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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/03/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice dott.ssa Cristina Bandiera, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5372/2022 R.G. promossa da
(C.F. Parte_1
), P.IVA_1
Con il patrocinio dell'avv. MENIN ALESSANDRO
- ricorrente -
contro
(C.F. , Controparte_1 C.F._1
Con il patrocinio dell'avv. MARCHETTO MARZIA
- resistente -
In punto: Prestazione d'opera intellettuale
Causa trattenuta in decisione all'udienza del 23.1.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti:
Per parte ricorrente: in via istruttoria come in atti e nel merito “Accertato e dichiarato che , Controparte_1
è debitrice nei confronti dell C.F._1 Parte_2
, per le ragioni e per i titoli sopra esposti, dell'importo complessivo di € 22.863,00, condannarla a pagare P.IVA_1 alla stessa , in persona del legale rappresentante pro tempore avvocato Maria Luisa Parte_1
Borgo, suddetto importo, oltre agli interessi dal dovuto al saldo, ovvero la diversa maggiore o C.F._2 minore somma che risulterà di giustizia ovvero in via equitativa.
Spese di lite integralmente rifuse.”
Per parte resistente: in via istruttoria come in atti e nel merito
“NEL MERITO
- Per tutti i motivi esposti in atti, rigettarsi le domande così come formulate dall Parte_1 nei confronti della IG.ra ;
[...] Controparte_1
1 - In via subordinata, rideterminarsi i compensi dovuti dalla IG.ra nei confronti dello Controparte_1 Parte_1 tenendo conto:
[...]
a) per la pratica avanti il Tribunale dei Minori promossa con ricorso ex art. 330 cod. civ. (parcella 1/A dell'11/01/2022):
(i) applicarsi i valori medi del tariffario forense previsti per la sola fase cautelare del procedimento, pari complessivamente ad €. 6.749,00, oltre 15% spese generali iva e cpa come per legge e dedotto l'acconto di €. 2.240,93 versato dalla IG.ra all'avv. CP_1 Pt_1
b) per la pratica avanti il Tribunale di Treviso R. G. n. 924/2021 (parcella n 2/A dell'11/01/2022):
(i) accertare e dichiarare che lo Studio Legale ha svolto l'attività di domiciliatario per la fase istruttoria Parte_1 del procedimento e pertanto, considerati i valori minimi delle tabelle tariffarie all'epoca vigenti per una pratica di valore indeterminabile, complessità bassa, riconoscere all'Attrice un compenso di €. 241,00, oltre spese generali 15% iva e cpa;
(ii) in via del tutto subordinata, riconoscere allo il compenso previsto per la sola fase Parte_1 Parte_1 istruttoria per tale controversia pari ad €. 1.204,00, liquidato in base ai valori minimi, oltre spese generali e accessori e ridotto di 1/3 alla luce della concreta attività professionale svolta per i motivi esposti in atti;
c) per la pratica avanti il Giudice di Pace di Treviso promossa da (parcella 3/A del 13/01/2021): Pt_3
i) in principalità: accertare e dichiarare la rinuncia alla relativa domanda di condanna contenuta nella memoria difensiva del 28 marzo 2023 di parte Attrice;
ii) In subordine: dichiarare l'incompetenza per valore del Tribunale di Treviso;
iii) In via di ulteriore subordine: nulla riconoscere in favore dello per i motivi esposti in Parte_1 atti.
In ogni caso
- con vittoria di compensi e spese di lite.”
***
- Con atto di citazione del 9.9.2022 lo Studio legale agiva nei confronti di Parte_1 CP_1 per ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore dell'importo complessivo di €
[...]
22.863,00 a titolo di compensi professionali, oltre interessi dal dovuto al saldo.
Allegava, quanto al procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia:
- che nel mese di giugno 2021 l'Avv. Maria Luisa Borgo, associata dello studio, veniva contattata dall'Avv. Enrica GG del foro di Udine che le riferiva di assistere tale in Controparte_1 una serie di posizioni legate al difficile rapporto con con il Persona_1 quale ella aveva intrattenuto una relazione sentimentale, contratto matrimonio il 22/7/2013 ed avuto una figlia, nata il [...] in [...]; relazione entrata in crisi nel 2020; Per_2
2 - che la collega riferiva all'Avv. che a seguito della crisi, il padre il 6.12.2020 sottraeva la Pt_1 minore portandola con sé in Austria, ove ancora si trovava in quel momento nonostante l'attivazione della autorità internazionali e il deposito di querele e che era quindi necessario e urgente attivarsi presso l'Autorità giurisdizionale italiana, competente essendo l'ultima residenza abituale della minore a GL ET (TV);
- che ricevuto il mandato, anche disgiunto, con l'Avv. Enrica GG (doc. 2: “in riferimento alla procedura pendente avanti il Tribunale dei Minorenni di Venezia nei confronti di e Per_1 relativa alla minore ”) iniziava la propria attività a favore dell'odierna convenuta, Persona_3 esaminando copiosa documentazione, tra cui le decisioni già emesse dai Tribunali austriaci di primo e secondo grado (doc. 3);
- di aver redatto ricorso ex art. 330 c.c. (doc. 4) – all'esito dello studio di tutti gli atti e in pochissimi giorni – per la pronunzia di provvedimenti ablativi e/o limitativi della responsabilità genitoriale di sulla minore, e ciò anche in via provvisoria ed urgente, trasmettendolo all'Avv. GG il Per_1
2.7.2021, dopo l'approvazione della cliente avvenuta dopo l'appuntamento in studio del 2.7.2021;
- di aver depositato il ricorso il 5.7.2021 dopo che la cliente aveva fornito le integrazioni documentali necessarie (docc.
5-ricorso, e doc. 6 A-M-documenti);
- che il 9.7.2021 il Tribunale per i Minorenni emetteva provvedimento cautelare urgente con sospensione inaudita altera parte della responsabilità genitoriale di sulla minore con Per_1 attribuzione della stessa in via esclusiva alla madre (doc. 7);
- di aver comunicato al Tribunale per i Minorenni, la circostanza dell'avvenuto rientro in Italia della minore in ottemperanza al provvedimento reso in data 12/7/2021 dal Tribunale Distrettuale di
Klagenfurt (doc. 8), e di aver mantenuto continui rapporti telefonici e via mail con la collega, avvocato GG, e con la IG.ra la quale ripetutamente chiedeva aiuto nella gestione della CP_1 situazione (doc. 9);
- di aver provveduto alla notifica del ricorso e del provvedimento a presso la sua Per_1 residenza austriaca (doc. 10);
- che LIST si costituiva all'udienza del 5.10.2021 (docc. 11 e 12);
- che il Tribunale per i minorenni in considerazione delle numerose questioni sollevate concedeva termine per deposito di memorie che venivano redatte e depositate con nuovi documenti il
20.10.2021 e il 29.10.2021 (docc. 13 e 16);
- che all'esito il Tribunale fissava nuova udienza di comparizione delle parti per il 22/12/2021 (doc.
17), in preparazione della quale, il giorno precedente e quindi il 21/12/2021, si teneva un nuovo lungo appuntamento in studio tra l'avvocata Maria Luisa Borgo ed Controparte_1
3 - che all'udienza del 22/12/2021 – durata oltre tre ore - partecipava personalmente CP_1 assistita dal proprio legale, nonché con l'avvocato Michele Salvoni;
[...] Per_1
- che a scioglimento della riserva assunta in udienza il Giudice con decreto del 7.1.2022 revocava la sospensione della responsabilità genitoriale di LIST e incaricava il Servizio sociale di GL
ET di verificare la situazione della minore e disciplinare tempi e modi del rapporto con il padre.
Allegava, poi, di essere stata incaricata, sempre nel giugno 2021, di collaborare per la causa R.G.
