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Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/02/2025, n. 2507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2507 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI ROMA Prima Sezione Lavoro
❖➢ in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA all'esito dell'udienza del 27 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 43322 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato in Parte_1
Roma, al Lungotevere dei Mellini, n. 44, presso lo studio dell'avv. Jacopo
ARCANGELI, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliato in Roma, via Giulio Romano, n. 46, presso la sede
Roma Flaminio, rappresentato e difeso dal funzionario dott. Davide CP_1
LAURINO, in virtù di delega del Direttore della sede Roma Flaminio CP_1
CONVENUTO
OGGETTO: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria – indennità di accompagnamento – pagamento ratei
ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso depositato il 26 novembre 2025, ha espo- Parte_1
sto che il Tribunale di Roma, sez. lavoro, con decreto di omologa del
28.6.2024 (R.G. n. 35590/2023), ha riconosciuto in suo favore la sussistenza
1 dei requisiti sanitari per fruire dell'indennità di accompagnamento a decorrere dalla data della domanda amministrativa (28.3.2023) e fino al 7.6.2023; che il
26 luglio 2024 sono inviati i documenti necessari per la liquidazione della provvidenza;
che esso ricorrente è in possesso dei requisiti socio-economici per beneficiare della prestazione assistenziale;
e che, ciò nonostante, non è sta- to eseguito alcun pagamento.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto all'indennità di accompagnamento nel periodo suddetto e la conseguente con- danna dell' a corrispondere i relativi ratei maturati e maturandi, oltre gli CP_1
accessori di legge.
L'Istituto di previdenza, costituitosi con memoria depositata il 22 gen- naio 2025, ha dedotto che la prestazione è stata liquidata il 17 gennaio 2025 e la somma spettante è stata messa a disposizione del ricorrente;
ha quindi chie- sto in via principale dichiararsi inammissibile o infondata la domanda e, in su- bordine, dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Con le note scritte depositate il 19 febbraio 2025, il ricorrente ha con- fermato l'avvenuto pagamento della somma liquidata con atto del 17 gennaio
2025, evidenziando però il mancato pagamento degli interessi legali e chie- dendo pronunciarsi condanna al pagamento degli stessi dal 121° giorno suc- cessivo alla presentazione della domanda amministrativa e fino alla data del pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come richiesto anche dal ricorrente con le note di trattazione scritta, de- ve dichiararsi cessata la materia del contendere quanto al pagamento della sor- te capitale, giacché l' ha provveduto a pagare i ratei arretrati nel mese di CP_1
gennaio 2025 per l'importo complessivo di €1.581,48 e, quindi, successiva- mente alla data di introduzione del presente giudizio.
2 Deve, invece, pronunciarsi condanna del convenuto al pagamento degli interessi legali sulla detta somma dal 26 luglio 2023, 121° giorno successivo a quello di presentazione della domanda amministrativa, fino al 31 gennaio
2025.
Le spese di lite, in virtù del principio di soccombenza virtuale, sono po- ste a carico del convenuto ma, in considerazione della assenza di ogni questio- ne di fatto o di diritto, possono essere compensate in ragione della metà.
Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteri- stiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle al- legate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, come modi- ficato dal D.M. n. 147/2022, nel loro valore minimo, aumentato del 10% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, del medesimo D.M. n. 55/2014. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(art. 2 del D.M. n. 55/2014), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Deve farsi quindi riferimento allo scaglione per le cause di valore com- preso tra €1.100,00 ed €5.200,00, posto che l'ammontare dei ratei spettanti è compreso tra tali valori.
Non è dovuto il rimborso del contributo unificato di €43,00, richiesto con le note di trattazione scritta, avendo il ricorrente presentato dichiarazione di sussistenza delle condizioni reddituali per fruire del relativo esonero (all. 5 al ricorso).
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 26 novembre 2024, così provve- Parte_1
de:
3 1 - dichiara cessata la materia del contendere quanto al pagamento della sor- te capitale;
2 - condanna l' al pagamento, in favore di degli in- CP_1 Parte_1
teressi legali sulla somma di €1.581,48 dal 26 luglio 2023 fino al 31 gen- naio 2025;
3 - condanna l' al pagamento, in favore dell'avv. Jacopo CP_1
ARCANGELI, procuratore antistatario, della metà delle spese di giudizio che liquida per l'intero in complessivi €1.119,00#, di cui €146,00# per spese generali, ed €973,00# per compensi, oltre IVA e CPA, dichiarando compensata la restante parte sull'intero sopra determinato;
4 - manda alla Cancelleria di dare comunicazione ai procuratori costituiti.
Roma, 28 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Antonio M. Luna
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