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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gorizia, sentenza 30/05/2024, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gorizia |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
RG 132/ 2023
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 30/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, per parte ricorrente, l'avv. Pacorig. CP_ Per l' nessuno compare.
Parte ricorrente si riporta al ricorso e al verbale d'udienza del 22.05.2024.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 132/2023 promossa da: rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Paolo Pacorig e Filippo Capomacchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente
RO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. notaio in Persona_1
Roma, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 22.05.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 maggio 2023, si è Parte_1 opposto all'avviso d'addebito n. 35020230000008617000 emesso nell'interesse dell per euro 13.519,10 comprensivi di spese di CP_1 notifica e compensi di riscossione, e notificatogli il 21.04.2023. Si tratta d'un atto che l ha adottato sulla scorta non già CP_2
d'una propria attività ispettiva, bensì sulla base del maggior reddito imponibile accertato, per l'anno 2015, dall IZ
, con gli avvisi di accertamento n. TI502AA00870 e
[...]
TI501AA00476. Questi avvisi – ha precisato – sono stati Pt_1 impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia, davanti alla quale il giudizio è ancora pendente. In tale sede ha contestato la legittimità delle deduzioni compiute dall'Agenzia e, nel presente contesto, ha depositato i relativi atti processuali, facendovi rinvio. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha evidenziato che l'iscrizione a ruolo compiuta dall avvenuta prima della CP_1 conclusione della vicenda pendente presso la giurisdizione tributaria, si porrebbe in contrasto con l'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, in base al quale «se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice». In ragione di ciò, richiamando anche precedenti di merito sul punto, ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso d'addebito opposto e ne ha chiesto l'annullamento. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della pretesa contributiva dell per ragioni analoghe a quelle alla base delle contestazioni CP_1 della pretesa tributaria, oggetto non già d'uno specifico richiamo nel corpo dell'atto, ma di un rinvio per relationem ai documenti che le accludono. Infine, ha sostenuto che il preteso credito dell sarebbe CP_1 prescritto. Esso si riferisce a contributi dovuti per l'anno 2015 e, prima dell'avviso d'addebito opposto, l'Ente non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa atta a far valere il credito controverso.
* 2. L si è costituito in giudizio spiegando d'aver assunto la CP_1 propria iniziativa a seguito delle informazioni acquisite dall
[...]
, unico soggetto dotato di poteri ispettivi in materia Org_1 tributaria. Ha sostenuto che tra il giudizio pendente presso la giurisdizione tributaria e il presente giudizio ricorra un rapporto di pregiudizialità, sicché ha chiesto la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ha poi sostenuto che la prescrizione non sarebbe maturata, atteso che l'atto prodromico alla sua iniziativa è l'avviso d'accertamento dell . IZ
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In tale contesto, in particolare, parte ricorrente s'è opposta alla sospensione ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità in senso stretto.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che questo giudizio e quello introdotto da presso la giurisdizione Pt_1 tributaria non sono legati da una pregiudizialità in senso stretto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché, ancorché fondati sullo stesso accertamento unificato dell , hanno ad oggetto IZ cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché tra essi può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, che, per sua natura, non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati [cfr., Cass. n. 12996/2018; Cass., sez. un., n. 19523/2018; Cass., n. 4563/2021]. Del resto, a norma dell'art. 295 c.p.c., «va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata» [Cass., n. 5671/2023], laddove, nella fattispecie, questa condizione è da escludere, in termini dirimenti, alla luce della diversità soggettiva delle parti protagoniste dei due processi. Infatti, il giudicato nella causa che ha pregiudizialità logica non è comunque opponibile alle parti, diverse, nell'altra [cfr. Cass., n. 12996/2018]. È del resto noto che, nel nostro ordinamento, non esista una c.d.
“pregiudiziale tributaria” [cfr., Cass., n. 4564/2021].
* 5. Chiarito quest'aspetto, va di seguito osservato che l'iscrizione a ruolo, compiuta dall nonostante la pendenza d'un processo relativo CP_1 all'accertamento su cui essa si è basata, viola l'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale, come detto, «se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice». La disposizione fa riferimento non solo ai casi in cui l'accertamento sottoposto al vaglio giurisdizionale sia stato eseguito dall ma CP_1 anche alle ipotesi che esso provenga da Enti differenti. L'ha chiarito la Corte di cassazione, affermando che «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' né è necessario, ai fini della non IZ iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario» [Cass., n. 4032/2016; Cass., n. 8379/2014]. La conseguenza della violazione della norma, però, è diversa da quella prefigurata da anche sulla scorta di precedenti di Pt_1 merito, perché l'illegittima iscrizione a ruolo non vale, ex se, a definire il giudizio con accoglimento della pretesa dell'opponente. Va invece valorizzata l'indicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo… con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito» [Cass., n. 12025/2019]. La verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, cui deve in ogni caso procedere il giudice dell'opposizione s'impone anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella [cfr., Cass., n. 1558/2020]. Ne deriva che nella specie, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, non esime dall'analisi nel merito. * 6. Per procedere ad essa, deve considerarsi la posizione assunta processualmente dall convenuto in senso formale ma attore in CP_1 senso sostanziale. L , nel proporre le proprie difese, ha inteso accreditare la CP_2 fondatezza del credito azionato esclusivamente sulla scorta dell'accertamento fiscale posto alla base della sua iniziativa. Si deve però considerare che, nelle more di questo giudizio, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha pronunciato sentenza con cui, in accoglimento del ricorso di AR (rectius, della società di cui il ricorrente è titolare), ha annullato Controparte_3 gli avvisi d'accertamento posti alla base dell'iniziativa dell in CP_1 quanto l'Agenzia delle entrate ha accertato i maggiori redditi prodotti sulla base di presupposti non dotati di gravità, precisione e concordanza. In particolare, nel rideterminare i ricavi per la vendita di gelato da asporto, palline per coni e coppette, torte gelato e frappè/granite, la CTP ha osservato una carenza di precisione dal versante amministrativo allorché ha fatto riferimento ad un'erronea capienza dei contenitori utilizzati per confezionare il gelato. Un ulteriore errore determinante sarebbe stato commesso allorché sono state individuate il numero di palline per cono, dal momento che l'amministrazione avrebbe disatteso i dati oggettivi espressi dagli scontrini fiscali. Privi di precisione e certezza sarebbero anche i dati impiegati per rideterminare la quantità di torte gelato vendute. L'intero accertamento sarebbe inoltre viziato dall'omessa considerazione dello “sfrido”, ad onta della giurisprudenza di legittimità di segno differente. Queste valutazioni assorbenti hanno condotto all'accoglimento della pretesa del contribuente e, in quanto condivisibili, vengono fatte proprie da questo giudice. Ne deriva che la pretesa creditoria dell in quanto basata su un CP_1 accertamento fiscale infondato, è altrettanto priva di fondamento. Il ricorso va perciò accolto e l'avviso di addebito n. 35020230000008617000 va annullato.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso d'addebito n. 35020230000008617000 e dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie da esso veicolate;
condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge. Gorizia, 30 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri
TRIBUNALE di GORIZIA
Sezione Lavoro
Il giorno 30/05/2024 davanti al giudice monocratico dott. Gabriele Allieri è comparso, per parte ricorrente, l'avv. Pacorig. CP_ Per l' nessuno compare.
Parte ricorrente si riporta al ricorso e al verbale d'udienza del 22.05.2024.
Il Giudice
pronuncia sentenza con motivazione contestuale, dandone lettura.
Il Giudice
Gabriele Allieri
R.G. 132/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GORIZIA
Il Giudice Monocratico - Sezione del Lavoro in persona del dott. Gabriele Allieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa r.g. n. 132/2023 promossa da: rappresentato e difeso, in forza di procura Parte_1 depositata telematicamente, dagli avv.ti Paolo Pacorig e Filippo Capomacchia, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del primo ricorrente
RO
, in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Paolo Bonetti e Luca Iero per procura generale alle liti del 21.07.2015, rep. n. 80974, racc. n. 21569, a rogito dott. notaio in Persona_1
Roma, ed elettivamente domiciliata a Gorizia, Piazza della Vittoria 1
resistente
dando lettura della motivazione e del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c. 1 c.p.c.
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti di costituzione in giudizio e verbale d'udienza del 22.05.2024. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 10 maggio 2023, si è Parte_1 opposto all'avviso d'addebito n. 35020230000008617000 emesso nell'interesse dell per euro 13.519,10 comprensivi di spese di CP_1 notifica e compensi di riscossione, e notificatogli il 21.04.2023. Si tratta d'un atto che l ha adottato sulla scorta non già CP_2
d'una propria attività ispettiva, bensì sulla base del maggior reddito imponibile accertato, per l'anno 2015, dall IZ
, con gli avvisi di accertamento n. TI502AA00870 e
[...]
