Rigetto
Sentenza 23 gennaio 2026
Decreto collegiale 5 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 23/01/2026, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00550/2026REG.PROV.COLL.
N. 02560/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2560 del 2023, proposto dal Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
il signor -OMISSIS- rappresentato e difeso dall’avvocato Pasquale Acconcia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo, sez. I, n. -OMISSIS- resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor -OMISSIS-
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il consigliere RL CA TO e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Emma Damiani e l’avvocato Michela Di Benedetto in delega dell’avvocato Pasquale Acconcia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il Ministero della difesa impugna la sentenza in epigrafe, con la quale il T.a.r. per l’Abruzzo ha accolto il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- graduato dell’Esercito Italiano, avverso il diniego di trasferimento opposto al medesimo il 1° agosto 2022, condannando l’Amministrazione a disporre il movimento in questione ed alle spese di lite.
2. Il militare, in servizio quale “ addetto al vettovagliamento ” presso la Base logistico-addestrativa di Roccaraso, aveva avanzato in data 23 settembre 2021 “ proposta di reimpiego per situazioni di particolare gravità ” ai sensi della direttiva P-001, tesa ad ottenere il trasferimento nella sede di Caserta, motivando la domanda in ragione della difficile gestione della patologia del figlio minore, affetto da gravi disturbi comportamentali, aggravata a causa della “ sindrome ansioso depressiva verosimilmente reattiva ” diagnosticata alla moglie.
L’Amministrazione aveva rigettata tale istanza ritenendo che “ le patologie sofferte dai congiunti siano di gravità tale da prevedere un intervento assistenziale globale da parte di terzi ” ed aveva confermato il diniego anche a seguito del riesame condotto in esecuzione di quanto disposto dal giudice di prime cure – il quale con ordinanza n. 109/2022 aveva accolto l’istanza di sospensione del provvedimento all’epoca prodotta dall’interessato –, ritenendo in tale sede non sussistenti “ i necessari presupposti di particolarità e gravità tali da giustificare l’adozione di un provvedimento d’eccezione (…) valutando la situazione rappresentata dal Graduato nel contesto delle analoghe situazioni familiari di altri militari ” e osservando che “ la condizione familiare evidenziata è purtroppo comune a molti Graduati che prestano servizio in una sede diversa dai luoghi di interesse familiare e non fa emergere una connotazione di gravità, evidenziando altresì che l’esigenza di ricongiungimento familiare con prole minore è esigenza comune ad una vasta moltitudine di appartenenti alle Forze Armate in servizio presso luoghi distanti dagli insediamenti familiari ”, di talché “ l’auspicato provvedimento (…) costituirebbe un’irragionevole disparità di trattamento nei confronti di analoghe situazioni per le quali non viene concessa la medesima tutela ”.
Nel medesimo contesto l’Amministrazione rilevava, inoltre, che “ la decisione di stabilire il nucleo familiare a Caserta, dopo aver chiesto ed ottenuto un trasferimento a domanda da Palmanova a Roccaraso è frutto di una scelta autonoma del militare e della propria consorte, le cui negative conseguenze non possono addebitarsi alla Forza Armata in caso di impossibilità di recupero dell’originaria convivenza ”, concludendo che “ tuttavia, comprendendo le esigenze logistiche del militare, tenuto conto dell’accordata tutela cautelare al Graduato, si propone[va] nuovamente una possibile movimentazione nella sede di Roma, da attuarsi previa istanza di trasferimento a domanda (…) che consentirebbe di conciliare le esigenze organico-funzionali dell’Amministrazione con quelle del militare, che sarebbe indubbiamente facilitato nel raggiungimento dei luoghi d’origine, rispetto all’attuale sede di servizio ”.
