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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/12/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
876/2025 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Campanale
(C.F. , pec: del foro di Ivrea e C.F._2 Email_1
(C.F. pec , ed elettivamente CP_1 C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Campanale in Ivrea (TO), Via Del Crist n.6,
E
, nato in [...], il [...], C.F. , residente CP_2 C.F._4
in Hône (AO), via Stazione n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mori del Foro di Aosta (C.F. C.F._5
pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Hone (AO), Email_3
Via E. Chanoux n. 20,
nell'interesse dei figli minori
, nato in [...], il [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
(AO), il 28/10/2013.
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale nel 2008, nell'ambito della quale sono nati i figli , nato in [...], il [...], e nata in [...]_2
Aosta (AO), il 28/10/2013.
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e idonee ad incidere sullo sviluppo della loro personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
3. Il SI. dichiara di aver asportato ogni bene di sua proprietà dall'immobile sito CP_2
in Hone (AO), via Mario Colliard n.121.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente alle esigenze lavorative dello stesso e scolastiche dei predetti, secondo le seguenti modalità:
A. Tutti i mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, con cena presso l'abitazione ove il padre ha il proprio domicilio, in Donnas (AO), Via Grand Vert n. 27, alla presenza altresì della convivente more uxorio del SI. , ; Per_1 Parte_2
B. Un venerdì sera al mese, da concordare con il padre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con cena presso l'abitazione del padre in Donnas o presso i nonni paterni o presso altra abitazione purché i minori trascorrano del tempo esclusivo con il padre e/o con il padre ed i parenti di quest'ultimo, convivente more uxorio esclusa;
C. Dal mese di gennaio 2026, oltre al mercoledì pomeriggio (con cena presso il padre), un venerdì sera al mese, da concordare con il padre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con cena presso l'abitazione ove il padre ha il proprio domicilio, in Donnas (AO), Via Grand Vert n. 27, alla presenza altresì della convivente more uxorio del SI. ; Per_1
D. A weekend alterni, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00, con pranzo in compagnia del padre e della convivente more uxorio SI.ra ; Parte_2
pagina 2 di 5 E. Vacanze di Natale: i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) dalle ore 18.00 fino alla fine dei festeggiamenti (solitamente ore 1.00 del mattino seguente) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro. Quanto ai restanti giorni delle vacanze di Natale (dal 22/23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno) i genitori concordano a che si applicherà il calendario delle visite meglio specificato lett. A, B, C, e D;
F. Compleanno dei genitori: il giorno del compleanno dei genitori i figli trascorreranno l'intera giornata con il festeggiato (con pernottamento presso l'abitazione del genitore festeggiato) con sospensione del calendario concordato circa il diritto di visita;
G. Quanto alle festività di tutti i santi, Immacolata, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei
Lavoratori e Festa della Repubblica: i genitori si accorderanno secondo i loro impegni lavorativi, applicando il criterio dell'alternanza annuale;
nei predetti giorni di festa il calendario relativo al diritto di visita dovrà intendersi sospeso;
H. Quanto alle vacanze di carnevale e Pasqua: i genitori concordano che si applichi il calendario relativo al diritto di visita di cui ai precedenti punti A, B, C, e D;
I. Con riferimento alle vacanze estive: compatibilmente con la volontà dei figli, i genitori concordano che i figli minori trascorrano con il padre almeno una settimana di vacanza, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
J. Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna dei minori le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti;
5. Il padre SI. verserà l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a CP_2
titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e , versamento che verrà Persona_1 Per_2
effettuato in favore della SI.ra sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN IT Parte_1
74B0623030545000046621687), entro il 15 (quindici) di ogni mese, a partire dal mese di luglio
2025, con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici Istat (dal mese di agosto 2026).
6. Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori ed esse saranno individuate e liquidate secondo le modalità indicate nel Protocollo delle spese extra- assegno vigente presso il Tribunale di Aosta, il cui contenuto si riporta di seguito:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
pagina 3 di 5 * spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali;
7. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Aosta del 22.02.2019 le spese relative alla mensa della figlia minore (fintanto che la stessa ultimerà la Persona_2
scuola secondaria di primo grado) dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il SI. verserà in favore della SI.ra sul conto corrente Per_1 Parte_1 indicato al precedente punto 5) e con cadenza mensile e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica.
8. L'assegno unico sarà per l'intero attribuito alla SI.ra con cui i figli Parte_1 Per_1
e convivono.
