Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/04/2025, n. 1479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1479 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr.ssa Anna Carla Catalano Presidente
2. dr.ssa Rosa Bernardina Cristofano Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 27.2.2025 la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. 2526/2021 r.g. sezione lavoro, vertente
TRA
, , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Pt_10
- rappresentati e difesi dall'avv. Paola Esposito, presso il cui studio elettivamente
[...] domiciliano in alla piazza Eduardo De Filippo n.
8 -appellanti- Pt_2
E
– in persona del p.t., Controparte_1 Controparte_2 rappresentato e difeso dall'avv. Maurizio Massimo Marsico, elettivamente domiciliato in alla piazza Matteotti n. 1 presso l'Avvocatura della Città Metropolitana di Pt_2 Pt_2
-appellata-
RAGIONI DI FATTO ED I DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.12.2018 davanti al Tribunale di Napoli, i ricorrenti in epigrafe, tutti funzionari ed istruttori tecnici dipendenti della , transitati ex L.56/204 nei ruoli della CP_3 deducevano: di aver ricevuto l'affidamento di incarichi di Controparte_4 progettazione, coordinamento per la sicurezza, direzione dei lavori, contabilità, collaudo e collaborazione al RUP, nell'ambito di appalti per lavori pubblici;
che per tale attività svolta avevano maturato il diritto all'incentivo ex art. 92 d.lgs n. 163/2006; che avevano ricevuto a tale titolo solo degli acconti su alcune opere eseguite;
che l'incentivo non era stato mai corrisposto per la mancata adozione di apposito regolamento.
Nel resistere alla domanda, la Città Metropolitana ne ha evidenziato, con varie argomentazioni,
l'infondatezza. Ha concluso pertanto per il rigetto.
Tribunale di Napoli, avente lo stesso oggetto della presente controversia (riconoscimento del compenso incentivante di cui all'art. 92 d.lgs n. 163/2006 in favore del personale degli uffici tecnici per la progettazione di interventi e lavori nell'ambito di appalti pubblici), con analoghe pretese di dipendenti della Città Metropolitana, per i medesimi titoli e le stesse ragioni.
L'impugnata sentenza ha escluso che il compenso incentivante possa essere riconosciuto in assenza di apposito Regolamento né che possa sostenersi l'applicabilità del Regolamento adottato ex art. 18 della l. 109 del 1994, ostando a tale conclusione i principi generali in tema di efficacia delle leggi nel tempo e, quindi delle norme regolamentari, di natura normativa, che delle disposizioni di legge sono attuazione.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello i ricorrenti in epigrafe in data 24.8.2021, eccependo la nullità del provvedimento impugnato in quanto motivato per relationem, trascrivendo cioè il precedente giurisprudenziale che il primo giudice “condivide integralmente”, evidenziandone la contraddittorietà laddove esclude che possa riconoscersi l'incentivo in assenza di regolamento, “residuando in tale evenienza, solo un'azione di tipo risarcitorio, azione che, tuttavia, esula dal presente giudizio”, e non ravvisando, nel contempo, che l'unica azione proponibile da parte degli odierni appellanti nel caso di specie sia proprio quella risarcitoria.
In via subordinata, parte appellante ha in ogni caso chiesto la riforma della sentenza impugnata, in accoglimento della domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado.
Si è costituita regolarmente in giudizio la Città Metropolitana, la quale ha eccepito il difetto di giurisdizione già sollevato in primo grado e ha chiesto il rigetto del gravame perchè infondato.
Nel corso del procedimento la Corte ha disposto una CTU contabile.
All'esito della trattazione scritta della odierna udienza, lette le note depositate dalle parti, la causa è stata riservata in decisione.
L'appello è fondato e merita accoglimento secondo ragione e diritto.
Logicamente preliminare è la questione di nullità della sentenza sollevata dalla parte appellante che questa Corte non ritiene fondata.
Ed invero, la sentenza oggi appellata opera un espresso rinvio ad un precedente dello stesso
Ufficio precisando che tale sentenza è stata resa sulle medesime questioni e che “il Tribunale condivide il percorso logico giuridico contenuto nella sentenza succitata. Secondo la Corte di
Cassazione (sentenza n. 17640/16) la sentenza di merito può essere motivata mediante rinvio ad altro precedente dello stesso Ufficio, in quanto il riferimento ai "precedenti conformi" contenuto nell'art. 118 disp. att. c.p.c. non deve intendersi limitato ai precedenti di legittimità, ma si estende anche a quelli di merito, ricercandosi per tale via il beneficio di schemi decisionali già compiuti per casi identici o per la risoluzione di identiche questioni, nell'ambito di un più ampio disegno di riduzione dei tempi del processo civile;
in tal caso, la motivazione del precedente costituisce parte integrante della decisione.
Si deve quindi ritenere che la motivazione "per relationem" della sentenza, ai sensi dell'art. 118, comma 1, disp. att. c.p.c., possa fondarsi anche su precedenti di merito, e non solo di legittimità (così anche la Cass. ord. 2861/19) e nel caso in esame il primo Giudice ha dato atto, sia pure sinteticamente, della pertinenza del precedente rispetto al caso in esame e della sua piena condivisibilità.
Passando al merito, in tema di trattamento economico del personale degli uffici tecnici incaricati della progettazione di opere pubbliche, la S.C. ha precisato che il compenso incentivante di cui all'art. 18 della L. n. 109 del 1994, sia nella formulazione originaria che in quella derivata dalle successive modifiche, può essere attribuito se previsto dalla contrattazione collettiva decentrata e sia stato adottato l'atto regolamentare dell'amministrazione aggiudicatrice, volto alla precisazione dei criteri di dettaglio per la ripartizione delle risorse finanziarie confluite nell'apposito "fondo interno", e solo ove l'attività di progettazione sia arrivata in una fase avanzata, per essere intervenuta l'approvazione di un progetto esecutivo dell'opera da realizzare (Cass. 13937 del 2017).
La necessità che il compenso sia previsto e disciplinato nel regolamento che le amministrazioni sono chiamate a costituire ed emanare è stata confermata anche da Cass. n. 3779 del 2012 secondo la quale: “ove il suddetto regolamento non sia stato emanato, sussiste solo il diverso diritto soggettivo al risarcimento del danno per inottemperanza di un obbligo di legge”. L'art. 92 del d.lgs. 163/2006 richiede, infatti, ai fini della sua applicazione, la preventiva adozione di un Regolamento interno, che l'Ente appellato non ha eseguito. È quindi legittima la domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado (cfr. ricorso introduttivo, p. 4-8), ove il pregiudizio è giustificato dalla mancata adozione del regolamento da parte dell'Ente. Nel presente giudizio è stata disposta una Ctu contabile al fine di determinare se ed in che misura siano dovuti agli odierni appellanti, alla stregua della normativa ratione temporis applicabile, gli incentivi alla progettazione per cui è causa, ricorrendone i presupposti di legge ed eventualmente di quantificare il dovuto in ordine a ciascuno degli appellanti, utilizzando quale parametro di riferimento il precedente Regolamento.
Il Ctu, dopo aver analizzato le richieste dei singoli ricorrenti e la documentazione in atti, rispondendo alle osservazioni dei Ctp delle parti, ha elaborato uno schema di riepilogo che vede le diverse richieste associate in funzione dei lavori ai quali le stesse si riferiscono.
E' stata quindi elaborata una matrice tramite la quale è possibile ottenere il quantum riconosciuto dal consulente a ciascun lavoratore ed il quantum complessivamente riconosciuto per l'opera cui l'incentivo si riferisce.
Lo stesso Ctu, chiamato dalla parte appellante a rendere chiarimenti in ordine agli importi riconosciuti ai ricorrenti e , ha ritenuto di rideterminare gli Parte_6 Parte_8 importi spettanti ai suddetti lavoratori, pervenendo ad una nuova e definitiva tabella, con la quale ha attribuito a ciascun ricorrente le seguenti somme:
- : euro 19.429,62 Parte_4
- : euro 30.900,59 Parte_3
- : euro 18.648,15 Parte_1
- euro 44.494,72 Controparte_5
- : euro 13.478,94 Parte_5
- : euro 3.603,31 Parte_10
- euro 5.625,91 Parte_2
- : euro 60.836,97 Parte_7 - : euro 38.713,94 Parte_9
- : euro 51.952,40 Parte_8
Per quanto riguarda la posizione di , il Ctu ha evidenziato la sensibile Parte_10 discrepanza tra la somma richiesta dal lavoratore nel ricorso introduttivo (€ 3.603,31) e quella riconosciuta dal consulente sulla scorta della documentazione contenuta nel supporto informatico (€17.995,01).
La Corte, soltanto per , nel rispetto del divieto di ultrapetizione, ritiene di Parte_10 discostarsi dalla quantificazione operata dal Ctu e riconosce al lavoratore la somma da lui richiesta nell'atto introduttivo di € 3.603,31.
Per tutte le altre posizioni, il Ctu, correttamente, attenendosi ai quesiti sottoposti in sede di conferimento dell'incarico, ha elaborato gli importi spettanti ai ricorrenti (alcuni dei quali non contestati dalla Città Metropolitana) in relazione alle singole opere dagli stessi svolte.
In conclusione, l'appello merita accoglimento. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellanti in solido, come da dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, considerata la complessità alta del giudizio di valore indeterminabile e applicando lo scaglione minimo previsto per le varie fasi.
Le spese di Ctu sono poste a carico dell'Ente appellato e liquidate come da separato decreto.
PQM
La Corte così provvede:
- accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto degli appellanti a percepire l'incentivo alla progettazione di cui all'art. 92 d.lgs n. 163/2006 e successive modifiche,
- condanna la al pagamento in favore di ciascun appellante delle Controparte_4 seguenti somme: euro 19.429,62; : euro 30.900,59; Parte_4 Parte_3
: euro 18.648,15; euro 44.494,72; : Parte_1 Controparte_5 Parte_5 euro 13.478,94; : euro 3.603,31; euro Parte_10 Parte_2
5.625,91; : euro 60.836,97; : euro 38.713,94; : Parte_7 Parte_9 Parte_8 euro 51.952,40, oltre interessi di legge;
condanna l'Ente appellato al pagamento, in favore degli appellanti in solido, delle spese relative al doppio grado di giudizio, che liquida, quanto al primo grado, in euro 4.217,00, quanto al secondo grado in euro 7.160,00, oltre per ciascun grado, rimborso spese generali, Iva e Cpa come per legge;
spese di Ctu a carico dell'Ente appellato, liquidate come da separato decreto.
Napoli, 27.2.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente