CA
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 17/12/2025, n. 1167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1167 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE CIVILE
R.G n. 285 /2012
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr.Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere relatore
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 285/ 2012 R.G., vertente TRA (CF: ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Luigi Signoriello
appellante CONTRO
, P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Vittoria Denaro
appellata
Esposizione del fatto e motivazione
Va anzitutto rilevato che, fissata l'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025, non sono state presentate note scritte. Ciò premesso, va osservato che all'udienza già fissata per il 9 gennaio 2014 nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 15 maggio 2014 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche a tale udienza nessuna delle parti compariva e la Corte disponeva la cancellazione della causa. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025. Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone
R.G n. 285 /2012
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, composta dai signori:
1) dr.Natalino Sapone Presidente
2) dr. Mauro Mirenna Consigliere relatore
3) dr.ssa Federica Rende Consigliere
Ha emesso la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 285/ 2012 R.G., vertente TRA (CF: ), nato a [...] il [...], difeso Parte_1 C.F._1 dall'avvocato Luigi Signoriello
appellante CONTRO
, P. VA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, difesa dall'Avv. Vittoria Denaro
appellata
Esposizione del fatto e motivazione
Va anzitutto rilevato che, fissata l'udienza a trattazione scritta del 24.11.2025, non sono state presentate note scritte. Ciò premesso, va osservato che all'udienza già fissata per il 9 gennaio 2014 nessuna delle parti compariva e la Corte fissava, con ordinanza, debitamente comunicata, l'udienza del 15 maggio 2014 ai sensi dell'art. 309 c.p.c. Anche a tale udienza nessuna delle parti compariva e la Corte disponeva la cancellazione della causa. Avuto riguardo alla condotta processuale tenuta dalle parti, deve essere dichiarata l'estinzione del processo. Infatti, a norma dell'art. 309 c.p.c., che rinvia all'art. 181 c.p.c., - nella formulazione di cui all'art. 50 D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133, applicabile al presente giudizio ai sensi dell'art. 56 del medesimo D.L., in quanto introdotto con atto di citazione successivo all'entrata in vigore della novella – in caso di mancata comparizione delle parti anche alla seconda udienza, il giudice deve ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del processo. L'art. 181 c.p.c., cui rinvia l'art. 309 c.p.c., dispone che, se nessuna delle parti compare, il giudice fissa altra udienza, dandone comunicazione alle parti. Se anche a tale udienza nessuna delle parti compare, il giudice ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo. È l'evenienza verificatasi nella fattispecie in esame e, per conseguenza, deve disporsi la cancellazione della causa dal ruolo e deve dichiararsi l'estinzione del processo. Le spese del presente grado di giudizio, secondo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 310 c.p.c., restano a carico delle parti che le hanno anticipate. La presente declaratoria d'estinzione esclude l'applicabilità dell'art. 13, comma 1 quater del T.U. n. 115 del 2002 e modif. succ. (là dove è stabilito l'obbligo per la parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già corrisposto all'atto della proposizione dell'impugnazione), accedendo detta previsione alle sole declaratorie d'infondatezza nel merito ovvero d'inammissibilità o d'improcedibilità dell'impugnazione (secondo il principio di diritto enunciato al riguardo in sede di legittimità dalle sentenze nn. 25485 del 2018 e, già prima, n. 19560 del 2015).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_2
così provvede:
[...]
1. Visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo.
2. Nulla per le spese. Reggio Calabria, nella camera di consiglio del 10 dicembre 2025. Il Consigliere relatore Dott. Mauro Mirenna Il Presidente dott. Natalino Sapone