Articolo 3 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 2Articolo 4
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19 aprile 1942
Art. 3.

Il notaio che interviene per la stipulazione di atti tra vivi ovvero per la pubblicazione di testamenti, con i quali si dispongono fondazioni o si fanno donazioni o lasciti in favore di enti da istituire, e' obbligato a farne denunzia al prefetto entro trenta giorni.

La denunzia deve contenere gli estremi essenziali dell'atto, il testo letterale concernente la liberalita', la indicazione degli eredi e della loro residenza.

Il prefetto e' autorizzato a promuovere, nei modi e nei casi stabiliti dalla legge, gli atti conservativi che reputa necessari per l'esecuzione della disposizione sia nei confronti degli eredi, sia nei confronti dei terzi.

Puo' anche chiedere al tribunale, in caso di urgenza o di necessita', la nomina di un amministratore provvisorio dei beni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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