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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 16/04/2025, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Ioffredi Antonella Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da: ( ) nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...];
rilevato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria
(anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso
1 dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
secondo quanto verificato dal Gestore l'impresa individuale di cui era titolare risulta cancellata dal Registro Imprese in data 17 ottobre 2024 ed era impresa minore ex art 2 comma
I lett. d) CCII;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ( illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni) ed ha verificato la possibilità di acquisire attivo alla procedura nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b) CCII);
2
considerato che:
- sulla base di quanto accertato dal Gestore il ricorrente risulta svolgere attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso AMICA STELLA
SOCIETA' COOPERATIVA ( ) con sede in Terenzo (PR), strada Ca' Nova P.IVA_1
n.6, con retribuzione mensile netta pari ad € 1.200 circa;
risulta titolare di beni mobili registrati ( 3 automezzi e 2 motocicli) e di beni immobili posti in NI (PR) Loc
Roccaferrara Inferiore n 16 ed in Lesignano De' Bagni (PR) Via G. Fattori 1; a fronte di un passivo indicativamente stimato dal Gestore in € 170.769,31 oltre spese di procedura, l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dal ricavato della vendita dei suddetti beni mobili ed immobili e dall'apporto mensile di una quota del reddito dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
-il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento del ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli eventuali ulteriori componenti della famiglia percettori di reddito ovvero dei costi di mantenimento di eventuali soggetti a carico;
in base alla documentazione prodotta a corredo della domanda il ricorrente non risulta convivere altri soggetti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare, il limite di cui all'art
268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 1.200 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc.; non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale , una procedura a carattere universale
3 per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); l'art 268 CCII individua infatti espressamente i beni esclusi dalla liquidazione e non risulta pertanto possibile selezionare, al di fuori del limite stabilito da tale ultima disposizione,
i beni inclusi nella liquidazione attraverso una “proposta” del debitore, che porrebbe un evidente problema di coordinamento con la disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale dagli artt. 142 e 144 CCII e con quella dettata per le residue procedure “minori”
(piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) dagli artt. 67 e ss e 74 e ss CCII;
tale impostazione ha trovato del resto piena conferma nel disposto degli artt.
270 comma V e 272 comma III bis CCII come novellati dal D.Lgs 13 settembre 2024 n 136; non può dunque trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di stabilire a priori le somme da devolvere ai creditori;
-come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022 Pres , Per_1
Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria
(fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore;
la procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare;
il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
la procedura di liquidazione giudiziale , alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione;
in considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art
4 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo:
a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che: il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (
5 “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a
1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
ogni altra decisione debba essere rimessa alla valutazione del GD;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di CP_1
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roccaferrara n. 39;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore il dott. già nominato OCC ai Persona_2
sensi dell'articolo 269 CCII;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai
6 soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite complessivo , avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di € 1.200,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza, previo oscuramento dei dati sensibili, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA
7 in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
8 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 16 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Ioffredi Antonella Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione controllata presentato ex artt. 268 ss. CCII da: ( ) nato a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_1
residente in [...];
rilevato che: come già evidenziato (cfr. Tribunale di Verona, sent. 20/09/2022) il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma II CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità; dagli artt. 40 e 41 CCII non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria
(anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore), con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso
1 dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17); nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza; sussiste la propria competenza ex art. 27 comma II CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario di Parma;
il debitore è in stato di sovraindebitamento;
secondo quanto verificato dal Gestore l'impresa individuale di cui era titolare risulta cancellata dal Registro Imprese in data 17 ottobre 2024 ed era impresa minore ex art 2 comma
I lett. d) CCII;
non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al Titolo IV CCII;
la domanda è corredata dalla relazione, redatta dall'OCC, che ha valutato positivamente la completezza e l'attendibilità della documentazione depositata ( illustrando la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore, le cause dell'indebitamento, la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni) ed ha verificato la possibilità di acquisire attivo alla procedura nonché dalla documentazione di cui all'art. 39 CCII (riadattata all'esito del vaglio di compatibilità di cui al richiamato art. 65, comma II, CCII), vale a dire:
- le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre anni precedenti;
- l'inventario dei beni del ricorrente (coincidente con “lo stato delle attività”, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 270 CCII comma II lett. e) e della successiva redazione dell'atto di cui all'art. 272, comma II CCII);
- un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- l'elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (corrispondente agli “atti di straordinaria amministrazione” di cui all'art. 39, comma II, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma II CCII);
- lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e del nucleo familiare (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma IV lett. b) CCII);
2
considerato che:
- sulla base di quanto accertato dal Gestore il ricorrente risulta svolgere attività lavorativa con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso AMICA STELLA
SOCIETA' COOPERATIVA ( ) con sede in Terenzo (PR), strada Ca' Nova P.IVA_1
n.6, con retribuzione mensile netta pari ad € 1.200 circa;
risulta titolare di beni mobili registrati ( 3 automezzi e 2 motocicli) e di beni immobili posti in NI (PR) Loc
Roccaferrara Inferiore n 16 ed in Lesignano De' Bagni (PR) Via G. Fattori 1; a fronte di un passivo indicativamente stimato dal Gestore in € 170.769,31 oltre spese di procedura, l'attivo di cui è programmata l'acquisizione è costituito dal ricavato della vendita dei suddetti beni mobili ed immobili e dall'apporto mensile di una quota del reddito dedotte le spese complessivamente necessarie al mantenimento del nucleo familiare;
-il Tribunale è tenuto a stabilire il limite di cui all'art. 268 comma IV lett. b) CCII, concernente gli eventuali redditi o guadagni futuri da non comprendere nella liquidazione in quanto destinato al sostentamento del debitore e della sua famiglia, avuto riguardo alla situazione economica del complessivo nucleo familiare;
le esigenze di sostentamento del ricorrente, come in atti documentate, devono essere considerate tenendo conto del contributo alle spese comuni apportato dagli eventuali ulteriori componenti della famiglia percettori di reddito ovvero dei costi di mantenimento di eventuali soggetti a carico;
in base alla documentazione prodotta a corredo della domanda il ricorrente non risulta convivere altri soggetti;
tenuto conto del fabbisogno del complessivo nucleo familiare, il limite di cui all'art
268 comma IV lett b) CCII può essere stabilito – riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti di modifica o revisione in ragione di esigenze sopravvenute o di variazioni della situazione reddituale - in € 1.200 mensili al netto delle imposte;
quanto eccede tali somme dovrà essere versato al Liquidatore;
deve al riguardo precisarsi che nella liquidazione devono essere inclusi anche eventuali depositi bancari, postali, strumenti finanziari o depositi effettuati a titolo di investimento etc.; non appare revocabile in dubbio infatti che la liquidazione controllata sia , al pari della liquidazione del patrimonio prevista dal previgente art. 14 ter e ss. L 3/2012 e della liquidazione giudiziale , una procedura a carattere universale
3 per effetto della quale si determina lo spossessamento del debitore in ordine ai beni attuali e l'attribuzione alla procedura dei beni futuri (esclusi quelli necessari al sostentamento del debitore); l'art 268 CCII individua infatti espressamente i beni esclusi dalla liquidazione e non risulta pertanto possibile selezionare, al di fuori del limite stabilito da tale ultima disposizione,
i beni inclusi nella liquidazione attraverso una “proposta” del debitore, che porrebbe un evidente problema di coordinamento con la disciplina dettata in materia di liquidazione giudiziale dagli artt. 142 e 144 CCII e con quella dettata per le residue procedure “minori”
(piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore e concordato minore) dagli artt. 67 e ss e 74 e ss CCII;
tale impostazione ha trovato del resto piena conferma nel disposto degli artt.
270 comma V e 272 comma III bis CCII come novellati dal D.Lgs 13 settembre 2024 n 136; non può dunque trovare accoglimento la richiesta del ricorrente di stabilire a priori le somme da devolvere ai creditori;
-come evidenziato in giurisprudenza ( Tribunale di Verona 20 settembre 2022 Pres , Per_1
Rel. Lanni, cit.) ed oggi confermato dal testo degli artt. 272 comma III e 282 CCII come riformati dal D.Lgs 136/2024, per principio generale, la durata della procedura liquidatoria
(fatta eccezione per l'ipotesi in cui i creditori concorsuali siano già stati soddisfatti) corrisponde al tempo necessario per la liquidazione dei beni, nell'ambito della cui attività, secondo l'orientamento giurisprudenziale prevalente già affermatosi sotto il vigore della legge n. 3/12, rientra anche l'apprensione di quote di reddito del debitore;
la procedura non può pertanto essere chiusa finché vi siano dei beni da liquidare;
il CCII, tanto per la liquidazione giudiziale che per la liquidazione controllata (art 281 comma II ed art 282 comma I), ha tuttavia introdotto la possibilità per il debitore di ottenere comunque esdebitazione, trascorso un periodo di tempo, anche se l'attività di liquidazione dei beni non è cessata;
la procedura di liquidazione giudiziale , alla luce del disposto dell'art 281 comma V e VI CCII rimane aperta, anche successivamente all'esdebitazione, al fine di terminare le operazioni di liquidazione;
in considerazione dalla sovrapponibilità del disposto dell'art 281 comma II a quello dell'art. 282 comma I CCII, della identità strutturale e funzionale esistente tra liquidazione controllata e liquidazione giudiziale, la giurisprudenza di merito (Tribunale di
Verona cit. ) ha condivisibilmente desunto come, in armonia con quanto previsto dall'art
4 281 comma V e VI in materia di liquidazione giudiziale, anche in ambito di liquidazione controllata, in presenza di beni liquidabili, l'attività liquidatoria debba proseguire, a prescindere dall'intervenuta esdebitazione, nei limiti di quanto previsto dalla normativa unionale da cui il principio deriva ( art. 21 comma III Direttiva n. 1023/19) che prevede la possibilità per i singoli ordinamenti di stabilire la prosecuzione dell'attività liquidatoria dopo l'esdebitazione, limitatamente ai beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ne consegue che, una volta dichiarata l'esdebitazione, la liquidazione non può proseguire per l'acquisizione di beni futuri, come le quote di reddito non ancora maturate, poiché la prosecuzione dell'attività liquidatoria deve ritenersi limitata ai beni già presenti nel patrimonio del debitore al momento dell'esdebitazione; sotto il profilo operativo:
a) la procedura non potrà essere chiusa finché sarà possibile l'apprensione di una quota di reddito del debitore, posto che si tratta in ogni caso di un'attività liquidatoria, anche se non accompagnata dalla liquidazione di altri beni;
b) il debitore potrà ottenere l'esdebitazione trascorsi tre anni dall'apertura della procedura;
c) una volta dichiarata l'esdebitazione l'apprensione di quote di reddito non sarà più possibile e l'attività liquidatoria potrà riguardare esclusivamente beni rientranti nella massa concorsuale al momento della relativa dichiarazione;
ritenuto che: il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
possano ritenersi sussistenti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei termini indicati;
il compenso pattuito con i difensori/advisors non possa eccedere il compenso previsto per il Gestore, gravando sul debitore un dovere di tutela degli interessi della massa dei creditori che non può considerarsi adempiuto laddove gli onorari pattuiti con gli advisors superino quanto venga riconosciuto al professionista nominato OCC, dovendosi di conseguenza ridurre l'importo pattuito ove superato;
il compenso complessivamente indicato dal professionista facente funzioni di OCC e le spese di procedura debbano essere compresi nei limiti indicati dagli art. 16 e 18 d.m. 202/2014 (
5 “L'ammontare complessivo dei compensi e delle spese generali non può comunque essere superiore al 5% dell'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori per le procedure aventi un passivo superiore a
1.000.000 di euro, e al 10% sul medesimo ammontare per le procedure con passivo inferiore. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando l'ammontare complessivo di quanto è attribuito ai creditori è inferiore ad euro 20.000”) dovendosi di conseguenza ridurre l'importo previsto ove superato;
si debba provvedere alla nomina di un Liquidatore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 270 comma II lett. b) CCII;
ogni altra decisione debba essere rimessa alla valutazione del GD;
P.Q.M.
dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata di CP_1
( ) nato a [...] il [...] e residente in [...]
Roccaferrara n. 39;
NOMINA
Giudice delegato il dott. Enrico Vernizzi;
CONFERMA nelle funzioni di Liquidatore il dott. già nominato OCC ai Persona_2
sensi dell'articolo 269 CCII;
ASSEGNA ex art 270 comma II lett d) CCII ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori ed ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201, specificandosi che “le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai
6 soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2”, come previsto dall'art. 10, comma 3 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione al suddetto
Liquidatore;
ESCLUDE nei limiti di durata del piano, dalla liquidazione, i redditi o altri guadagni della ricorrente fino al limite complessivo , avuto riguardo all'intero nucleo familiare, di € 1.200,00 mensili al netto delle eventuali imposte riservando al GD l'adozione di eventuali provvedimenti modificativi od integrativi;
DISPONE che quanto eccede tale somma venga versato al Liquidatore nel conto della procedura che questi avrà cura di aprire e di indicare;
DISPONE
l'inserimento, a cura del Liquidatore, della sentenza, previo oscuramento dei dati sensibili, nel sito internet del Tribunale o del Ministero della giustizia e, nel caso in cui il debitore svolga o abbia svolto attività d'impresa, la pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
ORDINA al Liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti qualora il patrimonio comprenda beni immobili o beni mobili registrati;
RICHIAMA
Il disposto dell'art 268 comma V CCII : “il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile”;
PRECISA che alla presente procedura si applicano gli articoli 142 e 143 in quanto compatibili e gli articoli 150 e 151;
RICHIAMA
7 in particolare l'art. 150 CCI, il quale statuisce che “salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura”;
DISPONE che il Liquidatore:
- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorni l'elenco dei creditori, ai quali notificherà la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma IV CCII;
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del
Giudice Delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/06 ed il 31/12 di ogni anno (a partire dal 30/06/2025) depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il Liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al Liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCII.
Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal Liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII
e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
8 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. III CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
MANDA alla cancelleria di comunicare la sentenza al Liquidatore, all'OCC e all'istante, onerando quest'ultimo di notificarla ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione e di depositare le ricevute nel fascicolo telematico entro i successivi tre giorni.
Parma, 16 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott. Enrico Vernizzi dott. Antonella Ioffredi
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