Sentenza 6 settembre 2022
Ordinanza collegiale 31 gennaio 2024
Decreto presidenziale 5 marzo 2024
Decreto presidenziale 18 marzo 2024
Ordinanza collegiale 26 febbraio 2025
Rigetto
Sentenza 17 novembre 2025
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- 1. Visto di conformità ai Tributaristi negato anche dal Consiglio di StatoRedazione Fisco E Tasse · https://www.fiscoetasse.com/ · 18 novembre 2025
- 2. professionisti iscritti ordini rilascio visto conformità| FilodirittoAntonio Martini · https://www.filodiritto.com/ · 1 febbraio 2024
Alla Consulta la questione di legittimità costituzionale dell'art.35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.241 che riserva ai professionisti iscritti agli ordini professionali il rilascio del visto di conformità e dell'attestazione tributaria Con l'ordinanza n.995, depositata il 31 gennaio 2024, la settima sezione del Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117, primo comma, Cost., nell'ambito del giudizio di appello n.1804/2023 di r.g. promosso dall'Associazione Nazionale Tributaristi Lapet. Il Collegio …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza collegiale 26/02/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01679/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01804/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1804 del 2023, proposto dall’Associazione Nazionale Tributaristi Lapet, in persona del legale rappresentante pro tempore , e Mariateresa Nesca, rappresentati e difesi dagli avvocati Giovanni Cinque e Antonio Martini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Antonio Martini in Roma, corso Trieste 109;
contro
Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa per legge dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi 12;
nei confronti
ad opponendum
Consiglio nazionale dei dottori commercialistici e degli esperti contabili, in persona del presidente pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Luciani e Patrizio Ivo D’Andrea, con domicilio eletto presso il loro studio, in Roma, via Musa 12/a;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia - sede di Bari (sezione seconda) n. 1192/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Entrate;
Vista l’ordinanza collegiale della sezione del 31 gennaio 2024, n. 995, con cui sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale;
Vista la sentenza della Corte costituzionale del 23 luglio 2024, n. 144, con cui le questioni di legittimità costituzionale sono state giudicate infondate;
Visto l’atto di intervento ad opponendum del Consiglio nazionale dei dottori commercialistici e degli esperti contabili;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2025 il consigliere Fabio Franconiero e uditi per le parti gli avvocati Martini e D’Andrea, sull’istanza di passaggio in decisione dell’amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
Premesso che:
- gli appellanti indicati in intestazione agiscono nel presente giudizio affinché sia accertato che i tributaristi, categoria professionale non costituita in ordine, sono abilitati al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni dei redditi e Iva, ai sensi dell’art. 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ( Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell’imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni );
- con l’ordinanza collegiale del 31 gennaio 2024, n. 995, indicata in preambolo, sono state sollevate alcune questioni di legittimità costituzionale relative alla disposizione di legge ora richiamata;
- le questioni sono state giudicate infondate dalla Corte costituzionale, con sentenza del 23 luglio 2024, n. 144, parimenti indicata in preambolo;
- dopo la sentenza che ha definito l’incidente di costituzionalità, ritualmente comunicata alle parti, è stata fissata l’udienza pubblica di discussione del presente giudizio in via ufficiosa, ai sensi dell’art. 80, comma 3- bis , cod. proc. amm., per il giorno 11 febbraio 2025;
- con note di udienza depositate in date 7 febbraio 2025 l’amministrazione resistente ha eccepito l’estinzione del giudizio, per mancata presentazione dell’istanza di fissazione dell’udienza ai sensi dell’art. 80, comma 1, cod. proc. amm.;
- la parte appellante ha replicato all’eccezione con memoria depositata il successivo 10 febbraio 2025 e all’udienza di discussione dell’11 febbraio 2025 ha prospettato in subordine i presupposti dell’errore scusabile;
- più nello specifico, ha sottolineato la superfluità dell’atto di impulso ai sensi della disposizione da ultimo richiamata, in presenza di un’udienza già fissata d’ufficio prima della scadenza del termine di 90 giorni sancito dal medesimo art. 80, comma 1, cod. proc. amm.;
- con atto depositato il 10 febbraio 2025 è intervenuto ad opponendum il Consiglio nazionale dei dottori commercialistici e degli esperti contabili;
- all’udienza di discussione dell’11 febbraio 2025 è stato dato avviso della possibile tardività dell’intervento, ai sensi degli artt. 28, comma 2, e 50 comma 3, cod. proc. amm.;
- a fronte dell’avviso, l’ordine professionale interveniente ha chiesto di essere rimesso in termini ai sensi dell’art. 37 cod. proc. amm., rispetto ad un’udienza di discussione fissata d’ufficio prima della scadenza del termine per l’istanza di parte appellante dopo la definizione dell’incidente di costituzionalità;
Tutto ciò premesso, va considerato che:
- dopo l’incidente di costituzionalità sono emerse questioni afferenti l’esercizio del diritto di difesa nel presente giudizio;
- la loro trattazione è nondimeno avvenuta al di fuori dei termini previsti dall’art. 73, comma 1, cod. proc. amm.;
- esigenze di pieno rispetto del contraddittorio, che nel caso di specie appare non assicurato a causa di un’udienza di discussione fissata con le sopra descritte modalità e tempi, rendono pertanto necessario un rinvio, come in dispositivo, onde ristabilire l’ordinato sviluppo della dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), non definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, rinvia la trattazione del merito all’udienza pubblica del 23 settembre 2025.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Franconiero | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO