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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/10/2025, n. 7753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7753 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione II civile – crisi d'impresa e procedure concorsuali
Il Tribunale, nel procedimento iscritto al n. 34625 /2024 R.G., riunito in camera di consiglio e composto dai sigg. magistrati: dott.ssa Caterina Macchi Presidente dott.ssa Rosa Grippo Giudice rel. est. dott. Lorenzo Lentini Giudice
ha pronunciato il seguente
DECRETO
(c.f. ), rappresentata da Parte_1 P.IVA_1 [...]
(già e già Controparte_1 CP_2 Controparte_3 [...]
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_4 P.IVA_2
CA IU ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in via VIA BIGLI 19
20121 MILANO
Ricorrente in riassunzione
contro
N. 383/2017 (C.F. ), Controparte_5 P.IVA_3 con il patrocinio dell'avv. RONDINONE NICOLA ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in via CORSO PORTA VITTORIA, 50 20122 MILANO;
Resistente
OGGETTO: opposizione allo stato passivo
Premesso che
- con domanda di insinuazione allo stato passivo del 20.09.2017
[...] ha chiesto Controparte_6 CP_7
l'ammissione alla procedura fallimentare suindicata per la somma di euro
14.871.333,78 in via privilegiata, e di euro 4.989.796,54 in via chirografaria, “il tutto, oltre interessi maturandi sul capitale dal 26.10.2015”;
1
- il GD, in accoglimento della proposta dei curatori, ha escluso il credito;
- con ricorso ex art. 98 l.f. del 22.03.2018 in Controparte_3 nome e per conto della ha presentato opposizione allo stato passivo della CP_7 procedura suindicata, lamentando la mancata ammissione del credito vantato (proc.
R.G. 15015/2018);
- la curatela si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione;
- il Tribunale con decreto ex art. 98 l.f. n. 6309/2021 ha respinto l'opposizione allo stato passivo;
- ha promosso ricorso in cassazione avverso il predetto decreto e la Corte di CP_7
Cassazione, con la sentenza n. 18280/2024 depositata il 3 luglio 2024, in accoglimento del ricorso, ha così disposto: “cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Milano in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità”;
- con il presente ricorso in riassunzione già Controparte_3
a seguito di Controparte_4 fusione per incorporazione tra e Controparte_3 [...] del 05.05.2023 a rogito Notaio Controparte_4 Persona_1 CP_ di Rep. 42479/Racc. 21743 e - avente causa di Parte_1 CP_7 in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 20 dicembre 2017 (cfr. ricorso in riassunzione pag.3) – la quale ha conferito mandato per la riscossione dei crediti ceduti a oggi CP_8 CP_1 hanno chiesto: Controparte_1
a) quanto al credito vantato da di “Disporre la Controparte_3 modifica dello stato passivo di API depositato in data 20 febbraio 2018 e, per l'effetto, ammettere
… al passivo chirografario del fallimento Controparte_3 [...]
per … Euro 4.989.796,54 = in via chirografaria, quali differenziali Controparte_5 negativi dell'IRS e quale Agency Fee maturata in esecuzione del contratto di Finanziamento, il tutto oltre interessi maturandi sul capitale dal 26.10.2015”;
b) quanto al credito ceduto di “Disporre la modifica dello stato Parte_1 Cont passivo di depositato in data 20 febbraio 2018 e, per l'effetto, ammettere Parte_1
qui rappresentata da … per i crediti sopra descritti in
[...] Controparte_1 dettaglio e di seguito riepilogati in sintesi:
- Euro 14.871.333,78, alla data del 26.10.2015 da ammettersi al passivo privilegiato, oltre interessi maturandi sul capitale sempre dal 26.10.2015 e sino al soddisfo, con applicazione del combinato disposto degli artt. 54 u.c. L.F., 55 L.F. e dell'art. 2855 c.c.; e
- Euro 42.514,67 da ammettersi al passivo chirografario, relativa alle Agency Fee maturate,
2
sempre alla data del 26.10.2015, in esecuzione del contratto di finanziamento del 3.2.2010, stipulato dal Notaio in data 03.02.2010, scadute in data 31.01.2014 ed in data Persona_2
31.01.2015 (cfr. doc. 7 allegato alla domanda di insinuazione al passivo).
Il tutto, vinte spese e competenze di lite di ciascun grado di giudizio”.
