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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 05/01/2026, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 35/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI LE, Presidente
DE MO AN, RE
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4119/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15881/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400597 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7783/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Napoli;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Irpef 2017
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente chiede dichiararsi inammissibile l'appello,ed in ogni caso resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione presente al fascicolo telematico emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata, mediante deposito, in data 13.11.2024; l'appello di Agenzia Entrate è stato notificato in data
16.5.2025; il termine di cui all'art. 38 c.3 Dlgs 546/92 scadeva martedì 13.5.2025.
Per tali ragioni l'appello, tardivo, è inammissibile.
Assorbita ogni altra questione.
La soccombenza impone la condanna parte di appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
15/12/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
TI LE, Presidente
DE MO AN, RE
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4119/2025 depositato il 30/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 15881/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
6 e pubblicata il 13/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TF501I400597 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7783/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: SI RIPORTA AGLI ATTI
Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Visto e letto l'appello di Ag.Entrate Napoli;
Letta la sentenza appellata di cui in epigrafe;
Visto e letto l'atto di costituzione in giudizio di Resistente_1
Trattata la controversia come da verbale di udienza;
premesso
-che la presente sentenza è redatta ai sensi del combinato disposto ex art. l co. 2 D.L.vo 546/1992 e 132 cpc nonchè art. 36 co. 2 D.L.vo 546/1992; rilevato
-che la sentenza appellata ha accolto il ricorso del contribuente avverso avviso di accertamento Irpef 2017
-che Agenzia Entrate propone appello avverso i punti e capi della sentenza con i quali sono stati accolti i motivi introdotti dal contribuente, contestando il fondamento della decisione, chiedendo l'accoglimento integrale dell'appello ed il rigetto del ricorso di primo grado;
-che il contribuente chiede dichiararsi inammissibile l'appello,ed in ogni caso resiste chiedendo conferma della decisione impugnata
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è inammissibile per tardività.
Dalla documentazione presente al fascicolo telematico emerge che la sentenza di primo grado è stata pubblicata, mediante deposito, in data 13.11.2024; l'appello di Agenzia Entrate è stato notificato in data
16.5.2025; il termine di cui all'art. 38 c.3 Dlgs 546/92 scadeva martedì 13.5.2025.
Per tali ragioni l'appello, tardivo, è inammissibile.
Assorbita ogni altra questione.
La soccombenza impone la condanna parte di appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile l'appello e condanna parte appellante alle spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 1000,00 oltre accessori se dovuti