4 e) VERIFICA DELL'USURA
Per quanto concerne il superamento dei c.t. tassi soglia, prospettato solo negli atti che hanno anticipato il giudizio, facendo riferimento alla c.d. legge 7 marzo 1996, n. 108, si deve preliminarmente valutare: a) quali costi debbano essere considerati ai fini della determinazione del TEG;
b) il periodo di riferimento per dare rilevanza all'eventuale superamento dei cd tassi soglia. Certamente uno dei temi più discussi è quello relativo alla tipologia di spese da calcolare al fine della ricostruzione del tasso di interesse. L'art. 644 c.p. stabilisce, infatti, al comma 4 che: «per la determinazione del tasso d'interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito». Tale previsione normativa si pone, secondo alcuni, in contrasto con il contenuto delle Istruzioni di BA d'IT che, dalla prima comunicazione n. 47429 del 1 ottobre 1996 a quella dell'agosto del 2009, ha costantemente escluso la Commissione di dal nov includere nel Parte_7 calcolo del T.E.G. La Commissione di (C.M.S.) nella Parte_7 tecnica bancaria è definita come «il corrispettivo pagato dal cliente per compensare l'intermediario dell'onere di dover essere sempre in grado di fronteggiare una (eventuale) espansione nell'utilizzo dello scoperto del conto». Tale importo – che di norma è applicato allorché il saldo del cliente risulta a debito per oltre un determinato numero di giorni – è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento. Nell'ambito dei contratti di conto corrente di corrispondenza, assistiti da un'apertura di credito, la C.M.S. rappresenta –così– una componente di costo
“aggiuntivo” rispetto all'interesse praticato. Le Istruzioni di BA d'IT 2006, in vigore sino al 2009, al punto C5. Metodologia di calcolo della percentuale della commissione di massimo scoperto, hanno tuttavia sempre affermato che: «La
38 commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali». Come è noto, il risultato del (almeno apparente) discostamento tra il contenuto del citato art. 644 c.p. rispetto a quello delle Istruzioni ha contribuito, nel corso degli ultimi anni, alla nascita di numerosi contenziosi civili e penali nell'ambito dei quali si è discusso della necessità o meno di computare tale onere nel conteggio del tasso e di quali dovessero essere le conseguenze, nel caso oggetto del processo, di una tale procedura. In estrema sintesi, gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali si sono quindi sostanzialmente divisi tra coloro (tra tutte: Cassazione Civile, Sezione I, n. 8806 del 5 aprile 2017; Cass., 7.3.2017, n 5609; Cass, 4.4.2016, n 10516; Cass pen 3.7.2014, n 28928; Cass pen 23.11.2011, n 46669; Cass pen 22.7.2010, n 28743; Cass pen 26.3.2010, n 12028). che Co richiamando direttamente il contenuto dell'art 644 , ritengono la necessità di conteggiare tutti gli oneri e le spese collegate all'erogazione del credito ( tra cui la e coloro che, attraverso la necessità di fare riferimento ai Decreti Pt_8
Ministeriali che, trimestralmente pubblicati, integrano la fattispecie normativa ritengono inevitabile- sotto il profilo giuridico e tecnico– attenersi alla procedura amministrativa ed alle Istruzioni di BA d'IT (Cass., n 22270/2016 e n 12965/2016).Il contrasto giurisprudenziale è stato recentemente risolto grazie alla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite del 20 giugno 2018, n. 16303. La Corte ripercorre il contenuto delle sentenze della Cassazione penale per confermare che la C.M.S. va intesa quale «onere» a carico del correntista. Tale costo, tuttavia, non può essere incluso nel conteggio del T.E.G. in virtù del contenuto dell'art. 2 bis D.L. n. 185/2008, da considerarsi «norma non di interpretazione autentica» non applicabile in modo retroattivo. In virtù di tale ragionamento non risultano corrette quelle metodologie di calcolo che inseriscono nel conteggio del T.E.G. applicato in concreto dalla banca la per periodi antecedenti il 1.1.2010 momento dal quale – Pt_8 secondo le nuove Istruzioni del 2009 e le norme transitorie elaborate dalla BA d'IT, in virtù del contenuto del D.L. 29 novembre 2008, n. 185– tale onere è divenuto rilevante. L'esigenza del rispetto del criterio dell'omogeneità o della simmetria è, infatti, assolutamente rilevante e decisivo. Secondo le Sezioni Unite, la C.M.S. non è stata esclusa dalle Istruzioni di BA d'IT dal conteggio ai fini della Legge anti usura in quanto, nei Decreti Ministeriali trimestralmente pubblicati, seppur in modo separato (ed in calce) rispetto al T.E.G.M., la C.M.S. è rilevata nel suo ammontare “medio” ed espressa in termini percentuali. Alla luce di tali osservazioni la verifica del rispetto delle soglie di legge richiede, accanto al calcolo del tasso in concreto praticato ed al raffronto di esso con il tasso soglia effettuati in base alle Istruzioni di BA d'IT pro tempore vigenti «il confronto tra l'ammontare percentuale della C.M.S. praticata e l'entità massima della C.M.S. applicabile (c.d. CMS “soglia”), desunta aumentando del 50% l'entità della C.M.S. media pubblicata nelle tabelle». Tale modo di