[...] Persona_2
pagina 4 di 5 9. Le detrazioni fiscali circa le spese sostenute nell'interesse dei figli saranno a beneficio di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli
, nato in [...], il [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
(AO), il 28/10/2013.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
In composizione collegiale nelle persone dei magistrati: dott. Giuseppe MARRA Presidente dott. AU D'ABRUSCO Giudice rel./est. dott.ssa Giulia DE LUCA Giudice sentito il relatore, che ha riferito in camera di consiglio;
visti gli atti e documenti del procedimento in epigrafe indicato, introdotto con ricorso congiunto
DA
, nata a [...], il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli Avv.ti Massimo Campanale
(C.F. , pec: del foro di Ivrea e C.F._2 Email_1
(C.F. pec , ed elettivamente CP_1 C.F._3 Email_2 domiciliata presso lo studio dell'avv. Massimo Campanale in Ivrea (TO), Via Del Crist n.6,
E
, nato in [...], il [...], C.F. , residente CP_2 C.F._4
in Hône (AO), via Stazione n. 58, rappresentato e difeso dall'Avv. Patrizia Mori del Foro di Aosta (C.F. C.F._5
pec: ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Hone (AO), Email_3
Via E. Chanoux n. 20,
nell'interesse dei figli minori
, nato in [...], il [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
(AO), il 28/10/2013.
con intervento obbligatorio del P.M. in sede che ha rassegnato le sue conclusioni ha pronunciato la seguente pagina 1 di 5 SENTENZA
Tra i ricorrenti è intercorsa una relazione sentimentale nel 2008, nell'ambito della quale sono nati i figli , nato in [...], il [...], e nata in [...]_2
Aosta (AO), il 28/10/2013.
Le parti hanno proposto ricorso congiunto per la disciplina dell'affido e del mantenimento.
All'udienza cartolare fissata, le parti hanno confermato le condizioni concordate di seguito riportate:
“1. I figli minori vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente e residenza presso la madre.
2. Le decisioni più importanti nell'interesse dei figli e idonee ad incidere sullo sviluppo della loro personalità (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelle relative all'educazione, alla formazione scolastica, alla salute) saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, le inclinazioni naturali e le aspirazioni degli stessi.
3. Il SI. dichiara di aver asportato ogni bene di sua proprietà dall'immobile sito CP_2
in Hone (AO), via Mario Colliard n.121.
4. Salvo diverso accordo tra i genitori, il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori, compatibilmente alle esigenze lavorative dello stesso e scolastiche dei predetti, secondo le seguenti modalità:
A. Tutti i mercoledì, dalle ore 18.00 alle ore 21.30, con cena presso l'abitazione ove il padre ha il proprio domicilio, in Donnas (AO), Via Grand Vert n. 27, alla presenza altresì della convivente more uxorio del SI. , ; Per_1 Parte_2
B. Un venerdì sera al mese, da concordare con il padre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con cena presso l'abitazione del padre in Donnas o presso i nonni paterni o presso altra abitazione purché i minori trascorrano del tempo esclusivo con il padre e/o con il padre ed i parenti di quest'ultimo, convivente more uxorio esclusa;
C. Dal mese di gennaio 2026, oltre al mercoledì pomeriggio (con cena presso il padre), un venerdì sera al mese, da concordare con il padre, dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con cena presso l'abitazione ove il padre ha il proprio domicilio, in Donnas (AO), Via Grand Vert n. 27, alla presenza altresì della convivente more uxorio del SI. ; Per_1
D. A weekend alterni, la domenica dalle ore 10.00 alle ore 15.00, con pranzo in compagnia del padre e della convivente more uxorio SI.ra ; Parte_2
pagina 2 di 5 E. Vacanze di Natale: i figli minori trascorreranno, ad anni alterni, la Vigilia di Natale (24 dicembre) dalle ore 18.00 fino alla fine dei festeggiamenti (solitamente ore 1.00 del mattino seguente) con un genitore ed il giorno di Natale (25 dicembre) con l'altro. Quanto ai restanti giorni delle vacanze di Natale (dal 22/23 dicembre al 6 gennaio di ogni anno) i genitori concordano a che si applicherà il calendario delle visite meglio specificato lett. A, B, C, e D;
F. Compleanno dei genitori: il giorno del compleanno dei genitori i figli trascorreranno l'intera giornata con il festeggiato (con pernottamento presso l'abitazione del genitore festeggiato) con sospensione del calendario concordato circa il diritto di visita;
G. Quanto alle festività di tutti i santi, Immacolata, Pasqua, Festa della Liberazione, Festa dei
Lavoratori e Festa della Repubblica: i genitori si accorderanno secondo i loro impegni lavorativi, applicando il criterio dell'alternanza annuale;
nei predetti giorni di festa il calendario relativo al diritto di visita dovrà intendersi sospeso;
H. Quanto alle vacanze di carnevale e Pasqua: i genitori concordano che si applichi il calendario relativo al diritto di visita di cui ai precedenti punti A, B, C, e D;
I. Con riferimento alle vacanze estive: compatibilmente con la volontà dei figli, i genitori concordano che i figli minori trascorrano con il padre almeno una settimana di vacanza, con sospensione del diritto di visita, in periodo da concordarsi ogni anno entro il 31 maggio;
J. Quanto al luogo dei prelievi/riconsegna dei minori le parti sono concordi a che vengano decisi tra di loro in autonomia garantendo altresì la parità negli spostamenti;
5. Il padre SI. verserà l'importo mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) a CP_2
titolo di mantenimento ordinario dei figli minori e , versamento che verrà Persona_1 Per_2
effettuato in favore della SI.ra sul conto corrente alla stessa intestato (IBAN IT Parte_1
74B0623030545000046621687), entro il 15 (quindici) di ogni mese, a partire dal mese di luglio
2025, con clausola di rivalutazione automatica annuale sulla base degli indici Istat (dal mese di agosto 2026).
