Articolo 1 della Legge 4 maggio 1951, n. 385
Articolo 2
Versione
28 giugno 1951
Art. 1.
Per la prosecuzione dei lavori di riparazione dei danni causati da azioni belliche alle opere ed agli impianti del porto di Genova, per l'ammontare di lire un miliardo, sara' corrisposta al Consorzio autonomo del porto di Genova, a partire dall'esercizio 1950-51, sui fondi assegnati con la legge 12 luglio 1949, n. 460 , l'annualita' costante trentennale anticipata, comprensiva di capitale ed interesse al tasso del 5 per cento, di lire 61.953.740.
Entrata in vigore il 28 giugno 1951