924/2021 pendente avanti al Tribunale di Treviso (doc. 20) e che: Per_
- si trattava di causa, nei confronti di , relativa al diritto di proprietà sul compendio immobiliare denominato “Villa Ghirardi Zenoni-Politeo” sito a GL ET in via Terraglio n. 67/a, di Per proprietà di e che chiedeva gli fosse trasferito per la quota di un mezzo ex art. 2932 CP_1
c.c.;
- che per tale causa era già assistita dalle Avv. Elisabetta Zuliani di Udine ed Enrica GG;
CP_1
- di aver ricevuto mandato il 31.5.2021 in aggiunta a quello dei due precedenti difensori (doc. 21);
- di essersi costituita in tale giudizio e di aver depositato le memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3
c.p.c. (doc. 22).
Allegava che in seguito all'attività prestata nei giudizi di cui sopra, a inizio ottobre 2021 l'odierna convenuta incaricava l'Avv. anche per altra posizione avanti al Giudice di Pace di Treviso: Pt_1
- che in particolare nel luglio 2020 aveva prenotato una camera presso il CP_1 Parte_4 di GL ET per farla utilizzare da il quale vi aveva portato anche due cani
[...] Per_1 di grossa taglia;
- di aver ricevuto atto di citazione a mezzo del quale la società Totì s.r.l., proprietaria della struttura ricettiva, chiedeva di essere risarcita dei danni causati dai cani alla stanza (porte e boiserie), e ciò per l'importo di € 4.680,00 (doc. 23);
- che la prima udienza era fissata avanti al Giudice di Pace di Treviso per il 14.10.2024;
- di aver ricevuto mandato (doc. 24);
- di aver intavolato una trattativa con il legale di controparte riuscendo ad arrivare a una definizione transattiva della vertenza con scrittura del 13.9.2021 (doc. 25), in cui avvocato di CP_1 risulta essere tale del foro di Udine Persona_4
Di aver emesso a fronte dell'attività prestata gli avvisi di parcella:
- n° 1/A dell'11/0/2022 per € 19.675,42 relativa alla posizione curata avanti il Tribunale per i
Minorenni e calcolata in base a valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria, ed a valori bassi per la fase decisoria (doc. 26),
4 - n° 2/A dell'11/1/2022 per € 2.553,46 relativa alla posizione curata avanti il Tribunale di Treviso e calcolata a valori minimi (doc. 27);
- n° 3/A del 13/1/2021 per € 634,40 relativa all'assistenza stragiudiziale nella posizione
contro
Totì
s.r.l. (doc. 28).
Di aver inviato richiesta di pagamento a con raccomandata (doc. 29); CP_1 che nulla versava rimanendo debitrice della somma di € 22.863,00 al lordo di CPA e IVA CP_1
e al netto degli acconti versati, pari ad € 1.240,94 (doc. 30 e 31).
- Con comparsa di costituzione del 15.2.2023, si costituiva e allegava: Controparte_1
- di essersi inizialmente rivolta allo studio dell'Avv. GG;
- che effettivamente l'incarico per il procedimento avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia veniva conferito anche all'Avv. che avrebbe più facilmente potuto assisterla e presenziare Pt_1 alle udienze;
- essere ancora pendente il procedimento avanti al T.M. essendosi conclusa la sola fase cautelare;
- di aver revocato a gennaio 2022 il mandato per tutte le pratiche pendenti sia all'Avv. GG che all'Avv. e di aver versato allo l'importo di € 2.240,93 (doc. 4, € 1.000 in Pt_1 Parte_1 data 16.11.2021 con causale “consulenza legale/acconto”; € 1.240,93 in data 14.12.2021 per “Consulenza legale/*acconto/parcella n. 8/A del 5.7.2021”);
- di aver ricevuto, quanto al giudizio avanti al T.M., due parcelle di eguale importo (€ 8.566,35) dall'Avv. GG e dall'Avv. per la stessa attività (doc. 5-7); Pt_1
- di aver chiesto chiarimenti senza ottenere riscontro se non la notifica il 12.9.2022 dell'atto di citazione introduttivo dell'odierno giudizio con allegato preavviso di parcella (doc. 26 parte attrice) mai ricevuto prima e di importo superiore ai precedenti;
- contestava l'ammontare del preavviso prodotto sub 26 da controparte perché mai ricevuto prima ed esorbitante rispetto al tariffario medio;
- contestava anche il preavviso ricevuto (doc. 6) per € 8.806,44 perché superiore alle tariffe dell'epoca ed essendo stata svolta la sola fase cautelare, per cui il compenso sarebbe dovuto essere di 6.749,00 oltre accessori, detratto quanto già versato a titolo di acconto (doc. 4);
- quanto al preavviso di € 1.750,00 per la causa avanti al Tribunale di Treviso, che l'incarico all'Avv.
