Versione
21 dicembre 1961
21 dicembre 1961
>
Versione
23 gennaio 1986
23 gennaio 1986
Art. 12.
L'ultimo comma dell' articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti". ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/1/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".
L'ultimo comma dell' articolo 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648 , e' cosi' modificato:
"Ai soli effetti della pensione di guerra, e' considerata come vedova la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra entro tre mesi dalla data della procura da lui rilasciata per la, celebrazione del matrimonio.
La stessa disposizione e' applicabile anche quando la morte del militare o del civile sia avvenuta dopo trascorso il termine anzidetto ma durante lo stato di guerra, e purche' le circostanze che impedirono la celebrazione del matrimonio non risultino imputabili a volonta' delle parti". ((3)) --------------- AGGIORNAMENTO (3) La Corte Costituzionale con sentenza 8 - 14 gennaio 1986, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 22/1/1986, n. 3) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 55, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra) nel testo originario e nel testo modificato dall' art. 12 della legge 9 novembre 1961, n. 1240 (Integrazioni e modificazioni della legislazione delle pensioni di guerra), nonche' dell' art. 42, secondo e terzo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nella parte in cui non considerano come vedova di guerra la donna che non abbia potuto contrarre matrimonio per la morte del militare o del civile, avvenuta a causa della guerra, anche nel caso che siano state richieste le prescritte pubblicazioni".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 14/01/1986, n. 5Provvedimento: […] terzo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 12 della legge 9 novembre 1961 n. 1240, e 42, secondo, terzo e quarto comma, […] nella parte in cui non assimilano le pubblicazioni alla procura, degli artt. 55, ultimo comma, della legge n. 648 del 1950 sia nel testo originario sia nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 1240 del 1961, nonché dei commi secondo e terzo dell'art. 42 della legge n. 313 del 1968 e non, invece, del conuna quarto dello stesso articolo, […]Leggi di più...
- illegittimita' costituzionale (parziale).·
- irragionevolezza·
- illegittimita' costituzionale (in applicazione dell'art. 27, l. 11 marzo 1953, n. 87).·
- sent. 5/86 a. pensioni di guerra·
- mancata equiparazione in caso di richiesta delle pubblicazioni·
- mancata equiparazione in caso di avvenuta richiesta delle pubblicazioni·
- inammissibilita' per irrilevanza.·
- sent. 5/86 c. pensioni di guerra·
- riconoscimento dell'equiparazione nell'ipotesi di preesistente stato di convivenza·
- equiparazione alla vedova di guerra·
- sent. 5/86 b. pensioni di guerra