39 procedere ripercorre e conferma la necessità di seguire quanto previsto dal Bollettino di Vigilanza n. 12 del dicembre 2005 che, nell'indicare le modalità di comparazione ha inteso dar conto dell'esigenza di non trascurare, nel confronto, l'incidenza delle commissioni di massimo scoperto precisando che «l'applicazione di commissioni che superano l'entità della CMS soglia non determina, di per sé, l'usurarietà del rapporto, che va invece desunta da una valutazione complessiva delle condizioni applicate. A tal fine, per ciascun trimestre, l'importo della C.M.S. percepita in eccesso va confrontato con l'ammontare degli interessi (ulteriori a quelli in concreto applicati) che la banca avrebbe potuto richiedere fino ad arrivare alle soglie di volta in volta vigenti. Qualora l'eccedenza della commissione rispetto alla “C.M.S. soglia” sia inferiore a tale “margine” è da ritenere che non si determini un supero delle soglie di legge». Per quanto concerne il momento in cui il superamento del tasso c.d. assume rilevanza, occorre ricordare che secondo i principi affermati dalla S.C., ai fini dell'applicazione dell'art 644 CP e dell'art 1815 c.c., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti , a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori (non solo corrispettivi) , e ciò a prescindere dalla concreta applicazione ( c.d. usura ab origine). Con la sentenza 19 ottobre 2017, n 24675, le sezioni unite civili della Cassazione hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale allorché “il tasso di interessi superi , nel corso di svolgimento del rapporto , la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n 108 del 1996, non si verifica la nullità o inefficacia della clausola contrattuale stipulata per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula, né la pretesa di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”. Da ultimo, con sentenza 18.9.2020 n 19597, in materia di interessi moratori la Cassazione ha addirittura escluso il semplice riferimento solo al TEGM, precisando che l'esigenza del principio di simmetria, fatto proprio dalle S.U. con la sentenza n 16303 del 2018 in tema di C.M.S.- dovrà soddisfatta mediante criteri oggettivi e statistici contenuti nella predetta rilevazione ministeriale, ove essa indichi i tassi medi degli interessi moratori praticati dagli operatori professionali. In tema di usura, e con riferimento a fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, infatti, la pattuizione di interessi ultra legali non è di per sé viziata da nullità, essendo consentito alle parti di determinare un tasso d'interesse diverso e superiore a quello legale, purché ciò avvenga in forma scritta e sussistendo l'illiceità del negozio soltanto nel caso in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura. Conseguentemente, può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del mutuatario e l' approfittamento di
40 tale stato da parte del finanziatore (Cass., 13.12.2010, n 25182), circostanze neanche allegate dall' attrice. Dalle verifiche effettuate dallo stesso CTP per entrambi i conti deve ritenersi esclusa la presenza di c.d. usura ab origine, così non deve essere fatta l'applicazione della sanzione di cui all'art 1815, II comma, c.c.. Nella consulenza di parte allegata all'atto introduttivo ( pagg. 31-34 relazione), pur assumendo il periodo compreso tra il I ed il IV trimestre del 2012 senza affidamento, e considerando il conto affidato in misura inferiore a 5000 € sino al I primo trimestre 2014, viene rilevato il superamento dei c.d. tassi soglia per il conto n 212325, soltanto in otto trimestri, e cioè nel IV trimestre 2012, nel I trimestre 2013, nel II e nel IV trimestre 2014 e nel I, II, III e IV trimestre 2015, mentre con riferimento al conto n 878795 soltanto in cinque trimestri e cioè nel II, III e IV trimestre del 2012 e nel I e IV trimestre 2015. Conseguentemente, anche richiamando i parametri relativi a conti non affidati, si verserebbe in ipotesi di usura c.d. sopravvenuta che secondo l'arresto ermeneutico della S.C., in assenza di mala fede, non comporterebbe la rideterminazione dei relativi importi .