era stato conferito solo per la domiciliazione e comunque risultare da parte della stessa solo Pt_1 la collaborazione, con gli altri due legali, per la redazione delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2
e 3 c.p.c.;
- quanto all'attività svolta per la controversia avanti al G.d.P. di Treviso, contestava integralmente l'ammontare del compenso richiesto: pur ammettendo il conferimento del mandato, rilevava non
5 esservi stata alcuna costituzione in giudizio ed essere stata raggiunta la transazione grazie ad altro professionista.
Chiedeva quindi il rigetto delle domande attoree o, in subordine, la rideterminazione dei compensi.
- Il Giudice con provvedimento assunto all'udienza del 16.2.2023, visti gli artt. 4 e 14 D.lgs. 150/2011 disponeva il mutamento del rito e rilevava la possibile incompetenza per la controversia relativa ai compensi per il giudizio avanti al Giudice di Pace di Treviso, non altrimenti connessa.
- Con nota del 28.3.2023 parte attrice ribadiva la domanda anche per il credito professionale per l'attività avanti al Giudice di Pace, rinunciandovi solo in via subordinata e con termine per la riassunzione di cui al quarto comma dell'art. 4 D.l.vo 150/2011.
- Con successivo provvedimento del 20.11.2023, revocato il precedente provvedimento di mutamento rito e di trattenimento della causa in decisione, il Giudice all'esito dell'udienza del 21.3.2024 concedeva alle parti i richiesti termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
- Con ordinanza del 14.10.2024 il Giudice, rigettate le istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, fissava udienza ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'esito si riservava per la decisione.
***
Va preliminarmente ribadita la competenza dell'intestato Tribunale in composizione monocratica.
Infatti, quanto alla domanda per compensi relativi alla transazione stipulata a seguito della citazione di Pt_5
va considerato che nel giudizio per il conseguimento di compensi per prestazioni professionali rese
[...] in ambito stragiudiziale e non inscindibilmente collegate alla difesa in giudizio, è applicabile non il rito speciale della liquidazione dei compensi di avvocato, ma il rito ordinario di cognizione ovvero, in alternativa, il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis c.p.c. innanzi al Tribunale in composizione monocratica, non rientrando la controversia nell'ambito previsionale dell'art. 14 del d.lgs. n.
150 del 2011, che contempla - in virtù del richiamo all'art. 28 della l. n. 794 del 1942 - il procedimento sommario di cognizione per i soli giudizi concernenti la liquidazione di compensi per prestazioni giudiziali rese in materia civile (Cassazione civile sez. II, 12/07/2024, n.19228).
Quanto ai compensi per l'attività espletata avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia, va rilevato che nelle controversie in cui l'avvocato chieda la condanna del cliente al pagamento degli onorari professionali la competenza è dell'ufficio giudiziario individuato in base al criterio del foro del consumatore, che è criterio inderogabile e prevalente su ogni altro (Cassazione civile sez. II, 05/02/2024, n. 3241), e, infine, quanto all'attività espletata avanti al Tribunale di Treviso che in tema di liquidazione degli onorari e diritti di avvocati, non è ammissibile il ricorso alla speciale procedura di cui agli art. 28 e 29 l. 13 giugno 1942 n.
794 qualora la controversia non abbia ad oggetto soltanto la semplice determinazione della misura del compenso, ma si estenda – come nel caso di specie - altresì ad altri oggetti d'accertamento e di decisione,
6 quali i presupposti stessi del diritto al compenso, i limiti del mandato, la sussistenza di cause estintive o limitative della pretesa;
in tal caso, il procedimento ordinario attrae nella sua sfera, per ragioni di connessione, anche la materia propria del procedimento speciale e l'intero giudizio non può non concludersi in primo grado se non con un provvedimento che, quand'anche adottato in forma d'ordinanza, ha valore di sentenza e può essere impugnato con il solo mezzo dell'appello (Cassazione civile sez. II,
04/06/2010, n. 13640).
Alla luce di quanto sopra, la causa, introdotta con rito ordinario, è stata trattata con lo stesso.
Ciò premesso, la domanda di parte attrice è parzialmente fondata e va accolta nei limiti di seguito indicati.
*
Sull'attività prestata avanti al Tribunale per i Minorenni di Venezia
- Parte attrice ha innanzitutto allegato di aver svolto attività professionale nel procedimento avanti al
Tribunale per i Minorenni di Venezia: l'Avv. Maria Luisa Borgo, in particolare, ha allegato di essere stata contattata nel mese di giugno 2021, dall'Avv. Enrica GG del foro di Udine che già assisteva CP_1 in una serie di posizioni legate al rapporto con con
[...] Persona_1 il quale ella aveva intrattenuto una relazione sentimentale, contratto matrimonio il 22/7/2013 e avuto una figlia, nata il [...] in [...] Per_2
Parte attrice, quanto a tale incarico, ha evidenziato l'urgenza dello stesso dato che il padre della minore il
6.12.2020 la sottraeva portandola con sé in Austria, ove ancora si trovava al momento del conferimento dell'incarico nonostante l'attivazione della autorità internazionali e il deposito di querele e che era quindi necessario e urgente attivarsi presso l'Autorità giurisdizionale italiana, competente essendo l'ultima residenza abituale della minore a GL ET (TV).
Ha inoltre allegato che, ricevuto il mandato, iniziava la propria attività a favore dell'odierna convenuta, esaminando copiosa documentazione, tra cui le decisioni già emesse dai Tribunali austriaci di primo e secondo grado (doc. 3).
- Per tale posizione, parte attrice emetteva il preavviso di fattura n° 1/A dell'11/0/2022 per € 19.675,42 calcolato – secondo le allegazioni della parte - in base a valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria, ed a valori bassi per la fase decisoria (doc. 26).
- In particolare, risulta documentato il conferimento di mandato – privo di data – da parte di CP_1
in favore dell'Avv. Maria Luisa Borgo e – anche disgiuntamente - dell'Avv. Enrica GG,
[...] senza previsione della misura del compenso (doc. 2 attrice), in riferimento alla procedura pendente avanti il Tribunale per i Minorenni di Venezia nei confronti di e relativa alla figlia minore CP_2
Persona_3
7 - Risulta documentata la trasmissione all'Avv. , per parte attrice, da parte della dott.ssa GG in Pt_1 data 8.6.2021 delle decisioni di primo e secondo grado e in data 23.6.2021 di altra documentazione relativa ai rapporti tra le parti (doc. 3).
