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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 27/02/2025, n. 137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 137 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 2322 2023 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
Sezione civile
ORDINANZA
Il G.I., viste le note di trattazione scritta depositate, avvalersi quali note di discussione, visto l'Art 281-sexies del c.p.c., pronuncia Sentenza come segue.
Si comunichi.
Arezzo, 26/02/2025
Il G.I.
Dott. Fabrizio Pieschi
1
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO
- sezione civile -
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica nella persona del Giudice
Dott. Fabrizio Pieschi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2322/2023 del Ruolo Generale, vertente tra
- ( ), in persona del legale rapp.te Parte_1 P.IVA_1
p.t., parte rappresentata e difesa dall'Avv. BARTOLOZZI EMILIANO ( ), come da procura in calce a C.F._1 comparsa di costituzione di nuovo difensore, con domicilio eletto presso il suo studio in VIA GARBASSO 36b AREZZO - parte attrice - CONCLUDE come da 1à memoria integrativa: “- accertare e dichiarare che Parte_1
[... in esecuzione dell'incarico affidatole da con la lettera di incarico professionale del 31/1/22 CP_1 ha eseguito le lavorazioni indicate in narrativa corrispondenti a una quota pari al 60% dei lavori oggetto dell' incarico suddetto, o la diversa quota che emergerà dall'istruttoria, e per l'effetto condannare CP_1[... al pagamento dell'importo per le lavorazioni eseguite e, quindi, della somma di € 56002,8 ovvero della diversa somma maggiore o minore che risulterà accertata all'esito dell'istruttoria, oltre iva, cassa e spese, oltre interessi ex D.Lgs 231/02 ovvero, in subordine, ex art 1284, c. IV del cc., dalla domanda al saldo effettivo;
- rigettare le domande di controparte perché infondate in fatto ed in diritto e comunque non pro- vate;
- In ogni caso con vittoria di compensi legali e spese oltre accesso di legge”
E
2 - in persona del legale rapp.te p.t., parte rappresentata CP_1 P.IVA_2
e difesa dagli Avv. MORELLI ROBERTO ( , PARRILLO C.F._2
LUCA ( ) come da procura in calce a C.F._3 comparsa di costituzione di nuovo difensore, con domicilio eletto presso il loro studio in VIA Morandi 34 Modena - parte convenuta -
CONCLUDE come da comparsa di costituzione e risposta : “In via principale I) Dichiarare l' incompetenza territoriale del Tribunale di Arezzo in favore del Tribunale di Milano;
II) Previo accertamento dell' integrale infondatezza, in fatto e in diritto, delle pretese risarcitorie avanzate dall'attore, accertare e dichiarare che nulla è dovuto in quanto: a) Il mancato pagamento delle fatture è dovuto a causa non impu- tabile al convenuto;
b) Il mancato saldo di quanto eseguito è dovuto al caso fortuito. III) Rigettare, pertanto, le richieste avanzate con l'atto di citazione;
Con vittoria di spese e onorari del presente procedimento”
Altri contratti atipici
* * * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione , premesso che: il 10/06/21 aveva sti- Parte_1 pulato con la “Convenzione con Professionisti e tecnici…” concernente progettazione CP_1
e realizzazione di interventi ammessi alla fruizione del cd. Superbonus 110% e altre misure fiscali ex D.L. (cd. “Decreto Rilancio” n. 34 del 2020), a corrispettivo percentuale sul costo delle opere realizzate per ogni intervento da versare;
in esecuzione il 31/01/22 era stata in- caricata di svolgere determinate attività in relazione al condominio di Arezzo, via Fiorentina
34/36, con cui un socio della aveva stipulato accordo avente ad oggetto “supporto e CP_1
consulenza, come individuati in premessa, sia in ambito giuridico che amministrativo, fiscale e tec- nico per la redazione dello Studio/Progetto di Fattibilità utile alla realizzazione degli interventi og- getto degli incentivi fiscali cc.dd. “Sismabonus”, “Ecobonus” e “Superbonus” di cui agli artt. 119
e 121 del d.l. 34/2020, convertito in l. 77/2020” e, in particolare, attività (gruppo 1 e 2) meglio descritte in atto di citazione, al compenso percentuale pari a € 93.338,00 oltre Iva, cassa e spese, da aggiornarsi in sede di contabilità dei lavori effettivamente realizzati, da versare secondo le modalità previste nella stessa convenzione (anticipo ha inizio lavori, anticipi a
Cont
saldo a chiusura pratica), entro 45 giorni dall'emissione della relativa fattura;
