Art. 1.
Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sara' corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460 , l'annualita' costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.
Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sara' corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460 , l'annualita' costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.