- Risulta, inoltre, documentata la redazione del ricorso al Tribunale per i Minorenni (doc. 4, 5 e 6) in collaborazione con il co-difensore e a fronte di consulti con la cliente. Risulta in particolare redatta dall'Avv. la stessa prima bozza dell'atto, poi trasmessa alla collega già con mail del 16.6.2021. Pt_1
- Dopo il deposito del ricorso ex art. 330 c.c. – contenente anche richiesta di emissione di provvedimenti urgenti, anche inaudita altera parte – il Tribunale per i Minorenni di Venezia in data 9.7.2021 emetteva nell'ambito del procedimento recante R.R. 459/2021 decreto con cui in via temporanea d'urgenza e inaudita altera parte sospendeva la responsabilità genitoriale del padre della minore e fissava udienza al
5.10.2021 (doc. 7 attrice).
- Parte attrice ha anche documentato di aver provveduto alla notifica del ricorso e del provvedimento a presso la sua residenza austriaca (doc. 10). Per_1
- Parte attrice ha poi documentato di aver depositato nota di comunicazione del 20.7.2021 al Tribunale per i minorenni con cui dava atto dell'avvenuto rientro in Italia della minore in ottemperanza al provvedimento reso in data 12/7/2021 dal Tribunale Distrettuale di Klagenfurt (doc. 8), e di aver successivamente mantenuto rapporti con la collega, avv. GG, e con la IG.ra la quale CP_1 ripetutamente chiedeva aiuto nella gestione della situazione (doc. 9).
- LIST si costituiva all'udienza del 5.10.2021 (docc. 11 e 12), cui era presenta l'Avv. GG.
- In tale udienza il Giudice assegnava alle parti termini per deposito di memorie di replica e controreplica, riservandosi all'esito di riferire al Collegio.
- Venivano quindi depositate le due memorie nell'interesse dell'odierna convenuta (docc. 13 e 15 attrice) con esame di quelle avversarie (docc. 14 e 16).
- All'esito veniva emesso il 18.11.2021 decreto collegiale nominando curatore speciale alla minore e fissando udienza per la comparizione delle parti (doc. 17) cui presenziava l'Avv. (doc. 18). Pt_1
- A scioglimento della riserva assunta, il Tribunale, in composizione collegiale emetteva decreto del
7.1.2022 con cui in via temporanea revocava la sospensione e incaricava i Servizi Sociali (doc. 19).
- Il rapporto professionale tra l'attrice e la convenuta si interrompeva a fine gennaio 2021 con precisazione, quanto ai compensi per l'attività prestata avanti al Tribunale per i Minorenni che “con riferimento a tale ultima posizione troverà due distinti preavvisi di parcella ciascuno per la metà dell'importo del complessivo onorario, emessi uno dal mio studio (con detrazione dei due acconti ricevuti) ed uno dallo studio austriaco dell'Avv. GG” (doc. 29).
8 - Risultano in particolare per tale posizione emesse dall'attrice due richieste di acconti (docc. 30 e 31 attrice) che venivano versati dalla convenuta (doc. 4 convenuta).
- Come visto, per tale posizione, parte attrice emetteva il preavviso di fattura n° 1/A dell'11/0/2022 per €
19.675,42 calcolato – secondo le allegazioni della parte - in base a valori medi per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione ed istruttoria, e a valori bassi per la fase decisoria (doc. 26).
Parte convenuta, però, ha documentato che inizialmente, all'atto della cessazione dell'incarico (doc. 29 attrice) era stato richiesto il minor importo di € 7.449,00, oltre accessori, al lordo degli acconti già ricevuti (un eguale importo, oltre IVA, seppur calcolato solo per compensi e senza contributo generale del 15 %, veniva emesso dallo Studio dell'Avv. GG per € 8.566,35 oltre IVA) (doc. 6 convenuta).
- Tenuto conto del valore indeterminabile della causa e della complessità media, oltre che delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà
e del valore dell'affare, e del fatto che ex art. 8, comma 1, D.M. 55/2014 quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l'opera prestata, e dei parametri vigenti ratione temporis (essendosi l'attività conclusa prima del 23.10.2022) può essere riconosciuto all'attrice a titolo di compenso
- per le fasi di studio e introduttiva l'importo di € 4.723,50;
- per la fase di trattazione e la fase decisionale cautelare (tenuto conto dello svolgimento nel merito della sola prima udienza di comparizione prima della revoca dell'incarico e, nell'ambito delle richieste d'urgenza, di ulteriore udienza e del deposito di due memorie, con esame di quelle avversarie), l'importo di € 2.725,50.
