TRIB
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 04/11/2025, n. 2305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2305 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 28.10.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 5032 del ruolo gen. lavoro dell'anno 2022
TRA
Parte_1 rappresentato e difeso come da mandato in atti dall'avv. Michela Izzo ricorrente E
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t. rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Gemma Maresca ed elettivamente domiciliata in via Unità Italiana n. 28 CP_1 resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22.07.2022 il ricorrente indicato in epigrafe, dipendente della Contr convenuta ed impiegato presso la direzione sanitaria del P.O. di San Felice a
Cancello, ha impugnato la sanzione disciplinare della sospensione dal lavoro e dalla corrispondente retribuzione per n. 10 giorni – ex art. 66 del CCNL applicato al rapporto – comunicatagli con nota n. prot. 283587/UPD del 16.06.2022, evidenziando in particolare l'insussistenza dell'addebito e la tardività della contestazione disciplinare. Ne ha quindi chiesto l'annullamento, unitamente al risarcimento dei danni che ritiene di aver subito a seguito dell'illegittimo comportamento datoriale. A tal fine ha esposto che “Con atto del Cont 15.3.2022 l'Ufficio procedimenti disciplinari comunicava all'istante l'avvio del procedimento disciplinare a seguito di comunicazione nota prot. 121030/DS PO MAD del
18.02.2022 con la quale si evidenzia che “… “fatte salve eventuali successive trasmissioni di documentazione non reperita agli atti del Presidio, il Dipendente di cui in oggetto non risulta aver prodotto documentazione alcuna (ove la stessa fosse esistente) attestante eventuale esenzione dalla vaccinazione;
lo stesso non risulterebbe dunque essere vaccinato a valle della guarigione dal covid 19, o comunque non ha dato evidenza alcuna di essersi sottoposto alla vaccinazione a valle della negativizzazione del TNF, dopo aver contratto il covid 19. Per quanto sopra, vi è pertanto evidenza che il predetto dipendente sia venuto in servizio senza essere vaccinato, in violazione della normativa sull'obbligo vaccinale anti sars covid 2 per il personale sanitario…”.
L convenuta ha contestato nel merito la fondatezza del ricorso con varie Controparte_1 argomentazioni, concludendo per il rigetto.
Ciò posto, è fondata in via assorbente l'eccezione relativa al difetto di immediatezza della contestazione disciplinare.
Se infatti è consolidato, al riguardo, l'orientamento della Suprema Corte di legittimità secondo cui il requisito dell'immediatezza della contestazione dev'essere inteso in senso relativo – potendo essere in astratto compatibile con un intervallo di tempo più o meno lungo quando l'accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell'azienda possa determinare il ritardo nella sua adozione (cfr. in tal senso Cass., sez. lav., 1 luglio 2010, n.
15649) – è altrettanto vero che quanto maggiore è il tempo intercorrente tra il fatto e l'addebito, tanto più rigorosa dev'essere la prova, incombente sul datore di lavoro, diretta a vincere la presunzione formatasi d'illiceità della sanzione non tempestiva (Cass. n. 8200 del 2000), in mancanza della quale il ritardo, pur con riguardo ad un'organizzazione aziendale complessa e articolata sul territorio, dev'essere ascritto a cattiva organizzazione del datore di lavoro (Cass. n. 15467 del 2004).
Nel caso di specie, tuttavia, a fronte della precisa e argomentata eccezione di parte Contr ricorrente, l' non ha provato né chiesto di provare le ragioni per le quali la contestazione sia seguita a quasi un anno e mezzo dal verificarsi dei fatti che hanno costituito la premessa dell'addebito disciplinare in contestazione. Contr Invero, secondo le deduzioni difensive dell supportate dai documenti allegati al fascicolo di parte (v. all. istruttoria), l'illecito disciplinare sarebbe emerso all'esito di una
“verifica a campione” sulla documentazione agli atti della Direzione di Presidio;
ragion per cui solo nel febbraio del 2022 (v. data della segnalazione del Direttore Sanitario) la
Direzione Sanitaria avrebbe appreso della mancata vaccinazione del lavoratore ricorrente, risultato positivo al Covid in data 15.10.2020 e guarito il successivo 16.11.2020.
Di contro, a smentire dette argomentazioni valgano gli stessi documenti richiamati dalla Contr difesa dell che dimostrano come il presunto illecito imputato al – consistente, Pt_1 appunto, nell'essersi portato sul posto di lavoro in assenza di vaccinazione – fosse pienamente conoscibile e conosciuto dal datore di lavoro quantomeno a far data dal Contr 03.02.2021, avendo egli, in quella data, inoltrato alla Direzione Generale dell' e alla
Direzione Sanitaria del Presidio Ospedaliero di appartenenza una comunicazione in cui rappresentava di essere disponibile a sottoporsi alla vaccinazione anti Covid-19 per il giorno 05.02.2021, ma solo previa “assunzione di responsabilità penale e civile” da parte dell' (v. doc. all.). Controparte_1
È inoltre agli atti la nota raccomandata protocollo n. 1171190 del 30.07.2021, addirittura a firma del Direttore Generale dell , a mezzo della quale quest'ultimo invitava CP_1 formalmente il a produrre documentazione comprovante l'effettuazione della Pt_1 vaccinazione, informandolo al contempo che, decorsi infruttuosamente i termini per Contr l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale, l' ne avrebbe dato immediata comunicazione all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza, con conseguente “sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano … il rischio di diffusione del contagio … fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31.12.2021” (v. all.); nota in risposta alla quale il ricorrente ribadiva (con raccomandata consegnata il
17.08.2021; v. all.) le sue precedenti determinazioni.