3. Anche detto nuovo provvedimento reiettivo, adottato come detto il 1° agosto 2022, veniva impugnato dal militare con motivi aggiunti, che il Tribunale accoglieva con la pronuncia qui avversata, ritenendo, in estrema sintesi, che:
- l’Amministrazione non avrebbe nella fattispecie compreso l’effettiva gravità della situazione familiare del ricorrente, il quale avrebbe per contro documentato circostanze tali da poter astrattamente riverberarsi in danno del figlio minore in ragione della patologia sofferta;
- il provvedimento gravato sarebbe frutto di una erronea valutazione dei presupposti fattuali, avendo l’Amministrazione comparato la situazione del ricorrente a quella di molti altri militari evocando erroneamente l’istituto del ricongiungimento familiare;
- sebbene il dictum cautelare di cui all’ord. n. 109/2022 avesse evidenziato la necessità che in sede di riedizione l’Amministrazione medesima dovesse valutare “ la compatibilità dell’assegnazione richiesta dal ricorrente, connessa alla cura degli interessi preminenti del minore, con le esigenze organizzative di servizio ostative al trasferimento richiesto ”, il nuovo provvedimento reiettivo avrebbe eluso dette statuizioni, non recando alcuna situazione descrittiva della dotazione organica della sede di provenienza e di quella di eventuale destinazione, di talché le relative motivazioni sarebbero risultate del tutto “ apodittiche, generiche, insuscettibili di riscontro ed in alcun modo apprezzabili sotto il profilo della congruità, avendo dovuto l’Amministrazione motivare sulla base di parametri oggettivi numerici certi ”.
4. Avverso tale pronuncia propone appello il Ministero della difesa, il quale a tal fine – premesso che secondo la direttiva P-001 ed. 2021 di DME-DIPE, l’assegnazione temporanea per gravi e contingenti motivi di carattere familiare “ può essere concess[a] esclusivamente in casi eccezionali: - connotati da estrema gravità ed urgenza (…) non risolvibili mediante tutti gli altri strumenti normativi a disposizione del personale, con particolare riferimento a quelli previsti dal legislatore (es. L. n. 104/1992) o dalla Forza Armata (…) che abbiano carattere di temporaneità ” – sostiene che la sentenza gravata sarebbe erronea sotto un duplice profilo: per un verso, in quanto il primo giudice si sarebbe ingerito nel merito di una valutazione riservata alla discrezionalità dell’Amministrazione e non sindacabile se non ab extrinseco per manifesta abnormità o irragionevolezza, che non sussisterebbero nel caso di specie; per altro verso, laddove ha ritenuto illegittimo il diniego per non aver l’Amministrazione più puntualmente dato atto delle ragioni organizzative e di servizio ostative all’accoglimento.
La verifica dei necessari presupposti di “ gravità, urgenza e temporaneità delle esigenze del dipendente, condizionanti la concessione dell’invocato, eccezionale, beneficio ” costituirebbe un parametro di “ doverosa valutazione per l’Amministrazione, obliterando il quale ogni determinazione scivolerebbe nell’arbitrio, vieppiù un considerazione dell’eccezionalità del beneficio, fruibile in mancanza dei presupposti normativi di accesso ad altri istituti di favore ”; valutazione al cui esito, nella fattispecie, sarebbe stata riscontrata l’insussistenza dei presupposti innanzi richiamati, e ciò anche alla luce del fatto che, come ricordato nel provvedimento in parola, il trasferimento del nucleo familiare a Caserta dopo aver ottenuto un trasferimento a domanda da Palmanova a Roccaraso sarebbe frutto di un’autonoma scelta del militare.
Diversamente opinando, l’accoglimento dell’istanza in questione “ si risolverebbe in una arbitraria movimentazione, un trasferimento ‘fuori sacco’ dell’istante, potenzialmente pregiudizievole anche per gli aventi diritto al trasferimento ordinario ovvero ai benefici previsti da norme speciali ”.
5. L’appellato si è costituito in giudizio e con una invero articolata memoria deduce l’inammissibilità e comunque l’infondatezza dell’atto di appello.