- Per un totale quindi di € 7.449,00 da cui detrarre gli acconti già versati pari a – per la sola voce “compensi”
- € 1.535,81 oltre accessori, con una rimanenza, quindi, di € 5.913,19 oltre accessori.
***
Sull'attività prestata nella causa R.G. 924/2021 pendente avanti al Tribunale di Treviso
- Parte attrice ha allegato di essere stata incaricata, sempre nel giugno 2021, di collaborare per la causa
R.G. 924/2021 pendente avanti al Tribunale di Treviso relativa al diritto di proprietà sul compendio immobiliare denominato “Villa Ghirardi Zenoni-Politeo” sito a GL ET in via Terraglio n. 67/a, di proprietà di e di cui chiedeva il trasferimento per la quota di un mezzo ex art. CP_1 CP_2
2932 c.c. (doc. 22 attrice).
- Per tale attività parte attrice emetteva il preavviso di fattura n° 2/A dell'11/1/2022 per € 2.553,46 per
“Consulenza ed assistenza in causa civile avanti il Tribunale Ordinario di Treviso R.G. 294/2021-Fase di studio e fase di trattazione (studio della posizione, disamina degli atti e della documentazione depositati e prodotti, redazione e deposito comparsa di costituzione, deposito memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.)” (doc. 27).
9 - Parte attrice ha documentato il conferimento di procura in data 31.5.2021 da parte di CP_1
a favore dell'Avv. Maria Luisa Borgo (doc. 21) in aggiunta al mandato già conferito alle Avv.
[...]
Enrica GG ed Elisabetta Zuliani “con pari facoltà, anche disgiuntamente”.
- A fronte di ciò, in base a quanto depositato da parte attrice, risulta però nello specifico che in data
9.6.2021 l'Avv. Zuliani contattava lo dando atto che “la IG.ra ha sottoscritto Parte_1 CP_1 una nuova procura a Lei affinché possiamo ovviare al problema della mia imminente assenza per maternità per il deposito della memoria istruttoria ed eventualmente della terza memoria, non essendo la collega GG abilitata al PCT […] Per la prima memoria provvedo io al deposito entro la corrente settimana, la seconda memoria invece l'ho già abbozzata, attendo ok della collega GG e della cliente e poi gliela invierò affinché lei sia già a Lei disponibile per il successivo deposito”.
- Dal tenore della mail, quindi, l'unica attività richiesta all'odierna attrice sarebbe stata quella di provvedere al deposito della seconda ed - eventualmente - della terza memoria ex art. 183, comma 6,
c.p.c. nel testo vigente ratione temporis, redatte però dalle altre due professioniste già incaricate.
- A fronte di ciò, parte attrice ha documentato, come unica attività, proprio il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. (doc. 22).
La citazione, infatti, (doc. 22/1 attrice) risulta notificata in data precedente al conferimento di mandato all'odierna attrice.
Nella comparsa di costituzione del 22.4.2021 e nella prima memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. risultano come difensori dell'odierna convenuta solo l'Avv. Elisabetta Zuliani e l'Avv. Enrica GG
(doc. 22/2 e 22/4 attrice).
Solo nelle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. risulta come difensore anche l'Avv. Maria
Luisa Borgo (docc. 22/3 e 22/7 attrice).
- Non risulta nessuna successiva attività dell'odierna attrice.
- Alla luce di quanto sopra, l'attività della stessa pare essersi limitata solo al deposito – e non alla redazione – delle memorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3 c.p.c. con conseguente possibilità di riconoscere un compenso solo per la fase istruttoria e di trattazione (causa di valore indeterminabile) quale domiciliataria.
