Art. 12.
L'ultimo comma dell' articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti". ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/1/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".
L'ultimo comma dell' articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti". ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/1/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".