TI501AA00476. Questi avvisi – ha precisato – sono stati Pt_1 impugnati davanti alla Commissione tributaria provinciale di Gorizia, davanti alla quale il giudizio è ancora pendente. In tale sede ha contestato la legittimità delle deduzioni compiute dall'Agenzia e, nel presente contesto, ha depositato i relativi atti processuali, facendovi rinvio. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, ha evidenziato che l'iscrizione a ruolo compiuta dall avvenuta prima della CP_1 conclusione della vicenda pendente presso la giurisdizione tributaria, si porrebbe in contrasto con l'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, in base al quale «se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice». In ragione di ciò, richiamando anche precedenti di merito sul punto, ha sostenuto l'illegittimità dell'avviso d'addebito opposto e ne ha chiesto l'annullamento. Ha inoltre dedotto l'infondatezza della pretesa contributiva dell per ragioni analoghe a quelle alla base delle contestazioni CP_1 della pretesa tributaria, oggetto non già d'uno specifico richiamo nel corpo dell'atto, ma di un rinvio per relationem ai documenti che le accludono. Infine, ha sostenuto che il preteso credito dell sarebbe CP_1 prescritto. Esso si riferisce a contributi dovuti per l'anno 2015 e, prima dell'avviso d'addebito opposto, l'Ente non avrebbe intrapreso alcuna iniziativa atta a far valere il credito controverso.
* 2. L si è costituito in giudizio spiegando d'aver assunto la CP_1 propria iniziativa a seguito delle informazioni acquisite dall
[...]
, unico soggetto dotato di poteri ispettivi in materia Org_1 tributaria. Ha sostenuto che tra il giudizio pendente presso la giurisdizione tributaria e il presente giudizio ricorra un rapporto di pregiudizialità, sicché ha chiesto la sospensione di quest'ultimo ai sensi dell'art. 295 c.p.c.. Ha poi sostenuto che la prescrizione non sarebbe maturata, atteso che l'atto prodromico alla sua iniziativa è l'avviso d'accertamento dell . IZ
* 3. Istruita documentalmente, la causa è stata discussa dai difensori delle parti. In tale contesto, in particolare, parte ricorrente s'è opposta alla sospensione ex art. 295 c.p.c., non ricorrendo un'ipotesi di pregiudizialità in senso stretto.
* 4. Così ricostruito l'iter processuale, va in primo luogo chiarito che questo giudizio e quello introdotto da presso la giurisdizione Pt_1 tributaria non sono legati da una pregiudizialità in senso stretto ai sensi dell'art. 295 c.p.c. perché, ancorché fondati sullo stesso accertamento unificato dell , hanno ad oggetto IZ cause pendenti tra soggetti diversi e relative a rapporti giuridici differenti, sicché tra essi può, al più, ravvisarsi una pregiudizialità logica, che, per sua natura, non può dar luogo ad alcun contrasto di giudicati [cfr., Cass. n. 12996/2018; Cass., sez. un., n. 19523/2018; Cass., n. 4563/2021]. Del resto, a norma dell'art. 295 c.p.c., «va disposta la sospensione necessaria del processo quando la decisione dipende dall'esito di un'altra causa che ha portata pregiudiziale in senso stretto e cioè vincolante, con effetto di giudicato, sulla causa pregiudicata» [Cass., n. 5671/2023], laddove, nella fattispecie, questa condizione è da escludere, in termini dirimenti, alla luce della diversità soggettiva delle parti protagoniste dei due processi. Infatti, il giudicato nella causa che ha pregiudizialità logica non è comunque opponibile alle parti, diverse, nell'altra [cfr. Cass., n. 12996/2018]. È del resto noto che, nel nostro ordinamento, non esista una c.d.
“pregiudiziale tributaria” [cfr., Cass., n. 4564/2021].
* 5. Chiarito quest'aspetto, va di seguito osservato che l'iscrizione a ruolo, compiuta dall nonostante la pendenza d'un processo relativo CP_1 all'accertamento su cui essa si è basata, viola l'art. 24, comma 3, d. lgs. n. 46 del 1999, a mente del quale, come detto, «se l'accertamento effettuato dall'ufficio è impugnato davanti all'autorità giudiziaria, l'iscrizione a ruolo è eseguita in presenza di provvedimento esecutivo del giudice». La disposizione fa riferimento non solo ai casi in cui l'accertamento sottoposto al vaglio giurisdizionale sia stato eseguito dall ma CP_1 anche alle ipotesi che esso provenga da Enti differenti. L'ha chiarito la Corte di cassazione, affermando che «l'art. 24, comma 3, del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che prevede la non iscrivibilità a ruolo del credito previdenziale sino a quando non vi sia il provvedimento esecutivo del giudice, qualora l'accertamento su cui la pretesa creditoria si fonda sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria, va interpretato nel senso che l'accertamento, cui la norma si riferisce, non è solo quello eseguito dall'ente previdenziale, ma anche quello operato da altro ufficio pubblico come l' né è necessario, ai fini della non IZ iscrivibilità a ruolo, che, in quest'ultima ipotesi, l' sia messo a CP_1 conoscenza dell'impugnazione dell'accertamento innanzi al giudice tributario» [Cass., n. 4032/2016; Cass., n. 8379/2014]. La conseguenza della violazione della norma, però, è diversa da quella prefigurata da anche sulla scorta di precedenti di Pt_1 merito, perché l'illegittima iscrizione a ruolo non vale, ex se, a definire il giudizio con accoglimento della pretesa dell'opponente. Va invece valorizzata l'indicazione della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, «in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi princìpi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo… con la conseguenza che gli eventuali vizi formali della cartella esattoriale opposta comportano soltanto l'impossibilità, per l'Istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fanno decadere dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito» [Cass., n. 12025/2019]. La verifica della fondatezza della pretesa contributiva, nell'an e nel quantum, cui deve in ogni caso procedere il giudice dell'opposizione s'impone anche qualora l'ente previdenziale si sia limitato a chiedere il mero rigetto dell'opposizione, senza formulare alcuna specifica domanda al fine di sollecitare la cognizione in ordine alla sussistenza dell'obbligazione, e senza che costituisca domanda nuova la successiva richiesta di condanna dell'opponente al pagamento del credito di cui alla cartella [cfr., Cass., n. 1558/2020]. Ne deriva che nella specie, l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo, non esime dall'analisi nel merito. * 6. Per procedere ad essa, deve considerarsi la posizione assunta processualmente dall convenuto in senso formale ma attore in CP_1 senso sostanziale. L , nel proporre le proprie difese, ha inteso accreditare la CP_2 fondatezza del credito azionato esclusivamente sulla scorta dell'accertamento fiscale posto alla base della sua iniziativa. Si deve però considerare che, nelle more di questo giudizio, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia ha pronunciato sentenza con cui, in accoglimento del ricorso di AR (rectius, della società di cui il ricorrente è titolare), ha annullato Controparte_3 gli avvisi d'accertamento posti alla base dell'iniziativa dell in CP_1 quanto l'Agenzia delle entrate ha accertato i maggiori redditi prodotti sulla base di presupposti non dotati di gravità, precisione e concordanza. In particolare, nel rideterminare i ricavi per la vendita di gelato da asporto, palline per coni e coppette, torte gelato e frappè/granite, la CTP ha osservato una carenza di precisione dal versante amministrativo allorché ha fatto riferimento ad un'erronea capienza dei contenitori utilizzati per confezionare il gelato. Un ulteriore errore determinante sarebbe stato commesso allorché sono state individuate il numero di palline per cono, dal momento che l'amministrazione avrebbe disatteso i dati oggettivi espressi dagli scontrini fiscali. Privi di precisione e certezza sarebbero anche i dati impiegati per rideterminare la quantità di torte gelato vendute. L'intero accertamento sarebbe inoltre viziato dall'omessa considerazione dello “sfrido”, ad onta della giurisprudenza di legittimità di segno differente. Queste valutazioni assorbenti hanno condotto all'accoglimento della pretesa del contribuente e, in quanto condivisibili, vengono fatte proprie da questo giudice. Ne deriva che la pretesa creditoria dell in quanto basata su un CP_1 accertamento fiscale infondato, è altrettanto priva di fondamento. Il ricorso va perciò accolto e l'avviso di addebito n. 35020230000008617000 va annullato.
* 7. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, annulla l'avviso d'addebito n. 35020230000008617000 e dichiara l'infondatezza delle pretese creditorie da esso veicolate;
condanna l a rifondere a parte ricorrente le spese del giudizio, CP_1 liquidate in euro 1.865,00, oltre 15% per spese generali, oltre rimborso contributo unificato, oltre accessori di legge. Gorizia, 30 maggio 2024
Il Giudice
Gabriele Allieri