Che si sia trattato di mera attività di domiciliazione è poi stato riconosciuto dalla stessa parte attrice nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. depositata nell'odierno procedimento.
- In base all'art. 8, comma 2, D.M. 55/2014 “all'avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell'importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte”.
10 - Alla luce di quanto sopra (e considerati i parametri vigenti al momento dell'esaurimento dell'attività, precedente al 23.10.2022), risulta congruo riconoscere a parte attrice un compenso pari a € 712,00 oltre accessori e interessi dal dovuto al saldo.
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Sull'attività stragiudiziale prestata nella controversia instaurata da Totì S.r.l. avanti al Giudice di
Pace di Treviso
- Parte attrice ha documentato che la IG.ra il 28.1.2020 riceveva atto di citazione dalla Totì CP_1
s.r.l., quale proprietaria del di GL ET, che lamentava danni ad una camera Parte_4 prenotata dalla stessa e occupata nel luglio 2020 da il quale vi aveva portato anche due cani Per_1 di grossa taglia, con richiesta da parte della struttura di essere risarcita dei danni causati dai cani alla stanza (porte e boiserie), e ciò per l'importo di € 4.680,00 (doc. 23).
La prima udienza era fissata avanti al Giudice di Pace di Treviso per il 14.10.2024.
- Parte attrice ha documentato che l'odierna convenuta, in riferimento a tale vertenza, conferiva mandato agli Avv. Maria Luisa Borgo e Alessandro Menin con documento privo di data (doc. 24 attrice).
- Non ha documentato di aver posto in essere alcuna attività giudiziale: la vertenza tra le parti veniva infatti definita con convenzione transattiva (doc. 25 attrice) del 13.9.2021 (e quindi prima della prima udienza avanti al G.d.P. fissata al 14.10.2024).
- Dalla transazione prodotta, risulta che la controparte, Totì S.r.l., in caso di puntuale adempimento dell'odierna convenuta, si impegnava a non iscrivere a ruolo la causa di cui all'atto di citazione già notificato.
Non risulta come visto né che la causa sia stata iscritta a ruolo né che alcuna attività giudiziale sia stata posta in essere.
La transazione è sottoscritta anche dai legali delle parti che risultano però essere gli Avv. Alvise Giusto e
Silvia Zanin per la Totì S.r.l. e la sola Avv. per Persona_4 Controparte_1
- Non risulta provata, quindi, da parte dell'attrice la pretesa attività stragiudiziale – né alcuna altra attività
– rispetto a tale posizione, per cui veniva emesso il preavviso di parcella n° 3/A del 13/1/2021 per €
634,40 relativa alla “consulenza ed assistenza stragiudiziale, per la causa civile avanti al Giudice di Pace di Treviso – Fase di studio e trattativa per la composizione extragiudiziale della vertenza” per € 500,00 oltre accessori (doc. 28).
- La relativa domanda, quindi, non può trovare accoglimento.
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- Le spese di lite seguono la soccombenza della convenuta e vengono liquidate ex D.M. 55/2014 e ss. mod., ai valori medi per la fase di studio e introduttiva e ai valori minimi per le fasi di trattazione e
11 decisionale tenuto conto della vicinanza del valore della controversa (alla luce dell'importo per cui la domanda è stata oggetto di accoglimento) allo scaglione di valore inferiore e dell'attività effettivamente espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
5372/2022, ogni diversa domanda, eccezione e istanza, disattesa o assorbita,
− Condanna a pagare all' , per Controparte_1 Parte_1
l'attività professionale espletata nei procedimenti meglio individuati in parte motiva, la somma di €
6.625,19 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge, ed oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
− Condanna a rifondere all' , le Controparte_1 Parte_1 spese dell'odierno giudizio che liquida in € 545,00 per anticipazione e in € 3.387,00 per compensi, oltre spese generali 15 %, IVA e CPA come per legge.
Si comunichi.
Treviso, 24 marzo 2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Bandiera
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