Ebbene, in riferimento al dies a quo per l'attivazione del procedimento disciplinare, è
d'uopo ricordare che il termine decorre dalla conoscenza piena dei fatti ritenuti di rilevanza disciplinare, purché si tratti non di una mera notizia o di una informazione incompleta, bensì di una esatta percezione di tutti gli elementi che possono integrare un'ipotesi di illecito (cfr. Cass. Sez. Lav. n. 4932/2007).
Ciò posto, non vi è chi non veda come, nella fattispecie in esame, la condizione di mancata vaccinazione del LC era ben nota sin dal febbraio del 2021; tant'è vero che il nominativo del ricorrente era inserito nell'elenco dei dipendenti “monitorati” dalla Direzione
Sanitaria. Contr Pertanto, non coglie nel segno la difesa dell' quando afferma che “il ricorrente ha contratto una prima volta il Covid in data 15.10.2020, è guarito in data 16.11.2020 e aveva
l'obbligo di vaccinarsi entro un anno da tale evento. Non ha adempiuto a tale obbligo e in data 22.02.2022 ha contratto nuovamente il COVID 19 ed è guarito in data 07.03.2022.
Pertanto il periodo di tempo oggetto di contestazione di addebito è dal 17.11.2021 cioè la scadenza del termine di un anno dalla guarigione per sottoporsi alla vaccinazione” (v. memoria pag. 4). Infatti, anche a voler ritardare la prospettata decorrenza fino alla scadenza del richiamato termine annuale, cioè fino al 17.11.2021, resta oscuro il motivo Contr per cui l abbia atteso altri quattro mesi prima di procedere con la contestazione di fatti ormai compiutamente accertati.
Come è noto, il principio dell'immediatezza della contestazione mira, da un lato, ad assicurare al lavoratore incolpato il diritto di difesa nella sua effettività, così da consentirgli il pronto allestimento del materiale difensivo per poter contrastare più efficacemente il contenuto degli addebiti e, dall'altro, nel caso di ritardo della contestazione, a tutelare il legittimo affidamento del prestatore – in relazione al carattere facoltativo dell'esercizio del potere disciplinare, nella cui esplicazione il datore di lavoro deve comportarsi in conformità ai canoni della buona fede – sulla mancanza di connotazioni disciplinari del fatto incriminabile;
con la conseguenza che, ove la contestazione sia tardiva, si realizza una preclusione all'esercizio del relativo potere e si determina l'invalidità della sanzione irrogata.
Dunque, nel caso in esame, alla luce delle risultanze processuali, non può che ritenersi violato il principio di immediatezza, giacché, ad avviso del giudicante, è del tutto irragionevole il lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del presunto illecito e l'irrogazione della sanzione, pur tenendo nella dovuta considerazione la necessità, da parte del datore di lavoro, di giungere ad una compiuta conoscenza ed acquisizione di tutti gli elementi necessari per pervenire alla formulazione dell'addebito disciplinare.
In altri termini, il procedimento disciplinare – come dedotto da parte resistente – si snoda in una serie di passaggi e fasi che necessitano di un certo tempo per concretizzarsi, ma il caso sottoposto all'attenzione di questo giudice non rientra certo in una casistica di particolare complessità, trattandosi della mera violazione di un obbligo sottoposto a stringenti vincoli temporali, che non può aver richiesto lo svolgimento di lunghe ed analitiche indagini, neppure puntualmente dedotte. In definitiva, il complessivo lasso temporale decorso risulta lesivo dei diritti del lavoratore e Contr contrastante con i canoni generali di correttezza e buona fede, avendo l tenuto un comportamento implicitamente compatibile con la volontà di prestare acquiescenza alla condotta tenuta dal dipendente.
A ciò consegue l'illegittimità della sanzione e l'obbligo dell di restituire al CP_1 ricorrente le somme che in base ad essa ha trattenuto dalla sua retribuzione, maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo.
Quanto alla domanda attorea avente ad oggetto il risarcimento di tutti i danni dei quali si chiede la liquidazione in via equitativa, reputa il giudicante che la stessa vada rigettata nel merito, per mancato assolvimento da parte del ricorrente dell'onere di puntuale allegazione (prima ancora che di prova) dei fatti costitutivi del diritto azionato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
a) Accoglie il ricorso per quanto di ragione e, per l'effetto, annulla la sanzione disciplinare irrogata a con provvedimento n. prot. 283587/UPD del Parte_1
16.06.2022 e condanna L a restituire al ricorrente le somme CP_1 trattenute dalla retribuzione in esecuzione del predetto provvedimento disciplinare, maggiorate di interessi e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
b) Condanna l al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in CP_1 complessivi € 550,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 04.11.2025
Il giudice de lavoro dott.ssa Antonia Cozzolino