In maggior dettaglio, con riferimento alla censura in rito l’interessato sostiene che l’Amministrazione fonderebbe “ l’intera impugnazione sull’acritica riproposizione dei motivi di primo grado (…) senza sviluppare alcuna sostanziale confutazione rispetto alle statuizioni della Sentenza in ordine agli stessi e mostrando (…) di non aver nemmeno ben compreso le ragioni dei Giudici di primo grado (…) ”.
Nel merito, l’appellato confuta le doglianze di controparte ed insiste per il rigetto dell’appello.
A tal fine l’interessato rileva che a causa dell’aggressività dovuta alla patologia sofferta il figlio maggiore “ sovente si scaglia contro la madre e il fratellino ” e se ne era resa necessaria la “ collocazione (…) all’interno di una struttura accreditata presso l’A.S.L .”, e ciò a fronte di una “ inadeguatezza fisica e psicologica della madre ”, la quale non sarebbe in grado “ di arginare gli eventi violenti ” che potrebbero seriamente compromettere anche la salute psico-fisica del figlio minore; come documentato in atti, “ a seguito delle terapie familiari (…) si era rilevato (…) che il figlio maggiore (…) riconosce solo l’autorità del Padre ”, la cui vicinanza “ avrebbe potuto consentire una gestione del minore all’interno del nucleo familiare ”.
Tali circostanze testimonierebbero l’erroneità della valutazione dell’Amministrazione, laddove la situazione dell’interessato era stata sostanzialmente ricondotta alle esigenze di ricongiungimento familiare comuni a molti militari in servizio in sedi geograficamente distanti da quelle dei rispettivi insediamenti familiari.
In ordine al trasferimento a domanda nell’attuale sede di servizio l’appellato rileva, ancora, che si sarebbe trattato solo di “ un ripiego per tamponare (…) la già allora grave situazione a fronte dei ripetuti dinieghi dei trasferimenti annualmente richiesti (dal 2009 al 2014) presso la sede di Caserta ” e che la moglie “ a seguito delle rassegnate dimissioni dal lavoro ” si era trasferita “ presso la residenza dei genitori in Caserta per poter meglio assistere il figlio subito dopo l’infausta diagnosi ”.
L’appellato ricorda, infine, che sussisterebbero vacanze “ di posti nel suo ruolo presso la sede di NI (CE) pur indicata quale sede alternativa ” in asserita “ assenza di qualsivoglia ragione di carattere organico che potesse essere ostativa al trasferimento ”.
Il militare ha, inoltre, depositato in data 13 gennaio 2026 una memoria di replica – con la quale sostanzialmente ribadisce le proprie tesi – che tuttavia è da ritenersi tardiva per mancato rispetto del termine previsto dall’art. 73 c.p.a. e, come tale, non viene presa in considerazione dal Collegio.
6. All’udienza pubblica del 20 gennaio 2026 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Si deve in primo luogo dichiarare infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello dedotta nei termini innanzi ricordati, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dall’appellato, i motivi dedotti appaiono sufficientemente specifici e adeguatamente rivolti a censurare la pronuncia appellata.
Vale al riguardo ricordare che, come affermato dalla sezione ed in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale, “ pur se il principio di specificità dei motivi di impugnazione, posto dall’ art. 101, comma 1, c.p.a., impone che sia rivolta una critica puntuale alle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, l’appello è, comunque, da ritenersi ammissibile quando i vizi non risultano scanditi in specifici ordini di censure, se dal corpo dell’atto sia possibile desumere quali siano le argomentazioni critiche fatte valere da chi ha proposto l’impugnazione in contrapposizione a quelle evincibili dalla sentenza impugnata ovvero quando sia rivolta una diretta critica alle argomentazioni svolte dalla sentenza impugnata, che consenta al giudice di appello di comprendere con chiarezza i principi, le norme e le ragioni per cui il primo giudice avrebbe dovuto decidere diversamente (cfr. Consiglio di Stato Sez. II 23 marzo 2022, n. 2349; Sez. VI, 3 febbraio 2020, n. 857; Sez. VI, 20 agosto 2019, n. 5761; Sez. IV, 28 giugno 2018, n. 3980) ” (cfr. Cons. Stato, sez. II, n. 3623/2025).