- la procedura si è costituita con memoria depositata in data 16.01.2025, chiedendo:
“in relazione all'opposizione proposta da Parte_1
- modificare lo stato passivo in conformità alle domande dell'opponente, ammettendolo al passivo privilegiato per € 14.871.333,78, oltre interessi sul capitale dal 26.10.2015 ex artt. 54-55 l.fall. e art. 2855 c.c., e al passivo chirografario per € 42.514,67;
- disporre la compensazione delle spese di lite perlomeno per la parte relativa al primo giudizio di opposizione, atteso che comunque la produzione della documentazione a comprova dei crediti discendenti dal contratto di finanziamento è avvenuta solo nell'ambito dello stesso;
in relazione all'opposizione proposta da Controparte_3
- rigettare la domanda relativa all'ammissione al passivo del credito per le Agency fee, fatto oggetto di cessione a e già da questa reclamato;
Parte_1
- accertata la nullità in via diretta e autonoma del contratto IRS n. 35345 stipulato fra
[...]
e in quanto non assolvente (unitamente all'altro IRS stipulato con CP_5 CP_9 Cont
una funzione di “copertura”, presentante un mark-to-market negativo ab origine senza che il cliente fosse stato posto in condizione di apprezzare l'”alea sbilanciata” in tal modo assunta, e carente comunque dell'esplicitazione di costi e margini della banca, con violazione degli obblighi informativi gravanti sull'intermediario in forza di norme primarie e secondarie, rigettare la domanda relativa all'ammissione al passivo dei crediti derivanti da tale contratto derivato, inerenti ai differenziali negativi impagati, agli interessi di mora e al Mark to Market al
26.10.2015;
- condannare l'opponente alla rifusione delle spese di lite, ovvero, nel denegato caso in cui fosse ammessa al passivo, disporne la compensazione perlomeno per la parte relativa al primo giudizio di opposizione, atteso che comunque la produzione della documentazione a comprova dei crediti relativi all'IRS n. 35345 è avvenuta solo nell'ambito dello stesso”; rilevato che, nelle more del giudizio all'udienza del 30.09.2025, le parti di comune accordo hanno chiesto “con riferimento all'opposizione spiegata dalla prima e senza alcun effetto sull'opposizione proposta da di ammettere “i) in via ipotecaria e di Controparte_3 Parte_1 privilegio speciale: in relazione al Contratto di Finanziamento del 3 febbraio 2010, per l'importo di €
14.871.333,78, oltre interessi maturandi sul capitale dal 26.10.2015 e sino alla data della vendita, dell'intero complesso di cespiti, ovvero di ciascun singolo cespite, concesso in garanzia;
ii) in via chirografaria: in relazione alle
Agency fees maturate al 26.10.2015 nella misura di € 42.514.67, per il 50% di tale importo, ossia per €
21.257,33”con compensazione delle spese legali;
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osservato che, come rappresentato e documentato da parte ricorrente, nonché confermato dalla curatela, all'originaria creditrice opponente, è succeduta a titolo universale CP_7 [...] per effetto della fusione di cui si è dato atto sopra ed è Controparte_3 succeduta, altresì, a titolo particolare , per effetto della cessione in blocco di crediti Parte_1 pecuniari di cui si è dato atto sopra;
ritenuto che
, a seguito delle modifiche soggettive nella titolarità dell'originario credito e in considerazione del contenuto dell'accordo raggiunto dalle parti, va disposta la separazione delle domande vantate, rispettivamente, da e da con Parte_1 Controparte_3 autonoma iscrizione a ruolo della domanda formulata da quest'ultima;
ritenuto che
, con riferimento alla domanda formulata da , alla luce della Parte_1 congiunta richiesta delle parti, il credito vantato dalla ricorrente va ammesso come in dispositivo;
ritenuto, infine, che, dato il carattere della vicenda e la soluzione, nonché stante la concorde richiesta delle parti, le spese vanno interamente compensate tra le parti;
P.Q.M.
1. dispone la separazione delle domande proposte, rispettivamente, da e da Parte_1 [...] con autonoma iscrizione a ruolo della domanda Controparte_3 formulata da quest'ultima;
2. accoglie l'opposizione proposta da nei confronti del fallimento Parte_1
N. 383/2017 e in modifica dello stato Controparte_5 passivo ammette il credito in via ipotecaria e di privilegio speciale per la somma di €
14.871.333,78, in relazione al Contratto di Finanziamento del 3 febbraio 2010, oltre interessi maturandi sul capitale dal 26.10.2015 e sino alla data della vendita, dell'intero complesso di cespiti, ovvero di ciascun singolo cespite, concesso in garanzia e in via chirografaria per la somma di € 21.257,33, ossia nella misura del 50% di € 42.514.67in relazione alle Agency fees maturate al 26.10.2015;
3. compensa le spese;
4. dispone che la curatela provveda alla conseguente modifica dello stato passivo con l'annotazione dei crediti ammessi.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 02/10/2025
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Grippo Il Presidente
dott.ssa Caterina Macchi
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