6. Le spese straordinarie per i figli minori saranno ripartite nella misura del 50% tra i genitori ed esse saranno individuate e liquidate secondo le modalità indicate nel Protocollo delle spese extra- assegno vigente presso il Tribunale di Aosta, il cui contenuto si riporta di seguito:
* spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche;
b) rette asilo nido richieste in istituti pubblici o privati ma convenzionati;
c) libri di testo e materiale di corredo scolastico, quest'ultimo indicato ad inizio anno scolastico o successivamente integrato, riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
d) gite scolastiche senza pernottamento;
e) abbonamento trasporto pubblico;
pagina 3 di 5 * spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
* spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: a) un corso per attività extra- scolastica a livello amatoriale (sportiva o di istruzione) all' anno e relativi accessori;
b) pre- scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spese di manutenzione e consumo, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
d) spesa per ricariche telefoniche nei limiti di quindici euro mese per figlio;
* spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive agonistiche, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno; b) spese di custodia (baby sitter) se rese necessarie da impegni lavorativi di entrambi i genitori, malattia dei minori o del genitore;
fatta salva la disponibilità dell' altro genitore;
c) viaggi e vacanze, trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stage sportivi;
f) spese per l' acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per la patente;
h) spese per acquisto di materiale informatico, tecnologico, telefonico, multimediale, ecc.;
* spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci e presidi prescritti dal medico curante;
c) trattamenti sanitari ed urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari;
* spese mediche che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentali ed ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato, d) farmaci e terapie non tradizionali;
7. In deroga a quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Aosta del 22.02.2019 le spese relative alla mensa della figlia minore (fintanto che la stessa ultimerà la Persona_2
scuola secondaria di primo grado) dovranno intendersi non ricomprese nel mantenimento ordinario e pertanto il SI. verserà in favore della SI.ra sul conto corrente Per_1 Parte_1 indicato al precedente punto 5) e con cadenza mensile e a seguito dell'esibizione dei giustificativi di spesa, il 50% della spesa relativa alla mensa scolastica.
8. L'assegno unico sarà per l'intero attribuito alla SI.ra con cui i figli Parte_1 Per_1
e convivono.
[...] Persona_2
pagina 4 di 5 9. Le detrazioni fiscali circa le spese sostenute nell'interesse dei figli saranno a beneficio di entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno.
10. Spese di lite integralmente compensate tra le parti”.
L'accordo così concluso tra le parti è pienamente conforme all'interesse preminente della prole, valendo ad assicurare idonea disciplina dell'affidamento e del rapporto con ciascuno dei genitori, con adeguata regolamentazione degli obblighi genitoriali di mantenimento.
Le spese di causa possono essere interamente compensate in virtù dell'accordo raggiunto sulle condizioni dell'affido e del mantenimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
DISPONE in conformità all'accordo delle parti per la disciplina dell'affido e del mantenimento dei figli
, nato in [...], il [...], e , nata in [...]_1 Persona_2
(AO), il 28/10/2013.
Manda alla Cancelleria per gli incombenti di rito.
Spese compensate.
Deliberata ad Aosta nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il Giudice rel. est.
Dott. AU D'Abrusco
Il Presidente
Dott. Giuseppe Marra
pagina 5 di 5