5. CONCLUSIONI. DETERMINAZIONE DEL DIO
In forza complesso delle argomentazioni sopra esposte, il credito va determinato alla luce dei criteri sopra richiamati applicati ai dati contabili documentati, richiamando di seguito le risultanze della stessa CTP prodotta dall'attrice.
41 42 Nel maggio 2021 ha comunicato il rendiconto annuale del mutuo, CP_1 indicando il debito residuo in € 183.518,50.
Esclusi i profili di nullità, il credito accertato in ragione del contratto di mutuo, tenuto conto delle sospensioni e delle modifiche concordate nel corso del rapporto, ammonta ad € 183.518,50, che dovrà essere corrisposto ad CP_1 tenendo conto delle scadenze del piano di ammortamento per il capitale residuo alla data del 31 maggio 2021 Riguardo agli altri rapporti, in applicazione di tali clausole, al 31 dicembre 2015, secondo quanto prospettato dalla stessa attrice, sul conto 212325, il saldo negativo al 25 giugno 2017, epoca della cessione, risulta pari ad € 3332,16, corrispondente al credito oggetto di cessione. Quanto al conto n 878795, relativamente al quale è stata formulata domanda riconvenzionale di condanna, deve darsi atto di un saldo negativo di € 14.872,62. secondo quanto emergente dalla consulenza di parte al maggio 2015,
. pervenendo all'importo di € 15.742,14 alla data del 25 giugno 2017, epoca della cessione. Come sopra precisato, tuttavia, su tali importi non è dovuta la capitalizzazione trimestrale, così che gli interessi nella misura concordata saranno computati annualmente. Infine, in ragione dei profondi contrasti interpretativi esistenti all'epoca della instaurazione del giudizio, particolarmente in tema di usura sopravvenuta e circa il contenuto minimo del piano di ammortamento e del regime finanziario di computo degli interessi, nonché dell'esclusione del computo degli interessi contabilizzati trimestralmente sui conti correnti, ricorrono le condizioni per dichiarare la integrale compensazione delle spese di lite, anche nei confronti della terza chiamata.
.
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P.Q.M.
Il Tribunale di PRATO, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da con atto di citazione notificato in data 23 Testimone_1 dicembre 2021, nei confronti di NTroparte_1
” (già denominata “ ) e,
[...] NTroparte_2 per essa, quale procuratrici speciali , e CP_3 CP_5
in persona dei rispettivi rappresentanti p.t. con la
[...] chiamata in causa di , ogni contraria istanza, NTroparte_21 eccezione e deduzione disattesa, così provvede: a) accerta il credito vantato nei confronti dell'attrice da NTroparte_1
, rappresentata da CRIBIS DI MANAGMENT SRL in €
[...]
183.518,50 con riferimento al contratto di mutuo ipotecario indicato in motivazione ed in € 3333.16, alla data del 25 giugno 2017, sul conto corrente n 212325; b) accerta il credito vantato nei confronti dell'attrice da NTroparte_1
, rappresentata da , in € 15.742,14, alla data del 25
[...] CP_3 giugno 2017, sul conto corrente n 878795;
c) condanna
l'attrice al pagamento in favore di NTroparte_1
, rappresentata da , dell'importo di cui al capo b),
[...] CP_3 con interessi nella misura convenzionale come da motivazione;
d) dichiara la integrale compensazione delle spese processuali
Così deciso in data 10 maggio 2025 , dal Tribunale di Prato, in persona del G.I. dott. Michele Sirgiovanni, in funzione di Giudice Unico. Il Giudice Istruttore Dott Michele Sirgiovanni
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