8. Ciò posto, l’appello non è suscettibile di accoglimento, per le ragioni meglio di seguito descritte.
8.1. Giova premettere che la domanda di reimpiego per situazioni di particolare gravità, prevista dal punto 5.4.4 della Direttiva « P001 Procedure per l’impiego del personale militare dell’esercito » ed. 2021, costituisce un istituto speciale che riconosce al Comandante di Corpo la possibilità di sollecitare le valutazioni della scala gerarchica rispetto al trasferimento di un militare finalizzato a prevenire eventuali conseguenze negative sul rendimento in servizio.
Come rilevato dalla sezione in un caso analogo, si tratta di “ un istituto di carattere eccezionale, applicabile alle ipotesi in cui, pur non sussistendo un diritto ad essere trasferito nella sede di servizio desiderata, la situazione rappresentata dal militare deve essere valutata con particolare attenzione, anche per le eventuali conseguenze negative sul rendimento in servizio dell’interessato. Siffatta fattispecie, di natura atipica e residuale, è rimessa, quanto all’individuazione delle ipotesi concrete, alla discrezionalità dell’amministrazione (come comprovato dall’indeterminatezza dei presupposti applicativi), sindacabile nei ristretti limiti dell’eccesso di potere. Cionondimeno la residualità e l’atipicità non possono essere intese come applicabilità dell'istituto in tutti i casi in cui non sia possibile ottenere il trasferimento con gli strumenti ordinari (segnatamente, in tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per i benefici di cui alla legge n. 104/1992), in quanto il connotato di gravità della situazione che il reimpiego mira a fronteggiare ne rende evidente l’eccezionalità, che ricorre soltanto laddove le circostanze concrete impongano il trasferimento del militare in deroga alla disciplina vigente, senza ingenerare una disparità di trattamento con altri commilitoni. Ciò posto, trattandosi di fattispecie normativa eccezionale, da considerarsi quale valvola di chiusura del sistema in grado d’intercettare particolarissime situazioni non prevedibili normativamente ex ante , l’amministrazione militare gode di un amplissimo potere discrezione in merito, sindacabile, quindi, dal giudice amministrativo sotto il profilo dell’eccesso di potere soltanto nelle ipotesi di manifesta abnormità, manifesta irragionevolezza o travisamento dei presupposti di fatto ” (così Cons. Stato, sez. II, n. 11155/2022; cfr. anche, in termini, della stessa sezione, n. 3717/2025 e n. 1430/2022).
Si tratta, quindi, di un istituto del tutto particolare, avente lo scopo di consentire all’Amministrazione di concedere il trasferimento ad un militare che non potrebbe conseguirlo con gli ordinari strumenti a ciò deputati venendo incontro a situazioni connotate da particolare gravità e, pertanto, in deroga agli istituti di mobilità altrimenti disponibili.
A fronte di ciò non può non riconoscersi allo Stato Maggiore dell’Esercito un ambito di discrezionalità amministrativa particolarmente ampio, non essendo la relativa valutazione ancorata a parametri specifici, con i conseguenti – e già ricordati – limiti al sindacato giurisdizionale.
8.2. Ebbene, pur riconoscendo, come detto, l’ampia discrezionalità che connota la procedura in questione, si deve in primo luogo rilevare che nel caso di specie l’Amministrazione non appare (e comunque non ha fornito prova adeguata di) aver effettivamente colto e considerato, nell’ambito delle proprie valutazioni, la obiettiva peculiarità della situazione familiare rappresentata dall’odierno appellato, il cui figlio maggiore, come ricordato, risulta affetto da gravi disturbi comportamentali che ne hanno, tra l’altro, comportato l’inserimento in una struttura specialistica in esito ad una richiesta formulata dall’ASL di Caserta, presso la quale, secondo la documentazione in atti, il medesimo risulta essere stato ospitato permanentemente per oltre un anno, dal giugno 2022 al settembre 2023.
Come condivisibilmente rilevato dal giudice di prime cure, lo Stato Maggiore dell’Esercito appare, infatti, aver sostanzialmente ricondotto la situazione in parola ad un’esigenza – o, se si preferisce, alla ritenuta aspettativa – di un ricongiungimento familiare comune a una moltitudine di militari in servizio in località distanti da quelle di interesse, travisando, quindi, i fatti alla base dell’istanza e comunque non considerando talune circostanze specifiche che appaiono, per contro, degne della massima considerazione.
Ed ancora, dal provvedimento avversato non emerge se ed eventualmente in quale misura l’Amministrazione abbia anche considerato la possibilità di un trasferimento alla sede di NI, che l’appellato afferma, in assenza di contestazione, di aver indicato come utilmente alternativa a quella di Caserta e nella quale vi sarebbe vacanza organica nelle specifiche funzioni esercitate dal militare (cfr. la dichiarazione di “ disponibilità al movimento ” a domanda per il 2023 prodotta dall’interessato, in atti).
8.3. D’altro canto, vale anche rilevare, la disponibilità manifestata dall’Amministrazione medesima ad un eventuale reimpiego dell’interessato alla sede di Roma appare di per sé testimoniare la sussistenza dei presupposti di gravità e urgenza per un trasferimento extra ordinem adottabile ai sensi della direttiva P-001, il che appare in qualche misura contraddittorio anche se conseguente al riesame effettuato a seguito dell’ordinanza cautelare n. 109/2022 del giudice di prime cure.
Non si comprenderebbe, altrimenti, sulla base di quali elementi l’Amministrazione si sarebbe dichiarata disponibile a disporre un provvedimento di impiego in deroga agli ordinari strumenti a ciò deputati, con il rischio di integrare una disparità di trattamento rispetto ad altri militari.
8.4. Non si può, inoltre, non osservare che, come lamentato dall’appellato, l’Amministrazione non risulta aver dato esecuzione alla sentenza qui gravata, depositata il 20 dicembre 2022, pur in assenza di un’istanza di sospensione, e ciò, deve rilevarsi, nonostante l’invito in tal senso formalizzato dall’interessato con pec del 21 giugno 2023, in atti.
9. Per tali complessive ragioni l’appello deve essere respinto.
L’Amministrazione dovrà, pertanto, rieditare l’azione amministrativa esprimendosi anche sui richiamati aspetti specifici e, in particolare, sulla possibilità di accogliere l’istanza di reimpiego per la sede di Caserta e/o di NI.
Tuttavia non può sottacersi che la documentazione sanitaria agli atti riferita alle condizioni del minore risale ad oltre due anni or sono, il che impone la necessità da parte dell’appellato di fornire all’Amministrazione di appartenenza documentazione idonea a testimoniare, ove ne ricorrano i presupposti, l’attualità della situazione di particolare gravità e urgenza che integrerebbe, ove ancora sussistente, il presupposto per poter disporre il movimento nei termini dal medesimo auspicati.
A tal fine si dispone che l’Amministrazione dovrà esprimersi con un nuovo e motivato provvedimento entro sessanta giorni decorrenti dal momento in cui l’odierno appellato assolverà l’onere innanzi indicato di documentare, ove sussistente, l’attualità della situazione di particolare gravità e urgenza ai sensi della direttiva P-001 innanzi richiamata.
10. Le spese del presente grado di giudizio sono poste, come di regola, a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il Ministero appellante alla refusione a favore dell’appellato delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 4.000,00 (quattromila/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellato.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
FA MI, Presidente
Giovanni Sabbato, Consigliere
Francesco Frigida, Consigliere
Cecilia Altavista, Consigliere
RL CA TO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RL CA TO | FA MI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.