aveva eseguito l'incarico e svolto numerose attività; i lavori presso il condominio iniziavano il
31/01/22, ma la non aveva saldato la fattura di acconto n. 14/22 del 01.02.22, per € CP_1
3 18.302,38, nonostante solleciti;
successivamente, il D.L. disponeva la sospensione dei lavori in attesa di documentazione e la abbandonava il cantiere, residuato per l'attrice le CP_1
attività di direzione lavori e parte della sicurezza in fase di esecuzione delle opere, pari a circa il 40% di quelle assegnate, con suo conseguente diritto a vedersi corrisposto il com- penso per le attività effettivamente svolte, pari al 60% di quanto pattuito e, cioè, a €56.002,80 oltre accessori. Ciò premesso, adiva l'intestato Tribunale per ottenere l'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Nel costituirsi, parte convenuta eccepiva: incompetenza del Tribunale adito, in favore del Tribunale di Milano;
riconducibilità del mancato pagamento delle fatture ad incrementi straordinari nei prezzi di acquisto di alcuni dei principali materiali da costruzione (acciaio, polietileni, rame, petrolio, ferro, materiali isolanti), a rincari straordinari dei costi dell'ener- gia elettrica, gas, petrolio, aggravati dal conflitto russo-ucraino, al mancato pagamento per i lavori da essi a eseguiti, alla mancata monetizzazione dei crediti e, a cascata alla sospensione degli stessi per carenza di risorse: cause tutte riconducibili al caso fortuito e ad essa non imputabili. Ciò premesso, chiedeva accogliersi le conclusioni di cui in epigrafe.
* * *
In via assolutamente preliminare, si rigetta l'eccezione di incompetenza territoriale, sollevata da parte convenuta.
Invero, la clausola 13 della lettera di incarico professionale depurata dalle parti, in tema di definizione delle controversie, prevede espressamente che “per tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al presente incarico e non risolte via bonaria, sarà compe- tente in via esclusiva il foro di Arezzo” (doc. 2 attrice).
A prescindere dal fatto che “le parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto
è frutto di negoziazione e che non ci sono quindi clausole da sottoscrivere a parte”, le stesse hanno, in ogni caso, approvato è espressamente per iscritto la clausola 13, ai sensi e per gli effetti degli Art 1341 e 1342 del c.c..
Pertanto, la competenza territoriale generale risulta nel caso di specie d'erogata per accordo delle parti, rispettando lo stesso i requisiti di determinatezza e forma scritta, agli Art
28 e 29 del c.p.c..
4 ***
Passando al merito, si deve osservare che parte attrice ha proposto azione volta a fare valere la responsabilità contrattuale della convenuta rispetto alla obbligazione di pagamento integrale del compenso contrattualmente pattuito.
Il fatto costitutivo della pretesa azionata, pacifico e documentalmente provato (doc.
1 e 2 attrice) è dunque la conclusione di una convenzione con professionisti e tecnici, avente oggetto, durata determinata, recante determinazione del compenso e delle modalità del suo pagamento nonché specificazione degli obblighi del professionista, previsione di penali, re- cesso, sospensione risoluzione, altre pattuizioni. Tale convenzione è stata poi integrata, spe- cificata e parzialmente superata dalla lettera di incarico professionale con cui la convenuta ha conferito all'attrice (società di ingegneria e architettura) un incarico determinato in rela- zione al fabbricato condominiale di Arezzo, via Fiorentina n. 34-36, concernente tutte le prestazioni previste nella convenzione, contenente indicazioni circa le modalità del suo espletamento, obblighi e doveri reciproci delle parti, e soprattutto il compenso (quantificato in € 93.338,00) oltre Iva e cassa nazionale, da corrispondersi nelle modalità previste nella convenzione, all'emissione di fattura.
Il fatto lesivo della stessa pretesa è stato correttamente dedotto dalla stessa attrice
(mancato pagamento del compenso, nonostante l'emissione di fattura, quantificato in misura del 60% di quanto pattuito).
Né lo svolgimento (in parte qua) dell'attività professionale indicata prima della sca- denza prevista per il 31/12/2023, né il mancato pagamento della fattura N. 14/22, né la quan- tificazione del compenso dovuto sono stati contestati da parte convenuta, per cui i fatti non specificamente contestati possono essere posti a base della decisione, ai sensi dell'Art 115 del c.p.c..
Anche a prescindere da quanto sopra esposto, all'udienza del 11.04.24 i testi Tes_1
(Architetto la quale ha avuto l'attrice quale cliente), e (perito industriale, collabora- Tes_2
tore dell'attrice) hanno confermato che la stessa, in esecuzione dell'incarico ricevuto dalla convenuta, ha svolto - anche loro tramite, e confermando la documentazione tecnica prodotta
(docc. 4-8) – le seguenti attività: “- verifica dei requisiti di accesso alle detrazioni fiscali dei po- tenziali clienti;
- predisposizione di relazioni e analisi di fattibilità tecnica dell'intervento (relazioni
5 di conformità edilizia ecc.); - rilievi architettonici (planimetrie, piante, prospetti sezioni) dell'edifi- cio con restituzione grafica in dwg;
- adempimenti amministrativi e tecnici per l'inizio e la chiusura dei lavori;
- coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- analisi preventiva di fattibilità
(salto delle due classi); - progettazione dell'intervento (architettonica, impiantistica, abbattimento barriere architettoniche, ecc.) e consegna di copia in formato dwg;
- computi metrici estimativi uti- lizzando il precario DEI e computi della sicurezza;
- redazione del PSC in fase di progettazione e fascicolo dell'opera”.
Inoltre, la mancata specifica contestazione è sufficiente ai fini dell'applicazione dell' art. 1218 del c.c., il quale dispone che il convenuto-debitore è tenuto a risarcimento del danno, se non prova che il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione de- rivante da causa a lui non imputabile.
In altre parole, all'attore è necessario e sufficiente allegare e dimostrare l'avvenuta instaurazione del rapporto in corso al momento dell'intervento del fatto lesivo-inadempi- mento - ciò che significa provare la conclusione del contratto, in ipotesi di titolo contrattuale della obbligazione - e la (mera) allegazione di quest'ultimo, per onerare la convenuta della dimostrazione della causa non imputabile del ritardo (Cass., S.U., 06.04-30.10.2001 n. 13.533, in Giust.Civ., 2002, I, p. 1934, la quale richiama anche il principio di vicinanza della prova: "il cre- ditore, che agisca per l'adempimento, sia che chieda la risoluzione o il risarcimento del danno, deve dare prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre, in relazione al lamentato inadempimento, può limitarsi ad una semplice allegazione: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costitutivo dell'avvenuto adempimento, e uguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempi- mento dell' obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza del adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. Inoltre, l'attore deve allegare l'inadempimento del debitore. In ciò si sostanzia il proprio onere probatorio dei fatti costitutivi della pretesa azionata”).
Ragionando in altri termini, ove agisca a titolo di responsabilità contrattuale l'attore deve provare il titolo che costituisce la fonte del diritto vantato, ossia l' esistenza dell'obbligo che si assume inadempiuto (Cass., 17.08.1990 n. 8336). Una volta che sia fornita tale prova, l' art. 1218 è strutturato in modo da porre a carico del debitore una presunzione semplice di
6 colpa, superabile mediante la prova dello specifico impedimento che determina impossibilità della prestazione o che essa non gli sia comunque imputabile, qualunque ne sia stata la causa
(Cass., 25.5.98 n. 5208). La disposizione pone dunque a suo carico l'onere della prova (libe- ratoria) piena e completa di mancanza di colpa e di non aver potuto adempiere l'obbligazione o di non aver potuto eseguire nel tempo previsto la prestazione dovuta per causa non impu- tabile (Cass., 18.11.91 n. 12346; Cass., 9.10.97 n. 9810; Cass., 19.9.96 n. 7604; Cass., 3.7.93 n.
7299). La prova richiesta al convenuto forma contenuto delle eventuali eccezioni, basate sui fatti impeditivi, modificativi o estintivi dei fatti costitutivi.
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Quale unico fatto estintivo, la convenuta ha invocato il caso fortuito, consistente nell' indebito aumento di costo di materie prime e, genericamente, nella mancata monetizzazione di suoi crediti.
Vero è che l'Art 1256 del c.c. prevede in linea generale, quale causa estintiva dell'ob- bligazione l'impossibilità (definitiva) della prestazione: “l'obbligazione si estingue quando per una causa non imputabile al debitore, la prestazione diventa impossibile. Se l'impossibilità è solo temporanea, il debitore, fino a che essa perdura, non è responsabile del ritardo nell'inadempi- mento”.
Tuttavia, la crisi del settore edile non può essere genericamente invocata a giustifi- cazione dell'inadempimento di un contratto regolarmente stipulato tra le parti rientrando il cd. “rischio d'impresa” nella responsabilità economica – la quale riverbera dal punto di vista giuridico – dell'operatore e dell'imprenditore, il quale deve calcolare confini, prospettive e possibilità, prima di intraprendere una qualsiasi iniziativa economico-commerciale.
Ciò, salvi avvenimenti straordinari e imprevedibili (oltre che determinati e specifici),
e dunque del tutto eccezionali, i quali possano condizionare il sinallagma contrattuale al punto da determinare che legittima la parte, la cui prestazione divenuta eccessivamente one- rosa, a domandarne la risoluzione (Art 1467 del c.c.).
Lungi dall'aver invocato una di tali circostanze specifiche, parte convenuta si è rife- rita, in via del tutto generica, alla crisi del mercato, delle materie prime, ed al mancato pa- gamento di forniture, con conseguenti difficoltà incontrate nella cessione e monetizzazione
7 di suoi imprecisati crediti, ma senza fornire prove, soprattutto di natura documentale, a so- stegno.
Per quanto concerne, specificamente, le obbligazioni aventi ad oggetto il pagamento di una somma di denaro, il debitore che non paghi puntualmente non può esonerarsi da re- sponsabilità adducendo la sopravvenuta mancanza di mezzi finanziari, quand'anche questa sia incolpevole. Il rischio delle conseguenze dannose delle crisi di liquidità è posto, infatti,
a carico del debitore attesa la sua piena libertà di organizzazione finanziaria delle proprie attività.
Per cui, a prescindere dal profilo di indeterminatezza che vizia le difese svolte dalla convenuta, la sua eccezione non è configurabile alla stregua di caso fortuito, rientrando le difficoltà prospettate nell'ambito della alea normale del contratto.
Passando alla quantificazione del corrispettivo dovuto all'attrice, sono sufficienti a fondare il convincimento del Giudicante le dichiarazioni dei testi (“delle cose le Tes_1 hanno fatte”) e, soprattutto, il quale ha confermato che e attività realizzate dall'at- Tes_2
trice, in esecuzione dell'incarico affidatole dalla convenuta, corrispondono a circa il 60% delle lavorazioni alla medesima assegnate, ossia al 60% di € 93.338,00, e così a € 56.002,80, in linea e per sorte capitale, oltre iva e cassa nazionale.
Trattandosi di liquidare un' obbligazione di valuta (avente ad oggetto la prestazione originaria di una quantità di unità di misura monetaria determinata o determinabile mediante parametri fissi), non è cumulabile agli interessi la rivalutazione monetaria, in applicazione del principio nominalistico.
Sulla medesima sorte capitale sono invece ovuti gli interessi corrispettivi pleno iure su somma liquida ed esigibile, a titolo remunerativo del capitale goduto dal debitore e fondati sul principio di naturale fecondità del denaro (art. 1282, c. I, c.c.) e in misura di cui al D.Lgs
231/02, come richiesto.
Le spese seguono la regola di soccombenza e dunque sono poste a carico di parte convenuta. In mancanza di notula, in applicazione dei valori intermedi (studio, introduttiva)
e minimi (istruttoria/trattazione, decisionale) delle fasi di giudizio effettivamente espletate, nell'ambito dei giudizi del valore corrispondente a quello per cui è causa, vengono liquidate
8 in complessivi €9142, oltre alle Spese Generali in misura del 15% di legge, ad I.v.A. e C.p.i., come per legge.
La presente Sentenza viene stesa senza l'esposizione del fatto processuale ex Art 132, c. II, c.p.c., come mod. dall'art 45, c. XVII, L. 69/09.
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P. Q. M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come precisate nelle conclusioni delle parti sopra riportate, disattesa o assorbita ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, CP_1
a pagare a in persona del suo legale rappresen- Parte_1
tante pro-tempore, € 56.002,80, oltre accessori ed interessi, come da motivazione;
- Condanna in persona del suo legale rappresentante pro-tempore CP_1
alle spese di giudizio per € 9.142,00 oltre accessori, come da motivazione;
Arezzo, 26/02/2025
Il giudice dr. Fabrizio Pieschi
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